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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 26/09/2025, n. 617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 617 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 184/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai seguenti magistrati:
Dott. Gianluca ALESSIO Presidente
Dott. Filippo GIORDAN Consigliere
Dott. Nicola ARMIENTI Giudice Ausiliario di Corte d'Appello Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa in appello con ricorso del 14.3.2022
da
, rappresentata e difesa dall'avv. Monica Marangon, giusta mandato Parte_1 del 5.5.2021 depositato nel fascicolo di primo grado, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Treviso alla via Monterumici 8
Appellante
Contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, , rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 Filippo Doni giusta procura speciale per notaio in Roma, rep. 80974 del Per_1 21.7.2015, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura INPS di Venezia Santa Croce 929
Appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale del Lavoro di Treviso n. 355/2021, pubblicata in data 16.9.2021
IN PUNTO: risarcimento danni
Conclusioni: Per parte appellante: “”Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia accogliere il presente appello e in riforma dell'appellata sentenza n. 355/2021 emessa dal Tribunale di Treviso, Sezione Lavoro, in data 16.9.2021 e pubblicata lo stesso giorno e per l'effetto: - rigettarsi le domande ed eccezioni ex adverso formulate;
In via principale: - accertare e dichiarare la responsabilità dell' e per l'effetto CP_1 condannarla al risarcimento di tutti i danni conseguenti alle lesioni subite dall'odierna attrice relativi al danno non patrimoniale tanto sotto l'aspetto interiore del danno sofferto
1 (cd. Danno morale , sub specie del dolore , come in ipotesi della vergogna , della disistima di sé , della paura, ovvero della disperazione) quanto quello dinamico relazionale (destinato ad incidere in senso peggiorativo su tutte le relazioni di vita esterne al soggetto);
- alla danneggiata va riconosciuto il risarcimento dei danni sia nella sfera morale (sofferenze personali del soggetto) sia in quella dinamico relazionale (peggioramento delle relazioni di vita esterne) da determinarsi secondo equità ovvero in base alla relazione di CTU;
- condannare l' in persona del suo legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese CP_1 e competenze del presente giudizio e di quello di primo grado. ””
Per parte appellata: “” In via principale rigettarsi l'avverso ricorso in appello in quanto infondato in fatto e in diritto e comunque non provato, In subordine accogliersi le conclusioni già rassegnate da in primo grado, che di seguito si riportano: In via CP_1 preliminare dichiarare l'incompetenza del Giudice adito per il motivo sopra esposto. In via principale respingere il ricorso. Spese ed onorari come per legge ””.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con la sentenza appellata il Tribunale del Lavoro di Treviso ha rigettato la domanda proposta da diretta ad ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale Parte_1 derivatole dal ritardato pagamento da parte dell'Ente previdenziale del reddito di inclusione, compensando le spese di lite in ragione della particolarità della vicenda dedotta in giudizio.
2. In punto di fatto la ricorrente aveva dedotto:
- di aver presentato in data 1.12.2017 domanda per il reddito di inclusione, accolta dall' CP_1 che aveva erogato la prestazione per la sola mensilità di gennaio 2018 mentre la aveva poi negata per il periodo successivo per la sussistenza di una difformità nell'ISEE (mancata menzione di una carta prepagata con giacenza mensile di € 276,00);
-che, a seguito della riformulazione dell'ISEE, l' (nell'aprile 2018) aveva accolto la CP_1 domanda con decorrenza dall'1/2018 per la durata di 18 mesi e che successivamente all'accoglimento della domanda erano trascorsi più di 120 giorni senza che l'Istituto erogasse il beneficio suddetto;
- che le proprie condizioni di salute erano nel frattempo notevolmente peggiorate fino all'emergere di una “sintolatologia ansiosodepressiva reattiva ad una situazione di vita complessa”;
-che l'avvenuta violazione di diritti costituzionalmente garantiti, quali il diritto inviolabile della famiglia, il diritto alla salute, alla reputazione, all'immagine, al nome, alla riservatezza ed alla dignità, aveva determinato un danno ingiusto all'esistenza della beneficiaria di cui intendeva riceverne il ristoro economico ai sensi dell'art. 2043 c.c..
3. Il primo giudice, in ragione della eccezione di incompetenza sollevata dall'Istituto previdenziale, rilevato che l'art 2043 cc individua il fondamento della responsabilità extracontrattuale, ha evidenziato come la violazione da parte dell'Ente previdenziale degli obblighi di comportamento nell'ambito del rapporto giuridico con l'assicurato, dà vita ad una tipica azione di responsabilità contrattuale e non ad una ordinaria azione di risarcimento del danno extracontrattuale dovendosi così individuare in ragione del petitum sostanziale e della causa petendi dedotta la competenza per materia del giudice del lavoro ex art 442 cpc.
3.1 Nel merito, le risultanze istruttorie basate sulla documentazione agli atti, non avevano fatto emergere l'addebitabilità all' del fatto dannoso allegato dalla ricorrente, CP_1 quantomeno alla stregua del criterio del più probabile del non.
