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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 04/11/2025, n. 381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 381 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI VARESE SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Giudice del Lavoro CA TT ha pronunciato la seguente SENTENZA nella controversia N.R.G. 710/2025 promossa da
, elettivamente domiciliato come in atti, rappresentato e difeso Parte_1 dagli Avv.ti GRIGOLETTO ALESSANDRO e MASCETTI MONICA come da procura ricorrente contro
– Controparte_1 [...]
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, elettivamente domiciliato come in atti, rappresentato e difeso ex art. 417bis c.p.c. dall'Avv.to CITRIGNO GAETANO resistente OGGETTO: carta docente All'udienza del 04/11/2025 le parti concludevano come in atti IN FATTO E IN DIRITTO 1.Con ricorso depositato in data 5.09.2025, ha convenuto in Parte_1 giudizio il , chiedendo al Giudice: Controparte_1
NEL MERITO: per tutti i motivi sopra esposti, previa eventuale disapplicazione dell'art.1, commi 121, 122 e 124 della Legge 107/2015, dell'art 2 del DPCM 23 settembre 2015 e dell'art. 3 del DPCM 28 novembre 2016, per violazione delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea, degli artt. 14, 20 e 21 della CDFUE e delle altre disposizioni sopra richiamate, accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico pari da € 500,00 annui tramite la cd. “Carta elettronica del docente” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, prevista all'art. 1 della Legge 107/2015, per gli anni scolastici in premessa indicati (2020/2021- 2021/2022- 2022/2023) o per i diversi anni che in corso di causa risulteranno dovuti, così come riconosciuto al personale docente assunto a tempo indeterminato e per l'effetto, condannare il resistente alla Controparte_1 corresponsione alla parte ricorrente dell'importo nominale di € 1.500,00= complessivi (per gli anni scolastici indicati), oltre interessi rivalutazione dal dovuto al saldo, quale contributo alla formazione del docente. In via subordinata, accertato il diritto di parte ricorrente alla attribuzione della “Carta elettronica”, condannarsi il al riconoscimento di tale somma a Controparte_1 titolo di risarcimento del danno in forma specifica. Con vittoria di spese, anche forfetarie ex art. 13 comma X L. 247/12 nella misura stabilita dall'art. 2 II comma DM 55/14 testo vigente, ed ai compensi di giudizio, anche relativi al procedimento monitorio, oltre al 4% per CPA e 22% per IVA –se dovuta- applicate le maggiorazioni di cui all'art. 4 c. 1 bis DM 10.03.14 n. 55 testo vigente da distrarsi a favore degli scriventi legali, antistatari. A sostegno delle proprie pretese, parte attrice ha dedotto: di essere un docente di ruolo e di aver prestato servizio presso istituti scolastici statali, in forza di plurimi contratti di lavoro a tempo determinato con il resistente, per gli a.s. 2020/21, 2021/22 e CP_1
2022/23; di non aver beneficiato in tali a.s. della c.d. carta docente. Si è costituito il , contestando quanto ex adverso Controparte_1 dedotto e così concludendo: Dichiarare l'infondatezza della domanda azionata ex adverso e, per l'effetto, rigettarla;
in accoglimento dell'eccezione di prescrizione, ove sussistente, ritenere e dichiarare l'estinzione del diritto azionato fino ai 5 anni che precedono l'iscrizione a ruolo del ricorso;
rigettare in ogni caso la richiesta per gli anni scolastici con prestazione di servizio inferiore ai 180 giorni oppure non prestato dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio nonché a decorrere dall' a. s. 2023/2024 e seguenti ove trattasi di supplenza annuale fino al 31 agosto;
estendere la pronunzia, in caso di denegato accoglimento del ricorso, agli anni scolastici successivi alla proposizione del ricorso in presenza dei presupposti di legge;
con condanna alle spese. All'udienza del 4.11.2025 parte ricorrente ha discusso la causa e all'esito il Giudice ha pronunciato sentenza dandone integrale lettura.
2.Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento.
3.Preliminarmente va disattesa l'eccezione di prescrizione sollevata dal resistente. CP_1
Con la recente pronuncia n. 29961/2023, la Corte di Cassazione ha avuto modo di chiarire che “L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica”. Per l'anno scolastico 2016/2017 l'art. 5 del DPCM 28.11.2016 ha previsto che i soggetti beneficiari potessero registrarsi sull'applicazione Web dal 30 novembre 2016, mentre per gli anni successivi essa è possibile dal 1 settembre al 30 ottobre di ciascun anno. Nel caso di specie, tra la data di conferimento del più risalente incarico (a.s. 2020/21, in data 2.11.2020) e la diffida in atti (consegnata il 7.02.2025) non è decorso il quinquennio necessario ai fini della maturazione del termine prescrizionale.
