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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/12/2025, n. 17460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17460 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE XVI CIVILE
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei Sigg. ri Magistrati:
Dott. Giuseppe Di Salvo Presidente
Dott. IZ MA Giudice Estensore
Dott.ssa Flora Mazzaro Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa annotata al R.G.A.C.C. n° 37543 per l'anno 2023, trattenuta in decisione alla udienza del 09 dicembre 2025, vertente
TRA
(di seguito anche il “Dott. ), CF: , Parte_1 Pt_1 C.F._1
nato a [...], il [...], residente in [...], rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dal Prof.
Avv. Giulio Enea Vigevani, CF: – PEC: e dall'Avv. C.F._2 Email_1
Claudio Daniele Mosè Morpurgo, CF: , PEC: C.F._3
del Foro di Milano ed elettivamente domiciliato Email_2
presso lo studio del primo sito in Milano (MI) – 20122, Via Pogdora, n. 13, giusta procura alle liti in calce all'atto di citazione.
ATTORE
E
Controparte_1
(di seguito anche “ o l' “ ” ), CF: – P.IVA: , con sede legale a CP_1 CP_2 P.IVA_1 P.IVA_2 Roma – 00137, Viale Marx n. 15, PEC: , in persona del Commissario Straordinario Email_3
e legale rappresentante pro tempore, Dott. rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale CP_3 dello Stato (CF: ) ex D.P.C.M 15 ottobre 2018; P.IVA_3 fax: 06/96514000; PEC: , presso i cui uffici domicilia in Roma, Email_4
Via dei Portoghesi n. 12.
CONVENUTO
OGGETTO: impugnazione delibere
All'udienza del 09 dicembre 2025 i procuratori delle parti concludevano come in atti.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato, Il Dott. conveniva dinanzi all'intestato Parte_1
Tribunale il Controparte_1
( di seguito breviter il , esponendo che: CP_1
- con decreto del 18 Dicembre 2019 il Ministro pro-tempore per la Pubblica Amministrazione,
On. le Dott.ssa , aveva nominato esso attore Presidente del OR;
Persona_1
- Il mandato conferito aveva durata quinquennale, con decorrenza dal 16 Gennaio 2020, data di insediamento nella carica;
- con delibera del 29 Aprile 2020, l'Assemblea del Centro aveva riconosciuto ad esso istante, in ragione della carica affidata, il compenso lordo annuo di € 142.000,00, oltre aD un rimborso delle spese nel limite massimo di € 30.000,00, nonchè un'indennità forfettaria di lordi € 15.000,00, in ragione delle funzioni di
Direttore Generale dallo stesso svolte nel periodo gennaio-aprile 2020;
- con successivo decreto del 29 luglio 2021, il Ministro pro-tempore per la Pubblica Amministrazione, On.
Le Prof. , aveva rinnovato il mandato ad esso esponente, quale Presidente del OR, per Persona_2 la durata di un quinquennio, decorrente dall'insediamento del Consiglio di Amministrazione, disposta per la data del 6 Agosto 2021 e con naturale scadenza alla data del 6 Agosto 2026;
- durante il corso del mandato il aveva sempre chiuso i bilanci in attivo;
CP_1
- in particolare, il bilancio dell'anno 2022 si era chiuso con un fatturato di 98,9 milioni di euro ed un utile di esercizio di 2,6 milioni di euro;
- durante la Presidenza di esso attore, inoltre, la situazione finanziaria dell'istituto era stata supportata da una linea di credito di 60 milioni di euro messa a disposizione dalla , utilizzata soltanto parzialmente, avendo conosciuto una fase di Controparte_4 sviluppo e di miglioramento gestionale, comprovata dai dati calcolati dal team di assistenza tecnica di distaccato presso il Dipartimento della Funzione Pubblica e presentati al Ministro pro- Parte_2
tempore per la Pubblica Amministrazione, Dott. il 5 dicembre 2022 ( i ricavi da commesse Persona_3
erano passati da 29 a 79 milioni di euro, con un aumento del 172 % nel triennio di gestione di esso istante e con un aumento della redditività pro capite del 129 % e una crescita del rapporto tra valore della produzione e costo del lavoro del 112 %);
- nel corso della predetta gestione, era aumentato, altresì, il numero delle Pubbliche Amministrazioni associate al più che triplicate dall'inizio dell'anno 2020, nonché CP_1
il numero dei progetti proposti dagli Associati (a titolo esemplificativo: Regione Siciliana, Regione Abruzzo,
Roma Capitale, Ministero della Salute, Agenzia delle Entrate);
- tuttavia, il Governo aveva emanato il Decreto-Legge 22 Aprile 2023 n. 44, recante “Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche”, pubblicato in Gazzetta
Ufficiale – Serie Generale - n. 95 del 22 Aprile 2023 ( di seguito anche “Il decreto”), con il quale, all'art. 24, rubricato “Riorganizzazione di OR PA”, aveva previsto, a fronte di asserite nuove funzioni attribuite al
OR, la decadenza, con effetto dall'entrata in vigore dello stesso
(i.e. a far data dal 23 Aprile 2023), del Presidente e del Consiglio di Amministrazione del OR e contestuale nomina del Commissario Straordinario, nella persona del Capo del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dott. CP_3
- si trattava, secondo la ricostruzione operata da esso esponente, di una norma costruita “ad personam” per liquidare rapidamente dall'incarico esso attore e per conferire la carica ad altro soggetto, all'evidenza, più gradito al Governo;
- tale circostanza era comprovata dal fatto che le nuove attribuzioni, in funzione delle quali il Decreto - Legge 22 Aprile 2023 n. 44 aveva stabilito la decadenza dall'incarico di esso istante erano incluse in quelle di cui l' era già titolare, in base allo Statuto ed all'art. 2 del D. Lgs n. 6 del 2010; CP_2
- quanto, in particolare, alle attribuzioni relative alla formazione del personale, in vista dell'attuazione del
PNRR, le stesse erano già state riconosciute al OR con l'art. 4 del Decreto-legge n. 80 del 2021;
- in ordine ai mutati requisiti professionali, previsti dal citato art. 24 per ricoprire la carica di Presidente di significativamente ridotti rispetto alla disciplina previgente ( in quanto era ivi previsto che, per CP_1
accedere alla carica di Presidente, fosse sufficiente avere maturato cinque anni di esperienza manageriale, anziché dieci, come in precedenza), esso esponente li possedeva, avendo una pluridecennale esperienza manageriale anche internazionale, per aver lavorato per lungo tempo in molti ordinamenti stranieri anche con Istituzioni pubbliche, quali l'European Training Foundation, il Ministero dell'Educazione della
Federazione Russa, il Ministero dell'Educazione Nazionale in Turchia e il Ministero dell'Industria in
Bulgaria;
- la disposizione di cui all'art. 24 del citato decreto, quindi, era stata preordinata a realizzare un sistema di spoil system extra legem;
- in data 26 Aprile 2023, infatti, il Commissario Straordinario del OR, Dott. aveva CP_3
deliberato di:
“dare atto dell'avvenuto insediamento, a decorrere dal 26 Aprile 2023, quale Commissario Straordinario di
, in attuazione di quanto disposto dall'art. 24 del Decreto Legge 22 Aprile 2023, n. 44”; CP_1
“ assumere, a decorrere da tale data, i poteri, le funzioni e le competenze degli organi decaduti ai sensi del citato art. 24 ( Presidente e Consiglio di Amministrazione) contenuti nel Decreto Legislativo 25 Gennaio
