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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 06/10/2025, n. 1405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1405 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 208/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE CIVILE
Nelle persone dei Signori Magistrati
Dott. Massimo Pulvirenti PRESIDENTE
Dott.ssa Sandra Levanti GIUDICE
Dott.ssa Emanuela Antonia Favara GIUDICE RELATORE ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 208/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DISTEFANO Parte_1 C.F._1
SILVIA
RICORRENTE contro
(C.F. Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)
CONCLUSIONI
All'udienza del 16/07/2025 le parti hanno concluso come note in atti, qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte.
pagina 1 di 5 IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato, ha domandato al Tribunale la Parte_1 modifica delle condizioni di cui alla sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio con n. 409 del 31.03.2022 resa a definizione del procedimento iscritto al n. Controparte_1
3844/2021 R.G, con la quale, tra le altre cose, era stato disposto l'affidamento condiviso a entrambi i genitori delle comuni figlie (27.01.2011) e (19.04.2015), con Per_1 Per_2 collocamento presso la madre e obbligo per il padre di corrispondere l'importo di € 200,00 mensili a titolo di mantenimento.
La ricorrente ha, in particolare, domandato l'affidamento esclusivo delle figlie, all'uopo invocando il totale disinteresse del padre rispetto alla loro cura e al mantenimento, precisando infatti che non eserciterebbe il diritto di visita da settembre 2024, né sentirebbe più le CP_1 figlie (al di fuori di una laconica telefonata di auguri natalizi) o contribuirebbe al loro mantenimento, a far data da maggio 2024. ha inoltre rappresentato che il padre non Pt_1 riscontra le richieste provenienti dalla madre o dalla scuola in ordine alle decisioni da prendere nell'interesse delle minori, così rendendo oltremodo difficile alla ricorrente, anche in ordine a tale aspetto, provvedere alla cura e all'educazione delle fanciulle.
In particolare, la ricorrente ha dedotto che, seppur contattato all'uopo dalla scuola primaria frequentata dalla IG , il padre ha omesso di presentarsi per sottoscrivere il piano Per_2 didattico particolareggiato (c.d. PDP) necessario per garantire alla minore servizi didattici adeguati e personalizzati, sostenendo di non potersi recare a Ragusa per impegni di lavoro, e che ciò ha ritardato e complicato l'accesso della piccola ai suddetti servizi (cfr. doc. 2 in atti, contenente il PDP relativo alla minore, redatto in data 29.11.2024, in cui è stato precisato che
“manca la firma del padre (28.10.1978) contattato telefonicamente dalla Controparte_1 scuola dichiara che, per motivi di lavoro e di distanza dal comune di residenza non può venire a scuola per firmare il documento. Dichiara altresì che nulla osta a che il Consiglio di classe rediga il PDP per la IG ”). Per_2
La ricorrente ha rappresentato di avere incontrato analoghe difficoltà per la sottoscrizione della modulistica relativa all'autorizzazione all'uscita autonoma da scuola, all'iscrizione al catechismo e alle autorizzazioni alle gite scolastiche e di avere vanamente tentato una soluzione pagina 2 di 5 stragiudiziale della controversia.
La ricorrente ha inoltre prodotto in atti l'estratto di una conversazione audio tra le figlie e il padre, in cui le minori si lamentano con il padre del fatto che questi non risponde mai ai loro messaggi (“Papà, perché mi hai bloccato sul telefono? Ti mando messaggi e non mi rispondi mai.”), né le chiama o va a trovarle, e il padre, ammettendo i fatti, cerca di giustificare la propria perdurante assenza, sia fisica che telefonica, adducendo giustificazioni economiche
(assenza di lavoro, assenza di soldi), pur ammettendo che avrebbe potuto usare il telefono di terzi per contattare le figlie.
Pur ritualmente citato, il resistente non ha inteso costituirsi in giudizio.
All'udienza del 16.7.2025 è stata ascoltata la minore e la causa è stata dunque Per_1
rimessa in decisione innanzi al Collegio.
Il P.M. in sede, cui sono stati trasmessi gli atti, nulla ha opposto.
*****
Ciò premesso, osserva il Collegio che, benché, ai sensi degli artt. 337 ter, c. 2, e 337 quater
c.c., l'esercizio condiviso della responsabilità genitoriale sia posto come regola generale, il giudice può comunque disporre, con provvedimento motivato, l'affidamento esclusivo a uno dei genitori in quanto ravvisi, nell'affidamento anche all'altro, un pregiudizio per il minore. In altre parole, affinché la prole sia affidata esclusivamente a uno dei genitori, è necessario che risulti in positivo l'idoneità del genitore affidatario oltre che, in negativo, l'inidoneità dell'altro.
