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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 21/07/2025, n. 26583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26583 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
1 In nome del Popolo Italiano QUARTA SEZIONE PENALE Composta da AT OV - Presidente - Sent. n. sez. 651/2025 IE CA UP - 20/06/2025 IE DA R.G.N. 10499/2025 ID LA - Relatore - AB ZZ ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da: Procuratore generale presso Corte di appello di Bologna nel procedimento a carico di: CA NC, nato in [...] il [...] avverso la sentenza del 27/06/2024 del Tribunale di Ravenna;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ID LA;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Francesca Costantini, che ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla omessa confisca della somma di euro 19.100,00, nonché dei telefoni cellulari e del bilancino di precisione posti sotto sequestro;
Penale Sent. Sez. 4 Num. 26583 Anno 2025 Presidente: OV AT Relatore: LA ID Data Udienza: 20/06/2025 2 1. Con sentenza del 27 giugno 2024 il Tribunale di Ravenna, in composizione monocratica, ha condannato CA NC alla pena di mesi 6 di reclusione ed euro 1.400,00 di multa, per aver detenuto a fini di cessione (capo b), e ceduto (capo a), sostanza stupefacente del tipo cocaina. 1.1. Secondo la ricostruzione del Tribunale, il 20 aprile 2020 l’imputato cedette mezzo grammo di cocaina a GA BA, come emerso non solo dall’osservazione diretta della polizia giudiziaria, ma anche dalle dichiarazioni rese dallo stesso acquirente, il quale fece pure riferimento al fatto di aver acquistato cocaina dall’imputato anche in altre occasioni. In esito alla perquisizione domiciliare, quindi, furono rinvenuti, variamente occultati, altro stupefacente, un bilancino di precisione, la somma in contanti di euro 19.100,00, materiale utile al confezionamento delle dosi, e due telefoni cellulari. Inoltre, per quanto di interesse, il Tribunale ha disposto la confisca dello stupefacente rinvenuto durante la perquisizione (ordinandone la distruzione) e non anche del bilancino di precisione, mentre invece ha dissequestrato e restituito all’imputato il denaro ed i telefoni cellulari. 2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il Sostituto Procuratore generale presso la Corte di appello, lamentando in sintesi, ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., quanto segue. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione di legge in quanto, in relazione al reato di detenzione di sostanza stupefacente, di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, può procedersi alla confisca del denaro trovato in possesso dell'imputato anche quando ricorrano le condizioni di cui all'art. 240- cod. pen., applicabile in forza del rinvio ad esso operato dall'art. 85- del menzionato decreto. D’altra parte, è lo stesso Tribunale che, in più punti della sentenza, ha riconosciuto la sproporzione della somma di denaro rinvenuta (peraltro in parte interrata) rispetto alle capacità economiche dell’imputato. 2.2. Con il secondo motivo deduce una ulteriore violazione di legge, non avendo il Tribunale provveduto alla confisca, ai sensi dell’art. 240, comma 1, cod. pen., del bilancino di precisione e dei telefoni cellulari caduti in sequestro. 3. Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta, e le parti hanno formulato, per iscritto, le conclusioni come in epigrafe indicate. 3 1. Il ricorso è fondato. 