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Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. XII, sentenza 02/01/2026, n. 35 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 35 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 35/2026
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 12, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
CIRELLI GINO, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3522/2025 depositato il 01/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Trentola Ducenta - C/o Casa Comunale 81038 Trentola Ducenta CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Publiservizi S.r.l. - P.IVA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 19012500007623 TARI 2025
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 5392/2025 depositato il 16/12/2025
Richieste delle parti:
Conclusioni per la ricorrente: dichiararsi l'illegittimità dell'avviso di accertamento;
vittoria di spese con distrazione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
con ricorso notificato in data 31/07/2025 Ricorrente_1 impugnava, nei confronti del comune di Trentola Ducenta e di Publiservizi Srl, l'avviso di pagamento n. 19012500007623 di euro 177,00, notificato in data
24/07/2025 per TA. RI. 2025. Eccepiva la carenza del presupposto impositivo non avendo posseduto né detenuto l'immobile oggetto della richiesta.
Non si costituivano le parti chiamate in causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente ha eccepito la carenza del presupposto impositivo non avendo mai avuto il possesso a qualsiasi titolo né la detenzione dell'immobile indicato nell'atto impugnato (Trentola Ducenta, Indirizzo_1). La censura è fondata. la ricorrente ha dedotto una circostanza negativa con conseguente inversione dell'onere della prova a carico degli enti convenuti, onere non soddisfatto attesa la loro inattività difensiva.
Si aggiunge che la ricorrente ha prodotto un certificato di residenza storica dal quale risulta che la stessa occupa dal 21/07/1975 al 10/07/2025 l'abitazione sita in Arzano al Indirizzo 2
Il ricorso, pertanto, va accolto.
Le spese seguono la soccombenza.
La Corte
P.Q.M.
accoglie il ricorso. Condanna, in solido, il comune di Trentola Ducenta e Publiservizi Srl, al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in euro 200,00, oltre C. U. ed accessori di legge, con distrazione in favore dell'avvocato difensore, dichiaratosi antistatario.
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 12, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
CIRELLI GINO, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3522/2025 depositato il 01/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Trentola Ducenta - C/o Casa Comunale 81038 Trentola Ducenta CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Publiservizi S.r.l. - P.IVA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 19012500007623 TARI 2025
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 5392/2025 depositato il 16/12/2025
Richieste delle parti:
Conclusioni per la ricorrente: dichiararsi l'illegittimità dell'avviso di accertamento;
vittoria di spese con distrazione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
con ricorso notificato in data 31/07/2025 Ricorrente_1 impugnava, nei confronti del comune di Trentola Ducenta e di Publiservizi Srl, l'avviso di pagamento n. 19012500007623 di euro 177,00, notificato in data
24/07/2025 per TA. RI. 2025. Eccepiva la carenza del presupposto impositivo non avendo posseduto né detenuto l'immobile oggetto della richiesta.
Non si costituivano le parti chiamate in causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente ha eccepito la carenza del presupposto impositivo non avendo mai avuto il possesso a qualsiasi titolo né la detenzione dell'immobile indicato nell'atto impugnato (Trentola Ducenta, Indirizzo_1). La censura è fondata. la ricorrente ha dedotto una circostanza negativa con conseguente inversione dell'onere della prova a carico degli enti convenuti, onere non soddisfatto attesa la loro inattività difensiva.
Si aggiunge che la ricorrente ha prodotto un certificato di residenza storica dal quale risulta che la stessa occupa dal 21/07/1975 al 10/07/2025 l'abitazione sita in Arzano al Indirizzo 2
Il ricorso, pertanto, va accolto.
Le spese seguono la soccombenza.
La Corte
P.Q.M.
accoglie il ricorso. Condanna, in solido, il comune di Trentola Ducenta e Publiservizi Srl, al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in euro 200,00, oltre C. U. ed accessori di legge, con distrazione in favore dell'avvocato difensore, dichiaratosi antistatario.