Pag. 2 di 9 4.Procedendo ora alla disamina della disciplina normativa di riferimento, l'art 1, co. 121, della L. n. 107/2015, nella sua formulazione ratione temporis applicabile con riferimento alla data di instaurazione dei rapporti di lavoro a tempo determinato di cui è causa, così dispone: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche informato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a Controparte_3 ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi postlauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”. Il successivo comma 124 stabilisce inoltre che “nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale”. Il D.P.C.M. n. 32313 del 2015, rubricato “modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” all'art. 2 ha individuato i destinatari della suddetta Carta elettronica nei soli docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova. Tale limitazione del novero dei beneficiari ai soli docenti di ruolo a tempo indeterminato ha trovato conferma nel successivo D.P.C.M. del 28.11.2016. Infine, gli artt. 63 e 64 del CCNL di categoria prevedono in capo all'Amministrazione scolastica l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio”.
5.Ciò premesso, nel presente giudizio parte attrice lamenta l'illegittima esclusione dei docenti con contratto a tempo determinato dai destinatari della Carta elettronica per la formazione e l'aggiornamento del personale docente.
6.La doglianza della parte ricorrente è da ritenersi fondata in considerazione dei principi costituzionali e comunitari alla luce dei quali occorre necessariamente interpretare la normativa sopra richiamata.
Pag. 3 di 9 6.1Con riferimento al quadro costituzionale, infatti, occorre richiamare quanto ritenuto dal Consiglio di Stato con la pronuncia n. 1842 del 2022, le cui argomentazioni sono integralmente condivise da questo Giudice e di seguito riportate: “un tale sistema collide con i precetti costituzionali degli artt. 3,35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.: invero, la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti. In altre parole, è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti. Ma se così è - e invero non si vede come possa essere diversamente, altrimenti si manterrebbero nell'insegnamento docenti non aggiornati, né formati - il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso: dunque, non è corretto ritenere - come fa la sentenza appellata - che l'erogazione della Carta vada a compensare la maggiore gravosità dello sforzo richiesto ai docenti di ruolo in chiave di aggiornamento e formazione, poiché un analogo sforzo non può che essere richiesto anche ai docenti non di ruolo, a pena, in caso contrario, di creare un sistema "a doppio binario", non in grado di assicurare la complessiva qualità dell'insegnamento”. Ciò osservato, ulteriormente è stata ritenuta possibile un'interpretazione costituzionalmente orientata della normativa primaria (art. 1 commi 121 e ss. l. n. 107/2015), nel rispetto dei principi di cui agli artt. 3, 35 e 97 Cost., in quanto “i rapporti tra legge e contratto collettivo non possono ritenersi guidati dal criterio 'lex posterior derogat priori', ma da quello della riserva di competenza e dunque dalla riserva di una determinata materia alla contrattazione collettiva, quale fonte di disciplina dei rapporti di lavoro, entro i limiti fissati dalla legge statale (art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 165/2001) che rinvia alla suddetta contrattazione (cfr., ex multis, Corte cost., 15 luglio 2021, n. 153; 21 giugno 2019, n. 154): ciò, tenuto altresì conto che negli spazi ad essa riservati la contrattazione collettiva si deve comunque svolgere entro il limite generale della compatibilità con le finanze pubbliche (Corte cost., 30 luglio 2012,
Pag. 4 di 9 n. 215).
6.2.1. Da quanto detto si evince che nel caso di specie, in mancanza di una norma che abbia innovato rispetto al d.lgs. n. 165/2001, sottraendo esplicitamente la materia della formazione professionale dei docenti alla contrattazione collettiva di categoria e riservandola in via esclusiva alla legge (statale), non risulta corretto affermare la prevalenza della disciplina di cui all'art. 1, commi 121 e segg., della l. n. 107/2015 sulle preesistenti disposizioni del C.C.N.L. di categoria e, in specie, sugli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. del 29 novembre 2007. Del resto, è stata la medesima difesa erariale a sottolineare nel giudizio di primo grado (al pari dei ricorrenti) che "la "Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente" consiste in sostanza in una mera modalità di erogazione della formazione (in particolare si tratta di auto formazione), materia oggetto di disciplina da parte dei CCNL di categoria".
6.2.2. Ne discende che la questione dei destinatari della Carte del docente va riguardata tenendo conto anche della disciplina prevista in tema di formazione dei docenti dal C.C.N.L. di categoria: questa va letta in chiave non di incompatibilità, ma di complementarietà rispetto al disposto dell'art. 1, commi da 121 a 124, della l. n. 107/2015. L'interpretazione di tali commi deve, cioè, tenere conto delle regole in materia di formazione del personale docente dettate dagli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. di categoria: regole che pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, "strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio" (così il comma 1 dell'art. 63 cit.). E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato (come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo: sussiste, infatti, un'indiscutibile identità di ratio - la già ricordata necessità di garantire la qualità dell'insegnamento - che consente di colmare in via interpretativa la predetta lacuna”.
