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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 21/01/2025, n. 272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 272 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3509/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Brescia
SEZIONE SECONDA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elisabetta Arrigoni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3509/2020 promossa da:
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_1 P.IVA_1
, con il patrocinio dell'avv. Rosario Stingone del Foro di Avellino, ed Parte_2
elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Rotondi, alla Via I Maggio n.3,
ATTRICE OPPONENTE contro oggi (C.F. ), in persona del legale rappresentante CP_1 CP_2 P.IVA_2
pro tempore sig. , con il patrocinio degli avv.ti Luca Bonavitacola e Beatrice CP_3
Tomasoni, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Brescia, alla Via Solferino
n. 55/E,
CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
Come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Su istanza della società (oggi a seguito della fusione per CP_1 CP_2
incorporazione a decorrere dal giorno 1.3.2020 della nella il CP_1 CP_2
Tribunale di Brescia emetteva il decreto ingiuntivo n. 353/2020 con cui veniva ingiunto alla il pagamento della somma di € 9.397,77, oltre agli interessi moratori Parte_1
ex D.lgs n. 231/02, maturati dalle scadenze delle fatture fino al saldo, ed alle spese e competenze di procedura, portata dalle fatture nn. 161681, 161682, 159730, 159731,
164710, 164711, 162812, 162813, 163347, 163348, 157845, 157846, 163901, 163902, 160222, 160893, 160894, 162334, 162335, 157401, 157402, 157409, 155562, 155563,
161682 allegate al ricorso al doc. 2, a titolo di corrispettivo per la fornitura di prodotti alimentari effettuata in favore dell'attrice opponente.
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ritualmente notificato
[...]
conveniva in giudizio avanti l'Intestato Tribunale la Parte_1 CP_4 chiedendo in via preliminare di dichiarare l'incompetenza per territorio del Tribunale di
Brescia in favore del Tribunale di Roma e in subordine, di dichiarare l'improcedibilità del decreto ingiuntivo per mancato esperimento del procedimento di negoziazione assistita. Nel merito chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo, con il favore delle spese.
Sosteneva l'opponente la competenza del Tribunale di Roma sia ai sensi dell'art. 19
c.p.c., come luogo in cui ha sede l'ingiunta, sia ai sensi dell'art. 20 c.p.c., come luogo in cui
è sorta l'obbligazione. Sosteneva altresì che il credito vantato dall'ingiungente non era provato per iscritto, non essendo le fatture documenti idonei a provare l'esistenza del credito.
Si costituiva in giudizio contestando tutto quanto dedotto ed eccepito CP_2 dall'opponente e chiedendo il rigetto dell'opposizione con conseguente conferma del decreto ingiuntivo n. 353/2020.
Sosteneva l'opposta che il procedimento di negoziazione assistita non si applicava ai procedimenti di ingiunzione, inclusa l'opposizione. In merito all'eccezione di incompetenza riteneva sussistente la competenza del Tribunale di Brescia, sia il base al criterio del forum contractus, sia in base al criterio del forum destinatae solutionis. Nel merito sosteneva che il credito era suffragato da prova scritta, posto che i documenti contabili prodotti in sede monitoria (Doc.
1-2 del fascicolo del D.I. – estratto conto e fatture dirette firmate) erano costituiti da fatture dirette sottoscritte dal soggetto preposto alla ricezione della merce, con la conseguenza che vi era prova altresì dell'avvenuta consegna presso la sede della
[...]
e dell'accettazione della merce senza riserva. Parte_1
Alla prima udienza, il Giudice concedeva la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo e concedeva alle parti i termini di legge ex art. 183 VI co. cpc per il deposito delle memorie di rito.
Alla successiva udienza di trattazione cartolare il Giudice, considerato che i capitoli formulati dall'opposta apparivano compatibili con l'istituto della testimonianza scritta, invitava le parti a valutare di prestare consenso all'esecuzione della prova con le modalità di cui all'art. 257-bis c.p.c.
Con decreto del 29.4.2021, il Giudice, non avendo le parti prestato consenso all'esecuzione della prova nelle predette modalità, delegava per l'assunzione della prova il
Tribunale di Roma, onerando la parte opposta per l'incombente.
Con decreto del 30.12.2021, dato atto che non risultava espletata la prova delegata dal Tribunale di Roma, rinviava a successiva udienza per la prosecuzione del giudizio.
