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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 31/01/2025, n. 416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 416 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Famiglia -
Riunito in Camera di ConSIlio nelle persone dei magistrati dott. Andrea Tinelli Presidente relatore dott.ssa Costanza Teti Giudice dott. Francesco Rinaldi Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6246/2024 R.G. promossa da
(avv. Savino Marulli) Parte_1
PARTE ATTRICE contro
(avv.ti Annamaria Ramirez e Alessandro Dusi) Controparte_1
PARTE CONVENUTA con l'intervento del
Pubblico Ministero
PARTE INTERVENUTA
* * *
Oggetto del processo: «Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)»
* * *
CONCLUSIONI
Come da fogli depositati telematicamente.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.
Le parti sono divorziate in forza di sentenza deliberata da questo Tribunale in data 17 aprile
1996, a cui è seguita la sentenza definitiva n. 82/2001, la quale ha posto a carico del marito l'obbligazione di corrispondere alla moglie un assegno post-matrimoniale di £ 400.000 mensili.
In seguito, le condizioni di divorzio sono state modificate, su domanda congiunta delle parti, con decreto depositato in data 12 marzo 2009, che, nel «disciplinare diversamente i rapporti
1 patrimoniali conseguenti lo scioglimento del matrimonio, mediante trasferimento oneroso della quota di comproprietà dell'immobile già adibito a casa familiare», ha comunque mantenuto «fermo
(…) l'assegno di mantenimento previsto a favore dell'ex moglie».
Con ricorso depositato in data 11 marzo 2021, il SI. ha avviato un Parte_1
procedimento revisionale ex art. 9 l. div., al fine di conseguire la revoca dell'assegno dovuto alla moglie (di importo pari ad euro 280,00 mensili). Il giudizio, rubricato al numero di ruolo 3444/2021, si è svolto in contumacia e si è concluso con il decreto di accoglimento n. 691/2021.
Tale provvedimento è stato reclamato con successo dalla SI.ra , atteso Controparte_1
che la Corte d'Appello di Brescia, con decreto del 17 maggio 2022, non impugnato, ha riformato la decisione di primo grado e ha respinto l'istanza di revoca o riduzione dell'assegno.
Il SI. ha quindi instaurato il presente giudizio, proponendo, di nuovo, domanda di Pt_1
eliminazione dell'assegno divorzile (oggi pari ad euro 346,44 mensili) o, in subordine, di equa riduzione del contributo.
La resistente ha insistito per il rigetto del ricorso, per le ragioni dedotte nei suoi atti difensivi,
a cui, per eSIenze di sintesi, si rinvia.
All'esito dell'udienza di prima comparizione, sono stati adottati i provvedimenti temporanei ed urgenti.
Non è stata svolta attività istruttoria, perché superflua alla luce della documentazione prodotta.
L'udienza di discussione si è svolta nelle forme dell'art. 127-ter c.p.c.
Acquisite le conclusioni delle parti, la causa è stata rimessa al Collegio.
2.
Si richiamano atti e documenti di causa.
3.
La revisione dei provvedimenti «in materia di contributi economici» è praticabile solo qualora
«sopravvengano giustificati motivi» (art. 473-bis.29 c.p.c.).
Il concetto di “sopravvenienza” deve essere parametrato al più recente provvedimento, avente carattere definitivo, che contenga una pronuncia di merito sul contributo di cui si discute. Sono nuovi, ai fini di una possibile revisione, solo i fatti obiettivamente sopravvenuti al provvedimento da modificare, mentre non lo sono quelli preesistenti ad esso, ancorché non dedotti e purché fossero deducibili (cfr. Cass. Civ., Sez. 1, Sentenza n. 21049 del 02/11/2004; nello stesso senso, v. Cass. Civ.,
Sez. 1 - , Sentenza n. 2953 del 03/02/2017: «Ai sensi dell'art. 9 della l. n. 898 del 1970 (così come modificato dall'art. 2 della l. n. 436 del 1978 e dall'art. 13 della l. n. 74 del 1987), le sentenze di divorzio passano in cosa giudicata “rebus sic stantibus”, rimanendo cioè suscettibili di modifica quanto ai rapporti economici o all'affidamento dei figli in relazione alla sopravvenienza di fatti
2 nuovi, mentre la rilevanza dei fatti pregressi e delle ragioni giuridiche non addotte nel giudizio che vi ha dato luogo rimane esclusa in base alla regola generale secondo cui il giudicato copre il dedotto ed il deducibile»).