6.2Sulla compatibilità della normativa nazionale con il diritto dell'Unione Europea, è intervenuta la Corte di Giustizia su domanda pregiudiziale proposta ai sensi dell'articolo 267 TFUE (pronuncia n. 450 del 18.05.2022). In particolare la Corte, premesso che “l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro”, ha chiarito che quest'ultima disposizione va interpretata nel senso che “osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo determinato di tale CP_1
, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, CP_1 concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software,
Pag. 5 di 9 per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
6.3Alla luce dei principi sopra richiamati, come interpretati dalla giurisprudenza nazionale e comunitaria, va dunque affermato che, in linea generale, la natura temporanea del rapporto del docente con il non può Controparte_1 legittimamente assurgere a motivo di esclusione dal novero dei destinatari della carta elettronica di cui è causa.
7.Nel caso di specie è documentale che il ricorrente svolga e abbia svolto servizio in qualità di docente a tempo determinato negli anni scolastici 2020/21, 2021/22 e 2022/23.
8.E' parimenti documentale che negli a.s. 2021/22 e 2022/23 i contratti siano stati stipulati per periodi di tempo fino al termine delle attività didattiche o dell'anno scolastico (v. documentazione in atti).
9.Non ricorre pertanto alcuna ragione obiettiva atta a giustificare un differente trattamento del ricorrente rispetto ai docenti di ruolo in relazione al servizio prestato negli aa.ss. ora considerati.
10.Quanto al restante a.s. 2020/21, risulta dalla documentazione in atti che il servizio sia stato prestato in forza di plurimi contratti a tempo determinato per c.d. supplenze brevi e saltuarie.
11.Al riguardo, si espone quanto segue. 11.1Occorre anzitutto richiamare i condivisibili principi espressi dalla Corte di Cassazione ed in particolare il decreto di inammissibilità n. 7254 del 19.3.2024 con il quale la Corte, decidendo su rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c., ribadito i principi già enunciati in tema di supplenze temporanee di cui all'art. 4, co. 3, L. 124/1999 con riferimento alle ipotesi di abuso di contratti a termine in ambito scolastico, nonché i principi espressi con la già sopra richiamata pronuncia n. 29961 del 2023, ha osservato:
“7.4 La linea ermeneutica è stata tracciata ed ulteriormente chiarita nel passaggio argomentativo che segue: “un giudizio comparativo svolto su situazioni lavorative particolari finisce per astrarre completamente il raffronto da quanto sta alla base della scelta legislativa, il che non appare corretto”, poiché “la connessione dell'attribuzione della Carta ad una didattica annua verrebbe ingiustificatamente alterata se ad individuare i presupposti per il godimento del beneficio bastasse una mera sommatoria di giorni numericamente pari a quelli che un certo docente, con particolari condizioni di lavoro quali il part time, deve svolgere o se addirittura il raffronto andasse verso chi non svolge al momento attività didattica o se ancora dovesse valorizzarsi, al fine di
Pag. 6 di 9 estendere a tutti il beneficio, il fatto che un docente di ruolo occasionalmente inizi a prestare servizio ad anno scolastico in corso”.
8. Questi profili sono stati messi in luce anche dal giudice remittente, il quale, dopo aver richiamato il nesso – evidenziato dalla Corte - tra attribuzione della Carta e dimensione annuale della didattica derivante dai tempi della programmazione didattico-educativa, ha affermato che risulta difficile discorrere di una programmazione siffatta in presenza di contratti di supplenza breve successivi, per insegnamenti con oggetto differente o impartiti presso istituti scolastici diversi o scuole di ordine diverso, situazione questa che appare poco compatibile con la scelta operata dal legislatore.
8.1 La scelta operata dal legislatore è stata particolarmente valorizzata nella sentenza n. 29961 del 2023 laddove si afferma da un lato che “Lo strumento antidiscriminatorio, nella sua estrema delicatezza, non può fondarsi su raffronti tra sottocategorie di situazioni individuali, rischiando altrimenti, attraverso un'estensione a catena di una qualsivoglia migliore tutela, di interferire in modo ingestibile sulle regolazioni complessive di un fenomeno che il legislatore tenti di impostare”; dall'altro che “Va dunque tenuta in debito conto anche la logica delle scelte legislative, che appunto si muovono sul piano del sostegno pieno, con la Carta Docente, alla didattica "annua", per le ragioni sopra ampiamente spiegate”.