Con decreto del 23.2.2022 il Tribunale di Roma dichiarava decaduta la ricorrente
(odierna convenuta opposta) dalla prova delegata.
All'udienza del 9.6.2022, il Giudice fissava udienza di precisazione delle conclusioni nelle forme della trattazione scritta.
Con decreto del 26.9.2024, il Giudice tratteneva la causa in decisione assegnando alle parti i termini ex art. 190 cpc.
***
In via preliminare, deve rigettarsi l'eccezione di improcedibilità del decreto ingiuntivo per mancato espletamento del procedimento di negoziazione assistita formulata dalla parte opponente.
Invero, è sufficiente richiamare quanto previsto dall'art. 3, comma 3, lett. a) del D.L.
132/14 che stabilisce che il procedimento di negoziazione assistita “non si applica ai procedimenti di ingiunzione, inclusa l'opposizione”, per ritenere l'eccezione del tutto infondata.
Sempre in via preliminare, deve esaminarsi l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Brescia in favore del Tribunale di Roma formulata dalla parte opponente.
Parte opponente sostiene la competenza territoriale del Tribunale di Roma sia ai sensi dell'art. 19 c.p.c., come luogo in cui ha sede l'ingiunta, sia ai sensi dell'art. 20 c.p.c., come luogo in cui è sorta l'obbligazione.
Per contro la convenuta opposta ritiene sussistente la competenza del Tribunale di
Brescia, posto che l'art. 20 cpc “…il Giudice del luogo in cui l'obbligazione è sorta o deve eseguirsi.”
Tale norma individua per le cause relative a diritti di obbligazione due fori speciali alternativi tra loro: quello del luogo in cui è sorta l'obbligazione (forum contractus) e quello del luogo ove l'obbligazione deve essere eseguita (forum destinatae solutionis) determinato ai sensi dell'art. 1182, comma 3, c.c.).
Osserva il Tribunale che il forum destinatae solutionis, ai sensi dell'art. 1182, comma
3, c.c., riguarda le obbligazioni aventi ad oggetto una somma di denaro, per l'appunto il pagamento del prezzo, come nel caso in esame. La predetta norma è chiara nell'affermare che l'obbligazione avente ad oggetto una somma di denaro “… deve essere adempiuta al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza”. In modo più specifico, con riferimento alla vendita, l'art. 1498 c.c. stabilisce che il pagamento della merce compravenduta, salvo il caso in cui non sia stato esplicitamente pattuito che debba avvenire alla consegna della merce, deve essere eseguito inderogabilmente presso il domicilio del venditore.
Parte opponente non allega né prova in giudizio alcun accordo intervenuto tra le parti circa il diverso luogo di pagamento delle forniture oggetto di causa.
Pertanto, deve ritenersi che ai fini della competenza territoriale il pagamento deve effettuarsi, ai sensi dell'art. 1182 c.c., presso il domicilio del creditore che coincide con la sua sede legale.
Conseguentemente l'eccezione deve essere rigettata e deve essere dichiarata la competenza del Tribunale di Brescia in quanto forum destinatae solutionis, ovverosia, luogo di adempimento dell'obbligazione pecuniaria, in capo all'opponente, ai sensi del combinato di cui agli artt. 20 del c.p.c. e 1182, comma 3, del c.c.
Nel merito, l'opposizione è parzialmente fondata e deve essere accolta nei termini che seguono.
Le eccezioni e le contestazioni svolte dall'opponente sono formulate genericamente e pertanto inidonee a paralizzare in toto la pretesa dell'ingiungente.
Invero, l'opponente non contesta né il rapporto negoziale intercorso tra le parti né
l'avvenuta fornitura di merce effettuata dall'opposta in proprio favore, limitandosi a sostenere l'inesistenza di tale rapporto senza offrire alcuna prova documentale di contestazioni dello stesso, anche in sede stragiudiziale.
Inoltre, l'opposta ha prodotto le fatture azionate in monitorio fatture nn. 161681,
161682, 159730, 164710, 164711, 162812, 162813, 163347, 163348, 163901, 163902,
160222, 162334, 162335, 157401, 157402, 157409, 155562, 155563, 161682, per un totale complessivo di € 8.372,13, le quali risultano tutte sottoscritte dall'opponente o da soggetto preposto al ritiro della merce (Doc. 2) e non disconosciute.