2 Invero il reddito di inclusione, all'epoca dei fatti per i quali era causa, consisteva nella erogazione mensile di un beneficio economico di € 187,50 (di minima entità) la cui ritardata erogazione (derivata, peraltro, da un fatto imputabile all'omessa dichiarazione della carta acquisti da parte della ricorrente) si era protratta per pochi mesi, e peraltro, nello stesso anno, la ricorrente aveva percepito dall'Istituto gli arretrati della pensione di invalidità civile. Non risultava sufficiente la mera denuncia di stati d'ansia, stress o perdita delle abitudini proprie della quotidianità della vita, per provare il danno esistenziale dovendosi dare conto, a fondamento della richiesta risarcitoria, del radicale cambiamento di vita e personalità quali plausibili conseguenze del danno causato dal fatto illecito. Nel caso di specie, le pretese conseguenze del ritardato pagamento, quand'anche provate, non sarebbero state risarcibili in considerazione tanto del limite di cui all'art. 1225 cc che esclude il danno imprevedibile, quanto di quello di cui all'art. 1223 cc, che richiede che il danno sia conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento e, nel caso di specie, il disagio denunziato dalla ricorrente non era conseguenza della sospensione denunziata.
4. Avverso la sentenza ha proposto appello con tre motivi. Parte_1 L ha contestato le ragioni di impugnazione ed ha insistito per la Controparte_2 conferma della decisione impugnata
5. La causa subiva una serie di rinvii sia per esigenze di riorganizzazione del ruolo che per cambio di relatore;
indi all'esito della discussione orale era decisa dalla Corte di Appello di Venezia all'udienza dell'11 settembre 2025 come da dispositivo letto in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. Con il primo motivo l'appellante ha censurato la sentenza per erronea valutazione delle prove in punto di nesso di causalità tra il danno sofferto e l'illecito posto in essere dall'Istituto previdenziale. I certificati medici dimessi riconducevano senza dubbio la mancata erogazione del reddito di inclusione al danno non patrimoniale patito dovendosi tenere conto anche della contiguità temporale tra l'illecito e lo stato di salute dell'appellante; ha richiamato il certificato medico del 19.10.2018 della dott.ssa e quello del 20.11.2018 del dott. Persona_2 Per_3 Il Tribunale, peraltro, non aveva nemmeno preso in considerazione la dichiarazione resa da il quale aveva riferito che la gli aveva continuamente raccontato Parte_2 Pt_1 che non aveva la possibilità di nutrirsi, trovandosi in condizioni disperate sia per la mancanza di lavoro che per la malattia terminale, sentendosi così abbandonata e spogliata della dignità dallo Stato. L'appellante ha, inoltre, censurato la sentenza nella parte in cui, nonostante le prove documentali richiamate (ritenute sufficienti ad accertare il nesso di causa) aveva omesso di pronunciarsi sull'ammissione dei mezzi di prova richiesti per l'accertamento del nesso di causalità (in particolare quelli di cui ai punti sub 14 e 15) che ove ammessi avrebbero ricondotto la mancata erogazione al danno non patrimoniale subìto. Con il secondo motivo ha contestato la decisione in ordine alla natura del danno risarcibile ritenendo applicabile alla fattispecie l'art. 2056 cc.. Con il terzo motivo ha denunziato la omessa pronuncia sul quantum debeatur riproponendo le deduzioni svolte in primo grado e chiedendo il risarcimento di tutti i danni subìti da quantificarsi previa disponenda CTU medico legale. L'Ente previdenziale comunque doveva rispondere sia sulla scorta della responsabilità contrattuale da rapporto previdenziale ex art 1173 cc sia di quella concorrente aquiliana ex art 2043 cc.. In ogni caso il danno patito andava quantificato in via equitativa previa remissione della causa in istruttoria e disponendo CTU medico legale.
3 7. L' appellato, richiamate le disposizioni regolanti la prestazione oggetto di causa, CP_3 ha rimarcato come il reddito di inclusione, riconosciuto ed erogato in un primo momento dall' , era stato sospeso in quanto il modello Isee presentato dall'interessata in CP_3 occasione della domanda amministrativa non risultava corretto. Quanto alla documentazione sanitaria prodotta a sostegno delle patologie presuntamente derivate dai comportamenti omissivi dall' , ha evidenziato come i certificati medici CP_3 erano di data successiva al pagamento effettuato dall' dei ratei arretati a titolo di CP_1 reddito di inclusione e che in ogni caso, nel mese di maggio 2018, l'Ente aveva provveduto al pagamento in favore della degli arretrati a titolo di assegno di invalidità civile (per Pt_1
€ 2.092,31). Avuto riguardo al danno non patrimoniale ha richiamato l'orientamento di legittimità secondo il quale detto danno deve essere provato e dimostrato e non può considerarsi in “re ipsa” nonché la decisione del primo giudice nella parte in cui aveva ritenuto le prove dedotte insufficienti ad accertare il nesso di causa atteso che l'appellante avrebbe dovuto dimostrare non solo che la violazione di eventuali diritti primari si era effettivamente verificata ma, soprattutto, che tale violazione risultava di gravità tale da superare la soglia della normale tollerabilità con conseguente grave pregiudizio. Ha evidenziato che la prestazione oggetto di causa risultava di modico valore (€ 187,50 mensili) e che il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Treviso con il quale era stato ingiunto il pagamento dei ratei arretrati a titolo di reddito di inclusione era stato notificato invalidamente alla pec della Direzione Provinciale . CP_1 In ogni caso l'eventuale danno (da ritardo) poteva considerarsi solo per i mesi in cui l'assicurata non aveva usufruito né del reddito di inclusione né dell'assegno di invalidità civile (e cioè da febbraio ad aprile 2018).
