Sentenza 17 gennaio 2003
Massime • 2
In tema di risarcimento del danno alla persona, qualora al momento dell'infortunio il soggetto leso non sia titolare di un reddito, in quanto non ha ancora raggiunto l'età lavorativa, non può essere escluso il danno futuro da invalidità permanente che, proiettandosi nel futuro, inciderà sulla capacità di guadagno ed esso deve essere liquidato con riferimento alla probabile data in cui questi inizierà un'attività remunerata (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva liquidato il danno futuro subito all'età di 17 anni da un minore dedito agli studi, applicando quale base di calcolo il triplo della pensione sociale ed il coefficiente di capitalizzazione stabilito per una persona dell'età di 24 anni, ritenendo, sulla scorta delle risultanze processuali, che a detta età egli avrebbe concluso il ciclo di studi, inserendosi nel mondo del lavoro).
In tema di risarcimento del danno da fatto illecito extra contrattuale, se la liquidazione viene effettuata per equivalente, ossia con riferimento al valore del bene perduto all'epoca del fatto, deve tenersi conto della svalutazione monetaria intervenuta sino alla decisione definitiva (danno emergente) ed il giudice può, nell'ambito dei poteri equitativi, liquidare il danno con riferimento alla data della decisione, comprendendovi anche la rivalutazione. Alla somma così determinata deve aggiungersi il risarcimento del danno da ritardo per la mancata disponibilità della somma "de qua" durante il tempo trascorso dall'evento lesivo alla liquidazione giudiziale; la dimostrazione di tale danno (lucro cessante) può essere fornita con ogni mezzo, anche presuntivo. Se il criterio prescelto per la liquidazione del danno da lucro cessante è quello degli interessi, di natura compensativa, questi vanno computati con riferimento ai singoli momenti riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto somma si incrementa nominalmente, per effetto dell'indice di valutazione prescelto. Il giudice del merito può, inoltre, inglobare in un'unica voce i differenti elementi della liquidazione, ma, in tal caso, è tenuto ad esplicitare che la somma liquidata è comprensiva del danno da lucro cessante.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 17/01/2003, n. 608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 608 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NICASTRO Gaetano - Presidente -
Dott. LUPO Ernesto - Consigliere -
Dott. LO PIANO Michele - Consigliere -
Dott. SEGRETO Antonio - rel. Consigliere -
Dott. AMATUCCI Alfonso - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MA ES, MA TO, NO IA, domiciliati in ROMA presso lo studio dell'avvocato GIULIA CASAMASSIMA, difesi dall'avvocato DONATO ARMENIO, con studio in 70121 BARI VIA IMBRIANI, 121, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
YD IT ASSICURAZIONI SPA, con sede in Genova, in persona pro- tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEL CORSO 525, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI CASCINO, che lo difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché
contro
MA RE, MA IN;
- intimati -
avverso la sentenza n. 10/99 della Corte d'Appello di LECCE, Sezione Prima Civile emessa il 12/11/1998, depositata il 14/01/99; RG. 396/1996, udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/10102 dal Consigliere Dott. Antonio SEGRETO;
udito l'Avvocato DONATO ARMEDIO;
udito l'Avvocato GIOVANNI CASCINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso per l'accoglimento del 3^, 4^ motivo, rigetto nel resto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 23.3.1996 il tribunale di Brindisi, adito SA AM (rimasto gravemente ferito il 24.8.1989 sulla S.S. Fasano - Selva di Fasano, allorché viaggiava sull'auto - finita fuori strada - di ET SS e condotta da SS AR, assicurata per la r.c. con la s.p.a. Lloyd Italico) e dai suoi genitori IT AM ed ON IG, che chiedevano il risarcimento dei danni patiti, condannava i convenuti in solido a pagare all'infortunato la somma già attualizzata di L. 353.689.240, oltre interessi dalla sentenza.