Nel caso in esame, l'ultima pronuncia di merito concernente l'assegno divorzile è quella resa dalla Corte d'Appello in data 17 maggio 2022. Pertanto, per vagliare la fondatezza del ricorso, occorre anzitutto verificare se esso contenga l'allegazione (i) di circostanze successive all'emanazione del decreto di secondo grado, ovvero (ii) di circostanze preesistenti, non dedotte né deducibili nel procedimento di reclamo.
Questa verifica postula, in primo luogo, l'enucleazione degli elementi posti dal ricorrente a fondamento dell'odierna istanza. In un secondo momento, ciascun elemento dovrà essere valutato nella sua astratta attitudine revisionale, la quale, in base ai principi sopra enunciati, dovrà essere in radice negata in due casi: a) l'elemento è già stato esplicitamente preso in considerazione dalla Corte
d'Appello; b) l'elemento non è stato esplicitamente preso in considerazione dalla Corte d'Appello, ma si è verificato prima della pronuncia sul reclamo e avrebbe potuto essere dedotto nel relativo procedimento1. Da ultimo, per quegli elementi che supereranno il primo vaglio, sarà necessario accertare se, in concreto, essi incidano sull'equilibrio economico delle parti, in modo tale da imporre una modifica dei provvedimenti vigenti.
Il ricorso presentato dal SI. poggia sulle seguenti ragioni: § 1 - nelle more del Parte_1
giudizio avanti alla Corte d'Appello di Brescia e precisamente in data 11 marzo 2022 la madre della SI.ra è deceduta e conseguentemente la medesima ha ereditato il 50% dell'immobile di CP_1
proprietà della defunta madre;
§ 2 - la SI.ra tra il 1° marzo 2002 e il 7 febbraio 2024 ha CP_1
venduto la quota di sua proprietà dell'immobile ereditato dalla zia e sito in Brescia Via Torricella e dell'immobile ereditato dalla madre sempre sito in Brescia Via Corniani con annesso giardino e garage;
§ 3 - per effetto dell'intervenuto decesso della madre, la resistente non è più costretta, come dalla medesima riferito, ad integrare la rata mensile della RSA ove si trovava ricoverata la madre, versando l'importo pro-quota di euro 375,00; § 4 - il ricorrente ha subito negli anni un peggioramento delle sue condizioni di salute.
Le allegazioni § 1, 2 e 3 sono, all'evidenza, prive di attitudine revisionale, nel senso che, nemmeno in astratto, possono giustificare una modifica della pregressa statuizione sull'assegno divorzile.
Il decesso della madre della resistente è avvenuto l'11 marzo 2022, ossia in data antecedente
(non solo alla pronuncia della Corte d'Appello, ma anche) alla costituzione del SI. nel Pt_1 1 A tal fine, è importante tenere a mente che il reclamo camerale è interamente devolutivo e, a differenza dell'appello ordinario, ammette senza particolari limitazioni la deduzione di fatti non veicolati nel procedimento di primo grado. 3 procedimento di reclamo, effettuata in data 29 aprile 2022. Tale evento era certamente deducibile in sede di reclamo, viene dunque coperto dal giudicato e, di conseguenza, non può essere ritenuto nuovo ai fini dell'odierna modifica. Quando si dice che l'evento era deducibile, si intende che vi era la possibilità giuridica di allegarlo dinanzi alla Corte d'Appello, in difetto di preclusioni processuali
(cfr. supra, nota 1) e che esso era conoscibile, con l'ordinaria diligenza, dal SI. Invero, è Pt_1
insufficiente, al fine di escludere la conoscibilità (e, quindi, la deducibilità) dell'evento, sottolineare che gli ex coniugi avevano «di fatto cessato ogni rapporto», posto che l'ordinamento processuale conosce svariati strumenti istruttori di cui una parte si può avvalere per accertare (o chiedere al giudice di accertare) le condizioni economiche della controparte, così da far emergere eventuali arricchimenti di provenienza ereditaria (ad es., art. 155-sexies disp. att. c.p.c., istanza di ordine di esibizione, indagini tributarie ecc.).