8.2 La Corte ha aggiunto che ai fini della valutazione della sussistenza di una discriminazione a danno dei docenti assunti a tempo determinato per supplenze temporanee, è inidoneo, in sé, il dato normativo dei 180 giorni che è valorizzato da alcune norme del sistema scolastico, le quali però prendono in considerazione una siffatta durata contrattuale per regolare alcuni “specifici fenomeni (la ricostruzione della carriera al passaggio di ruolo: d. lgs. 297 del 1994, art. 489, comma 1, norma ora peraltro modificata;
la retribuzione nei mesi estivi: art. 527 del medesimo d. lgs.; l'idoneità del servizio ad essere valutato per il superamento dell'anno di prova), che non si prestano, per la singolarità dei fini per i quali sono dettate, a costituire un valido metro di paragone per le valutazioni qui necessarie per definire il senso dell'"annualità" di una "didattica".
8.3 Il quadro di riferimento appare, in conclusione, composito ed esauriente pur se nella pronuncia si enuncia espressamente che rimangono questioni irrisolte (proprio quelle relative alle supplenze temporanee) in quanto non oggetto di quel giudizio”. 11.2Procedendo dunque alla verifica in ordine alla comparabilità del servizio prestato dalla docente in forza di contratto per c.d. supplenze brevi e saltuarie al servizio prestato dai docenti c.d. di ruolo, alla luce dei richiamati principi espressi dalla S.C. deve ritenersi che la questione ora in esame debba risolta a livello interpretativo avuto riguardo al concetto di didattica annua, cui il Legislatore ha ricollegato l'attribuzione della c.d. Carta Docente. 11.3Al riguardo, ritiene il Giudice che, se certamente, come evidenziato dalla Corte, risulta di per sé insufficiente limitare la valutazione alla mera verifica isolata del dato numerico consistente nel quantitativo di giorni per i quali è stata prestata l'attività lavorativa nell'arco del complessivo a.s. in esame (rispetto alla soglia di 180 giorni),
Pag. 7 di 9 nondimeno tale dato numerico rappresenta certamente un elemento caratterizzante la prestazione del docente (ossia la durata della stessa) che deve essere senz'altro tenuto in considerazione ai fini ora in esame, anche se - imprescindibilmente - in uno con gli altri profili connotativi del caso oggetto di indagine. 11.4Tanto premesso, venendo al caso di specie, con riferimento all'a.s. 2020/21 si osserva che il servizio è stato prestato in forza di una serie continua e pressoché ininterrotta di supplenze, protrattesi dal 2.11.2020 all'8.06.2021, presso il medesimo istituto scolastico e con il medesimo orario. Ritiene questo Giudice che la concreta esigenza di copertura del medesimo posto in organico - in favore dunque dei medesimi studenti - e per la gran parte dell'anno scolastico non possa non implicare una necessaria dimensione annua della didattica prestata dal docente, richiedente una imprescindibile programmazione educativa complessiva da parte dello stesso, estesa dunque all'intero a.s. e pertanto un quid esorbitante rispetto alla prestazione dovuta in relazione ad ogni singolo contratto per supplenze brevi e saltuarie isolatamente considerato. 11.5A fronte del concreto attagliarsi della fattispecie esaminata, questo Giudice ritiene dunque pienamente comparabile il servizio prestato dal ricorrente nell'a.s. 2020/21 rispetto a quello reso dai docenti di ruolo.
12.Non ricorre pertanto alcuna ragione obiettiva atta a giustificare un differente trattamento del ricorrente rispetto ai docenti di ruolo con riferimento all'a.s. 2020/21.
13.In conclusione, il Giudice accerta e dichiara il diritto del ricorrente ad ottenere la “carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente”, per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22 e 2022/23, per l'importo di €500,00 per ciascun anno scolastico;
per l'effetto, condanna il resistente all'attribuzione della Carta CP_1
Elettronica in favore del ricorrente, per l'importo di €500,00 per ciascun anno scolastico, oltre interessi legali dal dovuto al saldo. 14.Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della domanda e della natura documentale e seriale della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
1.accerta e dichiara il diritto del ricorrente ad ottenere la “carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente”, per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22 e 2022/23, per l'importo di €500,00 per ciascun anno scolastico;
per l'effetto, condanna il resistente all'attribuzione della Carta Elettronica in favore del ricorrente, per CP_1
l'importo di €500,00 per ciascun anno scolastico, oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
2.condanna il resistente a rifondere il ricorrente delle spese di lite che si CP_1 liquidano in complessivi €1.100,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, oltre
Pag. 8 di 9 IVA se dovuta e CPA come per legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi anticipatario. Varese, 4.11.2025
Il Giudice
CA TT
Pag. 9 di 9
Il Giudice del Lavoro CA TT ha pronunciato la seguente SENTENZA nella controversia N.R.G. 710/2025 promossa da
, elettivamente domiciliato come in atti, rappresentato e difeso Parte_1 dagli Avv.ti GRIGOLETTO ALESSANDRO e MASCETTI MONICA come da procura ricorrente contro
– Controparte_1 [...]