8. L'appello va rigettato per le ragioni di seguito rappresentate.
9. Gli elementi forniti dall'appellante a sostegno del presunto danno derivato dal ritardo dell'Istituto previdenziale nella erogazione della prestazione in causa (reddito di inclusione) non sono sufficienti a ritenere accertato il pregiudizio dedotto ed a fondare la richiesta di risarcimento.
9.1 Avuto riguardo al danno esistenziale paventato dalla Qyteza per la violazione di diritti costituzionalmente protetti va osservato che era onere della originaria ricorrente dimostrare come il ritardo dedotto avesse peggiorato la qualità della vita del beneficiario ed avesse determinato un impatto significativo sulla sua vita ledendo la sfera relazionale affettiva e le abitudini di vita. Per supportare legittimamente la pretesa risarcitoria avanzata l'odierna appellante avrebbe dovuto comprovare come l'eventuale ritardo nella erogazione della prestazione avesse comportato la rinunzia a cure mediche, a farmaci o ad altre necessità e determinato gravi difficoltà economiche e disagio psicologico;
la lesione subìta doveva, inoltre, risultare grave (superare, cioè, la soglia minima di tollerabilità) ed il danno non doveva essere futile e non consistente in meri disagi o fastidi ovvero nella lesione di diritti del tutto immaginari, tipo qualità della vita o lesione alla felicità o dignità; la sofferenza a base della pretesa risarcitoria necessita di prova specifica. Nulla di tutto ciò è stato dimostrato ovvero allegato dall'appellante in primo grado e tantomeno nel presente giudizio. Sulle questioni di causa, anche ai sensi dell'art. 118 disp att. cpc, si richiamano i principi di cui alla sentenza n. 2217/2016 del Supremo Collegio secondo il quale “Ove, poi, nel danno esistenziale si includessero i pregiudizi non lesivi di diritti inviolabili della persona, la categoria sarebbe del tutto illegittima, posto che simili pregiudizi non sono risarcibili, in virtù del divieto di cui all'art. 2059 c.c..
4 E' pur vero che il danno esistenziale, recuperato non già come categoria autonoma, bensì come componente o criterio di liquidazione del più generale danno non patrimoniale, risarcibile ex art. 2059 c.c., può - in forza dell'art. 115 cpv. c.p.c. -essere desunto da massime di comune esperienza (cfr., più di recente, Cass. n. 777/15). Tuttavia, è pur sempre necessario (v., ancora, Cass. S.U. n. 26972/08), al di fuori di espressa previsione legislativa o di condotta astrattamente configurabile come reato, che il fatto illecito: a) abbia leso diritti inviolabili della persona, come tali oggetto di tutela costituzionale (altrimenti si perverrebbe ad una abrogazione per via interpretativa dell'art. 2059 c.c., giacchè qualsiasi danno non patrimoniale, per il fatto stesso di essere tale e, cioè, di toccare interessi della persona, sarebbe sempre risarcibile); b) che la lesione sia grave, nel senso che l'offesa superi una soglia minima di tollerabilità (imposta dal dovere di solidarietà di cui all'art. 2 Cost.); c) che il danno non sia futile, vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi, ovvero nella lesione di diritti del tutto immaginari, come quello alla qualità della vita o alla felicità. La sentenza impugnata non merita censura perchè si è attenuta a tale insegnamento giurisprudenziale, escludendo che il mero pregiudizio alla qualità della vita (su cui il Tribunale aveva basato l'accoglimento della domanda di R.L.) sia risarcibile e che possa considerarsi grave o intollerabile il danno (sempre non patrimoniale) conseguente al mero ritardo nell'adempimento d'una prestazione previdenziale. Le difficoltà economiche allegate dalla ricorrente quale effetto del ritardo nel percepire il trattamento previdenziale possono astrattamente determinare negative ricadute di ordine patrimoniale (ma non è di questo che qui si discute) e/o incidere sulla qualità della vita, ma non assurgere ad intollerabile lesione della dignità umana (come suggerito dalla ricorrente), a meno che (ma ciò riguarda questioni di merito, estranee alla presente sede) non risulti provato che in concreto abbiano impedito il soddisfacimento di interessi primari (come potrebbero essere, ad esempio, quelli alla casa, al nutrimento, allo studio, alla salute etc.)””