Si osserva che la rimessione da parte del venditore al vettore o allo spedizioniere delle cose da trasportare in luogo diverso, libera per volontà di legge il venditore stesso dall'obbligo della consegna, a norma dell'art. 1510, comma 2, c.c.
Già sulla base di tali emergenze, può ritenersi parzialmente raggiunta la prova sia dell'an sia del quantum della pretesa creditoria dell'opposta, nonché l'avvenuta esecuzione della controprestazione, ovvero della consegna della merce, tenuto conto che la firma del vettore costituisce prova ex art. 1510 c.c. della consegna al compratore del bene compravenduto. Si ritiene pertanto raggiunta la prova della consegna della merce descritta nelle predette fatture in favore di parte opponente, con la conseguenza che pure provato è il credito di complessivi € 8.372,13 portato dalle medesime fatture.
Prova da ritenersi raggiunta in base alla documentazione, da valutarsi nei limiti dell'art. 116 c.p.c., tenuto altresì conto della genericità della contestazione da parte dell'opponente e dalla mancata offerta di una spiegazione alternativa.
Difettano, per contro, di sottoscrizione unicamente le fatture, pure azionate in via monitoria dall'opposta, nn. 159731, 157845, 157846, 160894 per un totale di € 1.310,19, nei confronti delle quali l'opponente eccepisce proprio la mancata sottoscrizione, con la conseguenza che non può ritenersi provata la consegna delle merci come descritte nelle predette fatture ex art. 1510 c.c.
Neppure parte opposta ha dato impulso alla prova orale come disposta da questo
Giudice anche in via delegata, al fine di ulteriormente provare la sussistenza di tale residuo credito.
Pertanto, il credito di € 1.310,19 non può dirsi provato.
Si ribadisce in particolare, come già espresso da questo Giudice con il decreto del
24.3.2021 che parte opponente ha contestato genericamente le fatture azionate in via monitoria, limitandosi a contestare unicamente il valore probatorio delle stesse.
Invero, non ha formulato alcuna contestazione specifica sia in ordine alle merci fornite sia in ordine agli importi richiesti in pagamento e portati dalle fatture, peraltro munite, per la maggior parte di esse, di sottoscrizione del soggetto preposto al ritiro della merce.
Parte opponente non fornisce altresì alcuna prova del proprio adempimento e non produce alcuna documentazione a suffragio della propria opposizione.
Parte opposta ha prodotto il sollecito di pagamento datato 24.1.2019 e per contro l'opponente non ha prodotto in giudizio alcuna documentazione di riscontro e/o contestazione.
Nel corso del giudizio neppure è emerso che l'opponente abbia mai svolto contestazioni, anche fuori dal giudizio, nei confronti dell'opposta aventi ad oggetto eventuali irregolarità e/o vizi delle forniture effettuale dall'opposta in favore della medesima opponente.
Si ritiene, pertanto, che l'opponente ha assolto solo parzialmente l'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, gravante sulla medesima.
All'esito del giudizio non è emersa nessuna risultanza di segno contrario.
Sulla scorta delle suesposte considerazioni, l'opposizione deve essere parzialmente accolta e il decreto ingiuntivo n. 353/2020 va revocato.
Il credito di € 8.372,13 in favore della convenuta va dichiarato certo liquido ed esigibile, con la conseguenza che deve essere pronunciata la condanna di parte opponente al pagamento in favore della convenuta opposta dalla somma di € 8.372,13, oltre interessi di mora ex D.lgs n. 231/02, dalla scadenza di ogni singola fattura sino al saldo.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza (prevalente) e si liquidano con applicazione di parametri prossimi ai minimi per tutte le fasi attesa la natura documentale della controversia e la non particolare complessità della stessa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'eccezione preliminare d'improcedibilità formulata dall'opponente; rigetta l'eccezione preliminare d'incompetenza formulata dall'opponente; in parziale accoglimento dell'opposizione revoca il decreto ingiuntivo n. 353/2020 emesso dal Tribunale di Brescia in data 24 gennaio 2020; condanna la parte opponente al pagamento in favore della convenuta opposta della somma di € 8.372,13 a titolo di corrispettivo per le merci fornite, oltre interessi di mora ex
D.lgs n. 231/02, dalla scadenza di ogni singola fattura sino al saldo. condanna la parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano in € 2.700,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, i.v.a. e c.p.a.
