Sentenza 15 gennaio 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 15/01/2018, n. 1468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1468 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2018 |
Testo completo
EMPLIFICATA SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. SA IO, nato a [...] il [...] 2. CO RO, nata in [...] il [...] avverso la sentenza del 08/06/2016 della Corte di Appello di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Claudio Cerroni;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Stefano Tocci, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza dell'8 giugno 2016 la Corte di Appello di Catania, in parziale riforma della sentenza dell'Il giugno 2013 del Tribunale di Catania sezione distaccata di LU (in forza della quale IO SA e RO CO erano stati condannati per contravvenzioni edilizie accertate il 24 maggio 2011), concedeva ad entrambi gli imputati il beneficio della non menzione.
2. Avverso la predetta decisione gli imputati, tramite il proprio difensore, hanno proposto ricorsi per cassazione articolati su due motivi di impugnazione.
2.1. In particolare, col primo motivo è stata dedotta, sotto il profilo della violazione di legge, l'intervenuta prescrizione dei reati, atteso il decorso del termine prescrizionale al 24 maggio 2016, anteriormente alla data dell'8 giugno 2016 allorché era stata pronunciata la sentenza impugnata. Ciò si desumeva agevolmente anche dalla consultazione del fascicolo processuale della Corte, e la questione era stata sollevata in sede di discussione orale. Né erano intervenute ragioni di sospensione del corso della prescrizione dei reati.
2.2. Col secondo motivo è stata allegata la mancata motivazione del provvedimento nella parte in cui non era stata riconosciuta l'intervenuta prescrizione.
3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell'annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. I ricorsi sono fondati, mentre in ogni caso i motivi di censura possono essere trattati congiuntamente stante la loro connessione.
4.1. Il provvedimento impugnato, reso all'udienza dell'8 giugno 2016, ha disatteso il rilievo, ivi formulato, dell'intervenuta prescrizione dei reati contravvenzionali contestati agli odierni ricorrenti, assumendo che "i lavori, all'atto del sopralluogo, erano ultimati ma che comunque apparivano di recente realizzazione", e che "la dichiarazione resa dalla imputata CO, sulla avvenuta ultimazione dei lavori alla metà del 2007, non appare suffragata da alcuna prova". Tutto ciò a fronte del fatto che gli imputati erano stati tratti a giudizio "per rispondere dei reati di violazione edilizia e reati connessi, accertati nel maggio del 2011".
4.2. Ciò posto, non sono stati altresì evidenziati eventi idonei a sospendere il corso della prescrizione. Del tutto errata si presenta quindi la ratio decidendi applicata dalla Corte territoriale. A norma infatti di quanto previsto dall'art. 157, comma 1 e 161, comma 2, cod. pen., ed in ragione della data di accertamento dei reati (24 maggio 2011) evidenziata nel capo d'imputazione, il decorso del complessivo termine prescrizionale di cinque anni era già maturato alla data del 24 maggio 2016 anteriormente alla pronuncia impugnata, tenuto conto che il termine quadriennale di cui all'art. 157 cit. andava aumentato al più di un quarto, in considerazione degli eventi interruttivi intervenuti e quindi quantomeno della sentenza di condanna di primo grado.
5. Il provvedimento impugnato va quindi annullato senza rinvio per essere i reati estinti per prescrizione, con revoca dell'ordine di demolizione delle opere già sottoposte a sequestro e trasmissione di copia della sentenza all'Ufficio tecnico della Regione Siciliana.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere i reati estinti per prescrizione. Revoca l'ordine di demolizione. Dispone la trasmissione di copia della sentenza all'Ufficio tecnico della Regione Siciliana. Così deciso in Roma il 15/09/2017 Il Consigl