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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 01/12/2025, n. 5229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5229 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 22793/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Sezione Nona Civile Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
In persona del Giudice Monocratico dott.ssa Alessandra Aragno ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 22793/2024 promossa da:
Parte_1 nato a Rosario in [...] in data [...]
Parte_2 nato a Rosario in [...] in data [...]
Parte_3 nata a Rosario in [...] in data [...]
Parte_4 nata a Rosario in [...] in data [...] rappresentati e difesi dall'Avv. ALECCI VANESSA Ricorrenti
CONTRO
in persona del Ministro pro tempore, con il patrocinio dell'Avvocatura Controparte_1
Distrettuale dello Stato di Torino
Resistente nonché nel contraddittorio con il Pubblico Ministero – Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Torino
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
Conclusioni di parte ricorrente:” l'On.le Tribunale adito, accertare e dichiarare lo status di cittadino italiano ai ricorrenti , cittadino argentino, nato a [...], Parte_1 provincia di Santa Fe in Argentina il 06/09/1960, documento d'identità N. , NumeroD_1 [...]
, cittadino argentino, nato a [...], provincia di Santa Fe in Argentina il 17/02/1992, Parte_2 documento d'identità N. , , cittadina argentina, nata a [...], provincia NumeroD_2 Parte_3 di Santa Fe in Argentina 4/05/1995, , e , cittadina argentina, NumeroDiCar_3 Parte_4 nata a [...], provincia di Santa Fe in Argentina il 03/09/1997, documento d'identità N.
, e, per l'effetto, ordinare al e/o ad ogni altra Autorità NumeroD_4 Controparte_1 amministrativa e comunque ad ogni pubblico ufficiale di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle comunicazioni alle Autorità consolari competenti;
dichiarare immediatamente esecutiva la sentenza pronunciata;
condannare, infine, parte resistente alla refusione delle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario.”
Motivi in fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato presso la Cancelleria del Tribunale di Torino in data 18/12/2024, ritualmente notificato, i ricorrenti hanno evocato in giudizio il
[...]
chiedendo il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, per essere CP_1 discendenti di cittadino italiano che non aveva mai perso la cittadinanza. A sostegno della domanda i ricorrenti hanno allegato:
- di essere cittadini argentini;
- di essere discendenti diretti dell'avo (o o Persona_1 Per_1
) nato a [...], provincia di Cuneo, in data 21/05/1878, il quale, Per_1 prima di emigrare in territorio argentino, contraeva matrimonio con la sig.ra Parte_5
il 26/12/1903 e dalla loro unione nasceva in Argentina, il giorno 09/01/1911, il
[...] figlio (cfr. docc. 1-4); Persona_2
- che dall'unione tra e del 25/02/1933 nasceva a Persona_2 Persona_3
Santa Isabel, provincia di Santa Fe, il giorno 22/02/1934, il figlio Persona_4
(cfr. docc. 5-7);
- che dal matrimonio tra e del 19/04/1956 Persona_4 Persona_5 nasceva a Rosario, in data 06/09/1960, il ricorrente (cfr. docc. 8- Persona_6
10);
- che dall'unione tra il ricorrente e del Persona_6 Persona_7
29/08/1991 nascevano a Rosario, in territorio argentino, tre figli, anch'essi ricorrenti nel presente giudizio: in data 17/02/1992, in data 04/05/1995, Parte_2 [...]
e, infine, in data 03/09/1997, (cfr. docc. 11-14); Parte_3 Parte_4
- ha infine precisato che l'avo mai ha rinunciato alla Persona_1 cittadinanza italiana e non si è mai naturalizzato argentino (cfr. doc. 1).
Il non si costituiva in giudizio. Controparte_1
Preliminarmente va dichiarata la contumacia del regolarmente citato Controparte_2
e non comparso. Il Pubblico Ministero interveniva in giudizio non opponendosi alla domanda. L'udienza del 13/11/2025 è stata sostituita con lo scambio di note scritte;
all'esito la causa è stata trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 281 sexies c. 3 c.p.c.
2. Motivi della decisione Il ricorso è fondato e merita di essere accolto per le ragioni che seguono. Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ai sensi dell'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021, nonchè la sussistenza dei presupposti previsti per l'introduzione del presente giudizio ex art. 281 decies c.p.c., essendo la domanda fondata su prova documentale e di pronta soluzione. La competenza territoriale è fissata, ai sensi dell'art. 4 co. 5 L. 46/2017 (come modificato dall'art. 1, comma 36, della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26/11/2021) in base al luogo in cui l'attore ha la dimora, oppure, quando l'attore risiede all'estero, avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani, con conseguente corretta instaurazione del giudizio dinanzi a questo Giudice, trattandosi di discendenti di soggetto nato a [...]. Va evidenziato che i ricorrenti instano per la concessione della cittadinanza, alla quale avrebbero diritto iure sanguinis, per essere discendenti di un cittadino italiano per nascita ex art. 1, lett a), legge n. 91/92. Tenendo conto della ricostruzione dell'albero genealogico dei ricorrenti, essi fanno valere il loro diritto alla cittadinanza italiana per trasmissione dall'avo nato Persona_1
a MO RO in data 21/05/1878 (si vedano allegati al ricorso introduttivo) e che la cittadinanza è dunque stata trasmessa dapprima attraverso il sig. (figlio di Persona_2 [...]
e ) e poi tramite il sig. . Persona_1 Parte_5 Persona_4
La linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta e apostillata. Dall'esame di tale documentazione emerge che la linea di discendenza che riconduce all'avo italiano non contempla passaggi per via materna intervenuti prima dell'entrata in vigore della nostra Carta Costituzionale. Ciò è rilevante, in quanto nessun ostacolo normativo poteva opporsi – neppure ratione temporis – alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi portati della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che hanno determinato dapprima a veder cadere il criterio di trasmissione unicamente maschile e, quindi, a considerare applicabile il sistema adeguato ai valori costituzionali anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana. Infatti, con riferimento all'ipotesi di discendenza paterna, colui che è nato in [...] ha diritto di essere riconosciuto cittadino italiano se dimostra di avere un avo italiano (maschio), senza limiti generazionali (purché l'antenato italiano sia deceduto dopo il 17 marzo 1861, data della proclamazione del Regno d'Italia). L'unica condizione richiesta è che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza. Fatte queste premesse, pertanto, il primo problema che si pone è se vi sia una pregiudiziale amministrativa, ovvero se la parte debba prima adire la via amministrava ex art. 17 ter L.91/92, o se comunque la parte ricorrente abbia interesse ad agire, posto che in linea di principio la richiesta dovrebbe essere vagliata ed evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice. Tuttavia, dagli allegati al ricorso introduttivo (cfr. doc. 24) - in relazione alle richieste di riconoscimento del proprio status civitatis italiano iure sanguins, ai sensi della Legge n. 91 del 5.02.1992, quali discendenti in linea diretta di cittadino italiano – si evince che il Parte_6
a Rosario a partire dall'anno 2021 ha previsto una nuova modalità di prenotazione degli
[...] appuntamenti, tramite il servizio online “Prenota@Mi”, la quale tuttavia non permette di accedere al servizio non essendovi date disponibili, come si evince dalla dicitura “Siamo spiacenti, tutti gli appuntamenti per questo servizio sono attualmente prenotati. Si prega di ricontrollare domani per eventuali cancellazioni o nuovi appuntamenti”, visibile nello screenshot depositato da parte ricorrente. Non vengono più pubblicate sul sito le liste di attesa dei richiedenti presso i singoli Consolati/Ambasciate; tuttavia, è notoria la dimensione del fenomeno nel Sud America e la condizione di sostanziale paralisi in cui versano gli uffici competenti in ragione della mole delle domande presentate. Ne deriva un'assoluta incertezza in ordine alla definizione, da parte dell'Autorità consolare, della richiesta presentata dai ricorrenti. Ai sensi dell'art.2 della Legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo. L'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis, il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale. In applicazione dei principi sopra enunciati l'art 3 DPR n. 362/1994 prevede che l'amministrazione debba provvedere sulla domanda entro il termine di 730 giorni. Quando tale termine sia superato o sarebbe verosimilmente superato in caso di accesso alla via amministrativa il soggetto può adire direttamente l'autorità giudiziaria competente. Il decorso di tale termine di 730 giorni, in difetto di espressa previsione legislativa, inoltre, non può considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Si deve ritenere, infatti, che le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione. Passando al merito del ricorso, nel caso di specie, i ricorrenti fanno discendere il proprio diritto alla cittadinanza italiana dal combinato disposto di due elementi, ovvero la circostanza per cui l'avo era cittadino italiano, in quanto nato in [...]anno 1878, Persona_1 Pt_6 coniugatosi in territorio italiano e successivamente trasferitosi in Argentina, e dalla circostanza che il figlio di tale antenato era nonno e bisnonno dei ricorrenti. Persona_2
Non emerge dagli atti che o alcuno dei suoi discendenti Persona_1 abbiano mai rinunciato alla cittadinanza italiana, ma, al contrario, dai vari allegati al ricorso introduttivo si evince che l'antenato dei ricorrenti non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana, come evince dalla copia depositata riguardante il Registro Nazionale degli Elettori argentini. Pertanto, ai sensi dell'art. 4 del Codice civile vigente in epoca unitaria, egli poteva trasmettere la cittadinanza italiana al figlio maschio nato in data [...], in Persona_2
General Arenales, provincia di Buenos Aires, in Argentina. Quindi se non vi sono dubbi che l'avo era cittadino italiano, Persona_1 in quanto nato in [...] cittadini italiani dopo l'unità d'Italia del 1861 (n. 21/05/1878), i suoi Pt_6 discendenti sono diventati cittadini argentini in forza della disciplina dello ius soli vigente in Argentina. Il figlio nasceva, infatti, il 09/01/1911 in territorio argentino. Persona_2
Si è posto il problema se ciò comportasse l'interruzione della trasmissione della cittadinanza italiana anche per linea maschile, trattandosi di avo nato prima dell'entrata in vigore della l. del 1912 sulla cittadinanza, che tale caso espressamente disciplinava all'art. 7, affermando il principio per cui i figli di cittadini italiani nati in uno stato da cui erano considerati cittadini per nascita non per questo perdevano la cittadinanza di origine. Sul punto si osserva che la legge sulle migrazioni n. 23 del 1901, nell'approntare un rimedio (cioè la possibilità di tornare ad essere italiani) nei riguardi di coloro che avessero perduto la cittadinanza italiana senza espressa manifestazione di volontà, menziona all'art. 36 “chi nato nel Regno o all'estero e diventato straniero perché figlio minore di padre che ha perduto la cittadinanza, oppure nato nel Regno o all'estero da padre che avesse perduta la cittadinanza prima della sua nascita e non abbia, secondo gli articoli 5, 6 e 11 del codice civile, dichiarato entro l'anno dall'età maggiore di eleggere la qualità di cittadino, ovvero abbia espressamente optato per la cittadinanza estera”. Si tratta di casi in cui la frattura del legame con la cittadinanza italiana è manifestamente più netta che non nel caso in cui il figlio di cittadini italiani sia semplicemente nato – anche per caso fortuito – in paesi che contemplano lo ius soli. Pertanto, si deve ritenere, anche per evitare una irragionevole disparità di trattamento, che l'ordinamento non considerasse destituiti dalla cittadinanza italiana i figli di cittadini che si trovavano senza concorso della loro volontà ad acquistare una cittadinanza straniera in ragione del luogo dove erano nati. Il figlio di (nonché nonno e bisnonno dei ricorrenti) Persona_1 [...] poteva, quindi, trasmettere la cittadinanza italiana al , padre Persona_2 Persona_4 del ricorrente . Parte_1
Pertanto, deve essere accolta la domanda avanzata dai ricorrenti, dichiarando che gli stessi sono cittadini italiani dalla nascita, disponendo l'adozione da parte del dei Controparte_1 provvedimenti conseguenti.
Sussistono gravi ed eccezionali motivi per compensare le spese di lite stante la peculiarità della controversia, il mancato ricorso alla via amministrativa e la mancata costituzione della controparte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede: Accoglie il ricorso e riconosce in capo ai ricorrenti nato a Parte_1
Rosario in ARGENTINA in data 06/09/1960; nato a [...] in Parte_2
ARGENTINA in data 17/02/1992; nata a Rosario in [...] in Parte_3 data 04/05/1995 e nata a Rosario in [...] in data [...], Parte_4 il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana. Ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello stato civile competente, di procedere Controparte_1 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
Compensa le spese di causa. Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti costituite e gli adempimenti di rito. Così deciso in Torino il 13/11/2025. Il Giudice
Dr.ssa Alessandra Aragno
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Sezione Nona Civile Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
In persona del Giudice Monocratico dott.ssa Alessandra Aragno ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 22793/2024 promossa da:
Parte_1 nato a Rosario in [...] in data [...]