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, elettivamente domiciliato come in atti, rappresentato e difeso ex art. 417bis c.p.c. dall'Avv.to CITRIGNO GAETANO resistente OGGETTO: carta docente All'udienza del 04/11/2025 le parti concludevano come in atti IN FATTO E IN DIRITTO 1.Con ricorso depositato in data 5.09.2025, ha convenuto in Parte_1 giudizio il , chiedendo al Giudice: Controparte_1
NEL MERITO: per tutti i motivi sopra esposti, previa eventuale disapplicazione dell'art.1, commi 121, 122 e 124 della Legge 107/2015, dell'art 2 del DPCM 23 settembre 2015 e dell'art. 3 del DPCM 28 novembre 2016, per violazione delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea, degli artt. 14, 20 e 21 della CDFUE e delle altre disposizioni sopra richiamate, accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico pari da € 500,00 annui tramite la cd. “Carta elettronica del docente” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, prevista all'art. 1 della Legge 107/2015, per gli anni scolastici in premessa indicati (2020/2021- 2021/2022- 2022/2023) o per i diversi anni che in corso di causa risulteranno dovuti, così come riconosciuto al personale docente assunto a tempo indeterminato e per l'effetto, condannare il resistente alla Controparte_1 corresponsione alla parte ricorrente dell'importo nominale di € 1.500,00= complessivi (per gli anni scolastici indicati), oltre interessi rivalutazione dal dovuto al saldo, quale contributo alla formazione del docente. In via subordinata, accertato il diritto di parte ricorrente alla attribuzione della “Carta elettronica”, condannarsi il al riconoscimento di tale somma a Controparte_1 titolo di risarcimento del danno in forma specifica. Con vittoria di spese, anche forfetarie ex art. 13 comma X L. 247/12 nella misura stabilita dall'art. 2 II comma DM 55/14 testo vigente, ed ai compensi di giudizio, anche relativi al procedimento monitorio, oltre al 4% per CPA e 22% per IVA –se dovuta- applicate le maggiorazioni di cui all'art. 4 c. 1 bis DM 10.03.14 n. 55 testo vigente da distrarsi a favore degli scriventi legali, antistatari. A sostegno delle proprie pretese, parte attrice ha dedotto: di essere un docente di ruolo e di aver prestato servizio presso istituti scolastici statali, in forza di plurimi contratti di lavoro a tempo determinato con il resistente, per gli a.s. 2020/21, 2021/22 e CP_1
2022/23; di non aver beneficiato in tali a.s. della c.d. carta docente. Si è costituito il , contestando quanto ex adverso Controparte_1 dedotto e così concludendo: Dichiarare l'infondatezza della domanda azionata ex adverso e, per l'effetto, rigettarla;
in accoglimento dell'eccezione di prescrizione, ove sussistente, ritenere e dichiarare l'estinzione del diritto azionato fino ai 5 anni che precedono l'iscrizione a ruolo del ricorso;
rigettare in ogni caso la richiesta per gli anni scolastici con prestazione di servizio inferiore ai 180 giorni oppure non prestato dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio nonché a decorrere dall' a. s. 2023/2024 e seguenti ove trattasi di supplenza annuale fino al 31 agosto;
estendere la pronunzia, in caso di denegato accoglimento del ricorso, agli anni scolastici successivi alla proposizione del ricorso in presenza dei presupposti di legge;
con condanna alle spese. All'udienza del 4.11.2025 parte ricorrente ha discusso la causa e all'esito il Giudice ha pronunciato sentenza dandone integrale lettura.
2.Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento.
3.Preliminarmente va disattesa l'eccezione di prescrizione sollevata dal resistente. CP_1
Con la recente pronuncia n. 29961/2023, la Corte di Cassazione ha avuto modo di chiarire che “L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica”. Per l'anno scolastico 2016/2017 l'art. 5 del DPCM 28.11.2016 ha previsto che i soggetti beneficiari potessero registrarsi sull'applicazione Web dal 30 novembre 2016, mentre per gli anni successivi essa è possibile dal 1 settembre al 30 ottobre di ciascun anno. Nel caso di specie, tra la data di conferimento del più risalente incarico (a.s. 2020/21, in data 2.11.2020) e la diffida in atti (consegnata il 7.02.2025) non è decorso il quinquennio necessario ai fini della maturazione del termine prescrizionale.