L'acquisizione dell'eredità della zia non è una circostanza sopravvenuta, poiché era stata oggetto di puntuale trattazione all'interno della pronuncia della Corte d'Appello. La vendita della quota immobiliare che la resistente aveva già ereditato al tempo del procedimento di reclamo non integra, di per sé, un dato di alcun interesse, poiché non si traduce in un incremento del patrimonio della resistente, ma in una mera trasformazione della sua composizione (da cespite immobiliare a denaro).
Il sostegno economico che la resistente forniva alla defunta madre, mediante il contributo al pagamento della retta della RSA ove quest'ultima era ricoverata, è stato anch'esso analizzato dalla
Corte d'Appello. Nel decreto si legge che la circostanza «ha un valore assai relativo». La Corte, in sostanza, non ha confermato l'assegno divorzile perché la SI.ra sosteneva tale esborso CP_1
mensile. Pertanto, se tale circostanza non poteva contribuire alla conservazione dell'assegno – che, evidentemente, è stato confermato per altre ragioni – nemmeno, oggi, può essere valorizzata per rimuoverlo. A ciò si deve aggiungere che il contributo al pagamento della retta è venuto meno al momento del decesso della madre della resistente, che, come sopra precisato, è avvenuto in data 11 marzo 2022. Di conseguenza, come il ricorrente ben avrebbe potuto dedurre, già in sede di reclamo,
l'incremento patrimoniale goduto dalla ex moglie per effetto della successione materna, lo stesso avrebbe potuto fare con riferimento alla cessazione dell'onere di pagamento della retta. Si tratta, perciò, di una circostanza deducibile, anch'essa coperta dal giudicato.
L'unico dato che, nella formulazione datane dal ricorrente, si presenta come sopravvenuto è il peggioramento della sua condizione di salute. Tuttavia, al di là dell'allegazione, non vi è prova che sia intervenuto (ed in quale misura) un aggravamento rispetto al 2022, né è dimostrato che le spese mediche documentate siano in effetti maggiori che in passato e siano riferibili alle nuove patologie di cui l'attore afferma di soffrire. Dalla documentazione acclusa al ricorso, risulta, anzi, che il «primo
4 episodio di crisi epilettica generalizzata» risale all'anno 2010 (cfr. lettera di dimissioni dall'UO di
Neurologia datata 12 aprile 2010) e che l'intervento alla spalla sinistra è stato eseguito il 1° agosto
2017 (cfr. certificato del dott. del 13 luglio 2018). Non è, invece, utilizzabile ai fini Persona_1
della decisione la documentazione medica (sub 14) prodotta dall'attore unitamente alla memoria depositata in data 7 novembre 2024, in quanto, trattandosi di mezzo istruttorio a prova diretta, avrebbe dovuto essere al più tardi dimesso con la prima memoria ex art. 473-bis.17 c.p.c.
In conclusione, alla luce degli argomenti esposti, va escluso che ricorrano giustificati motivi sopravvenuti in grado di legittimare la revoca o la riduzione dell'assegno divorzile. Il ricorso va dunque respinto.
4.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come segue, in base ai parametri dettati dal d.m. n. 55/2014 per i procedimenti di valore compreso fra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00
(cfr. art. 13 comma 1 c.p.c.). Fase di studio della controversia, valore medio: euro 919,00; fase introduttiva del giudizio, valore medio: euro 777,00; fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo, poiché non sono state assunte prove costituende: euro 840,00; fase decisionale, valore medio: euro
1.701,00. Compenso tabellare euro 4.237,00, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e Cassa.
Non vi sono le condizioni per l'applicazione dell'art. 96 c.p.c., invocato dalla resistente, non essendo ravvisabili mala fede o colpa grave in capo all'istante.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. rigetta il ricorso;
2. condanna il ricorrente a rifondere alla resistente le spese di lite, che liquida in euro
4.237,00, per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e Cassa.
Così deciso in Brescia nella Camera di conSIlio del giorno 31 gennaio 2025.
