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Articolo 4 della Legge 29 dicembre 1999, n. 534
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Legge 29 dicembre 1999, n. 534
Articolo 4 della Legge 29 dicembre 1999, n. 534
Versione
26 gennaio 2000
Art. 4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Entrata in vigore il 26 gennaio 2000
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