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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 04/12/2025, n. 2206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 2206 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I P A T T I
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. Carmelo Proiti,
In data odierna, all'esito del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. e ritenuta la causa matura per la decisione ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 1715/2024 R.G. e vertente
TRA
nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
elettivamente domiciliata in Capo d'Orlando (ME) via C.F._1
Piave n. 157, nello studio dell'Avv. AMADORE EMILIANO che la rappresenta e difende come da procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'avv. FURCAS LAURA giusta procura generale indicata in atti, elettivamente CP_ domiciliata in Messina presso l'Ufficio dell'Avvocatura Distrettuale
RESISTENTE
OGGETTO: indebito assistenziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 04.06.2024 parte ricorrente esponeva di aver ricevuto, in data 28.08.2023, provvedimento con cui l' le comunicava che CP_1 dal controllo dei redditi del 2020 era risultato che la stessa doveva restituire la somma di €. 531,73 poiché nell'anno 2021 le era stata corrisposta la somma aggiuntiva (quattordicesima); che, in data 11.04.2024, proponeva avverso tale provvedimento ricorso amministrativo, respinto con nota del 28.05.2024.
Eccepiva illegittimità del provvedimento, faceva valere la propria buona fede e la decadenza dell' dal poter ripetere la somma quand'anche divenuta indebita a CP_1
seguito di verifica intempestiva del dato reddituale. Chiedeva, pertanto,
l'annullamento del provvedimento di indebito impugnato, con condanna dell' alla restituzione di quanto eventualmente trattenuto indebitamente, ed CP_1
al pagamento delle spese e compensi di causa, da distrarsi in favore del proprio difensore. Depositava, altresì, dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
CP_ L' si costituiva con memoria depositata in data 19.09.2024 eccependo l'infondatezza del ricorso nel merito. Specificava come il pagamento non dipendesse da alcun errore dell' (ma invece dal superamento dei limiti CP_2
reddituali per godere della prestazione) e come, in ogni caso, non si potesse in alcun modo parlare di legittimo affidamento del percipiente meritevole di tutela.
Chiedeva quindi il rigetto del ricorso con conseguente conferma dell'indebito con vittoria di spese e compensi difensivi.
La causa veniva istruita documentalmente.
In data odierna la causa viene decisa.
Il ricorso è fondato.
L'indebito è sorto a causa del pagamento della quattordicesima, che l' ha CP_1
dapprima erogato e, successivamente, ritenuto non dovuto per superamento dei limiti reddituali.
E invero, l'articolo 5 decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito con legge 3 agosto 2007, n.127, prevede, a partire dal 2007, la corresponsione di una somma aggiuntiva (cosiddetta quattordicesima), per i soggetti ultrasessantaquattrenni, titolari dei trattamenti pensionistici indicati nella norma stessa, che non superino determinati limiti di reddito personale.
2 In tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere (Sul punto si veda Cass. n. 13223 del 2020).
È vero, in sostanza, che in materia di indebito assistenziale non si possa fare applicazione della disciplina della L. n. 412 del 1991, art. 13, e della L. n. 88 del
1989, art. 52, che si riferiscono all'indebito previdenziale. Ma, deve pure darsi atto della giurisprudenza formatasi sull'indebito assistenziale, a partire da quella che si è occupata di segnare i confini tra la generale sfera di applicabilità dell'art. 2033 c.c. e la disciplina espressa dallo speciale settore dell'ordinamento assistenziale.
La giurisprudenza della Corte Costituzionale, nella materia in oggetto, pur affermando (con le ordinanze n. 264/2004 e n. 448/2000) che non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche “in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile” (ord. n. 264/2004).
A tale proposito occorre richiamare quanto previsto dall'art.
3- ter del D.L. 850/76 convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 1977, n. 29 (“Gli organi preposti alla concessione di benefici economici a favore degli invalidi civili hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento”) e dall'art. 3 comma 10 del D.L. 173/1988 convertito con modificazioni dalla L. 26
3 luglio 1988, n. 291 (“Con decreto del Ministro del tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno od indennità previsti dalle leggi indicate nel comma 1 e predisporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte”).
Si tratta di norme speciali rispetto l'art 2033 c.c. che, dunque, cede loro il passo.
Da ciò ne deriva che i ratei indebitamente erogati per mancanza del requisito reddituale vanno restituiti a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta e cioè dalla data del provvedimento che verifica il venir meno dei presupposti, restando esclusa la ripetizione delle somme precedentemente corrisposte, salvo che il percipiente non versi in dolo.
Sul punto è stato affermato dalla Suprema Corte il principio secondo cui
“l'indebito assistenziale determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che l'accipiens versasse in dolo rispetto a tale condizione, trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito” (Cassazione civile, sez. lav., 09/11/2018,
n.28771).
Nel caso di specie non può ritenersi esistente il dolo in capo alla ricorrente, avendo l'accipiens presentato, per l'anno 2020, la dichiarazione reddituale e, pertanto, tali redditi erano conoscibili dall' . Il fatto che parte ricorrente abbia CP_1
comunicato i propri redditi pare deporre nel senso della mancanza di dolo da parte dell'accipiens (vedi anche Cass. n. 28771/2018).
Inoltre, sempre relativamente alla sussistenza o meno del dolo in capo al percipiente, è da richiamare quanto previsto dal D.L. n. 78 del 2009, art. 15, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, il quale prevede che
4 dal primo gennaio 2010, l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra
Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all' in via telematica le predette CP_1
informazioni presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari,
e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia. Da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall' in via telematica. CP_1
Nonostante, dunque, la dichiarazione del 2021, per il redditi del 2020 l' si è CP_1
attivato solo nel 2023 ed in applicazione dei principi sopra esposti, si ritiene che detta somma fosse ormai irripetibile.
Le spese di lite seguono la soccombenza, rappresentata dalla fondatezza delle ragioni attoree, tenuto conto della natura previdenziale e del valore della controversia e del mancato svolgimento di attività istruttoria ed applicando i minimi tariffari considerata la semplicità della controversia e la breve durata del giudizio
P.Q.M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con Parte_1
CP_ ricorso depositato in data 04.06.2024 nei confronti dell' in persona del legale rappresentante pro tempore, intesi i difensori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- in accoglimento del ricorso dichiara irripetibile la somma richiesta dall'
[...]
con nota datata 28.05.2024; CP_3
- condanna l' al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese del CP_1
giudizio, che liquida complessivamente in euro 251,00 oltre rimborso spese generali, c.p.a. ed i.v.a., con distrazione in favore del procuratore antistatario
Manda alla cancelleria per quanto di sua competenza.
5 Patti 4 dicembre 2025
Il Giudice del Lavoro
(dott. Carmelo Proiti)
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