Sentenza 3 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. I, sentenza 03/04/2026, n. 454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 454 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00454/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00421/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 421 del 2025, proposto da
TO EN, RU IC, rappresentati e difesi dagli avvocati Tina Maria Fusari, Massimo Occhiena, Fabrizio Fracchia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Macerata, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudio Fraticelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- in parte qua , della delibera della Giunta Comunale Città di Macerata 11 dicembre 2024, n. 465 avente ad oggetto: “Realizzazione rete di mobilità ciclistica - CIS Area Sisma - CUP 181b21004670001- comportante asservimento coattivo per pubblica utilità di terreni di proprietà privata interessati dall’intervento. approvazione progetto definitivo - Apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e contestuale dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell’opera”, con il quale è stato anche deliberato di approvare il progetto definitivo denominato “CIS AREA SISMA”- progetto di una rete di mobilità ciclistica - da realizzare nel territorio comunale, suddiviso in 4 percorsi funzionali;
- in parte qua , della delibera della Giunta Comunale Città di Macerata 12 marzo 2025, n. 87, di pari oggetto, con la quale, in ragione di quanto indicato in premessa (“Considerato che nella fase di preparazione delle lettere di proposta di indennità di asservimento e di accordo bonario, si è preso atto che all’interno dei piani particellari allegati alla deliberazione 465/2024 vi erano indicati errati dati catastali e/o intestatari” e “Ritenuto, pertanto, dare atto dell’errore materiale nei piani particellari, approvati con precedente deliberazione, e approvare piani particellari rettificati e l’aggiornamento grafico relativo al tratto “fiume Chienti”, allegati alla presente deliberazione, di cui è parte integrante e sostanziale”), è stato deliberato “di prendere atto dell’errore materiale presente nella deliberazione n. 465/2024 e approvare i corretti piani particellari e l’aggiornamento grafico relativo al tratto “Fiume Chienti”, allegati alla presente deliberazione”;
- per quanto occorrer possa, della nota a firma del Dirigente Ufficio Espropriazioni del 26 marzo 2025, trasmessa per racc. a.r. ritirata il 7 aprile 2025, con la quale è stata data notizia ai ricorrenti dell’assunzione delle due delibere supra menzionate, indicati i link per poterne prendere visione unitamente alla relativa documentazione, indicate le porzioni di aree di proprietà dei ricorrenti interessate dall’intervento, indicata l’indennità riferita a mq e l’indennizzo pro quota; nella stessa nota è altresì evidenziata la possibilità di stipulare con il Comune di Mace- rata, “sino alla data coattivo per pubblica utilità in cui è eseguito il decreto di asservimento ... l’atto di asservimento del bene e della sua quota di proprietà”, reso l’invito a comunicare l’accettazione dell’indennità entro gg. 30 dalla data di ricezione della nota, nonché precisato che avverso i “ provvedimenti contenenti la dichiarazione della pubblica utilità e l’apposizione di vincolo espropriativo (asservimento) può essere proposto ricorso al TAR ... entro i termini decadenziali di legge dalla ricezione della presente comunicazione”;
per quanto occorrer possa, della DGC 29 settembre 2021, n. 299, di approvazione del DUP 2022-2024.
- di ogni altro atto comunque presupposto, connesso, collegato e conseguenziale e, in particolare, per quanto occorrer possa, del documento 2 dicembre 2024, prot. n. 111190/2024, denominato “Atto di risposta alle osservazioni pervenute” (doc. 5); della determina di approvazione validazione progetto definitivo 10 dicembre 2024, N. reg. Serv. 544; del piano particellare di esproprio – Tav. PPI 3.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Macerata;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, alla pubblica udienza del giorno 25 febbraio 2026, il cons. ON AS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Vista la memoria depositata dal Comune di Macerata in data 23.1.2026, con cui si rappresenta che, con la sopravvenuta Deliberazione di Giunta Comunale n. 514 del 30.12.2025 (prodotta in giudizio), avente ad oggetto la riapprovazione del progetto esecutivo dell’intervento “ CIS Area Sisma - Progetto di una rete di mobilità ciclistica ” per lieve modifica del tracciato, è stato individuato un percorso alternativo insistente su particelle diverse (foglio 50, p.lle 42, 41, 267, 271, 46, 60, 140, 144, 145), appartenenti ad altri proprietari, per cui non vi è più interesse alla coltivazione del presente ricorso;
Vista la nota depositata in data 30.1.2026, con cui i ricorrenti confermano che, a seguito della modifica apportata dalla citata Deliberazione di Giunta Comunale n. 514 del 30.12.2025, la loro proprietà non è più contemplata dal progetto esecutivo predisposto dall’Amministrazione comunale e, conseguentemente, dichiarano di non avere più interesse alla coltivazione del presente ricorso;
Ritenuto che il Giudice non ha né il potere di procedere d'ufficio né quello di sostituirsi nella valutazione dell'interesse ad agire alla parte ricorrente ( ex plurimis : Cons. Stato, Sez. VI, 17.9.2001, n. 4859; Cons. Stato, Sez. IV, 16.11. 2007, n. 5832);
Ritenuto che il ricorrente, sino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione, ha piena disponibilità dell’azione e, quindi, può rinunciare al ricorso o, comunque, dichiarare di aver perduto ogni interesse alla decisione ( ex plurimis : Consiglio di Stato, Sez. IV, 16 novembre 2007 n. 5832; Cons. Stato, Sez. III, 5.5.2011 n. 2695; Cons. Stato, Sez. VI, 17.12.2008 n. 6257);
Ritenuto, pertanto, che, nella specie, non rimane che prendere atto che è venuto meno l’interesse di parte ricorrente ex art. 100 c.p.c. alla coltivazione del presente gravame;
Ritenuto, in definitiva, che il presente ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse , ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c, cpa;
Ritenuto di poter disporre la compensazione delle spese di giudizio, tenendo conto che la sopravvenuta modifica del tracciato della rete di mobilità ciclistica risulta motivata in relazione ad una rivalutazione dell’interesse pubblico, resa nell’esercizio della discrezionalità tecnico-amministrativa della P.A..
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse , ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c, cpa.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
ON AS, Presidente, Estensore
Tommaso Capitanio, Consigliere
Fabio Belfiori, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| ON AS |
IL SEGRETARIO