TRIB
Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 10/01/2025, n. 18 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 18 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G.V.G. 11157/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Rel. dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11157/2024 promossa da:
, elettivamente domiciliata in Chivasso, via Po n. 3C presso lo studio dell'avv. Parte_1
DE LEO GIADA EMANUELA che la rappresenta e difende e
, elettivamente domiciliato in Torino, c.so Inghilterra n.17 bis Parte_2 presso lo studio dell'avv. LA CORTE SABRINA che lo rappresenta e difende
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da note scritte depositate rispettivamente in data 10/12/2024 e 13/12/2024.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Corio il Parte_1 Parte_2
20/09/2014.
Dal matrimonio sono nate le figlie: il 4/2/2018 e il 8/3/2021. Persona_1 Persona_2
Con ricorso depositato il 03/05/2024, i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi. I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 Parte_2
.
[...]
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che le figlie minori e vengano affidate ad entrambi i genitori, i quali avranno Per_1 Per_2 responsabilità anche disgiunta in relazione alle decisioni di ordinaria amministrazione, mentre assumeranno in maniera condivisa le decisioni rilevanti, quali a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo - quelle concernenti la salute, l'istruzione e l'educazione.
DISPONE che le figlie abbiano la propria residenza anagrafica e dimora abituale presso la casa della madre.
DISPONE che, in difetto di diverso accordo, il padre possa vedere e tenere con sé le figlie con le seguenti modalità:
- a week-end alterni, dal venerdì al termine delle attività scolastiche ed extra scolastiche pomeridiane, fino al lunedì mattina, quando le accompagnerà a scuola;
- il martedì e il giovedì mattina (o, in caso di variazioni di orario lavorativo dei genitori, comunque in due mattinate a settimana da concordarsi) quando le preleverà dall'abitazione della madre alle ore
8:00 per accompagnarle a scuola;
- Tutti i martedì, dal termine delle attività scolastiche ed extra scolastiche pomeridiane fino al mattino successivo quando le accompagnerà a scuola;
- Nella settimana in cui le bambine resteranno con la mamma il fine settimana, il papà potrà tenerle anche il giovedì, dal termine delle attività scolastiche ed extra scolastiche pomeridiane, fino al mattino successivo quando le accompagnerà a scuola;
- Almeno quattro giorni consecutivi nel periodo delle vacanze natalizie (tra il 23 dicembre e il 6 gennaio), con alternanza annuale;
in ogni caso le bambine trascorreranno, ad anni alterni, la Vigilia con un genitore, il giorno di Natale con l'altro, che le terrà fino al 31 mattina;
il genitore cui spetta in quell'anno il Capodanno potrà tenere le bimbe fino al mattino del 6 gennaio. Alla data del 07/01 il calendario di frequentazione riprenderà come di consueto. - Per metà delle vacanze pasquali, ad anni alterni il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo;
- ln occasione delle altre festività infrasettimanali (comprensive di eventuali "ponti") ed il giorno dei compleanni delle figlie, alternandosi con l'altro genitore previo accordo e salvo impossibilità;
- Durante le vacanze estive le figlie trascorreranno inoltre metà del tempo delle vacanze scolastiche
(luglio e agosto, salvo diverso accordo) circa quattro settimane con ciascun genitore, organizzando a settimane alterne (e per non più di due settimane consecutive) il soggiorno delle figlie, con corrispondente sospensione degli incontri con l'altro genitore, previo accordo tra i coniugi, da stabilirsi entro il 31 maggio di ciascun anno;
DÀ ATTO che i genitori si danno reciproca autorizzazione ad avvalersi dell'assistenza dei nonni materni e paterni quando necessario ed a coinvolgerli in modo paritetico nella vita delle bambine.
DISPONE che il signor si obblighi a versare alla moglie a titolo di contributo al mantenimento Pt_2 delle figlie la somma complessiva di € 250,00 (duecentocinquanta/00) mensili rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat da corrispondersi a mezzo di bonifico bancario entro il 10 di ogni mese. Le spese straordinarie secondo quanto previsto dal protocollo di intesa di codesto Ill.mo Tribunale del 15.03.2016, che si richiama integralmente, quelle mediche (ivi comprese le spese farmaceutiche ed i ticket) non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, le spese scolastiche (intendendosi come tali le somme dovute per l'iscrizione, libri scolastici anche di lettura, cancelleria, spese di abbonamento per trasporti pubblici, gite scolastiche, corsi obbligatori, ivi compresi eventuali corsi di formazione), le spese ludiche e sportive, previamente concordate e documentate saranno suddivise al 50% ciascuno.