2010 n. 6, nello Statuto, nel Regolamento interno di organizzazione contabilità e amministrazione, nonché negli ulteriori atti interni di procedurale, regolamentare e organizzativa”;
“rinviare a successive deliberazioni ogni disposizione connessa e conseguente all'espletamento del mandato”;
- con lettera inviata in data 19 luglio 2023, per il tramite degli odierni difensori, esso attore aveva contestato l'intervenuta decadenza/revoca dal mandato, evidenziandone la palese nullità e/o illegittimità
e/o ingiustificatezza e/o inefficacia e/o comunque l'arbitrarietà/irragionevolezza, anche in relazione a qualsivoglia atto di natura normativa e/o amministrativa e/o regolamentare e/o anche solo privatistica, di suddetta decadenza presupposto e/o conseguente.;
- a causa della delibera n.1 del 26 Aprile 2023, assunta dal Commissario Straordinario, esso attore aveva subito ingenti danni, in quanto, al fine di assumere l'incarico quale Presidente del OR, aveva rinunciato al rapporto di lavoro, quale dirigente di NABA, rispetto al quale avrebbe percepito un trattamento retributivo più elevato di quello riconosciuto dal ( che superava oltre i 200 mila euro CP_1
annui, come da Certificazione Unica 2018, versata in atti);
- peraltro, alla data di decadenza dell'incarico presso il il compenso riconosciuto ad esso istante ( CP_1
pari ad € 11.833,33 mensili, ovvero un compenso annuo lordo di € 142.000,00) rappresentava per sè e per la sua famiglia l'unica fonte di reddito e di sostentamento;
- inoltre le modalità con le quali era stata gestita la revoca dal mandato suddetto, avrebbero avuto una ricaduta mediatica e conseguenze gravissime sia rispetto alla professionalità di esso esponente, sia in termini di immagine e di reputazione;
- alla data di instaurazione del presente giudizio esso attore era privo di occupazione e le chances di collocamento nel mercato del lavoro, considerata la seniority ed il bagaglio professionale, nonché la età anagrafica, si erano drasticamente ridotte;
- ne conseguiva il diritto a conseguire la reintegrazione nella carica di Presidente del OR o, in via subordinata, a conseguire il il risarcimento del danno, pari ai compensi dovuti dalla data di decadenza ex lege/revoca dalla carica
(23 Aprile 2023), a quella di scadenza del mandato (6 Agosto 2026), ovvero per una somma complessiva di € 473.333,28;
- a sostegno di tali pretese esso istante aveva prospettato la esistenza delle seguenti ragioni di diritto:
- 1) l'art. 24, comma 2, del Decreto Legge n. 44 del 24 Aprile 2023, come convertito dalla Legge 21 Giugno
2023 n. 74, che prevedeva un'ipotesi di decadenza automatica, ex lege, del Presidente e del Consiglio di
Amministrazione, a decorrere dal 23 Aprile 2023 (data di entrata in vigore del decreto), quale effetto delle modifiche apportate agli articoli 2 e 3 del d. lgs n. 6 del 2010, violava gli articoli 3, 77 e 97 Cost;
- in particolare la richiamata disposizione era contenuta in un decreto legge, adottato in assenza dei presupposti straordinari di necessità ed urgenza, che giustificavano, ai sensi dell'art. 77 Cost., il ricorso a tale fonte di diritto;
- inoltre il precitato articolo, nella parte in cui stabiliva che: “ in relazione alle nuove funzioni attribuite all' Parte_3
ai sensi del comma 1 ed ai requisiti professionali ivi stabiliti, a decorrere dalla data di entrata in vigore
[...]
del presente decreto, gli organi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo n. 6 del
2010 decadono”, si poneva in contrasto con il principio di ragionevolezza e legittimo affidamento nella stabilità dei rapporti giuridici di cui all'art. 3 Cost e con il principio di buon andamento, imparzialità e continuità nell'attività amministrativa, tutelato dall'art. 97 Cost;
- 2) la rilevanza delle questioni prospettate con riferimento all'art. 24, comma 2, del Decreto Legge, come convertito dalla Legge 21 Giugno 2023 n. 74, per violazione degli articoli, 3,77 e 97 Cost., al fine della decisione in ordine alla legittimità della cessazione del dalla carica di Presidente di OR, Pt_1
consentiva di sollevare la questione di legittimità costituzionale della predetta disposizione normativa;
- 3) la decadenza ex lege /revoca di esso esponente dalla carica di Presidente del in quanto adottata in violazione di norme imperative, di rango costituzionale CP_1
( art. 3, 77, 97 Cost), risultava illegittima, per assenza di giusta causa, ma altresì nulla, ai sensi dell'art. 1418 c.c., con conseguente nullità di ogni atto/provvedimento presupposto e/o conseguente, compresa la delibera n. 1 del 26 Aprile 2023, anche ai sensi degli artt. 2377 c.c. e 2379 c.c.. Essendo l'atto nullo “tamquam non esset”, il rapporto di natura organica esistente tra esso attore ed il doveva intendersi ancora in essere;
CP_1
- 4) In ogni caso, sussistevano i presupposti per la tutela risarcitoria di cui all'art. 2383 c.c., per assenza di giusta causa in ordine alla revoca dalla carica di Presidente di OR di esso attore ed in ordine alla successiva delibera n. 1 del 26 Aprile 2023 di insediamento del Commissario Straordinario;
- tenendo conto del compenso annuo riconosciuto ad esso istante per la carica di Presidente del OR, pari ad € 142.000,00 e dei 40 mesi intercorrenti tra la data di decadenza ex lege/revoca ( 23 aprile 2023) e la data che sarebbe stata di naturale scadenza del mandato
(6 Agosto 2026), esso esponente avrebbe avuto diritto a vedersi riconosciuto un risarcimento pari alla somma di € 142.000,00/12 x 40 ovvero pari ad € 473.333,28;
- tanto premesso venivano rassegnate le seguenti conclusioni:
“voglia L'On. le Tribunale Adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, anche in via istruttoria ed incidentale: nel merito: in via principale: previa, occorrendo, sospensione del presente giudizio, al fine di trasmettere il fascicolo di causa alla cancelleria della Corte Costituzionale, ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la prospettata questione di legittimità costituzionale dell'art. 24, Decreto Legge 22 Aprile 2023 n. 44, convertito con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2023, n. 74, accertarsi e dichiararsi, per i motivi meglio esposti ai paragrafi B, C, D,E ed F e relativi sotto-paragrafi, previa ogni declaratoria del caso, la nullità e/o l'annullabilità e/o l'illegittimità e/o l' ingiustificatezza e/o inefficacia e/o arbitrarietà e/o irragionevolezza della decadenza ex lege/revoca, intervenuta in data 23 Aprile 2023, del Dott. quale Parte_1
Presidente di mmodernamento delle P.A.- Controparte_1
e di ogni e qualsivoglia atto ad esso presupposto e/o conseguente, ivi compresa la delibera n.1 del 26 Aprile
2023 e, per l'effetto: condannarsi Controparte_1
CF: – P.IVA: con sede legale in Roma – 00137,
[...] P.IVA_1 P.IVA_2
Viale Marx n.15, in persona del Commissario Straordinario e legale rappresentante pro tempore,
Dott. alla reintegrazione del Dott. nella carica di Presidente di CP_3 Parte_1 [...]