Nel caso di specie, il pressoché disinteresse mostrato dal padre, contumace in questa sede, per l'effettivo esercizio della responsabilità genitoriale, sotto forma di omissioni nell'esercizio del diritto di visita (dal 2024, secondo quanto dichiarato dalla ricorrente, nonché emergente dalla registrazione della telefonata tra il padre e le figlie, in atti, in seno alla quale il padre adduce inconsistenti giustificazioni a tutela del proprio contegno, non mostrandosi neppure particolarmente dispiaciuto innanzi alla palese delusione delle minori in relazione al suo comportamento), nel versamento del contributo di mantenimento e nelle questioni afferenti alla cura e all'istruzione delle minori (ha, tra le altre cose, omesso di fornire il consenso nella predisposizione del piano didattico particolareggiato per la minore ) è indicativo di una Per_2
pagina 3 di 5 condizione di scarsa adeguatezza all'assunzione di un consapevole ruolo genitoriale nei confronti delle figlie.
Ciò risulta confermato da quanto emerso in sede di ascolto della minore , la quale ha Per_1
dichiarato “sono nata [...], a [...], ho finito il primo anno di liceo scienze umane. So perché mi trovo qui, perché papà non si sta interessando più molto a me e mia LL , Per_2
di dieci anni. Non vedo papà da circa un anno. L'ho sentito un paio di volte, ma perché l'ho chiamato io. Lui mi ha chiamata solo per il mio compleanno. Gli ho domandato il perché di questo disinteresse, lui mi dice che non può venire perché non ha lavoro. Ma per quello che so ha trovato lavoro. Io e mia LL con mamma stiamo bene.”.
Sul punto, va osservato che l'adozione da parte di un genitore di condotte gravemente omissive, senza che emerga dagli atti idonea giustificazione (considerato anche che il resistente risiede in Pozzallo, per come emerge dalla notifica dell'atto introduttivo, e non appare dunque certamente gravoso lo spostamento verso Ragusa, ove le minori risiedono) legittima certamente la pronuncia di affido esclusivo all'altro genitore
Va quindi disposto l'affidamento esclusivo di e alla madre, con conferma delle Per_1 Per_2
ulteriori condizioni relative al diritto di visita e al mantenimento.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo in misura tra media e minima per le fasi studio, introduttiva e di trattazione, in considerazione della modalità decisionale adottata, seguono la soccombenza di Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, a parziale modifica della propria sentenza n. 409 del 31.03.2022, così dispone:
- affida le figlie minori (27.01.2011) e (19.04.2015) in via esclusiva alla Per_1 Per_2
madre Parte_1
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_1
che si liquidano in € 2.356,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali. Parte_1
pagina 4 di 5 Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio del 6 ottobre 2025
Il Presidente
dott. Massimo Pulvirenti
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE CIVILE
Nelle persone dei Signori Magistrati
Dott. Massimo Pulvirenti PRESIDENTE
Dott.ssa Sandra Levanti GIUDICE
Dott.ssa Emanuela Antonia Favara GIUDICE RELATORE ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 208/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DISTEFANO Parte_1 C.F._1
SILVIA
RICORRENTE contro
(C.F. Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)
CONCLUSIONI
All'udienza del 16/07/2025 le parti hanno concluso come note in atti, qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte.
pagina 1 di 5 IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato, ha domandato al Tribunale la Parte_1 modifica delle condizioni di cui alla sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio con n. 409 del 31.03.2022 resa a definizione del procedimento iscritto al n. Controparte_1
3844/2021 R.G, con la quale, tra le altre cose, era stato disposto l'affidamento condiviso a entrambi i genitori delle comuni figlie (27.01.2011) e (19.04.2015), con Per_1 Per_2 collocamento presso la madre e obbligo per il padre di corrispondere l'importo di € 200,00 mensili a titolo di mantenimento.
La ricorrente ha, in particolare, domandato l'affidamento esclusivo delle figlie, all'uopo invocando il totale disinteresse del padre rispetto alla loro cura e al mantenimento, precisando infatti che non eserciterebbe il diritto di visita da settembre 2024, né sentirebbe più le CP_1 figlie (al di fuori di una laconica telefonata di auguri natalizi) o contribuirebbe al loro mantenimento, a far data da maggio 2024. ha inoltre rappresentato che il padre non Pt_1 riscontra le richieste provenienti dalla madre o dalla scuola in ordine alle decisioni da prendere nell'interesse delle minori, così rendendo oltremodo difficile alla ricorrente, anche in ordine a tale aspetto, provvedere alla cura e all'educazione delle fanciulle.
In particolare, la ricorrente ha dedotto che, seppur contattato all'uopo dalla scuola primaria frequentata dalla IG , il padre ha omesso di presentarsi per sottoscrivere il piano Per_2 didattico particolareggiato (c.d. PDP) necessario per garantire alla minore servizi didattici adeguati e personalizzati, sostenendo di non potersi recare a Ragusa per impegni di lavoro, e che ciò ha ritardato e complicato l'accesso della piccola ai suddetti servizi (cfr. doc. 2 in atti, contenente il PDP relativo alla minore, redatto in data 29.11.2024, in cui è stato precisato che
“manca la firma del padre (28.10.1978) contattato telefonicamente dalla Controparte_1 scuola dichiara che, per motivi di lavoro e di distanza dal comune di residenza non può venire a scuola per firmare il documento. Dichiara altresì che nulla osta a che il Consiglio di classe rediga il PDP per la IG ”). Per_2
La ricorrente ha rappresentato di avere incontrato analoghe difficoltà per la sottoscrizione della modulistica relativa all'autorizzazione all'uscita autonoma da scuola, all'iscrizione al catechismo e alle autorizzazioni alle gite scolastiche e di avere vanamente tentato una soluzione pagina 2 di 5 stragiudiziale della controversia.