DÀ ATTO che, a fronte della suddetta quantificazione del contributo al mantenimento, l'assegno unico familiare riconosciuto dall'INPS verrà richiesto esclusivamente dalla madre, con espressa rinuncia da parte del padre.
DÀ ATTO che la casa familiare resta assegnata alla signora che detiene il 100% delle quote di Pt_1 proprietà dell'immobile e l'esclusiva titolarità e accollo in toto del relativo mutuo.
DÀ ATTO che tutti gli arredi e le suppellettili della casa rimarranno alla signora ad esclusione Pt_1 delle cose già asportate dal Sig. al momento del suo allontanamento dalla casa coniugale. Pt_2
DÀ ATTO che l' autovettura ASX Mitsubishi targata GC924WY già intestata alla signora rimane Pt_1 alla stessa.
DÀ ATTO che i tre cani di grossa taglia di proprietà dei coniugi rimangono nella casa familiare. Il Signor
contribuirà alle spese del loro mantenimento acquistando un sacco di crocchette al mese, una Pt_2 spesa all'anno di due confezioni di pipette antiparassitarie e versando il 50% delle spese per eventuali visite dal veterinario previamente concordate e documentate.
DÀ ATTO che i coniugi, che vivranno separati rispettandosi reciprocamente, non interferendo l'uno nella vita dell'altro, dichiarano di essere autonomi economicamente e rinunciano a reciproche domande di assegno di mantenimento.
DÀ ATTO che il conto corrente cointestato verrà chiuso entro il 31/12/2024. CP_1 DÀ ATTO che il Sig. effettuerà il cambio di residenza entro il 31/12/2024. Parte_2
DÀ ATTO che i coniugi si autorizzano reciprocamente a richiedere il rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per sé e per le figlie minori.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 9/1/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Rel. dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11157/2024 promossa da:
, elettivamente domiciliata in Chivasso, via Po n. 3C presso lo studio dell'avv. Parte_1
DE LEO GIADA EMANUELA che la rappresenta e difende e
, elettivamente domiciliato in Torino, c.so Inghilterra n.17 bis Parte_2 presso lo studio dell'avv. LA CORTE SABRINA che lo rappresenta e difende
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da note scritte depositate rispettivamente in data 10/12/2024 e 13/12/2024.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Corio il Parte_1 Parte_2
20/09/2014.
Dal matrimonio sono nate le figlie: il 4/2/2018 e il 8/3/2021. Persona_1 Persona_2
Con ricorso depositato il 03/05/2024, i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi. I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 Parte_2
.
[...]
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che le figlie minori e vengano affidate ad entrambi i genitori, i quali avranno Per_1 Per_2 responsabilità anche disgiunta in relazione alle decisioni di ordinaria amministrazione, mentre assumeranno in maniera condivisa le decisioni rilevanti, quali a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo - quelle concernenti la salute, l'istruzione e l'educazione.
DISPONE che le figlie abbiano la propria residenza anagrafica e dimora abituale presso la casa della madre.
