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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caltanissetta, sez. I, sentenza 19/02/2026, n. 94 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caltanissetta |
| Numero : | 94 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 94/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CALTANISSETTA Sezione 1, riunita in udienza il
17/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
PORRACCIOLO ANTONINO LIBERTO, Presidente
GIUNTA LE BONAVENTU, Relatore
TONA GIOVANBATTISTA, Giudice
in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 918/2025 depositato il 31/07/2025
proposto da
NC RT - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SI - NI
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29220259003011918000 IRPEF-ALTRO 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29220259003011918000 IVA-ALTRO 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29220259003011918000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29220259003011918000 I.C.I. 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29220259003011918000 OS (COMUNALE-PROVINCIALE) 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29220259003011918000 TARSU/TIA 2012 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'atto introduttivo RT NC impugnava l'intimazione di pagamento n 29220259003011918000, notificata il 06.06.2025, in relazione alle cartelle n. 29220140004765678000, ente impositore Comune
Niscemi per ICI 2009 dell'importo di euro 674,55; n. 29220150005604984000 ente impositore Camera
Commercio per diritto annuale 2012 dell'importo di euro 281,82; n.29220160001098111000 ente impositore
Comune Niscemi per Tarsu dell'importo di euro 796,12; n. 29220160009533225000 ente impositore Ag.
Entrate per Iva e Irpef 2010 e Comune Niscemi per Tosap e Ici 2013 dell'importo di euro 10.454,32.
Eccepiva la violazione del giudicato posto che le cartelle oggetto dell'atto impugnato erano già contenute nell'intimazione di pagamento n. 29220229000644820000 tempestivamente impugnata dal ricorrente ed oggetto della sentenza di annullamento n. 4/23 della C.G.T. primo grado di NI.
In ogni caso deduceva la nullità dell'atto impugnato per omessa notifica degli atti presupposti.
In subordine, rilevava l'estinzione delle pretese per decorso dei termini di prescrizione anche in ipotesi di notifica di atti presupposti, essendo decorsi i termini tra l'asserita notifica delle cartelle e/o di altri atti interruttivi e la notifica dell'intimazione opposta.
Si costituiva in giudizio l'ADER che chiedeva il rigetto del ricorso
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere rigettato.
Deve premettersi che nessuna efficacia preclusiva e vincolante può attribuirsi alla sentenza emessa 4/23 in data 23.1.23 dalla C.G.T. primo grado di NI nell'ambito di un giudizio in cui la controparte non si era costituita con la conseguenza che la Corte non era stata posta in grado di accertare e valutare la regolare notifica degli atti presupposti dell'intimazione di pagamento in quella sede impugnata “restando comunque impregiudicata ogni valutazione in ordine alla pretesa tributaria” come espressamente evidenziato nella medesima sentenza.
Nel presente giudizio AD si è costituita ed ha versato in atti le notifiche delle cartelle.
Segnatamente, la cartella n.29220140004765678000 è stata notificata in data 11.6.2014 a mani del figlio convivente, Nominativo_1; la cartella n 29220150005604984000 è stata notificata in data 11.9.2015 a mani del medesimo figlio convivente;
la cartella n.29220160001098111000 è stata notificata in data 29.7.2016 a mani della moglie convincente, Nominativo_2 ; la cartella n. 29220160009533225000 è stata notificata, stante l'accertata impossibilità di reperire idoneo indirizzo INI-PEC in data 07/11/2016, a mezzo deposito telematico presso la CCIAAA di NI e successivo invio della comunicazione di avvenuto deposito in data 16.12.2016, perfezionata per compiuta giacenza il 28.12.2016.
Il ricorrente depositava memorie illustrative con le quali contestava le notifiche versate in atti dalla resistente in quanto prive della raccomandata informativa richiamando le procedure di cui all'art. 140 cpc.
Sul punto deve rilevarsi che il richiamo dell'art. 140 cpc non è pertinente posto che le notifiche non sono state effettuate ai sensi della citata disposizione e che per giurisprudenza costante (cfr Cassazione, pronunce nn. 23177, 21604 e 1240, tutte del 2024) “a partire dal 15 maggio 1998…, gli uffici finanziari possono procedere alla notificazione a mezzo posta ed in modo diretto degli avvisi e degli atti che per legge vanno notificati al contribuente”. E ancora (Cassazione n. 21936/2024), ha ricordato che la notificazione postale diretta è quella eseguita “senza l'intermediazione di ufficiali giudiziari o messi notificatori”; che, “quando il predetto ufficio si sia avvalso di tale facoltà di notificazione semplificata, alla spedizione dell'atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della legge n. 890 del 1982”; e che, laddove il piego trasmesso in via “diretta” sia stato consegnato al portiere o ad altra persona abilitata alla ricezione
“non è necessario l'invio della cd. raccomandata informativa”. La notifica, quale atto interruttivo, dell'intimazione 29220229000644820000 in data 12.7.2022 a mani dello stesso Nominativo_1, dell'intimazione 29220259003011918000 a mezzo posta a familiare convivente, esclude che sia maturata la prescrizione.
