Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/12/2025, n. 40829
CASS
Sentenza 19 dicembre 2025

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  • Accolto
    Omesso riconoscimento della mera connivenza non punibile

    La Corte di appello ha indicato una serie di elementi di mero sospetto, non fornendo una motivazione immune da vizi di manifesta illogicità in ordine al diretto coinvolgimento del ricorrente nella condotta di detenzione illecita di stupefacente. La motivazione si fonda sulla pretesa inattendibilità delle dichiarazioni rese in dibattimento dall'imputato, in ordine alla sua presenza saltuaria nell'abitazione familiare, nonché sulla ritenuta consapevolezza circa la detenzione di piante e sostanza stupefacente da parte del figlio. Tali considerazioni non sono dirimenti ai fini dell'accertamento di un'ipotesi di concorso della detenzione, fattispecie che presuppone non già la mera consapevolezza dell'attività illecita materialmente svolta da altri, bensì un contributo causale, quanto meno in termini di agevolazione, istigazione o rafforzamento dell'altrui proposito criminoso.

  • Accolto
    Esclusione della destinazione dello stupefacente all'uso personale del figlio

    Con riferimento al rinvenimento del bilancino elettronico, si rileva come neppure tale dato fattuale fornisca un concreto elemento di valutazione, non solo in riferimento all'ipotesi del concorso dell'imputato ma, a ben vedere, neanche in ordine alla destinazione allo spaccio della sostanza rinvenuta. Il possesso di uno strumento di pesatura di precisione, ove non accompagnato da altri elementi sintomatici della destinazione allo spaccio, è un elemento neutro. L'esigenza di pesare la sostanza stupefacente, infatti, ben può ricorrere sia nel caso di assunzione personale della stessa, sia nei casi di piccolo spaccio, come nelle fattispecie più gravi. L'ambivalenza probatoria della disponibilità di strumenti di pesatura, dunque, non fornisce di per sé elementi di certezza in ordine alla detenzione di stupefacente per finalità di spaccio. Ciò comporta che, nei confronti di un soggetto che assume di essere a conoscenza della detenzione di droga da parte del figlio (dichiaratosi abituale assuntore), l'accertata disponibilità da parte di quest'ultimo di un bilancino non consente di desumerne la sicura destinazione allo spaccio, piuttosto che all'uso personale, della droga e, conseguentemente, diviene un elemento privo di valenza indiziaria in relazione al concorso nel reato.

  • Altro
    Diniego della sostituzione della pena detentiva con la detenzione domiciliare

    Il residuo motivo di ricorso, relativo al diniego della sostituzione della pena detentiva con la detenzione domiciliare, è assorbito dall'accoglimento dei motivi attinenti all'accertamento della responsabilità dell'imputato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/12/2025, n. 40829
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 40829
    Data del deposito : 19 dicembre 2025

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