Pag. 2 di 9 4.Procedendo ora alla disamina della disciplina normativa di riferimento, l'art 1, co. 121, della L. n. 107/2015, nella sua formulazione ratione temporis applicabile con riferimento alla data di instaurazione dei rapporti di lavoro a tempo determinato di cui è causa, così dispone: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche informato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a Controparte_3 ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi postlauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”. Il successivo comma 124 stabilisce inoltre che “nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale”. Il D.P.C.M. n. 32313 del 2015, rubricato “modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” all'art. 2 ha individuato i destinatari della suddetta Carta elettronica nei soli docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova. Tale limitazione del novero dei beneficiari ai soli docenti di ruolo a tempo indeterminato ha trovato conferma nel successivo D.P.C.M. del 28.11.2016. Infine, gli artt. 63 e 64 del CCNL di categoria prevedono in capo all'Amministrazione scolastica l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio”.
5.Ciò premesso, nel presente giudizio parte attrice lamenta l'illegittima esclusione dei docenti con contratto a tempo determinato dai destinatari della Carta elettronica per la formazione e l'aggiornamento del personale docente.
6.La doglianza della parte ricorrente è da ritenersi fondata in considerazione dei principi costituzionali e comunitari alla luce dei quali occorre necessariamente interpretare la normativa sopra richiamata.
Pag. 3 di 9 6.1Con riferimento al quadro costituzionale, infatti, occorre richiamare quanto ritenuto dal Consiglio di Stato con la pronuncia n. 1842 del 2022, le cui argomentazioni sono integralmente condivise da questo Giudice e di seguito riportate: “un tale sistema collide con i precetti costituzionali degli artt. 3,35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.: invero, la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti. In altre parole, è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti. Ma se così è - e invero non si vede come possa essere diversamente, altrimenti si manterrebbero nell'insegnamento docenti non aggiornati, né formati - il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso: dunque, non è corretto ritenere - come fa la sentenza appellata - che l'erogazione della Carta vada a compensare la maggiore gravosità dello sforzo richiesto ai docenti di ruolo in chiave di aggiornamento e formazione, poiché un analogo sforzo non può che essere richiesto anche ai docenti non di ruolo, a pena, in caso contrario, di creare un sistema "a doppio binario", non in grado di assicurare la complessiva qualità dell'insegnamento”. Ciò osservato, ulteriormente è stata ritenuta possibile un'interpretazione costituzionalmente orientata della normativa primaria (art. 1 commi 121 e ss. l. n. 107/2015), nel rispetto dei principi di cui agli artt. 3, 35 e 97 Cost., in quanto “i rapporti tra legge e contratto collettivo non possono ritenersi guidati dal criterio 'lex posterior derogat priori', ma da quello della riserva di competenza e dunque dalla riserva di una determinata materia alla contrattazione collettiva, quale fonte di disciplina dei rapporti di lavoro, entro i limiti fissati dalla legge statale (art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 165/2001) che rinvia alla suddetta contrattazione (cfr., ex multis, Corte cost., 15 luglio 2021, n. 153; 21 giugno 2019, n. 154): ciò, tenuto altresì conto che negli spazi ad essa riservati la contrattazione collettiva si deve comunque svolgere entro il limite generale della compatibilità con le finanze pubbliche (Corte cost., 30 luglio 2012,
Pag. 4 di 9 n. 215).
6.2.1. Da quanto detto si evince che nel caso di specie, in mancanza di una norma che abbia innovato rispetto al d.lgs. n. 165/2001, sottraendo esplicitamente la materia della formazione professionale dei docenti alla contrattazione collettiva di categoria e riservandola in via esclusiva alla legge (statale), non risulta corretto affermare la prevalenza della disciplina di cui all'art. 1, commi 121 e segg., della l. n. 107/2015 sulle preesistenti disposizioni del C.C.N.L. di categoria e, in specie, sugli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. del 29 novembre 2007. Del resto, è stata la medesima difesa erariale a sottolineare nel giudizio di primo grado (al pari dei ricorrenti) che "la "Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente" consiste in sostanza in una mera modalità di erogazione della formazione (in particolare si tratta di auto formazione), materia oggetto di disciplina da parte dei CCNL di categoria".
6.2.2. Ne discende che la questione dei destinatari della Carte del docente va riguardata tenendo conto anche della disciplina prevista in tema di formazione dei docenti dal C.C.N.L. di categoria: questa va letta in chiave non di incompatibilità, ma di complementarietà rispetto al disposto dell'art. 1, commi da 121 a 124, della l. n. 107/2015. L'interpretazione di tali commi deve, cioè, tenere conto delle regole in materia di formazione del personale docente dettate dagli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. di categoria: regole che pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, "strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio" (così il comma 1 dell'art. 63 cit.). E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato (come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo: sussiste, infatti, un'indiscutibile identità di ratio - la già ricordata necessità di garantire la qualità dell'insegnamento - che consente di colmare in via interpretativa la predetta lacuna”.