Il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese in favore di ADER che si liquidano in euro 1.736 oltre accessori.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore di ADER che si liquidano in euro 1.736 oltre accessori.
caltanissetta, 17 febbraio 2026
Il Giudice Il Presidente
AL B. GI NT IB AC
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CALTANISSETTA Sezione 1, riunita in udienza il
17/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
PORRACCIOLO ANTONINO LIBERTO, Presidente
GIUNTA LE BONAVENTU, Relatore
TONA GIOVANBATTISTA, Giudice
in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 918/2025 depositato il 31/07/2025
proposto da
NC RT - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SI - NI
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29220259003011918000 IRPEF-ALTRO 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29220259003011918000 IVA-ALTRO 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29220259003011918000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29220259003011918000 I.C.I. 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29220259003011918000 OS (COMUNALE-PROVINCIALE) 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29220259003011918000 TARSU/TIA 2012 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'atto introduttivo RT NC impugnava l'intimazione di pagamento n 29220259003011918000, notificata il 06.06.2025, in relazione alle cartelle n. 29220140004765678000, ente impositore Comune
Niscemi per ICI 2009 dell'importo di euro 674,55; n. 29220150005604984000 ente impositore Camera
Commercio per diritto annuale 2012 dell'importo di euro 281,82; n.29220160001098111000 ente impositore
Comune Niscemi per Tarsu dell'importo di euro 796,12; n. 29220160009533225000 ente impositore Ag.
Entrate per Iva e Irpef 2010 e Comune Niscemi per Tosap e Ici 2013 dell'importo di euro 10.454,32.
Eccepiva la violazione del giudicato posto che le cartelle oggetto dell'atto impugnato erano già contenute nell'intimazione di pagamento n. 29220229000644820000 tempestivamente impugnata dal ricorrente ed oggetto della sentenza di annullamento n. 4/23 della C.G.T. primo grado di NI.
In ogni caso deduceva la nullità dell'atto impugnato per omessa notifica degli atti presupposti.
In subordine, rilevava l'estinzione delle pretese per decorso dei termini di prescrizione anche in ipotesi di notifica di atti presupposti, essendo decorsi i termini tra l'asserita notifica delle cartelle e/o di altri atti interruttivi e la notifica dell'intimazione opposta.
Si costituiva in giudizio l'ADER che chiedeva il rigetto del ricorso
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere rigettato.
Deve premettersi che nessuna efficacia preclusiva e vincolante può attribuirsi alla sentenza emessa 4/23 in data 23.1.23 dalla C.G.T. primo grado di NI nell'ambito di un giudizio in cui la controparte non si era costituita con la conseguenza che la Corte non era stata posta in grado di accertare e valutare la regolare notifica degli atti presupposti dell'intimazione di pagamento in quella sede impugnata “restando comunque impregiudicata ogni valutazione in ordine alla pretesa tributaria” come espressamente evidenziato nella medesima sentenza.
Nel presente giudizio AD si è costituita ed ha versato in atti le notifiche delle cartelle.
Segnatamente, la cartella n.29220140004765678000 è stata notificata in data 11.6.2014 a mani del figlio convivente, Nominativo_1; la cartella n 29220150005604984000 è stata notificata in data 11.9.2015 a mani del medesimo figlio convivente;
la cartella n.29220160001098111000 è stata notificata in data 29.7.2016 a mani della moglie convincente, Nominativo_2 ; la cartella n. 29220160009533225000 è stata notificata, stante l'accertata impossibilità di reperire idoneo indirizzo INI-PEC in data 07/11/2016, a mezzo deposito telematico presso la CCIAAA di NI e successivo invio della comunicazione di avvenuto deposito in data 16.12.2016, perfezionata per compiuta giacenza il 28.12.2016.
Il ricorrente depositava memorie illustrative con le quali contestava le notifiche versate in atti dalla resistente in quanto prive della raccomandata informativa richiamando le procedure di cui all'art. 140 cpc.
Sul punto deve rilevarsi che il richiamo dell'art. 140 cpc non è pertinente posto che le notifiche non sono state effettuate ai sensi della citata disposizione e che per giurisprudenza costante (cfr Cassazione, pronunce nn. 23177, 21604 e 1240, tutte del 2024) “a partire dal 15 maggio 1998…, gli uffici finanziari possono procedere alla notificazione a mezzo posta ed in modo diretto degli avvisi e degli atti che per legge vanno notificati al contribuente”. E ancora (Cassazione n. 21936/2024), ha ricordato che la notificazione postale diretta è quella eseguita “senza l'intermediazione di ufficiali giudiziari o messi notificatori”; che, “quando il predetto ufficio si sia avvalso di tale facoltà di notificazione semplificata, alla spedizione dell'atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della legge n. 890 del 1982”; e che, laddove il piego trasmesso in via “diretta” sia stato consegnato al portiere o ad altra persona abilitata alla ricezione
“non è necessario l'invio della cd. raccomandata informativa”. La notifica, quale atto interruttivo, dell'intimazione 29220229000644820000 in data 12.7.2022 a mani dello stesso Nominativo_1, dell'intimazione 29220259003011918000 a mezzo posta a familiare convivente, esclude che sia maturata la prescrizione.
Il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese in favore di ADER che si liquidano in euro 1.736 oltre accessori.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore di ADER che si liquidano in euro 1.736 oltre accessori.
caltanissetta, 17 febbraio 2026
Il Giudice Il Presidente
AL B. GI NT IB AC