Controparte_1
ed al pagamento in favore di quest'ultimo dei compensi maturati e non corrisposti dal giorno della decadenza /revoca sino a quello dell'effettiva reintegrazione, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per il medesimo periodo, laddove dovuti;
in via subordinata: previa, occorrendo, sospensione del presente giudizio, al fine di trasmettere il fascicolo di causa alla cancelleria della Corte Costituzionale, ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la prospettata questione di legittimità costituzionale dell'art. 24, Decreto-legge
22 Aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla Legge 21 Giugno 2023 n. 74, accertarsi e dichiararsi, per i motivi meglio esposti ai paragrafi B,C,D,E ed F e relativi sotto-paragrafi, pervia ogni declaratoria del caso, la nullità e/o l'annullabilità e/o l'illegittimità e/o l'ingiustificatezza e/o inefficacia e/o arbitrarietà e/o irragionevolezza, anche per insussistenza di giusta causa, della decadenza ex lege/revoca, intervenuta in data 23 Aprile 2023, del Dott. dalla carica Parte_1 di Presidente di per delle Controparte_1 Controparte_1
P.A.- e di ogni e qualsivoglia atto ad esso presupposto e/o conseguente, ivi compresa la delibera n. 1 del 26
Aprile 2023 e per l'effetto: condannarsi Controparte_1
CF: – P.IVA: , con sede legale a Roma – 00137,
[...] P.IVA_1 P.IVA_2
Viale Marx, n. 15, in persona del Commissario Straordinario e legale rappresentante pro tempore, Dott. al pagamento del risarcimento del danno, CP_3 pari ai compensi al medesimo dovuti dalla data di decadenza ex lege/revoca dalla carica (23 Aprile 2023) a quella di scadenza dalla carica ( 6 agosto 2026) e, dunque, per una somma complessiva di € 473.333,28, ovvero alla diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;
in ogni caso: per i motivi meglio esposti ai paragrafi H ed I, previa ogni declaratoria del caso, accertarsi e dichiararsi il diritto del Dott. Pt_1
e condannarsi
[...] Controparte_1
delle P.A.-, CF – P.IVA: , con sede legale in Roma – 00137, Viale Marx n. 15, P.IVA_1 P.IVA_2
in persona del Commissario Straordinario e legale rappresentante pro tempore, Dott. CP_3 al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, quantificati nella misura e somma di € 142.000,00, ovvero alla diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, se del caso anche in via equitativa;
il tutto con interessi legali e rivalutazione monetaria;
con rimborso di quanto versato a titolo di contributo unificato;
con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite”.
Costituitosi ritualmente il OR P.A.- Controparte_1
rassegnava le seguenti conclusioni:
[...]
“voglia l'Ill. mo Tribunale adito rigettare le domande di parte attrice siccome infondate, con vittoria di diritti ed onorari di giudizio”.
A sostegno delle suesposte conclusioni, il OR rappresentava che: 1) esso convenuto era un'associazione riconosciuta, con personalità giuridica di diritto privato, costituita quale ente strumentale ed organismo in house alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica-. dalla data di entrata in vigore del D.L. n. 44/2023, ossia dal 23 Aprile 2023, erano decaduti il Presidente ed il Consiglio di Amministrazione di esso convenuto ed era subentrato il
Commissario Straordinario, nella persona del Capo del Dipartimento della Funzione
Pubblica, il quale, con la deliberazione del 26 Aprile 2023, si era insediato nella carica, assumendo, a decorrere da tale data, tutti i poteri, le funzioni e le competenze degli organi decaduti, ai sensi del citato art. 24 del D.L. n. 44/2023
( Presidente e Consiglio di Amministrazione);
in attuazione di tale disposizione normativa, il Commissario Straordinario, con funzioni di Consiglio di Amministrazione, aveva adottato 19 deliberazioni, tutte pubblicate e consultabili sul sito dell'istituto, in funzione dell'implementazione delle nuove funzioni attribuite all'Ente;
nel corso della gestione commissariale, dal 26 Aprile 2023 al mese di luglio 2023, erano stati adottati atti rilevanti per la vita dell'Istituto, quali: il nuovo Statuto, adottato dall'assemblea di esso convenuto in data 20 Giugno 2023 e, successivamente, dal Ministro per la pubblica amministrazione con decreto dell'11 luglio 2023; il nuovo Regolamento Interno di Organizzazione, contabilità, amministrazione, approvato nell'assemblea del 20 Giugno 2023; gli interventi sull'organizzazione e la struttura interna per incrementare l'efficienza della stessa;
con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del 28 luglio 2023, erano stati ricostituiti gli organi di cui all'art. 3, comma 1, lett. a e c del D. Lgs n. 6/2010, mediante la nomina del Dott. quale Presidente di esso convenuto e la costituzione Persona_4
del nuovo Consiglio di Amministrazione;
la durata del mandato del Presidente e del Consiglio di Amministrazione era pari a 5 anni, a decorrere dal 3 Agosto 2023, come disposto dal citato decreto del Ministro;
2) le motivazioni di diritto articolate dal Dott. a fondamento delle pretese azionate Pt_1
nel presente giudizio, muovevano da erronei presupposti;
in particolare, la pretesa incostituzionalità dell'art. 24, comma 2, D.L. n. 44/2023, conv. In Legge n. 74/2023, muoveva dalla premessa secondo cui la norma de qua fosse contenuta in un atto normativo d'urgenza, sebbene non sussistesse alcun carattere di omogeneità, straordinarietà e urgenza, come prescritto dall'art. 77 Cost;
al contrario la richiamata disposizione normativa si inseriva nel più ampio quadro delle diverse disposizioni urgenti, volte, nel loro insieme, a garantire il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche e il potenziamento e la riorganizzazione di società a partecipazione pubblica;
difettavano, pertanto, i requisiti di “evidente mancanza dei presupposti di straordinaria necessità ed urgenza”, o di “manifesta irragionevolezza o arbitrarietà della loro valutazione”, alla cui ricorrenza la Corte Costituzionale circoscriveva il sindacato sulla legittimità dell'adozione, da parte del Governo, del decreto legge;
parimenti, non vi era stata alcuna violazione degli articoli 3 Cost. e 97 Cost. in quanto la decadenza dall'incarico del Dott. era intervenuta all'esito di una più ampia e Pt_1
articolata riforma legislativa dell'intera associazione, che aveva riguardato molteplici aspetti: formazione, reclutamento e PNRR;
in tale contesto l'introduzione di nuovi requisiti per ricoprire la carica di presidente dell'istituto ( tra cui “una comprovata esperienza in ambito internazionale e in materia di contratti pubblici”) aveva determinato la revoca ex lege del Dott. allo scopo di Pt_1
consentire la ricostituzione dell'organo, in conformità alle rinnovate caratteristiche del nuovo modello organizzativo;
in particolare, con le delibere commissariali n. 9 del 21 Giugno 2023 e n. 13 del 20 luglio 2023, il Commissario Straordinario aveva determinato la modifica dell'organizzazione interna del e la nuova articolazione degli uffici, mediante CP_1
l'introduzione della Direzione “Sviluppo e Innovazione PA “ ( SIPA), da cui dipendevano tre
Aree: Performance e Semplificazione Amministrativa;
Controparte_5
Controparte_6
le nuove attività attribuite all'istituto avevano determinato l'insorgenza di maggiori responsabilità degli organi dell , individuati dall'art. 3 del Decreto Legislativo Parte_3
n. 6/2010, nonché dell'intera struttura nella sua articolazione organizzativa, radicalmente modificata come previsto dall'art. 24 del D.L. n. 44/2023;
la riorganizzazione del attuata con il D.L. 44/2023, convertito nella Legge CP_1
n. 74/2023, era stata radicale ed effettiva, tale da giustificare il riassetto della Governance ( Presidente e Consiglio di Amministrazione), in relazione alle nuove funzioni attribuite agli organi dell .; Parte_3
3) la domanda di risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non, lamentati dal Dott. era infondata, in quanto, secondo un costante orientamento della Pt_1
giurisprudenza di legittimità, non era ravvisabile una responsabilità per colpa, in relazione all'applicazione di una disposizione vigente, nel periodo anteriore all'eventuale dichiarazione di incostituzionalità della stessa;
Nel caso in esame, invero, l'art. 24, comma 2, del D.L n. 44/2023 aveva prodotto la revoca ex lege del Dott. dalla carica di Presidente di impedendo Pt_1 CP_1
il configurarsi di qualsivoglia forma di responsabilità, in termini di dolo o colpa, in capo ad esso convenuto;
la domanda dell'attore era, altresì, infondata, per mancato assolvimento dell'onere probatorio dei danni asseritamente subiti (danno non patrimoniale, da perdita di chance, all'immagine, alla reputazione personale e professionale, morale ed esistenziale), ai sensi dell'art. 2697 c.c.