Brescia, 21 gennaio 2025
Il Giudice
Elisabetta Arrigoni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Brescia
SEZIONE SECONDA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elisabetta Arrigoni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3509/2020 promossa da:
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_1 P.IVA_1
, con il patrocinio dell'avv. Rosario Stingone del Foro di Avellino, ed Parte_2
elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Rotondi, alla Via I Maggio n.3,
ATTRICE OPPONENTE contro oggi (C.F. ), in persona del legale rappresentante CP_1 CP_2 P.IVA_2
pro tempore sig. , con il patrocinio degli avv.ti Luca Bonavitacola e Beatrice CP_3
Tomasoni, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Brescia, alla Via Solferino
n. 55/E,
CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
Come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Su istanza della società (oggi a seguito della fusione per CP_1 CP_2
incorporazione a decorrere dal giorno 1.3.2020 della nella il CP_1 CP_2
Tribunale di Brescia emetteva il decreto ingiuntivo n. 353/2020 con cui veniva ingiunto alla il pagamento della somma di € 9.397,77, oltre agli interessi moratori Parte_1
ex D.lgs n. 231/02, maturati dalle scadenze delle fatture fino al saldo, ed alle spese e competenze di procedura, portata dalle fatture nn. 161681, 161682, 159730, 159731,
164710, 164711, 162812, 162813, 163347, 163348, 157845, 157846, 163901, 163902, 160222, 160893, 160894, 162334, 162335, 157401, 157402, 157409, 155562, 155563,
161682 allegate al ricorso al doc. 2, a titolo di corrispettivo per la fornitura di prodotti alimentari effettuata in favore dell'attrice opponente.
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ritualmente notificato
[...]
conveniva in giudizio avanti l'Intestato Tribunale la Parte_1 CP_4 chiedendo in via preliminare di dichiarare l'incompetenza per territorio del Tribunale di
Brescia in favore del Tribunale di Roma e in subordine, di dichiarare l'improcedibilità del decreto ingiuntivo per mancato esperimento del procedimento di negoziazione assistita. Nel merito chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo, con il favore delle spese.
Sosteneva l'opponente la competenza del Tribunale di Roma sia ai sensi dell'art. 19
c.p.c., come luogo in cui ha sede l'ingiunta, sia ai sensi dell'art. 20 c.p.c., come luogo in cui
è sorta l'obbligazione. Sosteneva altresì che il credito vantato dall'ingiungente non era provato per iscritto, non essendo le fatture documenti idonei a provare l'esistenza del credito.
Si costituiva in giudizio contestando tutto quanto dedotto ed eccepito CP_2 dall'opponente e chiedendo il rigetto dell'opposizione con conseguente conferma del decreto ingiuntivo n. 353/2020.
Sosteneva l'opposta che il procedimento di negoziazione assistita non si applicava ai procedimenti di ingiunzione, inclusa l'opposizione. In merito all'eccezione di incompetenza riteneva sussistente la competenza del Tribunale di Brescia, sia il base al criterio del forum contractus, sia in base al criterio del forum destinatae solutionis. Nel merito sosteneva che il credito era suffragato da prova scritta, posto che i documenti contabili prodotti in sede monitoria (Doc.
1-2 del fascicolo del D.I. – estratto conto e fatture dirette firmate) erano costituiti da fatture dirette sottoscritte dal soggetto preposto alla ricezione della merce, con la conseguenza che vi era prova altresì dell'avvenuta consegna presso la sede della
[...]
e dell'accettazione della merce senza riserva. Parte_1
Alla prima udienza, il Giudice concedeva la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo e concedeva alle parti i termini di legge ex art. 183 VI co. cpc per il deposito delle memorie di rito.
Alla successiva udienza di trattazione cartolare il Giudice, considerato che i capitoli formulati dall'opposta apparivano compatibili con l'istituto della testimonianza scritta, invitava le parti a valutare di prestare consenso all'esecuzione della prova con le modalità di cui all'art. 257-bis c.p.c.
Con decreto del 29.4.2021, il Giudice, non avendo le parti prestato consenso all'esecuzione della prova nelle predette modalità, delegava per l'assunzione della prova il
Tribunale di Roma, onerando la parte opposta per l'incombente.
Con decreto del 30.12.2021, dato atto che non risultava espletata la prova delegata dal Tribunale di Roma, rinviava a successiva udienza per la prosecuzione del giudizio.