. In termini sovrapponibili si richiama anche Cass 32080/2019 secondo la quale “” In primo luogo è da rilevare, ad escludere ogni rilevanza della prima e dell'ultima censura, che dalla sentenza si evince con chiarezza che la Corte d'Appello ha ben considerato che il ricorrente aveva fondato la domanda sull'inadempimento al giudicato quale fatto causativo della lesione patrimoniale, prendendo in considerazione il fatto storico della protratta inottemperanza, come è dimostrato dalla circostanza che, nel negare che gli interessi indicati in ricorso fossero presidiati da diritti di rango costituzionale, la stessa Corte ha evidenziato che "l'oggetto del giudicato adempiuto in ritardo consisteva nella riliquidazione di una pensione pacificamente riconosciuta e in godimento"; in ordine, poi, alla esclusione di una lesione risarcibile ai sensi dell'art. 2059 c.c., oggetto della seconda censura, il ragionamento seguito dalla Corte territoriale risulta conforme alla elaborazione della giurisprudenza di legittimità a partire da Sez. U. n. 26972 del 11/11/2008; in base alla ricostruzione offerta da questa Corte, un pregiudizio non patrimoniale risarcibile, oltre ai casi di danno derivante da reato, è ravvisabile ogni qual volta il fatto illecito abbia leso in modo grave diritti inviolabili della persona non aventi natura economica, costituenti oggetto di tutela costituzionale;
questa Corte di legittimità nella richiamata decisione (si veda anche Cass. n. 29832 del 19/12/2008, Cass. n. 20684 del 25/09/2009) ha chiarito che ai fini della risarcibilità del danno non patrimoniale è necessario: 1) che l'interesse leso, attinente a diritti inviolabili della persona, sia di rango costituzionale;
2) che sussista una lesione grave, con offesa che superi la soglia minima di tollerabilità; 3) che si tratti di danno non futile, cioè non consistente in meri disagi o fastidi;
4) che vi sia una specifica allegazione sulla natura e sulle caratteristiche del pregiudizio, non potendo mai ritenersi il danno in re ipsa;
5 la sentenza impugnata si è attenuta ai suddetti parametri, dal momento che, per un verso, ha rilevato che il giudicato adempiuto in ritardo consisteva nella riliquidazione di una pensione pacificamente in godimento e non nell'attribuzione di un trattamento pensionistico a soggetti sprovvisti di redditi previdenziali, sicchè non era ipotizzabile presuntivamente alcuna lesione di diritti attinenti al soddisfacimento di bisogni primari della persona, mentre, per altro verso, ha posto in evidenza la mancanza di allegazione e prova di ricadute della predetta inottemperanza sulla qualità della vita di gravità tale da assurgere a intollerabili lesioni della dignità umana, (non potendo considerarsi tali i paterni d'animo e i disagi correlati alla constatazione dell'inerzia dell'ente gestore nella corresponsione dell'importo pensionistico), come tali meritevoli di ristoro ulteriore rispetto agli interessi dovuti per il ritardo””; in termini anche Cass. 15294/2020
9.2 Quanto alla documentazione sanitaria prodotta, che l'appellante lamenta non essere stata correttamente valutata dal primo giudice, la stessa oltre ad essere di data successiva alla erogazione da parte dell'Ente degli arretrati a titolo di reddito di inclusione (che, come emerso dalle risultanze di causa, era stato sospeso dall' , dopo la erogazione del primo CP_1 mese di gennaio 2018, per errata compilazione dell'ISEE da parte della beneficiaria e poi nuovamente riconosciuto ad aprile 2018 dopo la regolarizzazione del documento reddituale) non consente di individuare con probabilità certa il nesso di causa tra il ritardo ed il pregiudizio denunziato coinvolgendosi patologie imputabili a molteplici e diversi fattori. Nello stesso certificato medico del dott. del 20.11.2018 (invocato dall'appellante) si Per_3 precisa che “in tutte le visite è emersa una sintomatologia ansioso depressiva reattiva ad una situazione di vita complessa: problematiche di salute, solitudine affettiva (la paziente è divorziata e l'unica figlia vive negli USA), disoccupazione con annessi problemi economici. In alcuni frangenti dei colloqui ho colto anche spunti persecutori ed interpretativi” così evidenziandosi una serie di fattori generatori delle patologie denunziate non riconducibili al ritardo nella erogazione della prestazione posta dall'appellante a fondamento delle proprie pretese.
10. Dunque, la documentazione prodotta risulta insufficiente ad individuare sia il nesso di causa e sia il danno effettivamente subìto, mentre le richieste istruttorie formulate (prova testimoniale con il sig. e la dott.ssa per comprovare la grave Parte_2 Persona_2 situazione economica in cui versava l'appellante e CTU medico legale diretta a quantificare il danno subìto) sono inammissibili.
11. Al rigetto dell'appello consegue, in applicazione del principio della soccombenza, che l'appellante va condannato alla rifusione in favore dell'appellato delle spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo in base al DM 55/2014 e successive modifiche, tenuto conto del valore di causa indeterminato e secondo le aliquote minime, essendo stare riproposte in questa sede questioni già risolte e definite in primo grado.