1.1. Quanto al primo motivo, il Tribunale, dopo aver condannato l’imputato riconoscendo la fattispecie di cui al comma 5 (per entrambe i reati), ha quindi restituito la somma di denaro rinvenuta in sede di perquisizione, pari ad euro 19.100,00, nel presupposto che la stessa non rappresentasse il profitto del reato (p. 6 sentenza impugnata). Va ricordato, in proposito che, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, ove si proceda per le condotte di detenzione e trasporto di sostanza stupefacente, e non di cessione, non sono applicabili né l'art. 240 cod. pen., né, la disposizione specifica in materia di stupefacenti di cui al comma 7- dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 (introdotto dall'art. 4, comma 1, lett. a, del d.lgs. 29 ottobre 2016, n. 202), non sussistendo il necessario nesso tra il denaro oggetto di ablazione e il reato di detenzione o trasporto (cfr., Sez. 3, n. 7733 del 24/10/2024, dep. 2025, Musaj, non mass.; Sez. 6, n. 2762 del 19/12/2023, dep. 2024, El Khomri, Rv. 285899 – 01; Sez. 4, n. 20130 del 19/4/2022, Donato, Rv. 283248 - 01). Osserva tuttavia il Collegio che il richiamo del Tribunale a tale orientamento, per motivare il dissequestro e la restituzione del denaro (p. 6), non è decisivo, in quanto si è proceduto anche per il reato di cessione (capo A), la cui prova è fondata sulle dichiarazioni dell’acquirente, dimostrative di un ripetuto approvvigionamento. Inoltre, il Tribunale non ha considerato la vigenza, nel momento in cui è stata pronunciata la sentenza, del nuovo testo dell’art. 85- d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Nella sua versione originaria l’art. 85- d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, rinviando all’art. 240- cod. pen., consentiva la confisca c.d. per sproporzione anche per taluno dei delitti previsti dall'art. 73 del citato d.P.R., con la sola eccezione della fattispecie di cui al comma 5 (che è quella per cui oggi si procede). Questa eccezione è venuta meno per effetto del d.l. 15 settembre 2023, n. 123, convertito con modificazioni dalla legge 13 novembre 2023, n. 159. Nella specie, nessun dubbio può porsi in ordine all'applicabilità della nuova disposizione, poiché la sentenza di primo grado, pronunciata il 27 giugno 2024, è successiva alla sua entrata in vigore (nel senso che la norma si applica retroattivamente entro i limiti previsti dall'art. 200, comma primo, cod. pen., Sez. 4, n. 16380 del 23/04/2025, Piroscia, non mass.; Sez. 4, n. 29 del 28/11/2024, dep. 2025, Mbarki, non mass.; Sez. 4, n. 14095 del 20/03/2024, Alvaro Aquino, 4 Rv. 286103 – 01; Sez. 6, n. 213 del 22/11/2023, dep. 2024, Osawaru, Rv. 285602 - 01). Sicché, per l'individuazione del regime applicabile, deve aversi riguardo alla legge vigente al momento in cui è stata emessa la sentenza di primo grado. A fronte di ciò, il Tribunale, pur essendone onerato, nulla ha argomentato in ordine ai presupposti della confisca c.d. per sproporzione. Prevista dall'art. 240- cod. pen., la confisca per sproporzione rappresenta infatti un'ipotesi speciale di confisca obbligatoria (“è sempre disposta”, come dispone il comma 1), la cui applicazione, non necessariamente preceduta da un provvedimento di sequestro preventivo (Sez. 1, n. 43812 del 16/04/2018, Taverniti, Rv. 274485 - 01), si fonda essenzialmente su tre requisiti: la condanna o il patteggiamento per uno dei c.d. reati-spia, elencati dalla predetta disposizione o da leggi speciali (come appunto nel caso in esame); la titolarità o la disponibilità a qualsiasi titolo, anche per interposta persona fisica o giuridica, di denaro, beni o altra utilità in valore sproporzionato al proprio reddito;
la mancata giustificazione da parte del condannato della provenienza lecita di quella ricchezza (nel senso del carattere obbligatorio della confisca, Sez. 4, Alvaro Aquino, cit., in motivazione;
