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Sentenza 18 luglio 2023
Sentenza 18 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 18/07/2023, n. 31008 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31008 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da AS AB nato a [...] il [...]; avverso la ordinanza del Tribunale di Udine, in funzione di giudice dell'esecuzione, del 07/10/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale IA AD, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 31008 Anno 2023 Presidente: MANCUSO LUIGI FABRIZIO AUGUSTO Relatore: POSCIA GIORGIO Data Udienza: 26/05/2023 RITENUTO IN FATTO 1.Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Udine, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha accolto solo parzialmente la richiesta di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva ex art.671 cod. proc. pen., proposta da BI Fasano con riferimento a nove condanne dal medesimo riportate ed elencate nello stesso provvedimento. In particolare, il giudice dell'esecuzione ha riconosciuto sussistente il vincolo della continuazione soltanto tra i reati commessi dal Fasano ed accertati con la sentenza del 4 febbraio 2021 del Tribunale di Reggio Emilia e quella del Tribunale di Como del 26 settembre 2019, tenuto conto dell'omogeneità delle condotte e dei beni, della vicinanza temporale tra i reati nonché per l'identità dei correi. L'istanza, invece, è stata respinta per il resto in assenza di elementi dai quali desumere la unicità del disegno criminoso tra i reati per i quali sono intervenute le altre sette condanne, considerati invece espressione soltanto di una personalità proclive a delinquere. 2. Avverso la predetta ordinanza il condannato, per mezzo dell'avv. Virginia De Marco, propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico ed articolato motivo di seguito riprodotto nei limiti di cui all'art.173 disp. att. cod. proc. pen. Egli lamenta, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l'erronea applicazione degli artt 81, cpv, cod. e 671 cod. proc. pen. ed il relativo vizio di motivazione ed osserva che il giudice dell'esecuzione non avrebbe tenuto conto del fatto che, in realtà, tutti i reati oggetto della istanza erano stati da lui commessi in esecuzione del medesimo disegno criminoso trattandosi di reati della stessa specie perpetrati con il medesimo complice (AR ON). CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto. 2 2.Questa Corte ha costantemente affermato, in tema di reato continuato, che l'unicità del disegno criminoso presuppone l'anticipata ed unitaria ideazione di più violazioni della legge penale, già presenti nella mente del reo nella loro specificità, e che la prova di tale congiunta previsione deve essere ricavata, di regola, da indici esteriori che siano significativi, alla luce dell'esperienza, del dato progettuale sottostante alle condotte poste in essere (Sez. 4, n. 16066 del 17/12/2008, dep. 16/04/2009, Di Maria, Rv. 243632). Il giudice dell'esecuzione, nel valutare l'unicità del disegno criminoso, non può attribuire rilievo ad un programma di attività delinquenziale che sia meramente generico, essendo invece necessaria la individuazione, fin dalla commissione del primo episodio, di tutti i successivi, almeno nelle loro connotazioni fondamentali, con deliberazione, dunque, di carattere non generico, ma generale (Sez. 1, n. 37555 del 13/11/2015, dep. 2016, Bottari, Rv. 267596). L'esistenza di un medesimo disegno criminoso va desunta da elementi indizianti quali l'unitarietà del contesto e della spinta a delinquere, la brevità del lasso temporale che separa i diversi episodi, l'identica natura dei reati, l'analogia del modus operandi e la costante compartecipazione dei medesimi soggetti (Sez. 5, n. 1766 del 06/07/2015 - dep. 18/01/2016, Esposti e altro, Rv. 266413) L'identità del disegno criminoso deve essere negata qualora, malgrado la contiguità spazio-temporale ed il nesso funzionale tra le diverse fattispecie incriminatrici, la successione degli episodi sia tale da escludere la preventiva programmazione dei reati ed emerga, invece, l'occasionalità di quelli compiuti successivamente rispetto a quelli cronologicamente anteriori (da ultimo Sez. 6, n. 44214 del 24/10/2012 - dep. 14/11/2012, Natali e altro, Rv. 254793). La ricaduta nel reato e l'abitualità a delinquere non integrano di per sé il caratteristico elemento intellettivo (unità di ideazione che abbraccia i diversi reati commessi) che caratterizza il reato continuato (Sez. 2, n. 40123 del 22/10/2010, Marigliano, Rv. 248862). Anche recentemente, le Sezioni Unite di questa Corte hanno ribadito che il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di 3 vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074). 