Il Presidente estensore
Andrea Tinelli
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Famiglia -
Riunito in Camera di ConSIlio nelle persone dei magistrati dott. Andrea Tinelli Presidente relatore dott.ssa Costanza Teti Giudice dott. Francesco Rinaldi Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6246/2024 R.G. promossa da
(avv. Savino Marulli) Parte_1
PARTE ATTRICE contro
(avv.ti Annamaria Ramirez e Alessandro Dusi) Controparte_1
PARTE CONVENUTA con l'intervento del
Pubblico Ministero
PARTE INTERVENUTA
* * *
Oggetto del processo: «Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)»
* * *
CONCLUSIONI
Come da fogli depositati telematicamente.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.
Le parti sono divorziate in forza di sentenza deliberata da questo Tribunale in data 17 aprile
1996, a cui è seguita la sentenza definitiva n. 82/2001, la quale ha posto a carico del marito l'obbligazione di corrispondere alla moglie un assegno post-matrimoniale di £ 400.000 mensili.
In seguito, le condizioni di divorzio sono state modificate, su domanda congiunta delle parti, con decreto depositato in data 12 marzo 2009, che, nel «disciplinare diversamente i rapporti
1 patrimoniali conseguenti lo scioglimento del matrimonio, mediante trasferimento oneroso della quota di comproprietà dell'immobile già adibito a casa familiare», ha comunque mantenuto «fermo
(…) l'assegno di mantenimento previsto a favore dell'ex moglie».
Con ricorso depositato in data 11 marzo 2021, il SI. ha avviato un Parte_1
procedimento revisionale ex art. 9 l. div., al fine di conseguire la revoca dell'assegno dovuto alla moglie (di importo pari ad euro 280,00 mensili). Il giudizio, rubricato al numero di ruolo 3444/2021, si è svolto in contumacia e si è concluso con il decreto di accoglimento n. 691/2021.
Tale provvedimento è stato reclamato con successo dalla SI.ra , atteso Controparte_1
che la Corte d'Appello di Brescia, con decreto del 17 maggio 2022, non impugnato, ha riformato la decisione di primo grado e ha respinto l'istanza di revoca o riduzione dell'assegno.
Il SI. ha quindi instaurato il presente giudizio, proponendo, di nuovo, domanda di Pt_1
eliminazione dell'assegno divorzile (oggi pari ad euro 346,44 mensili) o, in subordine, di equa riduzione del contributo.
La resistente ha insistito per il rigetto del ricorso, per le ragioni dedotte nei suoi atti difensivi,
a cui, per eSIenze di sintesi, si rinvia.
All'esito dell'udienza di prima comparizione, sono stati adottati i provvedimenti temporanei ed urgenti.
Non è stata svolta attività istruttoria, perché superflua alla luce della documentazione prodotta.
L'udienza di discussione si è svolta nelle forme dell'art. 127-ter c.p.c.
Acquisite le conclusioni delle parti, la causa è stata rimessa al Collegio.
2.
Si richiamano atti e documenti di causa.
3.
La revisione dei provvedimenti «in materia di contributi economici» è praticabile solo qualora
«sopravvengano giustificati motivi» (art. 473-bis.29 c.p.c.).
Il concetto di “sopravvenienza” deve essere parametrato al più recente provvedimento, avente carattere definitivo, che contenga una pronuncia di merito sul contributo di cui si discute. Sono nuovi, ai fini di una possibile revisione, solo i fatti obiettivamente sopravvenuti al provvedimento da modificare, mentre non lo sono quelli preesistenti ad esso, ancorché non dedotti e purché fossero deducibili (cfr. Cass. Civ., Sez. 1, Sentenza n. 21049 del 02/11/2004; nello stesso senso, v. Cass. Civ.,
Sez. 1 - , Sentenza n. 2953 del 03/02/2017: «Ai sensi dell'art. 9 della l. n. 898 del 1970 (così come modificato dall'art. 2 della l. n. 436 del 1978 e dall'art. 13 della l. n. 74 del 1987), le sentenze di divorzio passano in cosa giudicata “rebus sic stantibus”, rimanendo cioè suscettibili di modifica quanto ai rapporti economici o all'affidamento dei figli in relazione alla sopravvenienza di fatti
2 nuovi, mentre la rilevanza dei fatti pregressi e delle ragioni giuridiche non addotte nel giudizio che vi ha dato luogo rimane esclusa in base alla regola generale secondo cui il giudicato copre il dedotto ed il deducibile»).