La ricorrente ha inoltre prodotto in atti l'estratto di una conversazione audio tra le figlie e il padre, in cui le minori si lamentano con il padre del fatto che questi non risponde mai ai loro messaggi (“Papà, perché mi hai bloccato sul telefono? Ti mando messaggi e non mi rispondi mai.”), né le chiama o va a trovarle, e il padre, ammettendo i fatti, cerca di giustificare la propria perdurante assenza, sia fisica che telefonica, adducendo giustificazioni economiche
(assenza di lavoro, assenza di soldi), pur ammettendo che avrebbe potuto usare il telefono di terzi per contattare le figlie.
Pur ritualmente citato, il resistente non ha inteso costituirsi in giudizio.
All'udienza del 16.7.2025 è stata ascoltata la minore e la causa è stata dunque Per_1
rimessa in decisione innanzi al Collegio.
Il P.M. in sede, cui sono stati trasmessi gli atti, nulla ha opposto.
*****
Ciò premesso, osserva il Collegio che, benché, ai sensi degli artt. 337 ter, c. 2, e 337 quater
c.c., l'esercizio condiviso della responsabilità genitoriale sia posto come regola generale, il giudice può comunque disporre, con provvedimento motivato, l'affidamento esclusivo a uno dei genitori in quanto ravvisi, nell'affidamento anche all'altro, un pregiudizio per il minore. In altre parole, affinché la prole sia affidata esclusivamente a uno dei genitori, è necessario che risulti in positivo l'idoneità del genitore affidatario oltre che, in negativo, l'inidoneità dell'altro.
Nel caso di specie, il pressoché disinteresse mostrato dal padre, contumace in questa sede, per l'effettivo esercizio della responsabilità genitoriale, sotto forma di omissioni nell'esercizio del diritto di visita (dal 2024, secondo quanto dichiarato dalla ricorrente, nonché emergente dalla registrazione della telefonata tra il padre e le figlie, in atti, in seno alla quale il padre adduce inconsistenti giustificazioni a tutela del proprio contegno, non mostrandosi neppure particolarmente dispiaciuto innanzi alla palese delusione delle minori in relazione al suo comportamento), nel versamento del contributo di mantenimento e nelle questioni afferenti alla cura e all'istruzione delle minori (ha, tra le altre cose, omesso di fornire il consenso nella predisposizione del piano didattico particolareggiato per la minore ) è indicativo di una Per_2
pagina 3 di 5 condizione di scarsa adeguatezza all'assunzione di un consapevole ruolo genitoriale nei confronti delle figlie.
Ciò risulta confermato da quanto emerso in sede di ascolto della minore , la quale ha Per_1
dichiarato “sono nata [...], a [...], ho finito il primo anno di liceo scienze umane. So perché mi trovo qui, perché papà non si sta interessando più molto a me e mia LL , Per_2
di dieci anni. Non vedo papà da circa un anno. L'ho sentito un paio di volte, ma perché l'ho chiamato io. Lui mi ha chiamata solo per il mio compleanno. Gli ho domandato il perché di questo disinteresse, lui mi dice che non può venire perché non ha lavoro. Ma per quello che so ha trovato lavoro. Io e mia LL con mamma stiamo bene.”.
Sul punto, va osservato che l'adozione da parte di un genitore di condotte gravemente omissive, senza che emerga dagli atti idonea giustificazione (considerato anche che il resistente risiede in Pozzallo, per come emerge dalla notifica dell'atto introduttivo, e non appare dunque certamente gravoso lo spostamento verso Ragusa, ove le minori risiedono) legittima certamente la pronuncia di affido esclusivo all'altro genitore
Va quindi disposto l'affidamento esclusivo di e alla madre, con conferma delle Per_1 Per_2
ulteriori condizioni relative al diritto di visita e al mantenimento.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo in misura tra media e minima per le fasi studio, introduttiva e di trattazione, in considerazione della modalità decisionale adottata, seguono la soccombenza di Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, a parziale modifica della propria sentenza n. 409 del 31.03.2022, così dispone:
- affida le figlie minori (27.01.2011) e (19.04.2015) in via esclusiva alla Per_1 Per_2
madre Parte_1
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_1
che si liquidano in € 2.356,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali. Parte_1
pagina 4 di 5 Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio del 6 ottobre 2025
Il Presidente
dott. Massimo Pulvirenti
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