Ritualmente instaurato il contraddittorio tra le parti, depositate le memorie ex art. 171 ter cpc, alla prima udienza dell'8 Gennaio 2024, il Giudice rinviava la causa per gli stessi incombenti, al fine di verificare il perfezionamento di intese conciliative, al 19 febbraio 2024.
In esito a quest'ultima, visto l'esito negativo del tentativo di conciliazione, stante la dichiarata indisponibilità del i procuratori di parte attrice insistevano come in atti. CP_1
Il Procuratore dello Stato si riportava ai precedenti scritti difensivi, ribadendo che il vaglio della fondatezza della domanda risarcitoria era impedito dalla circostanza per cui la revoca del Dott. era intervenuta Pt_1
in virtù di una norma non ancora dichiarata incostituzionale.
All'esito, il Giudice, ritenuto che la causa fosse di natura documentale, rinviava la stessa dinanzi a sé all'udienza del 14 ottobre 2025 per la rimessione al Collegio concedendo alle parti i termini ex art. 189 cpc..
Alla predetta udienza, a seguito della redazione degli scritti difensivi, la causa era trattenuta in decisione.
Con ordinanza collegiale del 28 ottobre 2025 la causa regrediva in istruttoria al fine di consentire l'acquisizione del parere del pubblico ministero competente che, pur avvisato, non provvedeva a quanto richiesto.
All'esito la controversia, alla udienza del 09 dicembre 2025, veniva ulteriormente trattenuta in decisione. Motivi della decisione
Ritiene il Tribunale che le domande proposte dal Dott. non possano trovare accoglimento per Pt_1
l'ordine di ragioni di seguito compendiate:
1) in primo luogo non sussistono i presupposti previsti ex lege per sollevare la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 24, comma 2, del Decreto Legge
24 Aprile 2023 n. 44, come convertito dalla Legge 21 Giugno 2023 n. 74, che prevede la decadenza automatica, ex lege, del Presidente e del Consiglio di Amministrazione del OR, a decorrere dal 23 Aprile 2023, data di entrata in vigore del decreto, quale effetto del nuovo Ordinamento dell'Associazione, introdotto dagli articoli 2 e 3 del D. Lgs n. 6 del 2010.
Al riguardo giova rammentare che il sindacato della Corte Costituzionale è circoscritto ai casi di evidente carenza dei presupposti di straordinaria necessità e di urgenza richiesti dall'art. 77, secondo comma, Cost. o di “manifesta irragionevolezza” della scelta del Legislatore.
Il Giudice delle Leggi, pur avendo superato un precedente orientamento, volto a ritenere la valutazione dei requisiti di straordinaria necessità ed urgenza squisitamente politica, rivendicandone il sindacato a far data dalla sentenza n. 29 del 1995, è pervenuta, tuttavia, alla declaratoria di illegittimità, in un novero limitato di casi
(sentenza n. 171 del 2007, n. 128 del 2008 e n. 220 del 2013).
In particolare la sentenza n. 171 del 2007 ha dichiarato l'incostituzionalità di una norma estranea alla materia disciplinata dal decreto in cui era inserita, circostanza ritenuta sintomatica dell'evidente carenza del prescritto presupposto di validità costituzionale dei decreti-legge.
Tra le successive sentenze caducatorie particolare menzione merita la sentenza n. 22/2012, che ha aggiunto un tassello all'interpretazione dell'art. 77 Cost, esigendo il rispetto del requisito di omogeneità materiale e teleologica, non soltanto ad opera del
Governo, in sede di emanazione del provvedimento d'urgenza, ma anche a cura del Parlamento, in occasione della legge di conversione. Infatti l'art. 77 secondo comma Cost. istituisce un nesso di relazione funzionale tra il decreto-legge, formato dal Governo ed emanato dal Presidente della Repubblica e la legge di conversione, caratterizzato da un procedimento di approvazione peculiare rispetto a quello ordinario.
Dalla tendenziale coincidenza di oggetto dei due atti è derivato il divieto per il Parlamento di alterare l'omogeneità di fondo della normativa urgente, sanzionato con la dichiarazione di illegittimità di una norma estranea all'oggetto o alla finalità del decreto, inserita in sede di conversione, non per difetto dei presupposti di necessità ed urgenza, ma per l'anomalo utilizzo del potere di conversione.
Sotto altro profilo l'osservanza dell'art. 77 Cost. è stata garantita dalla sentenza n. 360/1996 a mezzo della declaratoria di illegittimità dei decreti reiterati che, in assenza di nuove e sopravvenute ragioni straordinarie di necessità e di urgenza, riproducano il contenuto dei precedenti decreti decaduti, per mancanza di conversione.
Secondo l'orientamento giurisprudenziale della Corte Costituzionale, venutosi a formare a partire dall'anno 1996, il sindacato in ordine alla ricorrenza dei requisiti di cui all'art. 77 Cost. è circoscritto, quindi, alle ipotesi di:
i) evidente carenza del requisito della straordinarietà del caso di necessità e di urgenza di provvedere;
ii) irragionevolezza manifesta della norma censurata;
iii) “error in procedendo” in sede di legge di conversione;
iv) reiterazione della decretazione d'urgenza;
v) eterogeneità della norma censurata in relazione al complesso delle disposizioni normative contenute nel decreto-legge.
Per tale via la sentenza n. 133 del 2016 del Giudice delle Leggi ha escluso l'illegittimità della norma censurata sul presupposto che la stessa persegue una finalità richiamata espressamente nel preambolo del decreto, dunque non estranea al contenuto ed alla materia disciplinata dal medesimo.
Analoga statuizione è contenuta nella pronuncia n. 170 del 2017 sulla scorta del tenore delle disposizioni censurate e della relativa ratio.