Sez. 5, n. 44221 del 29/09/2022, Poerio, Rv. 283810 – 01; Sez. 1, Taverniti, cit.). D’altra parte, nel caso in esame è la stessa sentenza impugnata che sottolinea come “la cospicua somma di denaro”, occultata in parte in un giardino, e rinvenuta nel corso della perquisizione, sia “sproporzionata” rispetto alla capacità economica dell'imputato (p. 3). 1.2. Anche il secondo motivo è fondato. Ai sensi dell'art. 240, comma 1, cod. pen., possono essere soggette a confisca le cose che servirono a commettere il reato ovvero le cose che ne costituiscano il prodotto o il profitto. Pertanto, ai fini dell'adozione del provvedimento ablativo è necessario che sia provata la sussistenza di un nesso di pertinenzialità della con l'illecito, in termini di strumentalità ovvero di derivazione (prodotto, profitto o prezzo). Tale ipotesi di confisca, di cui è indiscusso il carattere facoltativo e che può essere disposta anche d’ufficio (Sez. 2, n. 40797 del 25/09/2024, Di Stasio, non mass.; Sez. 1, n. 10069 del 08/02/2002, Chen Xiao, Rv. 221532 – 01), e solo dal giudice che pronuncia la condanna (Sez. 1, n. 27172 del 16/04/2013, Biosa, Rv. 256614 – 01, che esclude il ricorso al giudice dell’esecuzione), richiede, quindi, che sia dimostrata la relazione di asservimento tra cosa e reato, nel senso che la prima deve essere oggettivamente collegata al secondo non da un rapporto di mera occasionalità, ma da uno stretto nesso strumentale, indicativo della probabilità del ripetersi di un'attività punibile. 5 Non è, pertanto, sufficiente il semplice impiego nella commissione del reato, ma è necessario un collegamento stabile con l'attività criminosa, che esprima con essa un rapporto funzionale, collegamento che consentirà la commissione di nuovi reati (Sez. 3, n. 1354 del 15/12/2021, El Alouani, non mass.; Sez. 3, n. 30133 del 05/04/2017, S., Rv. 270324 – 01, secondo cui non è sufficiente motivare il provvedimento che dispone la confisca affermando che il bene è servito per commettere il reato, alla luce della natura cautelare della stessa che tende a prevenire la commissione di nuovi reati). Si è perciò affermato, inoltre, che il giudice non può limitarsi a motivare questo provvedimento «con la sola indicazione della finalità di prevenire la commissione di altri reati, ma è tenuto ad argomentare, in concreto, la ritenuta sussistenza del nesso di strumentalità fra il bene ablato e il reato commesso, valutando sia il ruolo effettivamente rivestito dal primo nel compimento dell'illecito, sia le modalità di realizzazione dello stesso» (Sez. 3, n. 33432 del 03/07/2023, Esposito, Rv. 285062 – 01; Sez. 3, n. 20429 del 02/04/2014, Malagoli, Rv. 259631 – 01). Fermi questi principi, nella specie il ricorrente lamenta la mancata confisca del bilancino in sequestro, sebbene lo stupefacente venduto, al pari quello detenuto, fosse già diviso in dosi, evidenziandone inoltre le particolari modalità di occultamento (in un palloncino, all’interno di uno scarico, insieme ad alcune bustine). Il Tribunale, pur a fronte di tali elementi di fatto, non ha assunto alcuna determinazione quanto al bilancino in sequestro, nonostante la previsione di cui all’art. 533, comma 1, cod. proc. pen., a norma del quale il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna, applica le eventuali misure di sicurezza. Il ricorso è fondato anche in relazione ai telefoni cellulari, restituiti all’imputato senza alcuna indicazione delle ragioni che hanno sostenuto la decisione, sebbene l’acquirente, sentito nel corso delle indagini, abbia riferito di aver ripetutamente concordato gli incontri con l’imputato contattandolo ad una determinata utenza (p. 3 sentenza impugnata). Spetterà quindi al giudice del rinvio, valutando le evidenze disponibili, stabilire l’esistenza o meno di uno stabile asservimento di tali cose al reato, secondo i principi poc’anzi ricordati, ed eventualmente confiscarle, ove tale misura si riveli idonea ad incidere sulla probabilità di ripetizione delle condotte accertate. 2. Seguente l’annullamento della sentenza impugnata, limitatamente a tali punti, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Ravenna, in diversa persona fisica, ai sensi dell’art. 623 cod. proc. pen. 6 Annulla la sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni concernenti il dissequestro del denaro e dei telefoni, nonché alla omessa statuizione in ordine al bilancino in sequestro, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Ravenna, in diversa persona fisica. Così deciso in Roma, 20 giugno 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente ID LA SA RE