6.2Sulla compatibilità della normativa nazionale con il diritto dell'Unione Europea, è intervenuta la Corte di Giustizia su domanda pregiudiziale proposta ai sensi dell'articolo 267 TFUE (pronuncia n. 450 del 18.05.2022). In particolare la Corte, premesso che “l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro”, ha chiarito che quest'ultima disposizione va interpretata nel senso che “osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo determinato di tale CP_1
, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, CP_1 concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software,
Pag. 5 di 9 per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
6.3Alla luce dei principi sopra richiamati, come interpretati dalla giurisprudenza nazionale e comunitaria, va dunque affermato che, in linea generale, la natura temporanea del rapporto del docente con il non può Controparte_1 legittimamente assurgere a motivo di esclusione dal novero dei destinatari della carta elettronica di cui è causa.
7.Nel caso di specie è documentale che il ricorrente svolga e abbia svolto servizio in qualità di docente a tempo determinato negli anni scolastici 2020/21, 2021/22 e 2022/23.
8.E' parimenti documentale che negli a.s. 2021/22 e 2022/23 i contratti siano stati stipulati per periodi di tempo fino al termine delle attività didattiche o dell'anno scolastico (v. documentazione in atti).
9.Non ricorre pertanto alcuna ragione obiettiva atta a giustificare un differente trattamento del ricorrente rispetto ai docenti di ruolo in relazione al servizio prestato negli aa.ss. ora considerati.
10.Quanto al restante a.s. 2020/21, risulta dalla documentazione in atti che il servizio sia stato prestato in forza di plurimi contratti a tempo determinato per c.d. supplenze brevi e saltuarie.
11.Al riguardo, si espone quanto segue. 11.1Occorre anzitutto richiamare i condivisibili principi espressi dalla Corte di Cassazione ed in particolare il decreto di inammissibilità n. 7254 del 19.3.2024 con il quale la Corte, decidendo su rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c., ribadito i principi già enunciati in tema di supplenze temporanee di cui all'art. 4, co. 3, L. 124/1999 con riferimento alle ipotesi di abuso di contratti a termine in ambito scolastico, nonché i principi espressi con la già sopra richiamata pronuncia n. 29961 del 2023, ha osservato:
“7.4 La linea ermeneutica è stata tracciata ed ulteriormente chiarita nel passaggio argomentativo che segue: “un giudizio comparativo svolto su situazioni lavorative particolari finisce per astrarre completamente il raffronto da quanto sta alla base della scelta legislativa, il che non appare corretto”, poiché “la connessione dell'attribuzione della Carta ad una didattica annua verrebbe ingiustificatamente alterata se ad individuare i presupposti per il godimento del beneficio bastasse una mera sommatoria di giorni numericamente pari a quelli che un certo docente, con particolari condizioni di lavoro quali il part time, deve svolgere o se addirittura il raffronto andasse verso chi non svolge al momento attività didattica o se ancora dovesse valorizzarsi, al fine di
Pag. 6 di 9 estendere a tutti il beneficio, il fatto che un docente di ruolo occasionalmente inizi a prestare servizio ad anno scolastico in corso”.
8. Questi profili sono stati messi in luce anche dal giudice remittente, il quale, dopo aver richiamato il nesso – evidenziato dalla Corte - tra attribuzione della Carta e dimensione annuale della didattica derivante dai tempi della programmazione didattico-educativa, ha affermato che risulta difficile discorrere di una programmazione siffatta in presenza di contratti di supplenza breve successivi, per insegnamenti con oggetto differente o impartiti presso istituti scolastici diversi o scuole di ordine diverso, situazione questa che appare poco compatibile con la scelta operata dal legislatore.
8.1 La scelta operata dal legislatore è stata particolarmente valorizzata nella sentenza n. 29961 del 2023 laddove si afferma da un lato che “Lo strumento antidiscriminatorio, nella sua estrema delicatezza, non può fondarsi su raffronti tra sottocategorie di situazioni individuali, rischiando altrimenti, attraverso un'estensione a catena di una qualsivoglia migliore tutela, di interferire in modo ingestibile sulle regolazioni complessive di un fenomeno che il legislatore tenti di impostare”; dall'altro che “Va dunque tenuta in debito conto anche la logica delle scelte legislative, che appunto si muovono sul piano del sostegno pieno, con la Carta Docente, alla didattica "annua", per le ragioni sopra ampiamente spiegate”.
