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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 16/12/2025, n. 449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 449 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MACERATA Sezione civile composto dai magistrati: dott. OL AD Presidente dott.ssa LE CA Giudice rel. ed est. dott.ssa Silvia Grasselli Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2868/2024 R.G.N.C., avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio, promossa da
(c.f. e Parte_1 C.F._1 Pt_2 (c.f. ), rappresentati e difesi dall'avv.
[...] C.F._2 UP STEFANIA;
- ricorrenti -
con l'intervento del P.M. in persona del Procuratore della Repubblica
- interventore ex lege - Conclusioni: le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del di- vorzio alle condizioni di cui alle note sostitutive dell'udienza del 16.12.2025. Fatto e Diritto Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 2.10.2000 a Scafati, trascritto presso il registro dello stato civile del medesimo Comune, atto n. 143, parte 2, Serie A, e hanno chiesto la separazione cumulativamente con la pronuncia del divorzio, ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. La separazione consensuale dei coniugi è stata omologata con sentenza n. 17/25 emessa da questo Tribunale in data 16.1.2025, non impugnata e quindi passata in giudicato, e dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al giudice relatore ai fini della pronuncia della separazione (avvenuta il 14.1.2025) all'udienza del 16.12.2025, alla quale i coniugi hanno confermato la volontà di divorziare alle condizioni da loro concordate, è trascorso il termine semestrale richiesto dalla legge nel caso di intervenuta separazione consensuale (a seguito della modifica dell'art. 3 L. 898/70 apportata dalla L. 55/15) per la proposizione della domanda di divorzio. Va preso atto della comune volontà delle parti di addivenire alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ribadita anche nelle note sostitutive dell'udienza del 16.12.2025. Va altresì evidenziata l'assenza di una riconciliazione successiva all'intervenuta separazione personale, riconosciuta da entrambe le parti. Deve quindi ritenersi che sussistano i presupposti per la pronuncia di divorzio. Le condizioni concordate tra le parti non sono contrarie a norma imperativa di legge e possono essere recepite dal Tribunale, essendo peraltro le statuizioni relative ai figli maggiorenni soggette al principio della domanda. Nulla va disposto sulle spese, stante la natura congiunta del ricorso, proposto con il ministero di un unico difensore.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando così decide: 1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra
[...]
e in conformità alle condizioni da Parte_3 Parte_2 loro concordate di cui alle note sostitutive dell'udienza del 16.12.2025. 2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa, in copia autentica, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Macerata, 16 dicembre 2025
Il giudice estensore Il Presidente
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