Con decreto del 23.2.2022 il Tribunale di Roma dichiarava decaduta la ricorrente
(odierna convenuta opposta) dalla prova delegata.
All'udienza del 9.6.2022, il Giudice fissava udienza di precisazione delle conclusioni nelle forme della trattazione scritta.
Con decreto del 26.9.2024, il Giudice tratteneva la causa in decisione assegnando alle parti i termini ex art. 190 cpc.
***
In via preliminare, deve rigettarsi l'eccezione di improcedibilità del decreto ingiuntivo per mancato espletamento del procedimento di negoziazione assistita formulata dalla parte opponente.
Invero, è sufficiente richiamare quanto previsto dall'art. 3, comma 3, lett. a) del D.L.
132/14 che stabilisce che il procedimento di negoziazione assistita “non si applica ai procedimenti di ingiunzione, inclusa l'opposizione”, per ritenere l'eccezione del tutto infondata.
Sempre in via preliminare, deve esaminarsi l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Brescia in favore del Tribunale di Roma formulata dalla parte opponente.
Parte opponente sostiene la competenza territoriale del Tribunale di Roma sia ai sensi dell'art. 19 c.p.c., come luogo in cui ha sede l'ingiunta, sia ai sensi dell'art. 20 c.p.c., come luogo in cui è sorta l'obbligazione.
Per contro la convenuta opposta ritiene sussistente la competenza del Tribunale di
Brescia, posto che l'art. 20 cpc “…il Giudice del luogo in cui l'obbligazione è sorta o deve eseguirsi.”
Tale norma individua per le cause relative a diritti di obbligazione due fori speciali alternativi tra loro: quello del luogo in cui è sorta l'obbligazione (forum contractus) e quello del luogo ove l'obbligazione deve essere eseguita (forum destinatae solutionis) determinato ai sensi dell'art. 1182, comma 3, c.c.).
Osserva il Tribunale che il forum destinatae solutionis, ai sensi dell'art. 1182, comma
3, c.c., riguarda le obbligazioni aventi ad oggetto una somma di denaro, per l'appunto il pagamento del prezzo, come nel caso in esame. La predetta norma è chiara nell'affermare che l'obbligazione avente ad oggetto una somma di denaro “… deve essere adempiuta al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza”. In modo più specifico, con riferimento alla vendita, l'art. 1498 c.c. stabilisce che il pagamento della merce compravenduta, salvo il caso in cui non sia stato esplicitamente pattuito che debba avvenire alla consegna della merce, deve essere eseguito inderogabilmente presso il domicilio del venditore.
Parte opponente non allega né prova in giudizio alcun accordo intervenuto tra le parti circa il diverso luogo di pagamento delle forniture oggetto di causa.
Pertanto, deve ritenersi che ai fini della competenza territoriale il pagamento deve effettuarsi, ai sensi dell'art. 1182 c.c., presso il domicilio del creditore che coincide con la sua sede legale.
Conseguentemente l'eccezione deve essere rigettata e deve essere dichiarata la competenza del Tribunale di Brescia in quanto forum destinatae solutionis, ovverosia, luogo di adempimento dell'obbligazione pecuniaria, in capo all'opponente, ai sensi del combinato di cui agli artt. 20 del c.p.c. e 1182, comma 3, del c.c.
Nel merito, l'opposizione è parzialmente fondata e deve essere accolta nei termini che seguono.
Le eccezioni e le contestazioni svolte dall'opponente sono formulate genericamente e pertanto inidonee a paralizzare in toto la pretesa dell'ingiungente.
Invero, l'opponente non contesta né il rapporto negoziale intercorso tra le parti né
l'avvenuta fornitura di merce effettuata dall'opposta in proprio favore, limitandosi a sostenere l'inesistenza di tale rapporto senza offrire alcuna prova documentale di contestazioni dello stesso, anche in sede stragiudiziale.
Inoltre, l'opposta ha prodotto le fatture azionate in monitorio fatture nn. 161681,
161682, 159730, 164710, 164711, 162812, 162813, 163347, 163348, 163901, 163902,
160222, 162334, 162335, 157401, 157402, 157409, 155562, 155563, 161682, per un totale complessivo di € 8.372,13, le quali risultano tutte sottoscritte dall'opponente o da soggetto preposto al ritiro della merce (Doc. 2) e non disconosciute.