DISPONE che, in difetto di diverso accordo, il padre possa vedere e tenere con sé le figlie con le seguenti modalità:
- a week-end alterni, dal venerdì al termine delle attività scolastiche ed extra scolastiche pomeridiane, fino al lunedì mattina, quando le accompagnerà a scuola;
- il martedì e il giovedì mattina (o, in caso di variazioni di orario lavorativo dei genitori, comunque in due mattinate a settimana da concordarsi) quando le preleverà dall'abitazione della madre alle ore
8:00 per accompagnarle a scuola;
- Tutti i martedì, dal termine delle attività scolastiche ed extra scolastiche pomeridiane fino al mattino successivo quando le accompagnerà a scuola;
- Nella settimana in cui le bambine resteranno con la mamma il fine settimana, il papà potrà tenerle anche il giovedì, dal termine delle attività scolastiche ed extra scolastiche pomeridiane, fino al mattino successivo quando le accompagnerà a scuola;
- Almeno quattro giorni consecutivi nel periodo delle vacanze natalizie (tra il 23 dicembre e il 6 gennaio), con alternanza annuale;
in ogni caso le bambine trascorreranno, ad anni alterni, la Vigilia con un genitore, il giorno di Natale con l'altro, che le terrà fino al 31 mattina;
il genitore cui spetta in quell'anno il Capodanno potrà tenere le bimbe fino al mattino del 6 gennaio. Alla data del 07/01 il calendario di frequentazione riprenderà come di consueto. - Per metà delle vacanze pasquali, ad anni alterni il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo;
- ln occasione delle altre festività infrasettimanali (comprensive di eventuali "ponti") ed il giorno dei compleanni delle figlie, alternandosi con l'altro genitore previo accordo e salvo impossibilità;
- Durante le vacanze estive le figlie trascorreranno inoltre metà del tempo delle vacanze scolastiche
(luglio e agosto, salvo diverso accordo) circa quattro settimane con ciascun genitore, organizzando a settimane alterne (e per non più di due settimane consecutive) il soggiorno delle figlie, con corrispondente sospensione degli incontri con l'altro genitore, previo accordo tra i coniugi, da stabilirsi entro il 31 maggio di ciascun anno;
DÀ ATTO che i genitori si danno reciproca autorizzazione ad avvalersi dell'assistenza dei nonni materni e paterni quando necessario ed a coinvolgerli in modo paritetico nella vita delle bambine.
DISPONE che il signor si obblighi a versare alla moglie a titolo di contributo al mantenimento Pt_2 delle figlie la somma complessiva di € 250,00 (duecentocinquanta/00) mensili rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat da corrispondersi a mezzo di bonifico bancario entro il 10 di ogni mese. Le spese straordinarie secondo quanto previsto dal protocollo di intesa di codesto Ill.mo Tribunale del 15.03.2016, che si richiama integralmente, quelle mediche (ivi comprese le spese farmaceutiche ed i ticket) non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, le spese scolastiche (intendendosi come tali le somme dovute per l'iscrizione, libri scolastici anche di lettura, cancelleria, spese di abbonamento per trasporti pubblici, gite scolastiche, corsi obbligatori, ivi compresi eventuali corsi di formazione), le spese ludiche e sportive, previamente concordate e documentate saranno suddivise al 50% ciascuno.
DÀ ATTO che, a fronte della suddetta quantificazione del contributo al mantenimento, l'assegno unico familiare riconosciuto dall'INPS verrà richiesto esclusivamente dalla madre, con espressa rinuncia da parte del padre.
DÀ ATTO che la casa familiare resta assegnata alla signora che detiene il 100% delle quote di Pt_1 proprietà dell'immobile e l'esclusiva titolarità e accollo in toto del relativo mutuo.
DÀ ATTO che tutti gli arredi e le suppellettili della casa rimarranno alla signora ad esclusione Pt_1 delle cose già asportate dal Sig. al momento del suo allontanamento dalla casa coniugale. Pt_2
DÀ ATTO che l' autovettura ASX Mitsubishi targata GC924WY già intestata alla signora rimane Pt_1 alla stessa.
DÀ ATTO che i tre cani di grossa taglia di proprietà dei coniugi rimangono nella casa familiare. Il Signor
contribuirà alle spese del loro mantenimento acquistando un sacco di crocchette al mese, una Pt_2 spesa all'anno di due confezioni di pipette antiparassitarie e versando il 50% delle spese per eventuali visite dal veterinario previamente concordate e documentate.
DÀ ATTO che i coniugi, che vivranno separati rispettandosi reciprocamente, non interferendo l'uno nella vita dell'altro, dichiarano di essere autonomi economicamente e rinunciano a reciproche domande di assegno di mantenimento.
DÀ ATTO che il conto corrente cointestato verrà chiuso entro il 31/12/2024. CP_1 DÀ ATTO che il Sig. effettuerà il cambio di residenza entro il 31/12/2024. Parte_2
DÀ ATTO che i coniugi si autorizzano reciprocamente a richiedere il rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per sé e per le figlie minori.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 9/1/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.