3. Ciò posto, il provvedimento impugnato, in puntuale applicazione dei principi sopra indicati, ha ineccepibilmente osservato che osta al riconoscimento della continuazione tra i reati sub 1) e 2) della ordinanza, con rilievo decisivo, l'assenza di circostanze da cui desumere che l'odierno ricorrente, sin dalla consumazione del primo reato (sottrazione di un ciclomotore sottoposto a sequestro avvenuta il 14 marzo 2007) avesse programmato nonostante il periodo intermedio trascorso (di oltre due anni), sia pure nelle linee generali richieste dall'art. 81, secondo comma, cod. pen., anche quello successivo di vendita di quattro motoseghe con marchi contraffatti considerata anche la diversità dei reati. 3.1. Analogamente, il Tribunale di Udine - quanto ai reati di cui alle rimanenti sentenze - ha escluso il riconoscimento della continuazione (fatta eccezione per le due sentenze sopra indicate) dando rilievo, con motivazione adeguata e non contraddittoria, alla distanza temporale tra i reati, alla loro commissione in parti differenti di Italia e con diversi complici, di talché non era possibile ritenere che egli - sin dalla commissione del primo di tali reati (tentata vendita di profumi con segni contraffatti avvenuta nel settembre 2013 a Scandicci) - avesse programmato anche quelli successivi commessi a distanza di tempo, tenuto anche conto dei avvenuti sequestri della merce contraffatta e dei nuovi approvvigionamenti di simili prodotti da lui effettuati di volta in volta. In tale contesto i reati commessi sono stati quindi ritenuti, in modo non manifestamente illogico, piuttosto riconducibili ad autonome risoluzioni criminose ed espressione di una pervicace volontà criminale, come tale non meritevole del beneficio previsto dalla normativa invocata. 3.2. Le censure del ricorrente quindi, oltre ad essere generiche non confrontandosi in modo specifico con le argomentazioni contenute nel 4 provvedimento impugnato, sollecitano una non consentita lettura alternativa del compendio probatorio tratto dalle sentenze in esecuzione da sovrapporre a quella coerentemente svolta dal giudice a quo. 4. Al rigetto del ricorso deriva, ai sensi dell'art. 616 coi proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 26 maggio 2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale IA AD, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 31008 Anno 2023 Presidente: MANCUSO LUIGI FABRIZIO AUGUSTO Relatore: POSCIA GIORGIO Data Udienza: 26/05/2023 RITENUTO IN FATTO 1.Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Udine, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha accolto solo parzialmente la richiesta di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva ex art.671 cod. proc. pen., proposta da BI Fasano con riferimento a nove condanne dal medesimo riportate ed elencate nello stesso provvedimento. In particolare, il giudice dell'esecuzione ha riconosciuto sussistente il vincolo della continuazione soltanto tra i reati commessi dal Fasano ed accertati con la sentenza del 4 febbraio 2021 del Tribunale di Reggio Emilia e quella del Tribunale di Como del 26 settembre 2019, tenuto conto dell'omogeneità delle condotte e dei beni, della vicinanza temporale tra i reati nonché per l'identità dei correi. L'istanza, invece, è stata respinta per il resto in assenza di elementi dai quali desumere la unicità del disegno criminoso tra i reati per i quali sono intervenute le altre sette condanne, considerati invece espressione soltanto di una personalità proclive a delinquere. 2. Avverso la predetta ordinanza il condannato, per mezzo dell'avv. Virginia De Marco, propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico ed articolato motivo di seguito riprodotto nei limiti di cui all'art.173 disp. att. cod. proc. pen. Egli lamenta, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l'erronea applicazione degli artt 81, cpv, cod. e 671 cod. proc. pen. ed il relativo vizio di motivazione ed osserva che il giudice dell'esecuzione non avrebbe tenuto conto del fatto che, in realtà, tutti i reati oggetto della istanza erano stati da lui commessi in esecuzione del medesimo disegno criminoso trattandosi di reati della stessa specie perpetrati con il medesimo complice (AR ON). CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto. 2 2.Questa Corte ha costantemente affermato, in tema di reato continuato, che l'unicità del disegno criminoso presuppone l'anticipata ed unitaria ideazione di più violazioni della legge penale, già presenti nella mente del reo nella loro specificità, e che la prova di tale congiunta previsione deve essere ricavata, di regola, da indici esteriori che siano significativi, alla luce dell'esperienza, del dato progettuale sottostante alle condotte poste in essere (Sez. 4, n. 16066 del 17/12/2008, dep. 16/04/2009, Di Maria, Rv. 243632). Il giudice dell'esecuzione, nel valutare l'unicità del disegno criminoso, non può attribuire rilievo ad un programma di attività delinquenziale che sia meramente generico, essendo invece necessaria la individuazione, fin dalla commissione del primo episodio, di tutti i successivi, almeno nelle loro connotazioni fondamentali, con deliberazione, dunque, di carattere non generico, ma generale (Sez. 1, n. 37555 del 13/11/2015, dep. 2016, Bottari, Rv. 267596). L'esistenza di un medesimo disegno criminoso va desunta da elementi indizianti quali l'unitarietà del contesto e della spinta a delinquere, la brevità del lasso temporale che separa i diversi episodi, l'identica natura dei reati, l'analogia del modus operandi e la costante compartecipazione dei medesimi soggetti (Sez. 5, n. 1766 del 06/07/2015 - dep. 18/01/2016, Esposti e altro, Rv. 266413) L'identità del disegno criminoso deve essere negata qualora, malgrado la contiguità spazio-temporale ed il nesso funzionale tra le diverse fattispecie incriminatrici, la successione degli episodi sia tale da escludere la preventiva programmazione dei reati ed emerga, invece, l'occasionalità di quelli compiuti successivamente rispetto a quelli cronologicamente anteriori (da ultimo Sez. 6, n. 44214 del 24/10/2012 - dep. 14/11/2012, Natali e altro, Rv. 254793). La ricaduta nel reato e l'abitualità a delinquere non integrano di per sé il caratteristico elemento intellettivo (unità di ideazione che abbraccia i diversi reati commessi) che caratterizza il reato continuato (Sez. 2, n. 40123 del 22/10/2010, Marigliano, Rv. 248862). Anche recentemente, le Sezioni Unite di questa Corte hanno ribadito che il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di 3 vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074). 3. Ciò posto, il provvedimento impugnato, in puntuale applicazione dei principi sopra indicati, ha ineccepibilmente osservato che osta al riconoscimento della continuazione tra i reati sub 1) e 2) della ordinanza, con rilievo decisivo, l'assenza di circostanze da cui desumere che l'odierno ricorrente, sin dalla consumazione del primo reato (sottrazione di un ciclomotore sottoposto a sequestro avvenuta il 14 marzo 2007) avesse programmato nonostante il periodo intermedio trascorso (di oltre due anni), sia pure nelle linee generali richieste dall'art. 81, secondo comma, cod. pen., anche quello successivo di vendita di quattro motoseghe con marchi contraffatti considerata anche la diversità dei reati. 3.1. Analogamente, il Tribunale di Udine - quanto ai reati di cui alle rimanenti sentenze - ha escluso il riconoscimento della continuazione (fatta eccezione per le due sentenze sopra indicate) dando rilievo, con motivazione adeguata e non contraddittoria, alla distanza temporale tra i reati, alla loro commissione in parti differenti di Italia e con diversi complici, di talché non era possibile ritenere che egli - sin dalla commissione del primo di tali reati (tentata vendita di profumi con segni contraffatti avvenuta nel settembre 2013 a Scandicci) - avesse programmato anche quelli successivi commessi a distanza di tempo, tenuto anche conto dei avvenuti sequestri della merce contraffatta e dei nuovi approvvigionamenti di simili prodotti da lui effettuati di volta in volta. In tale contesto i reati commessi sono stati quindi ritenuti, in modo non manifestamente illogico, piuttosto riconducibili ad autonome risoluzioni criminose ed espressione di una pervicace volontà criminale, come tale non meritevole del beneficio previsto dalla normativa invocata. 3.2. Le censure del ricorrente quindi, oltre ad essere generiche non confrontandosi in modo specifico con le argomentazioni contenute nel 4 provvedimento impugnato, sollecitano una non consentita lettura alternativa del compendio probatorio tratto dalle sentenze in esecuzione da sovrapporre a quella coerentemente svolta dal giudice a quo. 4. Al rigetto del ricorso deriva, ai sensi dell'art. 616 coi proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 26 maggio 2023.