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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/12/2025, n. 2709 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2709 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZIONE PRIMA
cosi composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Francesca Cosentino Giudice rel.
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 9898/2024
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Filippo Andreoli, come da procura in atti Parte_1
- ricorrente -
E
, nata a [...] il [...] Controparte_1
-resistente-
Con l'intervento del P.M.
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 25.7.2024 e ritualmente comunicato al Pubblico Ministero presso il Tribunale di
Roma, il ricorrente chiedeva di dichiarare “… la morte presunta della Signora nata a [...]
Roma il 31.7.1962, scomparsa a seguito di incidente nautico in data 23.07.2022 e di cui non si hanno più notizie e in subordine,
Dichiari l'assenza della Signora nata a [...] il [...] ai sensi dell'art. 49 del Controparte_1
Codice Civile, nonché
Disponga l'immissione nel possesso dei beni della suddetta, nonché ogni altro provvedimento utile o necessario alla gestione dei beni della stessa.”, premettendo di essere il coniuge della resistente, che la loro figlia era prematuramente scomparsa, non essendovi, pertanto, altri eredi, e che la ra scomparsa CP_1 in seguito ad un incidente nautico avvenuto il 23.7.2022 senza che mai fosse stato rinvenuto il suo corpo, sinistro per il quale veniva condannato il conducente della imbarcazione con sentenza resa in primo grado in data 17.6.2024, in atti, per i reati di cui agli artt. 589 e 590 c.p. commessi, tra gli altri, anche ai danni dell'odierna resistente, indicata nel capo di imputazione come verosimilmente deceduta e mai più ritrovata
(la posizione dell'odierno ricorrente, invece, veniva archiviata da G.I.P., come da attestazione, in atti). Con decreto del 7.10.2024 veniva disposto che il ricorso venisse inserito, nei successivi 90 giorni, per due
[. volte consecutive (a distanza di 10 giorni) e per estratto sulla Gazzetta Ufficiale e su due quotidiani (
e ), accompagnato dall'invito a chiunque abbia notizia dello scomparso di farle CP_2 CP_3 pervenire al Tribunale entro sei mesi dall'ultima pubblicazione.
Non essendo pervenuta alcuna notizia della persona scomparsa, già residente in [...]con il marito, e non essendo stata proposta opposizione, il Giudice relatore, su istanza dei ricorrenti, fissava udienza di comparizione, nella quale gli stessi ribadivano quanto già dedotto nel ricorso.
Dalla documentazione in atti emerge che la figlia delle parti, nata il [...], è deceduta in data 15.2.2024
(cfr. certificato di morte, in atti) e che l' attestava quanto segue con nota del Controparte_4
2.1.2023, in atti:
Lo stesso capo di imputazione sopra indicato contestava all'imputato il decesso della come sopra CP_1 detto.
Risultano, poi, effettuate correttamente tutte le richieste pubblicazioni (in atti).
Sussistono, ciò premesso, i presupposti per la dichiarazione di morte presunta di ai Controparte_1 sensi dell'art. 60, n. 3, c.c., con individuazione della data della morte presunta nel 23.7.2022.
La pubblicazione della sentenza nelle forme dell'art. 473bis.63c.p.c. viene disposta secondo le modalità precisate nel dispositivo, ordinandone la comunicazione al competente Ufficiale dello Stato Civile ai sensi della norma citata.
Alla dichiarazione di morte presunta non consegue l'applicazione dell'art. 50 c.c. relativo alla richiesta immissione nel possesso temporaneo dei beni, in quanto riguarda il soggetto dichiarato assente.
La spese di lite sono dichiarate irripetibili stante la natura della causa.
P.Q.M.
il Tribunale così provvede:
dichiara la morte presunta di , nata a [...] il [...], individuata nella data del Controparte_1
23.7.2022;
dispone che la presente sentenza sia inserita per estratto nel periodo compreso dal 10.1.2026 al 10.2.2026 sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, oltre che pubblicata sul sito Internet del Ministero della
Giustizia;
ordina alle parti ricorrenti il deposito di quanto statuito dall'art. 473bis.63, II comma, c.p.c.;
ordina la comunicazione della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile competente per quanto di competenza;
spese di lite irripetibili.
