Cass. civ., sez. III, sentenza 17/01/2003, n. 608
CASS
Sentenza 17 gennaio 2003

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In tema di risarcimento del danno alla persona, qualora al momento dell'infortunio il soggetto leso non sia titolare di un reddito, in quanto non ha ancora raggiunto l'età lavorativa, non può essere escluso il danno futuro da invalidità permanente che, proiettandosi nel futuro, inciderà sulla capacità di guadagno ed esso deve essere liquidato con riferimento alla probabile data in cui questi inizierà un'attività remunerata (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva liquidato il danno futuro subito all'età di 17 anni da un minore dedito agli studi, applicando quale base di calcolo il triplo della pensione sociale ed il coefficiente di capitalizzazione stabilito per una persona dell'età di 24 anni, ritenendo, sulla scorta delle risultanze processuali, che a detta età egli avrebbe concluso il ciclo di studi, inserendosi nel mondo del lavoro).

In tema di risarcimento del danno da fatto illecito extra contrattuale, se la liquidazione viene effettuata per equivalente, ossia con riferimento al valore del bene perduto all'epoca del fatto, deve tenersi conto della svalutazione monetaria intervenuta sino alla decisione definitiva (danno emergente) ed il giudice può, nell'ambito dei poteri equitativi, liquidare il danno con riferimento alla data della decisione, comprendendovi anche la rivalutazione. Alla somma così determinata deve aggiungersi il risarcimento del danno da ritardo per la mancata disponibilità della somma "de qua" durante il tempo trascorso dall'evento lesivo alla liquidazione giudiziale; la dimostrazione di tale danno (lucro cessante) può essere fornita con ogni mezzo, anche presuntivo. Se il criterio prescelto per la liquidazione del danno da lucro cessante è quello degli interessi, di natura compensativa, questi vanno computati con riferimento ai singoli momenti riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto somma si incrementa nominalmente, per effetto dell'indice di valutazione prescelto. Il giudice del merito può, inoltre, inglobare in un'unica voce i differenti elementi della liquidazione, ma, in tal caso, è tenuto ad esplicitare che la somma liquidata è comprensiva del danno da lucro cessante.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 17/01/2003, n. 608
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 608
Data del deposito : 17 gennaio 2003

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