Nel caso in esame, l'ultima pronuncia di merito concernente l'assegno divorzile è quella resa dalla Corte d'Appello in data 17 maggio 2022. Pertanto, per vagliare la fondatezza del ricorso, occorre anzitutto verificare se esso contenga l'allegazione (i) di circostanze successive all'emanazione del decreto di secondo grado, ovvero (ii) di circostanze preesistenti, non dedotte né deducibili nel procedimento di reclamo.
Questa verifica postula, in primo luogo, l'enucleazione degli elementi posti dal ricorrente a fondamento dell'odierna istanza. In un secondo momento, ciascun elemento dovrà essere valutato nella sua astratta attitudine revisionale, la quale, in base ai principi sopra enunciati, dovrà essere in radice negata in due casi: a) l'elemento è già stato esplicitamente preso in considerazione dalla Corte
d'Appello; b) l'elemento non è stato esplicitamente preso in considerazione dalla Corte d'Appello, ma si è verificato prima della pronuncia sul reclamo e avrebbe potuto essere dedotto nel relativo procedimento1. Da ultimo, per quegli elementi che supereranno il primo vaglio, sarà necessario accertare se, in concreto, essi incidano sull'equilibrio economico delle parti, in modo tale da imporre una modifica dei provvedimenti vigenti.
Il ricorso presentato dal SI. poggia sulle seguenti ragioni: § 1 - nelle more del Parte_1
giudizio avanti alla Corte d'Appello di Brescia e precisamente in data 11 marzo 2022 la madre della SI.ra è deceduta e conseguentemente la medesima ha ereditato il 50% dell'immobile di CP_1
proprietà della defunta madre;
§ 2 - la SI.ra tra il 1° marzo 2002 e il 7 febbraio 2024 ha CP_1
venduto la quota di sua proprietà dell'immobile ereditato dalla zia e sito in Brescia Via Torricella e dell'immobile ereditato dalla madre sempre sito in Brescia Via Corniani con annesso giardino e garage;
§ 3 - per effetto dell'intervenuto decesso della madre, la resistente non è più costretta, come dalla medesima riferito, ad integrare la rata mensile della RSA ove si trovava ricoverata la madre, versando l'importo pro-quota di euro 375,00; § 4 - il ricorrente ha subito negli anni un peggioramento delle sue condizioni di salute.
Le allegazioni § 1, 2 e 3 sono, all'evidenza, prive di attitudine revisionale, nel senso che, nemmeno in astratto, possono giustificare una modifica della pregressa statuizione sull'assegno divorzile.
Il decesso della madre della resistente è avvenuto l'11 marzo 2022, ossia in data antecedente
(non solo alla pronuncia della Corte d'Appello, ma anche) alla costituzione del SI. nel Pt_1 1 A tal fine, è importante tenere a mente che il reclamo camerale è interamente devolutivo e, a differenza dell'appello ordinario, ammette senza particolari limitazioni la deduzione di fatti non veicolati nel procedimento di primo grado. 3 procedimento di reclamo, effettuata in data 29 aprile 2022. Tale evento era certamente deducibile in sede di reclamo, viene dunque coperto dal giudicato e, di conseguenza, non può essere ritenuto nuovo ai fini dell'odierna modifica. Quando si dice che l'evento era deducibile, si intende che vi era la possibilità giuridica di allegarlo dinanzi alla Corte d'Appello, in difetto di preclusioni processuali
(cfr. supra, nota 1) e che esso era conoscibile, con l'ordinaria diligenza, dal SI. Invero, è Pt_1
insufficiente, al fine di escludere la conoscibilità (e, quindi, la deducibilità) dell'evento, sottolineare che gli ex coniugi avevano «di fatto cessato ogni rapporto», posto che l'ordinamento processuale conosce svariati strumenti istruttori di cui una parte si può avvalere per accertare (o chiedere al giudice di accertare) le condizioni economiche della controparte, così da far emergere eventuali arricchimenti di provenienza ereditaria (ad es., art. 155-sexies disp. att. c.p.c., istanza di ordine di esibizione, indagini tributarie ecc.).