Così deciso in Roma, il 26.11.2025 Il Giudice relatore
Dott.ssa Francesca Cosentino
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZIONE PRIMA
cosi composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Francesca Cosentino Giudice rel.
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 9898/2024
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Filippo Andreoli, come da procura in atti Parte_1
- ricorrente -
E
, nata a [...] il [...] Controparte_1
-resistente-
Con l'intervento del P.M.
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 25.7.2024 e ritualmente comunicato al Pubblico Ministero presso il Tribunale di
Roma, il ricorrente chiedeva di dichiarare “… la morte presunta della Signora nata a [...]
Roma il 31.7.1962, scomparsa a seguito di incidente nautico in data 23.07.2022 e di cui non si hanno più notizie e in subordine,
Dichiari l'assenza della Signora nata a [...] il [...] ai sensi dell'art. 49 del Controparte_1
Codice Civile, nonché
Disponga l'immissione nel possesso dei beni della suddetta, nonché ogni altro provvedimento utile o necessario alla gestione dei beni della stessa.”, premettendo di essere il coniuge della resistente, che la loro figlia era prematuramente scomparsa, non essendovi, pertanto, altri eredi, e che la ra scomparsa CP_1 in seguito ad un incidente nautico avvenuto il 23.7.2022 senza che mai fosse stato rinvenuto il suo corpo, sinistro per il quale veniva condannato il conducente della imbarcazione con sentenza resa in primo grado in data 17.6.2024, in atti, per i reati di cui agli artt. 589 e 590 c.p. commessi, tra gli altri, anche ai danni dell'odierna resistente, indicata nel capo di imputazione come verosimilmente deceduta e mai più ritrovata
(la posizione dell'odierno ricorrente, invece, veniva archiviata da G.I.P., come da attestazione, in atti). Con decreto del 7.10.2024 veniva disposto che il ricorso venisse inserito, nei successivi 90 giorni, per due
[. volte consecutive (a distanza di 10 giorni) e per estratto sulla Gazzetta Ufficiale e su due quotidiani (
e ), accompagnato dall'invito a chiunque abbia notizia dello scomparso di farle CP_2 CP_3 pervenire al Tribunale entro sei mesi dall'ultima pubblicazione.
Non essendo pervenuta alcuna notizia della persona scomparsa, già residente in [...]con il marito, e non essendo stata proposta opposizione, il Giudice relatore, su istanza dei ricorrenti, fissava udienza di comparizione, nella quale gli stessi ribadivano quanto già dedotto nel ricorso.
Dalla documentazione in atti emerge che la figlia delle parti, nata il [...], è deceduta in data 15.2.2024
(cfr. certificato di morte, in atti) e che l' attestava quanto segue con nota del Controparte_4
2.1.2023, in atti:
Lo stesso capo di imputazione sopra indicato contestava all'imputato il decesso della come sopra CP_1 detto.
Risultano, poi, effettuate correttamente tutte le richieste pubblicazioni (in atti).
Sussistono, ciò premesso, i presupposti per la dichiarazione di morte presunta di ai Controparte_1 sensi dell'art. 60, n. 3, c.c., con individuazione della data della morte presunta nel 23.7.2022.
La pubblicazione della sentenza nelle forme dell'art. 473bis.63c.p.c. viene disposta secondo le modalità precisate nel dispositivo, ordinandone la comunicazione al competente Ufficiale dello Stato Civile ai sensi della norma citata.
Alla dichiarazione di morte presunta non consegue l'applicazione dell'art. 50 c.c. relativo alla richiesta immissione nel possesso temporaneo dei beni, in quanto riguarda il soggetto dichiarato assente.
La spese di lite sono dichiarate irripetibili stante la natura della causa.
P.Q.M.
il Tribunale così provvede:
dichiara la morte presunta di , nata a [...] il [...], individuata nella data del Controparte_1
23.7.2022;
dispone che la presente sentenza sia inserita per estratto nel periodo compreso dal 10.1.2026 al 10.2.2026 sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, oltre che pubblicata sul sito Internet del Ministero della
Giustizia;
ordina alle parti ricorrenti il deposito di quanto statuito dall'art. 473bis.63, II comma, c.p.c.;
ordina la comunicazione della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile competente per quanto di competenza;
spese di lite irripetibili.
Così deciso in Roma, il 26.11.2025 Il Giudice relatore
Dott.ssa Francesca Cosentino
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi