Ordinanza cautelare 8 giugno 2022
Ordinanza cautelare 19 ottobre 2022
Sentenza 13 luglio 2023
Parere definitivo 29 agosto 2025
Accoglimento
Sentenza 5 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 05/03/2026, n. 1752 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1752 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01752/2026REG.PROV.COLL.
N. 01035/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1035 del 2024, proposto da
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
-OMISSIS-, non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Terza) n. 1687/2023.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, c.p.a;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 11 febbraio 2026 il Cons. OB EL AL e viste le conclusioni delle parti come in atti.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La sig.ra -OMISSIS- ha impugnato innanzi al TAR Salerno il provvedimento del Comando Forze Operative Sud del Ministero della Difesa prot. n. -OMISSIS-del 18.3.2022, con il quale ella è stata dichiarata decaduta dalla concessione dell'alloggio di servizio connesso all'incarico AST ESA0006 sito in Salerno alla Piazza d'Armi 1, ai sensi dell'art. 330, comma 1, lettera d), d.P.R. n. 90/2010.
In punto di fatto, ella ha esposto che:
- risiede, da quasi 30 anni, nell’alloggio demaniale militare AST ESA006, sito in Salerno, alla Via
-OMISSIS-
- originariamente, l’alloggio di servizio era stato dato in concessione, con atto del 20.5.1996, al coniuge Sig. -OMISSIS-, Maresciallo Aiutante in forza all’Esercito Italiano, che, poi, in seguito al suo collocamento in quiescenza, è divenuto occupante sine titulo dello stesso (cd. categoria “protetta” ai sensi dell’art. 306, comma 2, d. lgs. 15.3.2010 n. 66 e successivi D.M. attuativi);
- dopo il decesso del marito, avvenuto in data 11.9.2020, ella è subentrata ex lege nella conduzione dell’alloggio e, alla stessa stregua, essendo in possesso delle condizioni previste (e, cioè, reddito basso e mancanza di disponibilità di altra abitazione), è rientrata nell’ambito di una delle categorie “protette” di occupanti sine titulo (dell’alloggio di servizio già in concessione), espressamente riconosciuta come tale dall’ordinamento vigente, ex art. 306, comma 2, d. lgs. n. 66/2010 e dettagliata dall’art 4 D.M. 7.5.2014 e dall’art. 4 D.M. 24.7.2015;
- quale mera conduttrice dell’alloggio, ella ha sempre corrisposto il canone mensile; in particolare, a far data dal marzo 2014, allorquando è stato abrogato il comma 4 dell’art. 286 D. Lgs. n. 66/2010, ha versato all’Amministrazione della Difesa un canone mensile: di € 423,16 dal marzo 2014 al novembre 2015; di € 632,31 dal dicembre 2015 al marzo 2016; di € 423,16 dall’aprile 2016 al marzo 2019; di € 694,23 dall’aprile 2019 (ultimo pagamento di aprile 2022), per un totale complessivo di oltre € 52.000,00;
- il canone mensile, rimasto pari ad € 423,16 per molti anni, è stato, poi, aumentato di oltre € 250,00 euro mensili;
- la questione dell’incremento del canone e della corretta individuazione della normativa applicabile nella specie è sempre stata oggetto di “contestazione” tra le parti, e invero: con nota prot. n. 714 del 17.1.2019 (allorquando era ancora in vita il coniuge) il 10° Reparto Infrastrutture, mero organo tecnico del Comando Operativo Forze Sud, ha comunicato al coniuge che, in seguito all’anzidetta abrogazione del comma 4 dell’art. 286 D. Lgs. n. 66/2010, si sarebbe dovuto applicare - anche per la categoria protetta degli occupanti sine titulo degli alloggi di servizio - il disposto del comma 3 della stessa norma (per il quale “ agli utenti non aventi titolo alla concessione dell’alloggio, fermo restando per l’occupante l’obbligo di rilascio, è applicato, anche se in regime di proroga, un canone pari a quello risultante dalla normativa sull’equo canone maggiorato del venti per cento per un reddito annuo lordo complessivo del nucleo familiare fino ad euro 30.987,00 e del cinquanta per cento per un reddito lordo annuo complessivo del nucleo familiare oltre detto importo ”), giungendosi, così, alla nuova determinazione del canone mensile pari a € 694,23, rappresentando un debito, a suo carico, per arretrati pari ad € 13.575,47;
- dopo aver regolarmente iniziato a pagare il nuovo canone mensile di € 694,23, le condizioni di salute del coniuge si sono, però, progressivamente aggravate fino al suo decesso, avvenuto in data 11.9.2020;
- essendo subentrata nella conduzione dell’alloggio, a mezzo del suo legale ella ha trasmesso all’Amministrazione della Difesa una prima istanza del 16.2.2021, alla quale hanno fatto seguito le ulteriori richieste note del 17.6.2021 e del 6.10.2021, con le quali, in particolare, ha lamentato che, all’atto di provvedere alla rideterminazione del canone, il 10° Reparto Infrastrutture non ha tenuto conto che era entrato in vigore, già da tempo, il comma 3 bis dell’art. 286 d. lgs. n. 66/2010 (ai sensi del quale: “ Con decreto del Ministero della Difesa (…), si provvede alla rideterminazione del canone di occupazione, a decorrere dalla data di notifica del provvedimento amministrativo di rideterminazione del canone stesso, dovuto dagli utenti non aventi titolo alla concessione di alloggi di servizio del Ministero della Difesa, fermo restando per l’occupante l’obbligo di rilascio entro il termine fissato dall’Amministrazione, sulla base dei prezzi di mercato, ovvero, in mancanza di essi, delle quotazioni rese disponibili dall’Agenzia del Territorio, del reddito dell’occupante e della durata dell’occupazione ”).
Ha chiesto pertanto, quindi, in uno all’annullamento in autotutela di quanto disposto nella precedente nota del 17.1.2019, la rideterminazione del canone dovuto in conformità alle procedure e ai criteri del decreto del Ministero della Difesa del 16.3.2011.
È seguìto un lungo contraddittorio con l’Amministrazione della Difesa, che, tuttavia, non ha ancora condotto al riconoscimento dell’asserito diritto della ricorrente all’applicazione della più favorevole disciplina di cui all’art. 286, comma 3 bis, d. lgs. n. 66/2010 e al D.M. 16.3.2011.
Non ha avuto esito neanche il procedimento di mediazione svoltosi tra le parti innanzi alla Camera di Commercio di Salerno in data 21.10.2021, che è condizione di procedibilità del giudizio innanzi al Giudice Ordinario.
Da ultimo, con ricorso ex art. 447 bis c.p.c. iscritto a ruolo in data 6.4.2022 (R.G. n. 3101/2022), ella ha convenuto in giudizio il Ministero della Difesa innanzi al Tribunale di Salerno; tuttavia, nonostante fosse già stato esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione, l’Amministrazione della Difesa, con nota prot. n. 0132738 dell’11.11.2022, ha avviato un procedimento per la “ decadenza dal titolo della concessione ”.
Nessun effetto hanno sortito le deduzioni procedimentali presentate con note P.E.C. del 3.12.2021 e del 15.12.2021 (con le quali è stata altresì, reiterata la richiesta di rideterminazione del canone ai sensi del D.M. 16.3.2011).
Con provvedimento prot. n. -OMISSIS-del 18.3.2022, ella è stata dunque dichiarata “ decaduta dalla concessione dell'alloggio di servizio connesso all’incarico AST ESA0006 ”, a causa del “ mancato pagamento di rette e oneri diversi entro sessanta giorni dalla scadenza dei termini ”, ai sensi dell’art. 330, comma 1, lettera d), D.P.R. n. 90/2010, per un “ passivo pari ad € 14.858,00 ”, con conseguente “avvertimento” di dover lasciare libero l’alloggio entro il trentesimo giorno dalla notifica dello stesso provvedimento, secondo quanto dispone il successivo art. 333 D.P.R. n. 90/2010 (avente ad oggetto il “ recupero degli alloggi ”).
La ricorrente ha dunque impugnato gli atti predetti, chiedendone l’annullamento, in accoglimento delle esposte censure. Il tutto con vittoria delle spese di lite.
Costituitosi in giudizio, il Ministero della difesa ha chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
Con sentenza n. 1687/23 il TAR Campania ha accolto il ricorso, annullando gli atti impugnati.
Avverso tale statuizione giudiziale il Ministero della Difesa ha interposto appello, affidato ai seguenti motivi di gravame: error in iudicando ; violazione dell’art. 286 d. lgs. n. 66/2010 (recante il codice dell’ordinamento militare – COM).
Ha chiesto pertanto, in accoglimento dell’appello, e in riforma dell’impugnata sentenza, il rigetto del ricorso proposto dalla sig.ra -OMISSIS-in primo grado. Il tutto con vittoria delle spese di lite.
L’appellata -OMISSIS- non si è costituita in giudizio.
All’udienza di smaltimento dell’11.2.2026 – tenutasi con modalità di collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, c.p.a, l’appello è stato trattenuto in decisione.
2. L’appello, in relazione ai dedotti motivi di gravame, è fondato.
3. Ai sensi dell’art. 286, comma 3, COM: “ Agli utenti non aventi titolo alla concessione dell'alloggio, fermo restando per l'occupante l'obbligo di rilascio, è applicato, anche se in regime di proroga, un canone pari a quello risultante dalla normativa sull'equo canone maggiorato del venti per cento per un reddito annuo lordo complessivo del nucleo familiare fino a euro 30.987,00 e del cinquanta per cento per un reddito lordo annuo complessivo del nucleo familiare oltre detto importo. L'amministrazione della difesa ha facoltà di concedere proroghe temporanee secondo le modalità definite con il regolamento ”.
4. Tanto premesso, costituisce circostanza pacifica l’essere la sig.ra -OMISSIS-utente sine titulo di un alloggio di servizio in Salerno, in quanto occupante il cespite demaniale quale coniuge superstite del 1° Mar. -OMISSIS-, originario concessionario, già in quiescenza al momento del decesso, e dunque non avente più titolo all’occupazione dell’alloggio.
Quando la Sig.ra -OMISSIS-è subentrata al coniuge defunto nell’occupazione (già sine titulo , stante lo stato di quiescenza dell’originario avente diritto) dell’immobile, il 10° Reparto Infrastrutture ha quindi provveduto a quantificare il conguaglio degli oneri dovuti.
La sig.ra -OMISSIS-ha accettato i termini per la corresponsione degli importi dovuti, concordando con l’Amministrazione un piano di rientro, tuttavia non onorato.
Per tali ragioni, del tutto legittimamente l’Amministrazione ha dichiarato la decadenza dalla concessione dell’alloggio di servizio.
5. Di contro, va esclusa la disparità di trattamento affermata dal giudice di prime cure, non emergendo in atti la sussistenza di “ altri utenti che si trovano nella stessa, identica situazione dell’istante ”. Il tutto senza trascurare che nessuna disparità di trattamento è dato ravvisare in presenza di eventuali errori dell’Amministrazione, che proprio perché tali, vanno emendati, al fine di evitare di perpetuarli in futuro. In tal senso, questo Consiglio di Stato ha invero chiarito che: “ Il vizio di disparità di trattamento postula la presenza di situazioni identiche o almeno analoghe nei tratti essenziali e caratterizzanti, non essendo sufficiente a dimostrare la sussistenza del vizio il riferimento generico ad altri provvedimenti in ipotesi favorevoli per i relativi destinatari. Il destinatario di un provvedimento sfavorevole legittimo non può comunque invocare come sintomo di eccesso di potere un provvedimento più favorevole, il quale potrebbe, in via di mera ipotesi, non essere legittimo, adottato nei confronti di un destinatario che si trovi in una situazione analoga ” (C.d.S, VI, 26.5.2023, n. 5187).
6. Alla luce di tali considerazioni, l’appello è fondato.
Ne consegue, in riforma dell’impugnata sentenza, il rigetto del ricorso proposto dalla ricorrente in primo grado.
7. Sussistono giusti motivi, legati alla natura delle questioni esaminate, per la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e per l’effetto in riforma dell’impugnata sentenza, rigetta il ricorso proposto dalla ricorrente in primo grado.
Compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la persona dell’appellata.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 – tenutasi con modalità di collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi dell’art. 87 comma 4-bis c.p.a. – con l'intervento dei magistrati:
IO FR, Presidente FF
Giordano Lamberti, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
OB EL AL, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OB EL AL | IO FR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.