Il tribunale assegnava L. 187.200.000 a titolo di danno biologico permanente per 52% punti riconosciuti dal c.t.u.; L. 14.600.000 per danno biologico temporaneo totale, L. 13.400.000 per danno biologico temporaneo parziale, L. 52.000.000, L. 730.000 e L.
6.700.000 per danno morale, riferito rispettivamente all'invalidità permanente ed all'inabilità totale e parziale;
L. 79.059.240 per danno patrimoniale da lucro cessante, pari al 30% della riduzione della capacità lavorativa specifica, sulla base del triplo della pensione sociale, con il coefficiente calcolato sulla base del r.d. n. 1403/1922, in relazione all'età di anni 24.
Inoltre il tribunale liquidava in favore dei genitori attori la somma di L. 20 milioni per rimborso spese e rigettava l'ulteriore domanda di risarcimento di danni per mancanza di prove. Proponevano appello gli attori. Resistevano i convenuti appellati, che proponevano appello incidentale.
La corte di appello di Lecce, con sentenza depositata il 14.1.1999, salva una correzione di errore di calcolo pari a L. 3.120.000, rigettava nel resto gli appelli.
Riteneva la corte di merito che la liquidazione del danno biologico, effettuata dal tribunale, andava condivisa, applicando criteri equitativi e tenuto conto delle lesioni, sulla falsariga delle equitative valutazioni di precedenti casi, senza necessità di fare riferimento a determinate tabelle;
che esatta era anche la valutazione dell'inabilità temporanea parziale nella misura del 50%, tenuto conto delle risultanze della c.t.u.; che andava condivisa anche la liquidazione del danno patrimoniale in favore del AM SA, calcolata sulla base del triplo della pensione sociale ed applicando i coefficienti del r.d. n. 1043/1922, tenuto conto che all'epoca del sinistro lo stesso era studente e che allo stato appariva come ancora dedito agli studi, prodromici ad una futura attività; che non erano dovuti gli interessi legali sulle somme liquidate, se non dalla data della decisione, in quanto la liquidazione del danno effettuata dal primo giudice era stata effettuata in termini di attualità; che nessuna liquidazione di danno per riduzione di guadagni poteva essere effettuata in favore dei genitori, perché non era stato provato detto danno. Avverso questa sentenza hanno proposto ricorso per Cassazione gli attori.
Resiste con controricorso il Lloyd Italico. Entrambe le parti hanno presentato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente AM SA lamenta l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti e rilevabile d'ufficio (art. 360 n. 5 c.p.c.). Assume il ricorrente che, pur avendo egli censurato in appello che il tribunale aveva applicato le tabelle del biennio 1994/1995 e non quelle del biennio 1996/1997, il giudice di appello aveva ritenuto che, sulla falsariga delle equitative valutazioni operate in casi similari, era equa la liquidazione del danno biologico e di quello morale effettuata. Secondo il ricorrente, pertanto, sussiste il vizio motivazionale in quanto da una parte la sentenza impugnata fonda la sua decisione sui propri precedenti e dall'altra non applica le tabelle relative all'anno della decisione, che sintetizzano detti precedenti.
2.1. Ritiene questa Corte che il motivo sia infondato e che, per l'effetto, vada rigettato.
Osserva preliminarmente questa Corte che nell'evoluzione dei criteri relativi alla liquidazione del danno biologico si è affermato che detta liquidazione non può avvenire secondo i principi di cui all'art. 4 l. n. 37/1977, che si riferisce, nell'ambito dell'azione diretta contro l'assicuratore al pregiudizio patrimoniale conseguente alla menomazione della capacità di produzione del reddito personale, ed occorre far riferimento al criterio equitativo, di cui all'artt. 2056 e 1223 c.c.. Nella necessità di rendere effettiva la valutazione equitativa del danno biologico, il giudice di merito deve considerare le circostanze del caso concreto, e specificamente, quali elementi di riferimento pertinenti, la gravità delle lesioni, gli eventuali postumi permanenti, l'età, l'attività espletata, le condizioni sociali e familiari del danneggiato.
Può anche ispirarsi a criteri predeterminati e standardizzati, purché ciò attui flessibilmente, definendo così una regola ponderale su misura per il caso specifico. È un criterio valido di liquidazione equitativa del danno alla salute quello che assume a parametro il valore medio del punto di invalidità, calcolato sulla media dei precedenti giudiziari;
onde la decisione che ricorre a tale criterio non è di per sè censurabile in sede di legittimità, purché sia sorretta da congrua motivazione in ordine all'adeguamento del valore medio del punto alla peculiarità del caso.
Condizioni di corretta applicazione di tale criterio debbono essere il suo collegamento al danno specifico e la sua personalizzazione Cass. 22.5.1998, n. 5134; Cass. 16.11.1998,n. n. 11532; Cass. 13.5.1995, n. 5271; Cass. 11.11.1996, n. 9835, Cass. 30.5.1996, n.
5005, Cass. 14.5.1997,n. 4236).
2.2. Nella fattispecie la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione di detti principi con motivazione immune da vizi logici o giuridici.
Infatti la sentenza impugnata ha ritenuto conforme ad equità la liquidazione del danno (sia biologico che morale) operata dal primo giudice, tenendo conto delle peculiarità del caso concreto, con la conseguenza che ha ritenuto che "non ha senso far notare il riferimento a determinate tabelle, anzicché ad altre". In altri termini la sentenza impugnata ha ritenuto di poter giungere alle stesse conclusioni, cui era pervenuto sul punto il primo giudice, anche prescindendo dall'adozione di una specifica tabella, adottando - in buona sostanza - il cd. criterio "equitativo puro" della liquidazione del danno biologico. Il riferimento "alla falsariga delle equitative valutazioni operate in casi similari", nell'economia del discorso argomentativo della sentenza, non sta ad indicare le medie delle precedenti liquidazioni in relazione alla riduzione della capacità psicofisica del soggetto danneggiato ed alla sua età, trasfuse poi nelle tabelle, ma solo i criteri adottati per l'esercizio di detto potere equitativo cd. "puro" (cioè a prescindere dai dati delle tabelle e con esclusivo riferimento alle caratteristiche del caso concreto) ed inoltre che questa forma di liquidazione equitativa era stata già adottata anche in precedenza. Infatti la sentenza impugnata non fa alcun riferimento all'esattezza o meno del valore del "punto di invalidità", ma solo condivide, in termini di valutazione equitativa, la complessiva somma liquidata per il danno biologico, tenuto conto del deficit funzionale riportato dal danneggiato.
3. Con il secondo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 2054 e 2056 c.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.. Assumono i ricorrenti che erratamente la sentenza impugnata ha riconosciuto gli interessi legali sulla somma liquidata solo dalla data della decisione e non da quella del fatto. Secondo i ricorrenti, il fatto che il giudice di appello abbia attualizzato, con liquidazione equitativa il danno, non comporta che non siano dovuti gli interessi legali dalla data del fatto.
4.1. Il motivo è fondato e va accolto.
Osserva preliminarmente questa Corte che in tema di risarcimento del danno da fatto illecito extra contrattuale, se la liquidazione viene effettuata per equivalente, ossia con riferimento al valore del bene perduto, deve tenersi conto dell'inflazione monetaria intervenuta sino alla decisione definitiva (danno emergente), proprio perché trattasi di debito di valore.
Il giudice può, nell'ambito dei suoi poteri equitativi, liquidare il danno con riferimento alla data della decisione, e quindi, attraverso questo criterio, attualizzare la liquidazione al momento della decisione, comprendendovi anche la rivalutazione. Alla somma così liquidata va aggiunto il risarcimento del danno da ritardo per la mancata disponibilità della somma "de qua" durante il tempo trascorso dall'evento lesivo e la liquidazione giudiziale (Cass. 3.2.1999, n. 878; Cass. 18.2.2000, n. 1814). La dimostrazione di tale danno (lucro cessante) può essere fornita con ogni mezzo, anche presuntivo.
4.2. Per la liquidazione di detto danno da ritardo si può adottare anche il criterio degli interessi legali, decorrenti dalla data del fatto illecito, di natura compensativa per il depauperamento di chi non riceve a tempo debito la disponibilità della somma successivamente alla consumazione dell'illecito, non necessariamente commisurati al tasso legale, ma ispirati a criteri equitativi, e computati con riferimento ai singoli momenti riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente, per effetto dei prescelti indici di valutazione, ovvero in base ad un indice medio.
Proprio perché la corresponsione degli interessi legali (qualificati compensativi proprio per la natura residuale di detta categoria) costituisce solo uno dei possibili mezzi per ristorare il danneggiato dal danno da ritardo, nell'ambito della valutazione equitativa del danno è consentito al giudice inglobare in un'unica somma, insieme con la prestazione principale, non solo la rivalutazione monetaria ma anche detti interessi legali (cioè il danno da ritardo), ove anche per tali voci ricorrano le condizioni di cui all'art. 1226 c.c., senza necessità di specificare i singoli elementi della liquidazione (Cass.13 marzo 1995, n. 2910).
4.3. Tuttavia, così come è necessario che il giudice, ove giunga ad una liquidazione del danno comprensiva della rivalutazione, specifichi che la somma liquidata è "comprensiva della rivalutazione", ovvero "all'attualità", o che adotti locuzioni analoghe, che lascino intendere l'attualizzazione della liquidazione, egualmente è necessario, allorché la somma equitativamente liquidata sia comprensiva anche del danno da ritardo nella corresponsione tra data del fatto illecito e quella della liquidazione, che il giudice esprima chiaramente che la somma equitativamente liquidata comprende anche detto danno da lucro cessante (ovvero adotti espressioni analoghe, quale quella che la somma è comprensiva degli interessi).
Il solo riferimento alla liquidazione equitativa del danno all'attualità, infatti, senza alcun indicazione che nella somma è inglobato anche il danno da ritardo nella corresponsione (o gli interessi legali), sta ad indicare che è stato liquidato equitativamente il solo danno, rivalutato, e non anche il lucro cessante da mancata disponibilità della somma.
4.4. Nella fattispecie quindi è errata la sentenza impugnata per aver ritenuto che, avendo il tribunale figurativamente supposto la coincidenza temporale tra la commissione dell'illecito e l'attribuzione del risarcimento, non era concettualmente individuabile alcun danno da ritardo.
Detta "coincidenza temporale", infatti, esclude solo la rivalutazione del danno dalla data dell'illecito a quella della liquidazione, ma non esclude in radice ("concettualmente" - come ha ritenuto la sentenza impugnata il danno da ritardo e cioè il lucro cessante per la mancata disponibilità della somma nel momento stesso del depauperamento.
5. Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente AM SA lamenta l'omessa, insufficiente, contraddittoria, illogica motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 n. 5 c.p.c.). Assume il ricorrente che, con erronea motivazione, il giudice di appello ha disatteso il motivo di impugnazione con cui aveva lamentato che, essendo l'invalidità permanente pari al 52%, l'inabilità temporanea parziale dalla data dell'incidente a quella della stabilizzazione dell'invalidità non poteva essere pari al 50%, ma, partendo dal 100% e giungendo al 52%, doveva essere pari nella media al 76%.
6. Il motivo è fondato e va accolto.
La genesi del vizio logico che inficia la motivazione della sentenza impugnata sta nell'aver proceduto, per quanto implicitamente e con un generico richiamo alla consulenza tecnica, anche nella fattispecie, come si procede nei casi in cui la malattia invalidante si conclude con la guarigione completa o quasi dell'infortunato. Avendo, invece, ritenuto la corte di appello che nella fattispecie il decorso della malattia si è concluso con un'invalidità totale permanente del 52%, non è possibile ritenere, in assenza di una specifica ed adeguata motivazione, che per il periodo intercorrente tra la data del sinistro stradale e quello della guarigione clinica (con stabilizzazione dei postumi nella misura del 52% di invalidità) l'inabilità dell'infortunato fosse pari al 50% (nella media), e cioè che fosse meno grave rispetto a quella conseguente alla sua guarigione clinica.
7. Con il quarto motivo di ricorso il ricorrente AM SA lamenta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto (artt. 2043, 2054, 2056 e 2057 c.c.), in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.. Assume il ricorrente che la sentenza impugnata, confermando la sentenza di primo grado, anche in punto di liquidazione del danno patrimoniale da invalidità permanente, pur applicando correttamente - come base di calcolo il triplo della pensione sociale al 1996 (e quindi comprensiva di ogni rivalutazione dal 1989, data del sinistro), ha poi applicato il coefficiente di capitalizzazione di un giovane di 24 anni (pari all'età del danneggiato al momento della decisione), mentre doveva applicare il coefficiente relativo ad un soggetto di anni 17, quanti ne aveva il AM all'epoca del sinistro.
Inoltre lamenta il ricorrente che nessun danno patrimoniale gli è stato liquidato dal 1989 al 1996.
8.1. Il motivo è infondato e va rigettato.
La prova del danno patrimoniale derivante da lesioni personali grava, secondo i principi che regolano la ripartizione dell'onere della prova in materia di responsabilità aquiliana, sul soggetto che invoca il risarcimento.
Trattandosi di danno che si proietta nel futuro e, quindi da valutare su base prognostica, il danneggiato ovviamente nell'ambito delle prove potrà avvalersi anche delle presunzioni semplici, per cui provata la riduzione della capacità di lavoro specifico, se essa è di una certa entità e non rientra tra i postumi permanenti di piccola entità, (cd. micropermanenti, le quali non sono producenti danno patrimoniale, ma costituenti solo componenti del danno biologico) può presumersi che anche la capacità di guadagno risulti ridotta nella sua proiezione futura non necessariamente in modo proporzionale), qualora già svolga uno l'attività o presumibilmente la svolgerà.
Trattasi, però, pur sempre di una prova presuntiva e non di un automatismo, con la conseguenza che potrà essere superata dalla prova che, nonostante la riduzione della capacità di lavoro specifica, non vi è stata alcuna riduzione della capacità di guadagno e, quindi, che non vi è stato alcun danno patrimoniale in concreto.
È in questa ottica che viene riconosciuto il risarcimento del danno da invalidità permanente anche in favore del minore o del soggetto non occupato, per quanto essi non siano percettori di reddito nel momento dell'incidente (Cass. 23.7.1993,n. 8226; Cass. 15.4.1996,n. 3539), mentre viene escluso in favore del soggetto già invalido - prima del fatto di causa - al cento per cento (Cass. 2.6.1992,n. 6692), nonché viene escluso il risarcimento del danno da invalidità temporanea in favore del soggetto lavoratore dipendente che durante tale periodo di invalidità abbia continuato a percepire la retribuzione (Cass. 15.4.1993,n. n. 4475),ovvero di minore studente (al quale, invece, è riconosciuto il danno da invalidità permanente).
8.2. Infatti in tema di risarcimento del danno alla persona la mancanza di un reddito al momento dell'infortunio, per non aver il soggetto leso raggiunta l'età lavorativa, ovvero per essere disoccupato, può escludere il danno da invalidità temporanea, ma non anche il danno futuro collegato all'invalidità permanente che proiettandosi nell'avvenire verrà ad incidere sulla capacità di guadagno della vittima allorché questa inizierà un'attività remunerata (Cass. 15.4.1996,n. 3539).
9. Così enunciato il principio di diritto, va rilevato che nella fattispecie la sentenza impugnata ne ha fatto corretta applicazione, con motivazione immune da vizi, rilevabili in questa sede di legittimità.
Infatti la sentenza impugnata ha ritenuto (p. 8) che "allo stato SA AM, dopo aver conseguito la maturità scientifica, sembra sia ancora dedito agli studi prodromici ad una futura attività lavorativa...." Il giudice di merito ha quindi ritenuto, implicitamente, che solo all'età di 24 anni (1996) il AM avrebbe presumibilmente terminato gli studi e, quindi, entrando nel mondo del lavoro, avrebbe risentito del danno patrimoniale da invalidità permanente.
Avendo ritenuto ciò in punto di fatto, correttamente la sentenza impugnata ha fatto decorrere il risarcimento del danno patrimoniale da invalidità permanente dalla data presumibile in cui l'infortunato era in grado di iniziare un'attività lavorativa conforme alla sua professionalità.
Il ricorrente non contesta il suddetto assunto fattuale ne' assume che esistevano in atti le prove che il AM aveva terminato gli studi precedentemente all'età di 24 anni (1996), o, in ogni caso, che nell'ambito dell'attività lavorativa da lui esplicata aveva subito, già precedentemente a tale data, un danno patrimoniale. Il ricorrente, infatti, non censura l'impugnata sentenza sul punto sotto il profilo motivazionale.
Il motivo va pertanto rigettato.
10. Con il quinto motivo di ricorso i ricorrenti AM IT e IG ON lamentano, ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in relazione agli artt. 2727, 2728, 2729, 2043, 2054, 2056, 2057 e1226 c.c.. Assumono i ricorrenti che la sentenza impugnata ha rigettato la loro domanda di risarcimento del danno patrimoniale, conseguente alla contrazione dei propri guadagni, (di agente immobiliare in società con altri per il AM e di commerciante per la IG) ritenendo che non sussistesse la prova di detto danno, mentre ciò poteva trarsi su base presuntiva, in quanto, essendo certi il dispendio di tempo e l'assistenza al figliolo, inevitabilmente ciò determinò una contrazione dei loro guadagni.
11. Il motivo è infondato e va rigettato.
Va, anzitutto, osservato che il motivo di ricorso è stato prospettato solo sotto il profilo di violazione di norme di diritto, ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., e non anche sotto il profilo di vizio di motivazione ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c.. Sotto il primo ed unico profilo del motivo di ricorso, osserva questa Corte che allorché la prova addotta sia costituita da presunzioni, come nella fattispecie, rientra nei compiti del giudice di merito il giudizio circa l'idoneità degli elementi presuntivi a consentire illazioni che ne discendano secondo il criterio dell'id quod plerumque accidit, essendo il relativo apprezzamento sottratto al controllo in sede di legittimità se sorretto da motivazione immune da vizi logici o giuridici ed, in particolare ispirato al principio secondo il quale i requisiti della gravità della precisione e della concordanza, richiesti dalla legge devono essere ricavati in relazione al complesso degli indizi, soggetti ad una valutazione globale, e non con riferimento singolare a ciascuno di questi, pur senza omettere un apprezzamento così frazionato, al fine di vagliare preventivamente la rilevanza dei vari indizi e di individuare quelli ritenuti significativi e da ricomprendere nel suddetto contesto articolato e globale (Cass. 13.12.1982, n. 6850). Nella fattispecie non risulta violato il suddetto principio di diritto, essendosi limitata la corte di merito a ritenere che dal dispendio di tempo e dall'assistenza al figliolo non si poteva desumere necessariamente anche una contrazione dei guadagni da parte dei loro genitori.
Trattasi di una valutazione fattuale rientrante nei poteri del giudice di merito.
Pertanto vanno accolti i motivi secondo e terzo del ricorso e vanno rigettati i restanti. L'impugnata sentenza va cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio anche per le spese di questo giudizio di cassazione ad altra sezione della corte di appello di Lecce, che si uniformerà ai principi di diritto sopra esposti.
P.Q.M.
Accoglie il secondo e terzo motivo di ricorso e rigetta i restanti. Cassa l'impugnata sentenza, in relazione ai motivi accolti, con rinvio, anche per le spese di questo giudizio di cassazione, ad altra sezione della Corte di Appello di Lecce.
Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2002.
Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2003