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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. VII, sentenza 28/01/2026, n. 510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 510 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 510/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 7, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
MUSIO ANTONIO, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4685/2025 depositato il 07/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via San Leonardo N. 242 84131 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250028205491000 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO
2023
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 328/2026 depositato il
26/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente, Ricorrente_1, presentava ricorso avverso l'intimazione di pagamento n. 10020250028205491 dell'importo di € 2.96,51, notificata in data 1.7.2025 e avente ad oggetto somme richieste a titolo di contributo unificato maturate nell'ambito della causa R.G.R. n. 4727/2023 innanzi alla
Corte di Giustizia Tributaria di 1° Grado di Salerno. La parte ricorrente, in particolare, deduceva l'illegittimità dell'atto impugnato per insussistenza della pretesa, in quanto il contributo unificato sarebbe stato correttamente calcolato e versato. Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate chiedendo venisse dichiarata l'inammissibilità del ricorso, stante il difetto di legittimazione passiva dell'Ente.
All'udienza del 19.1.2026 la causa veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile e non merita, pertanto, accoglimento. Va, in particolare, accolta l'eccezione con cui la difesa erariale ha evidenziato il proprio difetto di legittimazione passiva. L'Agenzia delle Entrata, infatti, non può essere considerata quale Ente impositore della pretesa avanzata con l'atto impugnato.
Nella specie, trattandosi di somme richieste a titolo di contributo unificato, l'Ente impositore deve ritenersi unicamente il competente Ufficio di Segreteria della Corte di Giustizia Tributaria. L'Agenzia delle Entrate deve ritenersi, quindi, privo di qualsivoglia legittimazione passiva (sia sostanziale che processuale) in ordine all'oggetto della pretesa, vantata sulla base di un provvedimento emesso dall'Ufficio di Segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di I° di Salerno, la quale - giova precisarlo - è persona giuridica pubblica diversa dall'Agenzia delle Entrate.
Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile. Il regolamento delle spese del giudizio segue la soccombenza e le stesse vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Salerno, Sezione VII, così provvede: 1) dichiara inammissibile il ricorso;
2) condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 100,00 per compensi, oltre oneri come per legge se dovuti, in favore dell'Agenzia delle Entrate. Così deciso in
Salerno il 19.1.2026 Il Giudice Unico Antonio Musio
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 7, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
MUSIO ANTONIO, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4685/2025 depositato il 07/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via San Leonardo N. 242 84131 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250028205491000 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO
2023
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 328/2026 depositato il
26/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente, Ricorrente_1, presentava ricorso avverso l'intimazione di pagamento n. 10020250028205491 dell'importo di € 2.96,51, notificata in data 1.7.2025 e avente ad oggetto somme richieste a titolo di contributo unificato maturate nell'ambito della causa R.G.R. n. 4727/2023 innanzi alla
Corte di Giustizia Tributaria di 1° Grado di Salerno. La parte ricorrente, in particolare, deduceva l'illegittimità dell'atto impugnato per insussistenza della pretesa, in quanto il contributo unificato sarebbe stato correttamente calcolato e versato. Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate chiedendo venisse dichiarata l'inammissibilità del ricorso, stante il difetto di legittimazione passiva dell'Ente.
All'udienza del 19.1.2026 la causa veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile e non merita, pertanto, accoglimento. Va, in particolare, accolta l'eccezione con cui la difesa erariale ha evidenziato il proprio difetto di legittimazione passiva. L'Agenzia delle Entrata, infatti, non può essere considerata quale Ente impositore della pretesa avanzata con l'atto impugnato.
Nella specie, trattandosi di somme richieste a titolo di contributo unificato, l'Ente impositore deve ritenersi unicamente il competente Ufficio di Segreteria della Corte di Giustizia Tributaria. L'Agenzia delle Entrate deve ritenersi, quindi, privo di qualsivoglia legittimazione passiva (sia sostanziale che processuale) in ordine all'oggetto della pretesa, vantata sulla base di un provvedimento emesso dall'Ufficio di Segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di I° di Salerno, la quale - giova precisarlo - è persona giuridica pubblica diversa dall'Agenzia delle Entrate.
Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile. Il regolamento delle spese del giudizio segue la soccombenza e le stesse vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Salerno, Sezione VII, così provvede: 1) dichiara inammissibile il ricorso;
2) condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 100,00 per compensi, oltre oneri come per legge se dovuti, in favore dell'Agenzia delle Entrate. Così deciso in
Salerno il 19.1.2026 Il Giudice Unico Antonio Musio