Nel caso della recente sentenza n. 146 del 2024, citata dal Dott. Pt_1
l'eterogeneità della norma censurata e la conseguente mancanza dei presupposti di necessità e di urgenza, è stata denunciata con riferimento ad una norma presente nel testo iniziale del decreto legge, ritenuta precludente un esame ed una discussione parlamentare effettiva nel merito del testo normativo, entro il termine breve assegnato al Parlamento.
Trasponendo le suesposte coordinate interpretative alla norma censurata nell'ambito del presente giudizio la stessa supera il vaglio dell'evidente assenza dei presupposti di cui all'art. 77 Cost, nonché della ragionevolezza ed eterogeneità, avuto riguardo alle finalità ed alla ratio sottese al Decreto Legge 24 Aprile 2023
n. 44.
La revoca/decadenza dall'incarico del Dott. invero, si inserisce nell'ambito Pt_1
di una riforma del afferente anche la composizione ed il rinnovo CP_1
degli organi propri dell'associazione, nel quadro di rinnovate funzioni attribuite all'Ente.
L'articolo 24 del Decreto, rubricato “Riorganizzazione di è rispondente CP_7
alla ratio della riforma dell' , preordinata a rafforzare la capacità amministrativa CP_2
delle amministrazioni pubbliche ed il potenziamento e la riorganizzazione delle società a partecipazione pubblica, in vista dell'attribuzione del PNRR.
Segnatamente la disposizione in esame risulta in linea con il titolo del decreto ed il suo preambolo, nonché omogenea sotto il profilo contenutistico e funzionale, rispetto alla restante parte del decreto- legge.
Non è ravvisabile, pertanto, l'evidente mancanza dei requisiti di necessità e di urgenza, né l'irragionevolezza della disposizione normativa censurata, rilevanti agli effetti del sindacato di legittimità costituzionale.
Né vi è stato alcun “error in procedendo” nella relativa legge di conversione, adottata entro i termini costituzionali, nella quale non si innestano disposizioni eterogenee rispetto al contenuto ed alle finalità del decreto legge.
Conseguentemente non sono ravvisabili violazioni delle disposizioni di cui agli art. 3 Cost. e 97 Cost., ovvero del principio di ragionevolezza e del legittimo affidamento nella stabilità nei rapporti giuridici e di quelli di buon andamento, imparzialità e continuità nell'azione amministrativa.
In relazione a tali censure, invero, appare evidente che l'interesse individuale debba affievolirsi rispetto alla tutela di superiori interessi pubblici, nel caso di specie, involgenti anche disposizioni sovranazionali, quali quelle preposte all'attuazione del PNRR.
Tali affermazioni non risultano inficiate neppure dalla considerazione della natura provvedimentale del citato articolo 24, dovendosi valutare la legittimità delle leggi-provvedimento in relazione al loro specifico contenuto, sotto i profili della non arbitrarietà e della non irragionevolezza della scelta del legislatore
(cfr. in tal senso, sentenza n. 231 del 10 Ottobre 2014 della Corte Costituzionale).
Da ultimo, risultano fondati i rilievi sollevati dal secondo CP_1
cui la sopravvenuta pronuncia di incostituzionalità dell'art. 24, comma 2, del D.L n. 44/2023, conv. In Legge n. 74/2023, non consentirebbe comunque di qualificare illecito il comportamento dell , antecedente alla pronuncia Parte_3
che ne abbia dichiarato l'incostituzionalità, con conseguente inidoneità di un'eventuale declaratoria in tal senso a fondare pretese di natura risarcitoria.
Secondo l'orientamento inaugurato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (sentenza n. 8478 del 30 Giugno del 1993), invero, tali pronunce non consentono di configurare retroattivamente la colpa dell'organo della persona giuridica che, prima della declaratoria di incostituzionalità, abbia conformato il proprio contegno alle disposizioni (o norme) successivamente investite da quella declaratoria.
Diversamente opinando, ovvero, qualora gli effetti della rilevata illegittimità costituzionale della disposizione applicata fossero posti a carico dell , Parte_3
questa risulterebbe gravata di responsabilità a titolo oggettivo.
Nel caso in esame il si è limitato ad applicare la disposizione CP_1
di cui all'art. 24, comma 2, del D.L. n. 44/2023, conv. in Legge n. 74/2023, con conseguente revoca ex lege del Dott.. dalla carica di Presidente di Pt_1 CP_1
senza che sia ravvisabile un titolo di responsabilità in termini di dolo o colpa dell convenuta. Parte_3
La domanda di risarcimento proposta dall'attore presuppone, infatti, una tipologia di responsabilità civile per atto del Legislatore, in relazione alla quale, tuttavia, è stata convenuta in giudizio la persona giuridica, che non poteva che CP_1
prestare attuazione alla norma censurata.
2) Tali profili inducono il Collegio a ritenere l'assenza di una giusta causa volta a giustificare il ripristino del rapporto e/o la tutela per equivalente. . Al riguardo giova evidenziare che il non è una società per azioni, ma CP_1
un'associazione riconosciuta, con personalità giuridica di diritto privato, costituita quale Ente strumentale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della
Funzione Pubblica.
L' , ai sensi del D. Lgs n. 6 del 2010, non ha scopo di lucro, utilizzando CP_2
le proprie risorse, ivi inclusi i contributi statali, perseguendo quale unico obiettivo l'interesse pubblico, operando in regime di trasparenza con l'applicazione di norme di carattere pubblicistico.
L è soggetta al controllo, alla vigilanza e ai poteri ispettivi Parte_3
del Dipartimento ed al controllo della Corte dei Conti.
Al riguardo appare ,preliminarmente, opportuno esaminare le disposizioni stabilite dallo Statuto e dall'atto costitutivo della stessa, relative alla revoca dell'amministratore, in ordine al tenore delle quali la decadenza del Dott. Pt_1
risulta consentita.
In subiecta materia l'Organo di ha chiarito che la giusta causa Parte_4
di revoca dell'amministratore consiste nell'esistenza di circostanze sopravvenute, anche non integranti inadempimento, non necessariamente provocate dall'amministratore, le quali pregiudicano l'affidamento nel medesimo al fine del migliore espletamento dei compiti della carica, ovvero nella compromissione del rapporto fiduciario (“pactum fiduciae”). (In tal senso, cfr. ex multis, Cass. Civ.
26 Gennaio 2018 n. 2037; 23 Marzo 2017 n. 7475; 15 Ottobre 2013, n. 23381;
14 Maggio 2012, n. 7425).
Applicando tali principi di diritto al caso in oggetto appare evidente che il abbia CP_1
reso in atti la prova delle ragioni di interesse pubblico preordinate alla riforma della struttura e delle funzioni dell'ente, nell'ambito della quale sono stati costituiti nuovi organi, con funzioni diverse ed è stato stabilito il temporaneo commissariamento dell'associazione, in vista dell'esecuzione della riforma.
In tale contesto la decadenza dall'incarico dell'attore non trova la ratio in una lesione del pactum fiduciae con l'istituto e/o in alcun inadempimento dello stesso, bensì nelle superiori ragioni di interesse pubblico, in funzione delle quali è stata attuata la riorganizzazione del OR. 3) A fronte delle sovra espresse valutazioni risulta inibita la tutela di natura reale, consistente nella reintegrazione nella carica.
