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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 10/09/2025, n. 3698 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 3698 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 3265/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA FAMIGLIA -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Costanza Teti Presidente Relatore
dott. Francesco Rinaldi Giudice
dott. Andrea Marchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3265/2024 R.G. promossa da in REPUBBLICA POPOLARE CINESE il 28/08/1950 (CF: Parte_1 nato
,
1) con il patrocinio degli avv.ti GLORIA FICO e RAFFAELE COEN C.F. 1
RICORRENTE
contro nata in REPUBBLICA POPOLARE CINESE il 07/02/1971 (CF: CP_1
C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
con l'intervento del Pubblico Ministero
***
Oggetto del processo: «Scioglimento del matrimonio>>
***
CONCLUSIONI
In data 12.06.2025 parte ricorrente ha depositato note scritte ex art. 127 ter c.p.c. contenenti le seguenti conclusioni:
"Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:
1. Dichiarare, decorso il termine previsto dalla legge ed all'esito del passaggio in giudicato della sentenza di separazione coniugale, lo scioglimento del matrimonio contratto dal Sig. Parte_1 e dalla Sig.ra CP_1 in Brescia (BS), in data 16.11.2017 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Brescia al n. 226 p. 1 anno 2017 ordinando al competente Ufficiale di
Stato Civile di procedere alle dovute annotazioni come per legge.
2. Confermare l'assegnazione della casa coniugale sita in Brescia (BS), Via Donatello 57, comprensiva di mobili e arredi che la compongono, al Sig. Parte_1
3. Null'altro disporsi essendo entrambi i coniugi economicamente autosufficienti e non essendovi beni di alcuna natura da dividere tra gli stessi, né ulteriori questioni di natura economica e/o patrimoniale.
4. Con vittoria di spese ed onorari di causa.' "
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio a Brescia in data 16.11.2017 trascritto presso l'Ufficio di stato civile dello stesso Comune (atto n. 226 parte I anno 2017).
La parte ricorrente ha chiesto la pronuncia della separazione e del divorzio, secondo quanto previsto dall'art. 473-bis.49 c.p.c.
La parte convenuta è stata dichiarata contumace.
Si richiamano atti e documenti di causa, noti alle parti.
Pronunciata sentenza non definitiva di separazione n. 5222/2024 pubblicata in data 18/12/2024, il procedimento è proseguito per il divorzio.
La domanda di divorzio merita accoglimento, in quanto sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 1.
1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
Nel caso in esame, dal momento della comparizione avanti al Giudice delegato nel giudizio di separazione, è decorso il termine di legge e i coniugi non si sono riconciliati, né emergono plausibili e concrete ragioni che possano fare pronosticare una loro riconciliazione.
Con riferimento alle spese di lite, in ragione della mancata costituzione della parte resistente possono dichiararsi irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.,
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio tra Parte_1 e CP_1 celebrato a
Brescia il 16.11.2017 iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2017, parte I, n. 226;
2) ordina al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) spese di lite irripetibili.
Brescia, camera di consiglio del 10.9.2025.
Il Presidente Estensore
Costanza Teti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA FAMIGLIA -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Costanza Teti Presidente Relatore
dott. Francesco Rinaldi Giudice
dott. Andrea Marchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3265/2024 R.G. promossa da in REPUBBLICA POPOLARE CINESE il 28/08/1950 (CF: Parte_1 nato
,
1) con il patrocinio degli avv.ti GLORIA FICO e RAFFAELE COEN C.F. 1
RICORRENTE
contro nata in REPUBBLICA POPOLARE CINESE il 07/02/1971 (CF: CP_1
C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
con l'intervento del Pubblico Ministero
***
Oggetto del processo: «Scioglimento del matrimonio>>
***
CONCLUSIONI
In data 12.06.2025 parte ricorrente ha depositato note scritte ex art. 127 ter c.p.c. contenenti le seguenti conclusioni:
"Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:
1. Dichiarare, decorso il termine previsto dalla legge ed all'esito del passaggio in giudicato della sentenza di separazione coniugale, lo scioglimento del matrimonio contratto dal Sig. Parte_1 e dalla Sig.ra CP_1 in Brescia (BS), in data 16.11.2017 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Brescia al n. 226 p. 1 anno 2017 ordinando al competente Ufficiale di
Stato Civile di procedere alle dovute annotazioni come per legge.
2. Confermare l'assegnazione della casa coniugale sita in Brescia (BS), Via Donatello 57, comprensiva di mobili e arredi che la compongono, al Sig. Parte_1
3. Null'altro disporsi essendo entrambi i coniugi economicamente autosufficienti e non essendovi beni di alcuna natura da dividere tra gli stessi, né ulteriori questioni di natura economica e/o patrimoniale.
4. Con vittoria di spese ed onorari di causa.' "
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio a Brescia in data 16.11.2017 trascritto presso l'Ufficio di stato civile dello stesso Comune (atto n. 226 parte I anno 2017).
La parte ricorrente ha chiesto la pronuncia della separazione e del divorzio, secondo quanto previsto dall'art. 473-bis.49 c.p.c.
La parte convenuta è stata dichiarata contumace.
Si richiamano atti e documenti di causa, noti alle parti.
Pronunciata sentenza non definitiva di separazione n. 5222/2024 pubblicata in data 18/12/2024, il procedimento è proseguito per il divorzio.
La domanda di divorzio merita accoglimento, in quanto sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 1.
1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
Nel caso in esame, dal momento della comparizione avanti al Giudice delegato nel giudizio di separazione, è decorso il termine di legge e i coniugi non si sono riconciliati, né emergono plausibili e concrete ragioni che possano fare pronosticare una loro riconciliazione.
Con riferimento alle spese di lite, in ragione della mancata costituzione della parte resistente possono dichiararsi irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.,
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio tra Parte_1 e CP_1 celebrato a
Brescia il 16.11.2017 iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2017, parte I, n. 226;
2) ordina al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) spese di lite irripetibili.
Brescia, camera di consiglio del 10.9.2025.
Il Presidente Estensore
Costanza Teti