Articolo 7 della Legge 23 maggio 1950, n. 253
Articolo 6Articolo 8
Versione
27 maggio 1950
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Versione
20 agosto 1974
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Versione
15 agosto 1975
Art. 7. ((La domanda giudiziaria per far cessare la proroga nel caso previsto dal n. 1) del precedente articolo 4 non e' proponibile da chi ha acquistato l'immobile per atto tra vivi, finche' non siano decorsi almeno tre anni dalla data dell'acquisto.
Il termine e' ridotto a sei mesi se il locatore alla data della presente legge trae il suo reddito oltreche' dall'immobile locato esclusivamente da pensione inferiore a L. 2 milioni annue, o se nei suoi confronti e' in corso un provvedimento di sfratto, non dovuto a morosita', non suscettibile di sospensione. Il termine e' altresi' ridotto a sei mesi se la urgente e improrogabile necessita' riguarda sinistrati, profughi e cittadini emigrati in paesi stranieri in qualita' di lavoratori e residenti stabilmente in Italia, per avervi fatto ritorno successivamente al 1 gennaio 1975. Il locatore dovra' dichiarare al magistrato, se egli o il coniuge o le persone la cui necessita' egli abbia dedotto, siano proprietari o dispongano di altri alloggi: e dovra' in tal caso dimostrare che la necessita' non puo' essere convenientemente soddisfatta altrimenti))
Quando l'immobile sia stato donato a causa di matrimonio o costituzione di dote o in patrimonio familiare dai genitori del locatore ed il matrimonio sia stato celebrato, il termine si computa dal giorno in cui il dante causa ha acquistato il diritto sull'immobile.
Entrata in vigore il 15 agosto 1975
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