12. Ai sensi ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso in appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede: 1) rigetta l'appello;
6 2) condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellato delle spese di lite del presente giudizio liquidate in € 3.473,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%;
3) ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater, del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso in appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Venezia, 11 settembre 2025
Il Giudice ausiliario estensore
Dott. Nicola Armienti
Il Presidente
Dott. Gianluca Alessio
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai seguenti magistrati:
Dott. Gianluca ALESSIO Presidente
Dott. Filippo GIORDAN Consigliere
Dott. Nicola ARMIENTI Giudice Ausiliario di Corte d'Appello Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa in appello con ricorso del 14.3.2022
da
, rappresentata e difesa dall'avv. Monica Marangon, giusta mandato Parte_1 del 5.5.2021 depositato nel fascicolo di primo grado, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Treviso alla via Monterumici 8
Appellante
Contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, , rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 Filippo Doni giusta procura speciale per notaio in Roma, rep. 80974 del Per_1 21.7.2015, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura INPS di Venezia Santa Croce 929
Appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale del Lavoro di Treviso n. 355/2021, pubblicata in data 16.9.2021
IN PUNTO: risarcimento danni
Conclusioni: Per parte appellante: “”Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia accogliere il presente appello e in riforma dell'appellata sentenza n. 355/2021 emessa dal Tribunale di Treviso, Sezione Lavoro, in data 16.9.2021 e pubblicata lo stesso giorno e per l'effetto: - rigettarsi le domande ed eccezioni ex adverso formulate;
In via principale: - accertare e dichiarare la responsabilità dell' e per l'effetto CP_1 condannarla al risarcimento di tutti i danni conseguenti alle lesioni subite dall'odierna attrice relativi al danno non patrimoniale tanto sotto l'aspetto interiore del danno sofferto
1 (cd. Danno morale , sub specie del dolore , come in ipotesi della vergogna , della disistima di sé , della paura, ovvero della disperazione) quanto quello dinamico relazionale (destinato ad incidere in senso peggiorativo su tutte le relazioni di vita esterne al soggetto);
- alla danneggiata va riconosciuto il risarcimento dei danni sia nella sfera morale (sofferenze personali del soggetto) sia in quella dinamico relazionale (peggioramento delle relazioni di vita esterne) da determinarsi secondo equità ovvero in base alla relazione di CTU;
- condannare l' in persona del suo legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese CP_1 e competenze del presente giudizio e di quello di primo grado. ””
Per parte appellata: “” In via principale rigettarsi l'avverso ricorso in appello in quanto infondato in fatto e in diritto e comunque non provato, In subordine accogliersi le conclusioni già rassegnate da in primo grado, che di seguito si riportano: In via CP_1 preliminare dichiarare l'incompetenza del Giudice adito per il motivo sopra esposto. In via principale respingere il ricorso. Spese ed onorari come per legge ””.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con la sentenza appellata il Tribunale del Lavoro di Treviso ha rigettato la domanda proposta da diretta ad ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale Parte_1 derivatole dal ritardato pagamento da parte dell'Ente previdenziale del reddito di inclusione, compensando le spese di lite in ragione della particolarità della vicenda dedotta in giudizio.
2. In punto di fatto la ricorrente aveva dedotto:
- di aver presentato in data 1.12.2017 domanda per il reddito di inclusione, accolta dall' CP_1 che aveva erogato la prestazione per la sola mensilità di gennaio 2018 mentre la aveva poi negata per il periodo successivo per la sussistenza di una difformità nell'ISEE (mancata menzione di una carta prepagata con giacenza mensile di € 276,00);
-che, a seguito della riformulazione dell'ISEE, l' (nell'aprile 2018) aveva accolto la CP_1 domanda con decorrenza dall'1/2018 per la durata di 18 mesi e che successivamente all'accoglimento della domanda erano trascorsi più di 120 giorni senza che l'Istituto erogasse il beneficio suddetto;
- che le proprie condizioni di salute erano nel frattempo notevolmente peggiorate fino all'emergere di una “sintolatologia ansiosodepressiva reattiva ad una situazione di vita complessa”;
-che l'avvenuta violazione di diritti costituzionalmente garantiti, quali il diritto inviolabile della famiglia, il diritto alla salute, alla reputazione, all'immagine, al nome, alla riservatezza ed alla dignità, aveva determinato un danno ingiusto all'esistenza della beneficiaria di cui intendeva riceverne il ristoro economico ai sensi dell'art. 2043 c.c..
3. Il primo giudice, in ragione della eccezione di incompetenza sollevata dall'Istituto previdenziale, rilevato che l'art 2043 cc individua il fondamento della responsabilità extracontrattuale, ha evidenziato come la violazione da parte dell'Ente previdenziale degli obblighi di comportamento nell'ambito del rapporto giuridico con l'assicurato, dà vita ad una tipica azione di responsabilità contrattuale e non ad una ordinaria azione di risarcimento del danno extracontrattuale dovendosi così individuare in ragione del petitum sostanziale e della causa petendi dedotta la competenza per materia del giudice del lavoro ex art 442 cpc.
3.1 Nel merito, le risultanze istruttorie basate sulla documentazione agli atti, non avevano fatto emergere l'addebitabilità all' del fatto dannoso allegato dalla ricorrente, CP_1 quantomeno alla stregua del criterio del più probabile del non.
2 Invero il reddito di inclusione, all'epoca dei fatti per i quali era causa, consisteva nella erogazione mensile di un beneficio economico di € 187,50 (di minima entità) la cui ritardata erogazione (derivata, peraltro, da un fatto imputabile all'omessa dichiarazione della carta acquisti da parte della ricorrente) si era protratta per pochi mesi, e peraltro, nello stesso anno, la ricorrente aveva percepito dall'Istituto gli arretrati della pensione di invalidità civile. Non risultava sufficiente la mera denuncia di stati d'ansia, stress o perdita delle abitudini proprie della quotidianità della vita, per provare il danno esistenziale dovendosi dare conto, a fondamento della richiesta risarcitoria, del radicale cambiamento di vita e personalità quali plausibili conseguenze del danno causato dal fatto illecito. Nel caso di specie, le pretese conseguenze del ritardato pagamento, quand'anche provate, non sarebbero state risarcibili in considerazione tanto del limite di cui all'art. 1225 cc che esclude il danno imprevedibile, quanto di quello di cui all'art. 1223 cc, che richiede che il danno sia conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento e, nel caso di specie, il disagio denunziato dalla ricorrente non era conseguenza della sospensione denunziata.
4. Avverso la sentenza ha proposto appello con tre motivi. Parte_1 L ha contestato le ragioni di impugnazione ed ha insistito per la Controparte_2 conferma della decisione impugnata
5. La causa subiva una serie di rinvii sia per esigenze di riorganizzazione del ruolo che per cambio di relatore;
indi all'esito della discussione orale era decisa dalla Corte di Appello di Venezia all'udienza dell'11 settembre 2025 come da dispositivo letto in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. Con il primo motivo l'appellante ha censurato la sentenza per erronea valutazione delle prove in punto di nesso di causalità tra il danno sofferto e l'illecito posto in essere dall'Istituto previdenziale. I certificati medici dimessi riconducevano senza dubbio la mancata erogazione del reddito di inclusione al danno non patrimoniale patito dovendosi tenere conto anche della contiguità temporale tra l'illecito e lo stato di salute dell'appellante; ha richiamato il certificato medico del 19.10.2018 della dott.ssa e quello del 20.11.2018 del dott. Persona_2 Per_3 Il Tribunale, peraltro, non aveva nemmeno preso in considerazione la dichiarazione resa da il quale aveva riferito che la gli aveva continuamente raccontato Parte_2 Pt_1 che non aveva la possibilità di nutrirsi, trovandosi in condizioni disperate sia per la mancanza di lavoro che per la malattia terminale, sentendosi così abbandonata e spogliata della dignità dallo Stato. L'appellante ha, inoltre, censurato la sentenza nella parte in cui, nonostante le prove documentali richiamate (ritenute sufficienti ad accertare il nesso di causa) aveva omesso di pronunciarsi sull'ammissione dei mezzi di prova richiesti per l'accertamento del nesso di causalità (in particolare quelli di cui ai punti sub 14 e 15) che ove ammessi avrebbero ricondotto la mancata erogazione al danno non patrimoniale subìto. Con il secondo motivo ha contestato la decisione in ordine alla natura del danno risarcibile ritenendo applicabile alla fattispecie l'art. 2056 cc.. Con il terzo motivo ha denunziato la omessa pronuncia sul quantum debeatur riproponendo le deduzioni svolte in primo grado e chiedendo il risarcimento di tutti i danni subìti da quantificarsi previa disponenda CTU medico legale. L'Ente previdenziale comunque doveva rispondere sia sulla scorta della responsabilità contrattuale da rapporto previdenziale ex art 1173 cc sia di quella concorrente aquiliana ex art 2043 cc.. In ogni caso il danno patito andava quantificato in via equitativa previa remissione della causa in istruttoria e disponendo CTU medico legale.
3 7. L' appellato, richiamate le disposizioni regolanti la prestazione oggetto di causa, CP_3 ha rimarcato come il reddito di inclusione, riconosciuto ed erogato in un primo momento dall' , era stato sospeso in quanto il modello Isee presentato dall'interessata in CP_3 occasione della domanda amministrativa non risultava corretto. Quanto alla documentazione sanitaria prodotta a sostegno delle patologie presuntamente derivate dai comportamenti omissivi dall' , ha evidenziato come i certificati medici CP_3 erano di data successiva al pagamento effettuato dall' dei ratei arretati a titolo di CP_1 reddito di inclusione e che in ogni caso, nel mese di maggio 2018, l'Ente aveva provveduto al pagamento in favore della degli arretrati a titolo di assegno di invalidità civile (per Pt_1
€ 2.092,31). Avuto riguardo al danno non patrimoniale ha richiamato l'orientamento di legittimità secondo il quale detto danno deve essere provato e dimostrato e non può considerarsi in “re ipsa” nonché la decisione del primo giudice nella parte in cui aveva ritenuto le prove dedotte insufficienti ad accertare il nesso di causa atteso che l'appellante avrebbe dovuto dimostrare non solo che la violazione di eventuali diritti primari si era effettivamente verificata ma, soprattutto, che tale violazione risultava di gravità tale da superare la soglia della normale tollerabilità con conseguente grave pregiudizio. Ha evidenziato che la prestazione oggetto di causa risultava di modico valore (€ 187,50 mensili) e che il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Treviso con il quale era stato ingiunto il pagamento dei ratei arretrati a titolo di reddito di inclusione era stato notificato invalidamente alla pec della Direzione Provinciale . CP_1 In ogni caso l'eventuale danno (da ritardo) poteva considerarsi solo per i mesi in cui l'assicurata non aveva usufruito né del reddito di inclusione né dell'assegno di invalidità civile (e cioè da febbraio ad aprile 2018).
8. L'appello va rigettato per le ragioni di seguito rappresentate.
9. Gli elementi forniti dall'appellante a sostegno del presunto danno derivato dal ritardo dell'Istituto previdenziale nella erogazione della prestazione in causa (reddito di inclusione) non sono sufficienti a ritenere accertato il pregiudizio dedotto ed a fondare la richiesta di risarcimento.
9.1 Avuto riguardo al danno esistenziale paventato dalla Qyteza per la violazione di diritti costituzionalmente protetti va osservato che era onere della originaria ricorrente dimostrare come il ritardo dedotto avesse peggiorato la qualità della vita del beneficiario ed avesse determinato un impatto significativo sulla sua vita ledendo la sfera relazionale affettiva e le abitudini di vita. Per supportare legittimamente la pretesa risarcitoria avanzata l'odierna appellante avrebbe dovuto comprovare come l'eventuale ritardo nella erogazione della prestazione avesse comportato la rinunzia a cure mediche, a farmaci o ad altre necessità e determinato gravi difficoltà economiche e disagio psicologico;
la lesione subìta doveva, inoltre, risultare grave (superare, cioè, la soglia minima di tollerabilità) ed il danno non doveva essere futile e non consistente in meri disagi o fastidi ovvero nella lesione di diritti del tutto immaginari, tipo qualità della vita o lesione alla felicità o dignità; la sofferenza a base della pretesa risarcitoria necessita di prova specifica. Nulla di tutto ciò è stato dimostrato ovvero allegato dall'appellante in primo grado e tantomeno nel presente giudizio. Sulle questioni di causa, anche ai sensi dell'art. 118 disp att. cpc, si richiamano i principi di cui alla sentenza n. 2217/2016 del Supremo Collegio secondo il quale “Ove, poi, nel danno esistenziale si includessero i pregiudizi non lesivi di diritti inviolabili della persona, la categoria sarebbe del tutto illegittima, posto che simili pregiudizi non sono risarcibili, in virtù del divieto di cui all'art. 2059 c.c..
4 E' pur vero che il danno esistenziale, recuperato non già come categoria autonoma, bensì come componente o criterio di liquidazione del più generale danno non patrimoniale, risarcibile ex art. 2059 c.c., può - in forza dell'art. 115 cpv. c.p.c. -essere desunto da massime di comune esperienza (cfr., più di recente, Cass. n. 777/15). Tuttavia, è pur sempre necessario (v., ancora, Cass. S.U. n. 26972/08), al di fuori di espressa previsione legislativa o di condotta astrattamente configurabile come reato, che il fatto illecito: a) abbia leso diritti inviolabili della persona, come tali oggetto di tutela costituzionale (altrimenti si perverrebbe ad una abrogazione per via interpretativa dell'art. 2059 c.c., giacchè qualsiasi danno non patrimoniale, per il fatto stesso di essere tale e, cioè, di toccare interessi della persona, sarebbe sempre risarcibile); b) che la lesione sia grave, nel senso che l'offesa superi una soglia minima di tollerabilità (imposta dal dovere di solidarietà di cui all'art. 2 Cost.); c) che il danno non sia futile, vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi, ovvero nella lesione di diritti del tutto immaginari, come quello alla qualità della vita o alla felicità. La sentenza impugnata non merita censura perchè si è attenuta a tale insegnamento giurisprudenziale, escludendo che il mero pregiudizio alla qualità della vita (su cui il Tribunale aveva basato l'accoglimento della domanda di R.L.) sia risarcibile e che possa considerarsi grave o intollerabile il danno (sempre non patrimoniale) conseguente al mero ritardo nell'adempimento d'una prestazione previdenziale. Le difficoltà economiche allegate dalla ricorrente quale effetto del ritardo nel percepire il trattamento previdenziale possono astrattamente determinare negative ricadute di ordine patrimoniale (ma non è di questo che qui si discute) e/o incidere sulla qualità della vita, ma non assurgere ad intollerabile lesione della dignità umana (come suggerito dalla ricorrente), a meno che (ma ciò riguarda questioni di merito, estranee alla presente sede) non risulti provato che in concreto abbiano impedito il soddisfacimento di interessi primari (come potrebbero essere, ad esempio, quelli alla casa, al nutrimento, allo studio, alla salute etc.)””. In termini sovrapponibili si richiama anche Cass 32080/2019 secondo la quale “” In primo luogo è da rilevare, ad escludere ogni rilevanza della prima e dell'ultima censura, che dalla sentenza si evince con chiarezza che la Corte d'Appello ha ben considerato che il ricorrente aveva fondato la domanda sull'inadempimento al giudicato quale fatto causativo della lesione patrimoniale, prendendo in considerazione il fatto storico della protratta inottemperanza, come è dimostrato dalla circostanza che, nel negare che gli interessi indicati in ricorso fossero presidiati da diritti di rango costituzionale, la stessa Corte ha evidenziato che "l'oggetto del giudicato adempiuto in ritardo consisteva nella riliquidazione di una pensione pacificamente riconosciuta e in godimento"; in ordine, poi, alla esclusione di una lesione risarcibile ai sensi dell'art. 2059 c.c., oggetto della seconda censura, il ragionamento seguito dalla Corte territoriale risulta conforme alla elaborazione della giurisprudenza di legittimità a partire da Sez. U. n. 26972 del 11/11/2008; in base alla ricostruzione offerta da questa Corte, un pregiudizio non patrimoniale risarcibile, oltre ai casi di danno derivante da reato, è ravvisabile ogni qual volta il fatto illecito abbia leso in modo grave diritti inviolabili della persona non aventi natura economica, costituenti oggetto di tutela costituzionale;