Ed infatti, in ragione dell'assetto dell'organo apicale determinatosi a seguito dell'entrata in vigore del novellato assetto normativo, apparirebbe anti-economico nonché violativo del principio ex art. 97 Cost. del buon andamento della pubblica amministrazione favorire la presenza di due figure alla guida del medesimo ente
( con rischio di sovrapposizione di indirizzi di gestione e di carenza di omogeneità di direzione e di coordinamento).
4) Del pari non è ravvisabile una giusta causa di ristoro risarcitorio ai sensi dell'art. 2383 c.c. ritenendosi mutuabile al caso in esame la normativa in tema di società di capitali.
In via dirimente occorre ribadire che il ha diligentemente osservato una legge CP_1
dello Stato sicchè appare privo di coerenza logica ipotizzare che la predetta condotta possa concretare fatto illecito, fonte di pregiudizio patrimoniale.
In aggiunta non appare privo di rilevanza valutare che l'incarico assunto è avvenuto con modalità fiduciarie e non a seguito di concorso selettivo dovendo considerarsi che, seppur risulta veridico che il è un'associazione riconosciuta di diritto CP_1
privato, non può seriamente contestarsi che la stessa persegua eminenti funzioni pubbliche.
In progressione di argomenti è da rilevare che l'attore non ha assolto l'onere probatorio dei danni sofferti a causa della decadenza dall'incarico, essendosi limitato a dedurre di essere, alla data di instaurazione del presente giudizio, privo di occupazione.
Segnatamente, in ordine al danno patrimoniale, il Dott. ha meramente Pt_1
dedotto, ma non provato, di non poter far fronte alle spese per il sostentamento per sé e per la propria famiglia, limitandosi ad affermare che, cessato l'incarico ricoperto presso il non sarebbe stato in condizione di provvedere CP_1
al pagamento del canone di locazione e delle utenze nella città di Roma
( pari a 2.000,00 euro al mese), sino a quel momento garantite dal OR.
Quanto ai pregiudizi di ordine non patrimoniale, la documentazione versata in atti non è idonea a comprovare il danno reputazionale personale e professionale lamentato dall'attore, non potendosi ritenere che lo stesso sia ravvisabile “in re ipsa”. Né si ravvisano i presupposti per la risarcibilità del danno da perdita di chance, alla luce del revirement giurisprudenziale riscontrato in ordine al riparto del relativo onere probatorio (cfr. Ordinanza della Corte di Cassazione Civile n. 17672/2025, in esito al ricorso di una dirigente pubblica, per non essere stata nominata ad un incarico apicale).
Ed infatti, ad opinare della la Suprema Corte, nella perdita di chance, il danno non è rappresentato dal mancato ottenimento del bene della vita, ma dalla perdita della possibilità concreta di conseguirlo.
Il lavoratore che agisca per il risarcimento, tuttavia, ha l'onere di provare tutti gli elementi costitutivi della sua pretesa, ovvero l'inadempimento o l'illecito del datore di lavoro;
l'esistenza di una chance, intesa come una possibilità concreta, seria e apprezzabile di ottenere il risultato sperato.
A tal fine l'istante deve fornire elementi utili al Giudice, per poter effettuare una valutazione prognostica, in termini di maggiore o minore probabilità di successo, anche rispetto ad altri lavoratori/candidati.
Applicando i suesposti principi al caso in discorso occorre rilevare che il prestigioso curriculum versato in atti dal Dott. che attesta le elevate competenze Pt_1
dello stesso, nonché gli incarichi ricoperti in precedenza, rendono arduo ravvisare la perdita della chance, intesa quale concreta possibilità di assumere altri mandati e/o di trovare aliunde un impiego anche tenuto conto della età anagrafica.
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere liquidate come da dispositivo..
PQM
Il Tribunale Civile di Roma, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede: respinge le domande attoree;
condanna il Dott. a rifondere in favore della parte convenuta Parte_1
le spese del presente giudizio che si liquidano in € 12.676,00 oltre rimborso forfettario spese generali 15% compenso, c.p.a. ed i.v.a. come per legge. Così deciso il 09 dicembre 2025 nella camera di Consiglio del Tribunale Civile di Roma
Il Giudice Estensore
Dott. IZ MA
Il Presidente
Dott. Giuseppe Di Salvo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE XVI CIVILE
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei Sigg. ri Magistrati:
Dott. Giuseppe Di Salvo Presidente
Dott. IZ MA Giudice Estensore
Dott.ssa Flora Mazzaro Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa annotata al R.G.A.C.C. n° 37543 per l'anno 2023, trattenuta in decisione alla udienza del 09 dicembre 2025, vertente
TRA
(di seguito anche il “Dott. ), CF: , Parte_1 Pt_1 C.F._1
nato a [...], il [...], residente in [...], rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dal Prof.
Avv. Giulio Enea Vigevani, CF: – PEC: e dall'Avv. C.F._2 Email_1
Claudio Daniele Mosè Morpurgo, CF: , PEC: C.F._3
del Foro di Milano ed elettivamente domiciliato Email_2
presso lo studio del primo sito in Milano (MI) – 20122, Via Pogdora, n. 13, giusta procura alle liti in calce all'atto di citazione.
ATTORE
E
Controparte_1
(di seguito anche “ o l' “ ” ), CF: – P.IVA: , con sede legale a CP_1 CP_2 P.IVA_1 P.IVA_2 Roma – 00137, Viale Marx n. 15, PEC: , in persona del Commissario Straordinario Email_3
e legale rappresentante pro tempore, Dott. rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale CP_3 dello Stato (CF: ) ex D.P.C.M 15 ottobre 2018; P.IVA_3 fax: 06/96514000; PEC: , presso i cui uffici domicilia in Roma, Email_4
Via dei Portoghesi n. 12.
CONVENUTO
OGGETTO: impugnazione delibere
All'udienza del 09 dicembre 2025 i procuratori delle parti concludevano come in atti.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato, Il Dott. conveniva dinanzi all'intestato Parte_1
Tribunale il Controparte_1
( di seguito breviter il , esponendo che: CP_1
- con decreto del 18 Dicembre 2019 il Ministro pro-tempore per la Pubblica Amministrazione,
On. le Dott.ssa , aveva nominato esso attore Presidente del OR;
Persona_1
- Il mandato conferito aveva durata quinquennale, con decorrenza dal 16 Gennaio 2020, data di insediamento nella carica;
- con delibera del 29 Aprile 2020, l'Assemblea del Centro aveva riconosciuto ad esso istante, in ragione della carica affidata, il compenso lordo annuo di € 142.000,00, oltre aD un rimborso delle spese nel limite massimo di € 30.000,00, nonchè un'indennità forfettaria di lordi € 15.000,00, in ragione delle funzioni di
Direttore Generale dallo stesso svolte nel periodo gennaio-aprile 2020;
- con successivo decreto del 29 luglio 2021, il Ministro pro-tempore per la Pubblica Amministrazione, On.
Le Prof. , aveva rinnovato il mandato ad esso esponente, quale Presidente del OR, per Persona_2 la durata di un quinquennio, decorrente dall'insediamento del Consiglio di Amministrazione, disposta per la data del 6 Agosto 2021 e con naturale scadenza alla data del 6 Agosto 2026;
- durante il corso del mandato il aveva sempre chiuso i bilanci in attivo;
CP_1
- in particolare, il bilancio dell'anno 2022 si era chiuso con un fatturato di 98,9 milioni di euro ed un utile di esercizio di 2,6 milioni di euro;
- durante la Presidenza di esso attore, inoltre, la situazione finanziaria dell'istituto era stata supportata da una linea di credito di 60 milioni di euro messa a disposizione dalla , utilizzata soltanto parzialmente, avendo conosciuto una fase di Controparte_4 sviluppo e di miglioramento gestionale, comprovata dai dati calcolati dal team di assistenza tecnica di distaccato presso il Dipartimento della Funzione Pubblica e presentati al Ministro pro- Parte_2
tempore per la Pubblica Amministrazione, Dott. il 5 dicembre 2022 ( i ricavi da commesse Persona_3
erano passati da 29 a 79 milioni di euro, con un aumento del 172 % nel triennio di gestione di esso istante e con un aumento della redditività pro capite del 129 % e una crescita del rapporto tra valore della produzione e costo del lavoro del 112 %);
- nel corso della predetta gestione, era aumentato, altresì, il numero delle Pubbliche Amministrazioni associate al più che triplicate dall'inizio dell'anno 2020, nonché CP_1
il numero dei progetti proposti dagli Associati (a titolo esemplificativo: Regione Siciliana, Regione Abruzzo,
Roma Capitale, Ministero della Salute, Agenzia delle Entrate);
- tuttavia, il Governo aveva emanato il Decreto-Legge 22 Aprile 2023 n. 44, recante “Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche”, pubblicato in Gazzetta
Ufficiale – Serie Generale - n. 95 del 22 Aprile 2023 ( di seguito anche “Il decreto”), con il quale, all'art. 24, rubricato “Riorganizzazione di OR PA”, aveva previsto, a fronte di asserite nuove funzioni attribuite al
OR, la decadenza, con effetto dall'entrata in vigore dello stesso
(i.e. a far data dal 23 Aprile 2023), del Presidente e del Consiglio di Amministrazione del OR e contestuale nomina del Commissario Straordinario, nella persona del Capo del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dott. CP_3
- si trattava, secondo la ricostruzione operata da esso esponente, di una norma costruita “ad personam” per liquidare rapidamente dall'incarico esso attore e per conferire la carica ad altro soggetto, all'evidenza, più gradito al Governo;
- tale circostanza era comprovata dal fatto che le nuove attribuzioni, in funzione delle quali il Decreto - Legge 22 Aprile 2023 n. 44 aveva stabilito la decadenza dall'incarico di esso istante erano incluse in quelle di cui l' era già titolare, in base allo Statuto ed all'art. 2 del D. Lgs n. 6 del 2010; CP_2
- quanto, in particolare, alle attribuzioni relative alla formazione del personale, in vista dell'attuazione del
PNRR, le stesse erano già state riconosciute al OR con l'art. 4 del Decreto-legge n. 80 del 2021;
- in ordine ai mutati requisiti professionali, previsti dal citato art. 24 per ricoprire la carica di Presidente di significativamente ridotti rispetto alla disciplina previgente ( in quanto era ivi previsto che, per CP_1
accedere alla carica di Presidente, fosse sufficiente avere maturato cinque anni di esperienza manageriale, anziché dieci, come in precedenza), esso esponente li possedeva, avendo una pluridecennale esperienza manageriale anche internazionale, per aver lavorato per lungo tempo in molti ordinamenti stranieri anche con Istituzioni pubbliche, quali l'European Training Foundation, il Ministero dell'Educazione della
Federazione Russa, il Ministero dell'Educazione Nazionale in Turchia e il Ministero dell'Industria in
Bulgaria;
- la disposizione di cui all'art. 24 del citato decreto, quindi, era stata preordinata a realizzare un sistema di spoil system extra legem;
- in data 26 Aprile 2023, infatti, il Commissario Straordinario del OR, Dott. aveva CP_3
deliberato di:
“dare atto dell'avvenuto insediamento, a decorrere dal 26 Aprile 2023, quale Commissario Straordinario di
, in attuazione di quanto disposto dall'art. 24 del Decreto Legge 22 Aprile 2023, n. 44”; CP_1
“ assumere, a decorrere da tale data, i poteri, le funzioni e le competenze degli organi decaduti ai sensi del citato art. 24 ( Presidente e Consiglio di Amministrazione) contenuti nel Decreto Legislativo 25 Gennaio
2010 n. 6, nello Statuto, nel Regolamento interno di organizzazione contabilità e amministrazione, nonché negli ulteriori atti interni di procedurale, regolamentare e organizzativa”;
“rinviare a successive deliberazioni ogni disposizione connessa e conseguente all'espletamento del mandato”;
- con lettera inviata in data 19 luglio 2023, per il tramite degli odierni difensori, esso attore aveva contestato l'intervenuta decadenza/revoca dal mandato, evidenziandone la palese nullità e/o illegittimità
e/o ingiustificatezza e/o inefficacia e/o comunque l'arbitrarietà/irragionevolezza, anche in relazione a qualsivoglia atto di natura normativa e/o amministrativa e/o regolamentare e/o anche solo privatistica, di suddetta decadenza presupposto e/o conseguente.;
- a causa della delibera n.1 del 26 Aprile 2023, assunta dal Commissario Straordinario, esso attore aveva subito ingenti danni, in quanto, al fine di assumere l'incarico quale Presidente del OR, aveva rinunciato al rapporto di lavoro, quale dirigente di NABA, rispetto al quale avrebbe percepito un trattamento retributivo più elevato di quello riconosciuto dal ( che superava oltre i 200 mila euro CP_1
annui, come da Certificazione Unica 2018, versata in atti);
- peraltro, alla data di decadenza dell'incarico presso il il compenso riconosciuto ad esso istante ( CP_1
pari ad € 11.833,33 mensili, ovvero un compenso annuo lordo di € 142.000,00) rappresentava per sè e per la sua famiglia l'unica fonte di reddito e di sostentamento;
- inoltre le modalità con le quali era stata gestita la revoca dal mandato suddetto, avrebbero avuto una ricaduta mediatica e conseguenze gravissime sia rispetto alla professionalità di esso esponente, sia in termini di immagine e di reputazione;
- alla data di instaurazione del presente giudizio esso attore era privo di occupazione e le chances di collocamento nel mercato del lavoro, considerata la seniority ed il bagaglio professionale, nonché la età anagrafica, si erano drasticamente ridotte;
- ne conseguiva il diritto a conseguire la reintegrazione nella carica di Presidente del OR o, in via subordinata, a conseguire il il risarcimento del danno, pari ai compensi dovuti dalla data di decadenza ex lege/revoca dalla carica
(23 Aprile 2023), a quella di scadenza del mandato (6 Agosto 2026), ovvero per una somma complessiva di € 473.333,28;
- a sostegno di tali pretese esso istante aveva prospettato la esistenza delle seguenti ragioni di diritto:
- 1) l'art. 24, comma 2, del Decreto Legge n. 44 del 24 Aprile 2023, come convertito dalla Legge 21 Giugno
2023 n. 74, che prevedeva un'ipotesi di decadenza automatica, ex lege, del Presidente e del Consiglio di
Amministrazione, a decorrere dal 23 Aprile 2023 (data di entrata in vigore del decreto), quale effetto delle modifiche apportate agli articoli 2 e 3 del d. lgs n. 6 del 2010, violava gli articoli 3, 77 e 97 Cost;
- in particolare la richiamata disposizione era contenuta in un decreto legge, adottato in assenza dei presupposti straordinari di necessità ed urgenza, che giustificavano, ai sensi dell'art. 77 Cost., il ricorso a tale fonte di diritto;
- inoltre il precitato articolo, nella parte in cui stabiliva che: “ in relazione alle nuove funzioni attribuite all' Parte_3
ai sensi del comma 1 ed ai requisiti professionali ivi stabiliti, a decorrere dalla data di entrata in vigore
[...]