Parte_2 nato a Rosario in [...] in data [...]
Parte_3 nata a Rosario in [...] in data [...]
Parte_4 nata a Rosario in [...] in data [...] rappresentati e difesi dall'Avv. ALECCI VANESSA Ricorrenti
CONTRO
in persona del Ministro pro tempore, con il patrocinio dell'Avvocatura Controparte_1
Distrettuale dello Stato di Torino
Resistente nonché nel contraddittorio con il Pubblico Ministero – Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Torino
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
Conclusioni di parte ricorrente:” l'On.le Tribunale adito, accertare e dichiarare lo status di cittadino italiano ai ricorrenti , cittadino argentino, nato a [...], Parte_1 provincia di Santa Fe in Argentina il 06/09/1960, documento d'identità N. , NumeroD_1 [...]
, cittadino argentino, nato a [...], provincia di Santa Fe in Argentina il 17/02/1992, Parte_2 documento d'identità N. , , cittadina argentina, nata a [...], provincia NumeroD_2 Parte_3 di Santa Fe in Argentina 4/05/1995, , e , cittadina argentina, NumeroDiCar_3 Parte_4 nata a [...], provincia di Santa Fe in Argentina il 03/09/1997, documento d'identità N.
, e, per l'effetto, ordinare al e/o ad ogni altra Autorità NumeroD_4 Controparte_1 amministrativa e comunque ad ogni pubblico ufficiale di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle comunicazioni alle Autorità consolari competenti;
dichiarare immediatamente esecutiva la sentenza pronunciata;
condannare, infine, parte resistente alla refusione delle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario.”
Motivi in fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato presso la Cancelleria del Tribunale di Torino in data 18/12/2024, ritualmente notificato, i ricorrenti hanno evocato in giudizio il
[...]
chiedendo il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, per essere CP_1 discendenti di cittadino italiano che non aveva mai perso la cittadinanza. A sostegno della domanda i ricorrenti hanno allegato:
- di essere cittadini argentini;
- di essere discendenti diretti dell'avo (o o Persona_1 Per_1
) nato a [...], provincia di Cuneo, in data 21/05/1878, il quale, Per_1 prima di emigrare in territorio argentino, contraeva matrimonio con la sig.ra Parte_5
il 26/12/1903 e dalla loro unione nasceva in Argentina, il giorno 09/01/1911, il
[...] figlio (cfr. docc. 1-4); Persona_2
- che dall'unione tra e del 25/02/1933 nasceva a Persona_2 Persona_3
Santa Isabel, provincia di Santa Fe, il giorno 22/02/1934, il figlio Persona_4
(cfr. docc. 5-7);
- che dal matrimonio tra e del 19/04/1956 Persona_4 Persona_5 nasceva a Rosario, in data 06/09/1960, il ricorrente (cfr. docc. 8- Persona_6
10);
- che dall'unione tra il ricorrente e del Persona_6 Persona_7
29/08/1991 nascevano a Rosario, in territorio argentino, tre figli, anch'essi ricorrenti nel presente giudizio: in data 17/02/1992, in data 04/05/1995, Parte_2 [...]
e, infine, in data 03/09/1997, (cfr. docc. 11-14); Parte_3 Parte_4
- ha infine precisato che l'avo mai ha rinunciato alla Persona_1 cittadinanza italiana e non si è mai naturalizzato argentino (cfr. doc. 1).
Il non si costituiva in giudizio. Controparte_1
Preliminarmente va dichiarata la contumacia del regolarmente citato Controparte_2
e non comparso. Il Pubblico Ministero interveniva in giudizio non opponendosi alla domanda. L'udienza del 13/11/2025 è stata sostituita con lo scambio di note scritte;
all'esito la causa è stata trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 281 sexies c. 3 c.p.c.
2. Motivi della decisione Il ricorso è fondato e merita di essere accolto per le ragioni che seguono. Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ai sensi dell'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021, nonchè la sussistenza dei presupposti previsti per l'introduzione del presente giudizio ex art. 281 decies c.p.c., essendo la domanda fondata su prova documentale e di pronta soluzione. La competenza territoriale è fissata, ai sensi dell'art. 4 co. 5 L. 46/2017 (come modificato dall'art. 1, comma 36, della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26/11/2021) in base al luogo in cui l'attore ha la dimora, oppure, quando l'attore risiede all'estero, avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani, con conseguente corretta instaurazione del giudizio dinanzi a questo Giudice, trattandosi di discendenti di soggetto nato a [...]. Va evidenziato che i ricorrenti instano per la concessione della cittadinanza, alla quale avrebbero diritto iure sanguinis, per essere discendenti di un cittadino italiano per nascita ex art. 1, lett a), legge n. 91/92. Tenendo conto della ricostruzione dell'albero genealogico dei ricorrenti, essi fanno valere il loro diritto alla cittadinanza italiana per trasmissione dall'avo nato Persona_1
a MO RO in data 21/05/1878 (si vedano allegati al ricorso introduttivo) e che la cittadinanza è dunque stata trasmessa dapprima attraverso il sig. (figlio di Persona_2 [...]
e ) e poi tramite il sig. . Persona_1 Parte_5 Persona_4
La linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta e apostillata. Dall'esame di tale documentazione emerge che la linea di discendenza che riconduce all'avo italiano non contempla passaggi per via materna intervenuti prima dell'entrata in vigore della nostra Carta Costituzionale. Ciò è rilevante, in quanto nessun ostacolo normativo poteva opporsi – neppure ratione temporis – alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi portati della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che hanno determinato dapprima a veder cadere il criterio di trasmissione unicamente maschile e, quindi, a considerare applicabile il sistema adeguato ai valori costituzionali anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana. Infatti, con riferimento all'ipotesi di discendenza paterna, colui che è nato in [...] ha diritto di essere riconosciuto cittadino italiano se dimostra di avere un avo italiano (maschio), senza limiti generazionali (purché l'antenato italiano sia deceduto dopo il 17 marzo 1861, data della proclamazione del Regno d'Italia). L'unica condizione richiesta è che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza. Fatte queste premesse, pertanto, il primo problema che si pone è se vi sia una pregiudiziale amministrativa, ovvero se la parte debba prima adire la via amministrava ex art. 17 ter L.91/92, o se comunque la parte ricorrente abbia interesse ad agire, posto che in linea di principio la richiesta dovrebbe essere vagliata ed evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice. Tuttavia, dagli allegati al ricorso introduttivo (cfr. doc. 24) - in relazione alle richieste di riconoscimento del proprio status civitatis italiano iure sanguins, ai sensi della Legge n. 91 del 5.02.1992, quali discendenti in linea diretta di cittadino italiano – si evince che il Parte_6
a Rosario a partire dall'anno 2021 ha previsto una nuova modalità di prenotazione degli
[...] appuntamenti, tramite il servizio online “Prenota@Mi”, la quale tuttavia non permette di accedere al servizio non essendovi date disponibili, come si evince dalla dicitura “Siamo spiacenti, tutti gli appuntamenti per questo servizio sono attualmente prenotati. Si prega di ricontrollare domani per eventuali cancellazioni o nuovi appuntamenti”, visibile nello screenshot depositato da parte ricorrente. Non vengono più pubblicate sul sito le liste di attesa dei richiedenti presso i singoli Consolati/Ambasciate; tuttavia, è notoria la dimensione del fenomeno nel Sud America e la condizione di sostanziale paralisi in cui versano gli uffici competenti in ragione della mole delle domande presentate. Ne deriva un'assoluta incertezza in ordine alla definizione, da parte dell'Autorità consolare, della richiesta presentata dai ricorrenti. Ai sensi dell'art.2 della Legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo. L'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis, il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale. In applicazione dei principi sopra enunciati l'art 3 DPR n. 362/1994 prevede che l'amministrazione debba provvedere sulla domanda entro il termine di 730 giorni. Quando tale termine sia superato o sarebbe verosimilmente superato in caso di accesso alla via amministrativa il soggetto può adire direttamente l'autorità giudiziaria competente. Il decorso di tale termine di 730 giorni, in difetto di espressa previsione legislativa, inoltre, non può considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Si deve ritenere, infatti, che le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione. Passando al merito del ricorso, nel caso di specie, i ricorrenti fanno discendere il proprio diritto alla cittadinanza italiana dal combinato disposto di due elementi, ovvero la circostanza per cui l'avo era cittadino italiano, in quanto nato in [...]anno 1878, Persona_1 Pt_6 coniugatosi in territorio italiano e successivamente trasferitosi in Argentina, e dalla circostanza che il figlio di tale antenato era nonno e bisnonno dei ricorrenti. Persona_2
Non emerge dagli atti che o alcuno dei suoi discendenti Persona_1 abbiano mai rinunciato alla cittadinanza italiana, ma, al contrario, dai vari allegati al ricorso introduttivo si evince che l'antenato dei ricorrenti non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana, come evince dalla copia depositata riguardante il Registro Nazionale degli Elettori argentini. Pertanto, ai sensi dell'art. 4 del Codice civile vigente in epoca unitaria, egli poteva trasmettere la cittadinanza italiana al figlio maschio nato in data [...], in Persona_2
General Arenales, provincia di Buenos Aires, in Argentina. Quindi se non vi sono dubbi che l'avo era cittadino italiano, Persona_1 in quanto nato in [...] cittadini italiani dopo l'unità d'Italia del 1861 (n. 21/05/1878), i suoi Pt_6 discendenti sono diventati cittadini argentini in forza della disciplina dello ius soli vigente in Argentina. Il figlio nasceva, infatti, il 09/01/1911 in territorio argentino. Persona_2
Si è posto il problema se ciò comportasse l'interruzione della trasmissione della cittadinanza italiana anche per linea maschile, trattandosi di avo nato prima dell'entrata in vigore della l. del 1912 sulla cittadinanza, che tale caso espressamente disciplinava all'art. 7, affermando il principio per cui i figli di cittadini italiani nati in uno stato da cui erano considerati cittadini per nascita non per questo perdevano la cittadinanza di origine. Sul punto si osserva che la legge sulle migrazioni n. 23 del 1901, nell'approntare un rimedio (cioè la possibilità di tornare ad essere italiani) nei riguardi di coloro che avessero perduto la cittadinanza italiana senza espressa manifestazione di volontà, menziona all'art. 36 “chi nato nel Regno o all'estero e diventato straniero perché figlio minore di padre che ha perduto la cittadinanza, oppure nato nel Regno o all'estero da padre che avesse perduta la cittadinanza prima della sua nascita e non abbia, secondo gli articoli 5, 6 e 11 del codice civile, dichiarato entro l'anno dall'età maggiore di eleggere la qualità di cittadino, ovvero abbia espressamente optato per la cittadinanza estera”. Si tratta di casi in cui la frattura del legame con la cittadinanza italiana è manifestamente più netta che non nel caso in cui il figlio di cittadini italiani sia semplicemente nato – anche per caso fortuito – in paesi che contemplano lo ius soli. Pertanto, si deve ritenere, anche per evitare una irragionevole disparità di trattamento, che l'ordinamento non considerasse destituiti dalla cittadinanza italiana i figli di cittadini che si trovavano senza concorso della loro volontà ad acquistare una cittadinanza straniera in ragione del luogo dove erano nati. Il figlio di (nonché nonno e bisnonno dei ricorrenti) Persona_1 [...] poteva, quindi, trasmettere la cittadinanza italiana al , padre Persona_2 Persona_4 del ricorrente . Parte_1
Pertanto, deve essere accolta la domanda avanzata dai ricorrenti, dichiarando che gli stessi sono cittadini italiani dalla nascita, disponendo l'adozione da parte del dei Controparte_1 provvedimenti conseguenti.
Sussistono gravi ed eccezionali motivi per compensare le spese di lite stante la peculiarità della controversia, il mancato ricorso alla via amministrativa e la mancata costituzione della controparte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede: Accoglie il ricorso e riconosce in capo ai ricorrenti nato a Parte_1
Rosario in ARGENTINA in data 06/09/1960; nato a [...] in Parte_2
ARGENTINA in data 17/02/1992; nata a Rosario in [...] in Parte_3 data 04/05/1995 e nata a Rosario in [...] in data [...], Parte_4 il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana. Ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello stato civile competente, di procedere Controparte_1 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
Compensa le spese di causa. Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti costituite e gli adempimenti di rito. Così deciso in Torino il 13/11/2025. Il Giudice
Dr.ssa Alessandra Aragno