Versione
14 gennaio 2017
14 gennaio 2017
Art. 13. Consiglio del Sistema nazionale 1. Al fine di promuovere e di indirizzare lo sviluppo coordinato delle attivita' del Sistema nazionale, anche in una logica di sinergica collaborazione tra le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, e' istituito il Consiglio del Sistema nazionale, presieduto dal presidente dell'ISPRA e composto dai legali rappresentanti delle agenzie, i quali eleggono fra loro un vice presidente, e dal direttore generale dell'ISPRA. La partecipazione al Consiglio non comporta la corresponsione di gettoni o altri emolumenti, ivi compresi rimborsi di spese, diarie e indennita', e l'attivita' del Consiglio non deve comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e regionale.
2. Il Consiglio del Sistema nazionale esprime il proprio parere vincolante sul programma triennale di cui all'articolo 10, comma 1, e su tutti gli atti di indirizzo o di coordinamento relativi al governo del Sistema medesimo, nonche' sui provvedimenti del Governo aventi natura tecnica in materia ambientale.
3. Il Consiglio del Sistema nazionale segnala al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano l'opportunita' di interventi, anche legislativi, ai fini del perseguimento degli obiettivi di cui alla presente legge.
2. Il Consiglio del Sistema nazionale esprime il proprio parere vincolante sul programma triennale di cui all'articolo 10, comma 1, e su tutti gli atti di indirizzo o di coordinamento relativi al governo del Sistema medesimo, nonche' sui provvedimenti del Governo aventi natura tecnica in materia ambientale.
3. Il Consiglio del Sistema nazionale segnala al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano l'opportunita' di interventi, anche legislativi, ai fini del perseguimento degli obiettivi di cui alla presente legge.
Commentari • 2
- 1. IMPIANTI EOLICI E INQUINAMENTO ACUSTICO: criteri di misura e contenimento del rumore.Di Redazione · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/ · 1
IL MINISTRO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA di concerto con IL MINISTRO DELLA SALUTE e IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e ne ha definito le funzioni; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» e, in particolare, l'art. 2, che ha istituito il Ministero della transizione ecologica, affidandogli le funzioni e i compiti dello Stato in materia di politica energetica gia' spettanti …
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Giurisprudenza • 5
- 1. TAR Milano, sez. III, sentenza 05/11/2025, n. 3571Provvedimento: […] Il successivo art. 13 della legge n. 132/2016, al dichiarato fine di “promuovere e di indirizzare lo sviluppo coordinato delle attività del Sistema nazionale”, istituisce il Consiglio del Sistema nazionale, che è presieduto dal presidente dell'ISPRA ed è composto dai legali rappresentanti delle Agenzie, […] perché tali norme devono essere adottate con il concorso delle Agenzie ed è proprio il Consiglio SNPA l'organismo deputato a realizzare tale concertazione, poiché nel suo ambito si esprimono le funzioni di coordinamento tecnico dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, ai sensi degli artt. 6 e 13 della legge n. 132/2016.Leggi di più...
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