Si osserva che la rimessione da parte del venditore al vettore o allo spedizioniere delle cose da trasportare in luogo diverso, libera per volontà di legge il venditore stesso dall'obbligo della consegna, a norma dell'art. 1510, comma 2, c.c.
Già sulla base di tali emergenze, può ritenersi parzialmente raggiunta la prova sia dell'an sia del quantum della pretesa creditoria dell'opposta, nonché l'avvenuta esecuzione della controprestazione, ovvero della consegna della merce, tenuto conto che la firma del vettore costituisce prova ex art. 1510 c.c. della consegna al compratore del bene compravenduto. Si ritiene pertanto raggiunta la prova della consegna della merce descritta nelle predette fatture in favore di parte opponente, con la conseguenza che pure provato è il credito di complessivi € 8.372,13 portato dalle medesime fatture.
Prova da ritenersi raggiunta in base alla documentazione, da valutarsi nei limiti dell'art. 116 c.p.c., tenuto altresì conto della genericità della contestazione da parte dell'opponente e dalla mancata offerta di una spiegazione alternativa.
Difettano, per contro, di sottoscrizione unicamente le fatture, pure azionate in via monitoria dall'opposta, nn. 159731, 157845, 157846, 160894 per un totale di € 1.310,19, nei confronti delle quali l'opponente eccepisce proprio la mancata sottoscrizione, con la conseguenza che non può ritenersi provata la consegna delle merci come descritte nelle predette fatture ex art. 1510 c.c.
Neppure parte opposta ha dato impulso alla prova orale come disposta da questo
Giudice anche in via delegata, al fine di ulteriormente provare la sussistenza di tale residuo credito.
Pertanto, il credito di € 1.310,19 non può dirsi provato.
Si ribadisce in particolare, come già espresso da questo Giudice con il decreto del
24.3.2021 che parte opponente ha contestato genericamente le fatture azionate in via monitoria, limitandosi a contestare unicamente il valore probatorio delle stesse.
Invero, non ha formulato alcuna contestazione specifica sia in ordine alle merci fornite sia in ordine agli importi richiesti in pagamento e portati dalle fatture, peraltro munite, per la maggior parte di esse, di sottoscrizione del soggetto preposto al ritiro della merce.
Parte opponente non fornisce altresì alcuna prova del proprio adempimento e non produce alcuna documentazione a suffragio della propria opposizione.
Parte opposta ha prodotto il sollecito di pagamento datato 24.1.2019 e per contro l'opponente non ha prodotto in giudizio alcuna documentazione di riscontro e/o contestazione.
Nel corso del giudizio neppure è emerso che l'opponente abbia mai svolto contestazioni, anche fuori dal giudizio, nei confronti dell'opposta aventi ad oggetto eventuali irregolarità e/o vizi delle forniture effettuale dall'opposta in favore della medesima opponente.
Si ritiene, pertanto, che l'opponente ha assolto solo parzialmente l'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, gravante sulla medesima.
All'esito del giudizio non è emersa nessuna risultanza di segno contrario.
Sulla scorta delle suesposte considerazioni, l'opposizione deve essere parzialmente accolta e il decreto ingiuntivo n. 353/2020 va revocato.
Il credito di € 8.372,13 in favore della convenuta va dichiarato certo liquido ed esigibile, con la conseguenza che deve essere pronunciata la condanna di parte opponente al pagamento in favore della convenuta opposta dalla somma di € 8.372,13, oltre interessi di mora ex D.lgs n. 231/02, dalla scadenza di ogni singola fattura sino al saldo.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza (prevalente) e si liquidano con applicazione di parametri prossimi ai minimi per tutte le fasi attesa la natura documentale della controversia e la non particolare complessità della stessa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'eccezione preliminare d'improcedibilità formulata dall'opponente; rigetta l'eccezione preliminare d'incompetenza formulata dall'opponente; in parziale accoglimento dell'opposizione revoca il decreto ingiuntivo n. 353/2020 emesso dal Tribunale di Brescia in data 24 gennaio 2020; condanna la parte opponente al pagamento in favore della convenuta opposta della somma di € 8.372,13 a titolo di corrispettivo per le merci fornite, oltre interessi di mora ex
D.lgs n. 231/02, dalla scadenza di ogni singola fattura sino al saldo. condanna la parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano in € 2.700,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, i.v.a. e c.p.a.
Brescia, 21 gennaio 2025
Il Giudice
Elisabetta Arrigoni