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ID LA;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Francesca Costantini, che ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla omessa confisca della somma di euro 19.100,00, nonché dei telefoni cellulari e del bilancino di precisione posti sotto sequestro;
Penale Sent. Sez. 4 Num. 26583 Anno 2025 Presidente: OV AT Relatore: LA ID Data Udienza: 20/06/2025 2 1. Con sentenza del 27 giugno 2024 il Tribunale di Ravenna, in composizione monocratica, ha condannato CA NC alla pena di mesi 6 di reclusione ed euro 1.400,00 di multa, per aver detenuto a fini di cessione (capo b), e ceduto (capo a), sostanza stupefacente del tipo cocaina. 1.1. Secondo la ricostruzione del Tribunale, il 20 aprile 2020 l’imputato cedette mezzo grammo di cocaina a GA BA, come emerso non solo dall’osservazione diretta della polizia giudiziaria, ma anche dalle dichiarazioni rese dallo stesso acquirente, il quale fece pure riferimento al fatto di aver acquistato cocaina dall’imputato anche in altre occasioni. In esito alla perquisizione domiciliare, quindi, furono rinvenuti, variamente occultati, altro stupefacente, un bilancino di precisione, la somma in contanti di euro 19.100,00, materiale utile al confezionamento delle dosi, e due telefoni cellulari. Inoltre, per quanto di interesse, il Tribunale ha disposto la confisca dello stupefacente rinvenuto durante la perquisizione (ordinandone la distruzione) e non anche del bilancino di precisione, mentre invece ha dissequestrato e restituito all’imputato il denaro ed i telefoni cellulari. 2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il Sostituto Procuratore generale presso la Corte di appello, lamentando in sintesi, ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., quanto segue. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione di legge in quanto, in relazione al reato di detenzione di sostanza stupefacente, di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, può procedersi alla confisca del denaro trovato in possesso dell'imputato anche quando ricorrano le condizioni di cui all'art. 240- cod. pen., applicabile in forza del rinvio ad esso operato dall'art. 85- del menzionato decreto. D’altra parte, è lo stesso Tribunale che, in più punti della sentenza, ha riconosciuto la sproporzione della somma di denaro rinvenuta (peraltro in parte interrata) rispetto alle capacità economiche dell’imputato. 2.2. Con il secondo motivo deduce una ulteriore violazione di legge, non avendo il Tribunale provveduto alla confisca, ai sensi dell’art. 240, comma 1, cod. pen., del bilancino di precisione e dei telefoni cellulari caduti in sequestro. 3. Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta, e le parti hanno formulato, per iscritto, le conclusioni come in epigrafe indicate. 3 1. Il ricorso è fondato. 1.1. Quanto al primo motivo, il Tribunale, dopo aver condannato l’imputato riconoscendo la fattispecie di cui al comma 5 (per entrambe i reati), ha quindi restituito la somma di denaro rinvenuta in sede di perquisizione, pari ad euro 19.100,00, nel presupposto che la stessa non rappresentasse il profitto del reato (p. 6 sentenza impugnata). Va ricordato, in proposito che, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, ove si proceda per le condotte di detenzione e trasporto di sostanza stupefacente, e non di cessione, non sono applicabili né l'art. 240 cod. pen., né, la disposizione specifica in materia di stupefacenti di cui al comma 7- dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 (introdotto dall'art. 4, comma 1, lett. a, del d.lgs. 29 ottobre 2016, n. 202), non sussistendo il necessario nesso tra il denaro oggetto di ablazione e il reato di detenzione o trasporto (cfr., Sez. 3, n. 7733 del 24/10/2024, dep. 2025, Musaj, non mass.; Sez. 6, n. 2762 del 19/12/2023, dep. 2024, El Khomri, Rv. 285899 – 01; Sez. 4, n. 20130 del 19/4/2022, Donato, Rv. 283248 - 01). Osserva tuttavia il Collegio che il richiamo del Tribunale a tale orientamento, per motivare il dissequestro e la restituzione del denaro (p. 6), non è decisivo, in quanto si è proceduto anche per il reato di cessione (capo A), la cui prova è fondata sulle dichiarazioni dell’acquirente, dimostrative di un ripetuto approvvigionamento. Inoltre, il Tribunale non ha considerato la vigenza, nel momento in cui è stata pronunciata la sentenza, del nuovo testo dell’art. 85- d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Nella sua versione originaria l’art. 85- d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, rinviando all’art. 240- cod. pen., consentiva la confisca c.d. per sproporzione anche per taluno dei delitti previsti dall'art. 73 del citato d.P.R., con la sola eccezione della fattispecie di cui al comma 5 (che è quella per cui oggi si procede). Questa eccezione è venuta meno per effetto del d.l. 15 settembre 2023, n. 123, convertito con modificazioni dalla legge 13 novembre 2023, n. 159. Nella specie, nessun dubbio può porsi in ordine all'applicabilità della nuova disposizione, poiché la sentenza di primo grado, pronunciata il 27 giugno 2024, è successiva alla sua entrata in vigore (nel senso che la norma si applica retroattivamente entro i limiti previsti dall'art. 200, comma primo, cod. pen., Sez. 4, n. 16380 del 23/04/2025, Piroscia, non mass.; Sez. 4, n. 29 del 28/11/2024, dep. 2025, Mbarki, non mass.; Sez. 4, n. 14095 del 20/03/2024, Alvaro Aquino, 4 Rv. 286103 – 01; Sez. 6, n. 213 del 22/11/2023, dep. 2024, Osawaru, Rv. 285602 - 01). Sicché, per l'individuazione del regime applicabile, deve aversi riguardo alla legge vigente al momento in cui è stata emessa la sentenza di primo grado. A fronte di ciò, il Tribunale, pur essendone onerato, nulla ha argomentato in ordine ai presupposti della confisca c.d. per sproporzione. Prevista dall'art. 240- cod. pen., la confisca per sproporzione rappresenta infatti un'ipotesi speciale di confisca obbligatoria (“è sempre disposta”, come dispone il comma 1), la cui applicazione, non necessariamente preceduta da un provvedimento di sequestro preventivo (Sez. 1, n. 43812 del 16/04/2018, Taverniti, Rv. 274485 - 01), si fonda essenzialmente su tre requisiti: la condanna o il patteggiamento per uno dei c.d. reati-spia, elencati dalla predetta disposizione o da leggi speciali (come appunto nel caso in esame); la titolarità o la disponibilità a qualsiasi titolo, anche per interposta persona fisica o giuridica, di denaro, beni o altra utilità in valore sproporzionato al proprio reddito;
la mancata giustificazione da parte del condannato della provenienza lecita di quella ricchezza (nel senso del carattere obbligatorio della confisca, Sez. 4, Alvaro Aquino, cit., in motivazione;
Sez. 5, n. 44221 del 29/09/2022, Poerio, Rv. 283810 – 01; Sez. 1, Taverniti, cit.). D’altra parte, nel caso in esame è la stessa sentenza impugnata che sottolinea come “la cospicua somma di denaro”, occultata in parte in un giardino, e rinvenuta nel corso della perquisizione, sia “sproporzionata” rispetto alla capacità economica dell'imputato (p. 3). 