L'acquisizione dell'eredità della zia non è una circostanza sopravvenuta, poiché era stata oggetto di puntuale trattazione all'interno della pronuncia della Corte d'Appello. La vendita della quota immobiliare che la resistente aveva già ereditato al tempo del procedimento di reclamo non integra, di per sé, un dato di alcun interesse, poiché non si traduce in un incremento del patrimonio della resistente, ma in una mera trasformazione della sua composizione (da cespite immobiliare a denaro).
Il sostegno economico che la resistente forniva alla defunta madre, mediante il contributo al pagamento della retta della RSA ove quest'ultima era ricoverata, è stato anch'esso analizzato dalla
Corte d'Appello. Nel decreto si legge che la circostanza «ha un valore assai relativo». La Corte, in sostanza, non ha confermato l'assegno divorzile perché la SI.ra sosteneva tale esborso CP_1
mensile. Pertanto, se tale circostanza non poteva contribuire alla conservazione dell'assegno – che, evidentemente, è stato confermato per altre ragioni – nemmeno, oggi, può essere valorizzata per rimuoverlo. A ciò si deve aggiungere che il contributo al pagamento della retta è venuto meno al momento del decesso della madre della resistente, che, come sopra precisato, è avvenuto in data 11 marzo 2022. Di conseguenza, come il ricorrente ben avrebbe potuto dedurre, già in sede di reclamo,
l'incremento patrimoniale goduto dalla ex moglie per effetto della successione materna, lo stesso avrebbe potuto fare con riferimento alla cessazione dell'onere di pagamento della retta. Si tratta, perciò, di una circostanza deducibile, anch'essa coperta dal giudicato.
L'unico dato che, nella formulazione datane dal ricorrente, si presenta come sopravvenuto è il peggioramento della sua condizione di salute. Tuttavia, al di là dell'allegazione, non vi è prova che sia intervenuto (ed in quale misura) un aggravamento rispetto al 2022, né è dimostrato che le spese mediche documentate siano in effetti maggiori che in passato e siano riferibili alle nuove patologie di cui l'attore afferma di soffrire. Dalla documentazione acclusa al ricorso, risulta, anzi, che il «primo
4 episodio di crisi epilettica generalizzata» risale all'anno 2010 (cfr. lettera di dimissioni dall'UO di
Neurologia datata 12 aprile 2010) e che l'intervento alla spalla sinistra è stato eseguito il 1° agosto
2017 (cfr. certificato del dott. del 13 luglio 2018). Non è, invece, utilizzabile ai fini Persona_1
della decisione la documentazione medica (sub 14) prodotta dall'attore unitamente alla memoria depositata in data 7 novembre 2024, in quanto, trattandosi di mezzo istruttorio a prova diretta, avrebbe dovuto essere al più tardi dimesso con la prima memoria ex art. 473-bis.17 c.p.c.
In conclusione, alla luce degli argomenti esposti, va escluso che ricorrano giustificati motivi sopravvenuti in grado di legittimare la revoca o la riduzione dell'assegno divorzile. Il ricorso va dunque respinto.
4.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come segue, in base ai parametri dettati dal d.m. n. 55/2014 per i procedimenti di valore compreso fra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00
(cfr. art. 13 comma 1 c.p.c.). Fase di studio della controversia, valore medio: euro 919,00; fase introduttiva del giudizio, valore medio: euro 777,00; fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo, poiché non sono state assunte prove costituende: euro 840,00; fase decisionale, valore medio: euro
1.701,00. Compenso tabellare euro 4.237,00, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e Cassa.
Non vi sono le condizioni per l'applicazione dell'art. 96 c.p.c., invocato dalla resistente, non essendo ravvisabili mala fede o colpa grave in capo all'istante.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. rigetta il ricorso;
2. condanna il ricorrente a rifondere alla resistente le spese di lite, che liquida in euro
4.237,00, per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e Cassa.
Così deciso in Brescia nella Camera di conSIlio del giorno 31 gennaio 2025.
Il Presidente estensore
Andrea Tinelli
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