8.2 La Corte ha aggiunto che ai fini della valutazione della sussistenza di una discriminazione a danno dei docenti assunti a tempo determinato per supplenze temporanee, è inidoneo, in sé, il dato normativo dei 180 giorni che è valorizzato da alcune norme del sistema scolastico, le quali però prendono in considerazione una siffatta durata contrattuale per regolare alcuni “specifici fenomeni (la ricostruzione della carriera al passaggio di ruolo: d. lgs. 297 del 1994, art. 489, comma 1, norma ora peraltro modificata;
la retribuzione nei mesi estivi: art. 527 del medesimo d. lgs.; l'idoneità del servizio ad essere valutato per il superamento dell'anno di prova), che non si prestano, per la singolarità dei fini per i quali sono dettate, a costituire un valido metro di paragone per le valutazioni qui necessarie per definire il senso dell'"annualità" di una "didattica".
8.3 Il quadro di riferimento appare, in conclusione, composito ed esauriente pur se nella pronuncia si enuncia espressamente che rimangono questioni irrisolte (proprio quelle relative alle supplenze temporanee) in quanto non oggetto di quel giudizio”. 11.2Procedendo dunque alla verifica in ordine alla comparabilità del servizio prestato dalla docente in forza di contratto per c.d. supplenze brevi e saltuarie al servizio prestato dai docenti c.d. di ruolo, alla luce dei richiamati principi espressi dalla S.C. deve ritenersi che la questione ora in esame debba risolta a livello interpretativo avuto riguardo al concetto di didattica annua, cui il Legislatore ha ricollegato l'attribuzione della c.d. Carta Docente. 11.3Al riguardo, ritiene il Giudice che, se certamente, come evidenziato dalla Corte, risulta di per sé insufficiente limitare la valutazione alla mera verifica isolata del dato numerico consistente nel quantitativo di giorni per i quali è stata prestata l'attività lavorativa nell'arco del complessivo a.s. in esame (rispetto alla soglia di 180 giorni),
Pag. 7 di 9 nondimeno tale dato numerico rappresenta certamente un elemento caratterizzante la prestazione del docente (ossia la durata della stessa) che deve essere senz'altro tenuto in considerazione ai fini ora in esame, anche se - imprescindibilmente - in uno con gli altri profili connotativi del caso oggetto di indagine. 11.4Tanto premesso, venendo al caso di specie, con riferimento all'a.s. 2020/21 si osserva che il servizio è stato prestato in forza di una serie continua e pressoché ininterrotta di supplenze, protrattesi dal 2.11.2020 all'8.06.2021, presso il medesimo istituto scolastico e con il medesimo orario. Ritiene questo Giudice che la concreta esigenza di copertura del medesimo posto in organico - in favore dunque dei medesimi studenti - e per la gran parte dell'anno scolastico non possa non implicare una necessaria dimensione annua della didattica prestata dal docente, richiedente una imprescindibile programmazione educativa complessiva da parte dello stesso, estesa dunque all'intero a.s. e pertanto un quid esorbitante rispetto alla prestazione dovuta in relazione ad ogni singolo contratto per supplenze brevi e saltuarie isolatamente considerato. 11.5A fronte del concreto attagliarsi della fattispecie esaminata, questo Giudice ritiene dunque pienamente comparabile il servizio prestato dal ricorrente nell'a.s. 2020/21 rispetto a quello reso dai docenti di ruolo.
12.Non ricorre pertanto alcuna ragione obiettiva atta a giustificare un differente trattamento del ricorrente rispetto ai docenti di ruolo con riferimento all'a.s. 2020/21.
13.In conclusione, il Giudice accerta e dichiara il diritto del ricorrente ad ottenere la “carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente”, per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22 e 2022/23, per l'importo di €500,00 per ciascun anno scolastico;
per l'effetto, condanna il resistente all'attribuzione della Carta CP_1
Elettronica in favore del ricorrente, per l'importo di €500,00 per ciascun anno scolastico, oltre interessi legali dal dovuto al saldo. 14.Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della domanda e della natura documentale e seriale della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
1.accerta e dichiara il diritto del ricorrente ad ottenere la “carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente”, per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22 e 2022/23, per l'importo di €500,00 per ciascun anno scolastico;
per l'effetto, condanna il resistente all'attribuzione della Carta Elettronica in favore del ricorrente, per CP_1
l'importo di €500,00 per ciascun anno scolastico, oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
2.condanna il resistente a rifondere il ricorrente delle spese di lite che si CP_1 liquidano in complessivi €1.100,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, oltre
Pag. 8 di 9 IVA se dovuta e CPA come per legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi anticipatario. Varese, 4.11.2025
Il Giudice
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