questa Corte di legittimità nella richiamata decisione (si veda anche Cass. n. 29832 del 19/12/2008, Cass. n. 20684 del 25/09/2009) ha chiarito che ai fini della risarcibilità del danno non patrimoniale è necessario: 1) che l'interesse leso, attinente a diritti inviolabili della persona, sia di rango costituzionale;
2) che sussista una lesione grave, con offesa che superi la soglia minima di tollerabilità; 3) che si tratti di danno non futile, cioè non consistente in meri disagi o fastidi;
4) che vi sia una specifica allegazione sulla natura e sulle caratteristiche del pregiudizio, non potendo mai ritenersi il danno in re ipsa;
5 la sentenza impugnata si è attenuta ai suddetti parametri, dal momento che, per un verso, ha rilevato che il giudicato adempiuto in ritardo consisteva nella riliquidazione di una pensione pacificamente in godimento e non nell'attribuzione di un trattamento pensionistico a soggetti sprovvisti di redditi previdenziali, sicchè non era ipotizzabile presuntivamente alcuna lesione di diritti attinenti al soddisfacimento di bisogni primari della persona, mentre, per altro verso, ha posto in evidenza la mancanza di allegazione e prova di ricadute della predetta inottemperanza sulla qualità della vita di gravità tale da assurgere a intollerabili lesioni della dignità umana, (non potendo considerarsi tali i paterni d'animo e i disagi correlati alla constatazione dell'inerzia dell'ente gestore nella corresponsione dell'importo pensionistico), come tali meritevoli di ristoro ulteriore rispetto agli interessi dovuti per il ritardo””; in termini anche Cass. 15294/2020
9.2 Quanto alla documentazione sanitaria prodotta, che l'appellante lamenta non essere stata correttamente valutata dal primo giudice, la stessa oltre ad essere di data successiva alla erogazione da parte dell'Ente degli arretrati a titolo di reddito di inclusione (che, come emerso dalle risultanze di causa, era stato sospeso dall' , dopo la erogazione del primo CP_1 mese di gennaio 2018, per errata compilazione dell'ISEE da parte della beneficiaria e poi nuovamente riconosciuto ad aprile 2018 dopo la regolarizzazione del documento reddituale) non consente di individuare con probabilità certa il nesso di causa tra il ritardo ed il pregiudizio denunziato coinvolgendosi patologie imputabili a molteplici e diversi fattori. Nello stesso certificato medico del dott. del 20.11.2018 (invocato dall'appellante) si Per_3 precisa che “in tutte le visite è emersa una sintomatologia ansioso depressiva reattiva ad una situazione di vita complessa: problematiche di salute, solitudine affettiva (la paziente è divorziata e l'unica figlia vive negli USA), disoccupazione con annessi problemi economici. In alcuni frangenti dei colloqui ho colto anche spunti persecutori ed interpretativi” così evidenziandosi una serie di fattori generatori delle patologie denunziate non riconducibili al ritardo nella erogazione della prestazione posta dall'appellante a fondamento delle proprie pretese.
10. Dunque, la documentazione prodotta risulta insufficiente ad individuare sia il nesso di causa e sia il danno effettivamente subìto, mentre le richieste istruttorie formulate (prova testimoniale con il sig. e la dott.ssa per comprovare la grave Parte_2 Persona_2 situazione economica in cui versava l'appellante e CTU medico legale diretta a quantificare il danno subìto) sono inammissibili.
11. Al rigetto dell'appello consegue, in applicazione del principio della soccombenza, che l'appellante va condannato alla rifusione in favore dell'appellato delle spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo in base al DM 55/2014 e successive modifiche, tenuto conto del valore di causa indeterminato e secondo le aliquote minime, essendo stare riproposte in questa sede questioni già risolte e definite in primo grado.
12. Ai sensi ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso in appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede: 1) rigetta l'appello;
6 2) condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellato delle spese di lite del presente giudizio liquidate in € 3.473,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%;
3) ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater, del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso in appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Venezia, 11 settembre 2025
Il Giudice ausiliario estensore
Dott. Nicola Armienti
Il Presidente
Dott. Gianluca Alessio
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