1.2. Anche il secondo motivo è fondato. Ai sensi dell'art. 240, comma 1, cod. pen., possono essere soggette a confisca le cose che servirono a commettere il reato ovvero le cose che ne costituiscano il prodotto o il profitto. Pertanto, ai fini dell'adozione del provvedimento ablativo è necessario che sia provata la sussistenza di un nesso di pertinenzialità della con l'illecito, in termini di strumentalità ovvero di derivazione (prodotto, profitto o prezzo). Tale ipotesi di confisca, di cui è indiscusso il carattere facoltativo e che può essere disposta anche d’ufficio (Sez. 2, n. 40797 del 25/09/2024, Di Stasio, non mass.; Sez. 1, n. 10069 del 08/02/2002, Chen Xiao, Rv. 221532 – 01), e solo dal giudice che pronuncia la condanna (Sez. 1, n. 27172 del 16/04/2013, Biosa, Rv. 256614 – 01, che esclude il ricorso al giudice dell’esecuzione), richiede, quindi, che sia dimostrata la relazione di asservimento tra cosa e reato, nel senso che la prima deve essere oggettivamente collegata al secondo non da un rapporto di mera occasionalità, ma da uno stretto nesso strumentale, indicativo della probabilità del ripetersi di un'attività punibile. 5 Non è, pertanto, sufficiente il semplice impiego nella commissione del reato, ma è necessario un collegamento stabile con l'attività criminosa, che esprima con essa un rapporto funzionale, collegamento che consentirà la commissione di nuovi reati (Sez. 3, n. 1354 del 15/12/2021, El Alouani, non mass.; Sez. 3, n. 30133 del 05/04/2017, S., Rv. 270324 – 01, secondo cui non è sufficiente motivare il provvedimento che dispone la confisca affermando che il bene è servito per commettere il reato, alla luce della natura cautelare della stessa che tende a prevenire la commissione di nuovi reati). Si è perciò affermato, inoltre, che il giudice non può limitarsi a motivare questo provvedimento «con la sola indicazione della finalità di prevenire la commissione di altri reati, ma è tenuto ad argomentare, in concreto, la ritenuta sussistenza del nesso di strumentalità fra il bene ablato e il reato commesso, valutando sia il ruolo effettivamente rivestito dal primo nel compimento dell'illecito, sia le modalità di realizzazione dello stesso» (Sez. 3, n. 33432 del 03/07/2023, Esposito, Rv. 285062 – 01; Sez. 3, n. 20429 del 02/04/2014, Malagoli, Rv. 259631 – 01). Fermi questi principi, nella specie il ricorrente lamenta la mancata confisca del bilancino in sequestro, sebbene lo stupefacente venduto, al pari quello detenuto, fosse già diviso in dosi, evidenziandone inoltre le particolari modalità di occultamento (in un palloncino, all’interno di uno scarico, insieme ad alcune bustine). Il Tribunale, pur a fronte di tali elementi di fatto, non ha assunto alcuna determinazione quanto al bilancino in sequestro, nonostante la previsione di cui all’art. 533, comma 1, cod. proc. pen., a norma del quale il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna, applica le eventuali misure di sicurezza. Il ricorso è fondato anche in relazione ai telefoni cellulari, restituiti all’imputato senza alcuna indicazione delle ragioni che hanno sostenuto la decisione, sebbene l’acquirente, sentito nel corso delle indagini, abbia riferito di aver ripetutamente concordato gli incontri con l’imputato contattandolo ad una determinata utenza (p. 3 sentenza impugnata). Spetterà quindi al giudice del rinvio, valutando le evidenze disponibili, stabilire l’esistenza o meno di uno stabile asservimento di tali cose al reato, secondo i principi poc’anzi ricordati, ed eventualmente confiscarle, ove tale misura si riveli idonea ad incidere sulla probabilità di ripetizione delle condotte accertate. 2. Seguente l’annullamento della sentenza impugnata, limitatamente a tali punti, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Ravenna, in diversa persona fisica, ai sensi dell’art. 623 cod. proc. pen. 6 Annulla la sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni concernenti il dissequestro del denaro e dei telefoni, nonché alla omessa statuizione in ordine al bilancino in sequestro, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Ravenna, in diversa persona fisica. Così deciso in Roma, 20 giugno 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente ID LA SA RE