del presente decreto, gli organi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo n. 6 del
2010 decadono”, si poneva in contrasto con il principio di ragionevolezza e legittimo affidamento nella stabilità dei rapporti giuridici di cui all'art. 3 Cost e con il principio di buon andamento, imparzialità e continuità nell'attività amministrativa, tutelato dall'art. 97 Cost;
- 2) la rilevanza delle questioni prospettate con riferimento all'art. 24, comma 2, del Decreto Legge, come convertito dalla Legge 21 Giugno 2023 n. 74, per violazione degli articoli, 3,77 e 97 Cost., al fine della decisione in ordine alla legittimità della cessazione del dalla carica di Presidente di OR, Pt_1
consentiva di sollevare la questione di legittimità costituzionale della predetta disposizione normativa;
- 3) la decadenza ex lege /revoca di esso esponente dalla carica di Presidente del in quanto adottata in violazione di norme imperative, di rango costituzionale CP_1
( art. 3, 77, 97 Cost), risultava illegittima, per assenza di giusta causa, ma altresì nulla, ai sensi dell'art. 1418 c.c., con conseguente nullità di ogni atto/provvedimento presupposto e/o conseguente, compresa la delibera n. 1 del 26 Aprile 2023, anche ai sensi degli artt. 2377 c.c. e 2379 c.c.. Essendo l'atto nullo “tamquam non esset”, il rapporto di natura organica esistente tra esso attore ed il doveva intendersi ancora in essere;
CP_1
- 4) In ogni caso, sussistevano i presupposti per la tutela risarcitoria di cui all'art. 2383 c.c., per assenza di giusta causa in ordine alla revoca dalla carica di Presidente di OR di esso attore ed in ordine alla successiva delibera n. 1 del 26 Aprile 2023 di insediamento del Commissario Straordinario;
- tenendo conto del compenso annuo riconosciuto ad esso istante per la carica di Presidente del OR, pari ad € 142.000,00 e dei 40 mesi intercorrenti tra la data di decadenza ex lege/revoca ( 23 aprile 2023) e la data che sarebbe stata di naturale scadenza del mandato
(6 Agosto 2026), esso esponente avrebbe avuto diritto a vedersi riconosciuto un risarcimento pari alla somma di € 142.000,00/12 x 40 ovvero pari ad € 473.333,28;
- tanto premesso venivano rassegnate le seguenti conclusioni:
“voglia L'On. le Tribunale Adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, anche in via istruttoria ed incidentale: nel merito: in via principale: previa, occorrendo, sospensione del presente giudizio, al fine di trasmettere il fascicolo di causa alla cancelleria della Corte Costituzionale, ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la prospettata questione di legittimità costituzionale dell'art. 24, Decreto Legge 22 Aprile 2023 n. 44, convertito con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2023, n. 74, accertarsi e dichiararsi, per i motivi meglio esposti ai paragrafi B, C, D,E ed F e relativi sotto-paragrafi, previa ogni declaratoria del caso, la nullità e/o l'annullabilità e/o l'illegittimità e/o l' ingiustificatezza e/o inefficacia e/o arbitrarietà e/o irragionevolezza della decadenza ex lege/revoca, intervenuta in data 23 Aprile 2023, del Dott. quale Parte_1
Presidente di mmodernamento delle P.A.- Controparte_1
e di ogni e qualsivoglia atto ad esso presupposto e/o conseguente, ivi compresa la delibera n.1 del 26 Aprile
2023 e, per l'effetto: condannarsi Controparte_1
CF: – P.IVA: con sede legale in Roma – 00137,
[...] P.IVA_1 P.IVA_2
Viale Marx n.15, in persona del Commissario Straordinario e legale rappresentante pro tempore,
Dott. alla reintegrazione del Dott. nella carica di Presidente di CP_3 Parte_1 [...]
Controparte_1
ed al pagamento in favore di quest'ultimo dei compensi maturati e non corrisposti dal giorno della decadenza /revoca sino a quello dell'effettiva reintegrazione, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per il medesimo periodo, laddove dovuti;
in via subordinata: previa, occorrendo, sospensione del presente giudizio, al fine di trasmettere il fascicolo di causa alla cancelleria della Corte Costituzionale, ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la prospettata questione di legittimità costituzionale dell'art. 24, Decreto-legge
22 Aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla Legge 21 Giugno 2023 n. 74, accertarsi e dichiararsi, per i motivi meglio esposti ai paragrafi B,C,D,E ed F e relativi sotto-paragrafi, pervia ogni declaratoria del caso, la nullità e/o l'annullabilità e/o l'illegittimità e/o l'ingiustificatezza e/o inefficacia e/o arbitrarietà e/o irragionevolezza, anche per insussistenza di giusta causa, della decadenza ex lege/revoca, intervenuta in data 23 Aprile 2023, del Dott. dalla carica Parte_1 di Presidente di per delle Controparte_1 Controparte_1
P.A.- e di ogni e qualsivoglia atto ad esso presupposto e/o conseguente, ivi compresa la delibera n. 1 del 26
Aprile 2023 e per l'effetto: condannarsi Controparte_1
CF: – P.IVA: , con sede legale a Roma – 00137,
[...] P.IVA_1 P.IVA_2
Viale Marx, n. 15, in persona del Commissario Straordinario e legale rappresentante pro tempore, Dott. al pagamento del risarcimento del danno, CP_3 pari ai compensi al medesimo dovuti dalla data di decadenza ex lege/revoca dalla carica (23 Aprile 2023) a quella di scadenza dalla carica ( 6 agosto 2026) e, dunque, per una somma complessiva di € 473.333,28, ovvero alla diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;
in ogni caso: per i motivi meglio esposti ai paragrafi H ed I, previa ogni declaratoria del caso, accertarsi e dichiararsi il diritto del Dott. Pt_1
e condannarsi
[...] Controparte_1
delle P.A.-, CF – P.IVA: , con sede legale in Roma – 00137, Viale Marx n. 15, P.IVA_1 P.IVA_2
in persona del Commissario Straordinario e legale rappresentante pro tempore, Dott. CP_3 al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, quantificati nella misura e somma di € 142.000,00, ovvero alla diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, se del caso anche in via equitativa;
il tutto con interessi legali e rivalutazione monetaria;
con rimborso di quanto versato a titolo di contributo unificato;
con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite”.
Costituitosi ritualmente il OR P.A.- Controparte_1
rassegnava le seguenti conclusioni:
[...]
“voglia l'Ill. mo Tribunale adito rigettare le domande di parte attrice siccome infondate, con vittoria di diritti ed onorari di giudizio”.
A sostegno delle suesposte conclusioni, il OR rappresentava che: 1) esso convenuto era un'associazione riconosciuta, con personalità giuridica di diritto privato, costituita quale ente strumentale ed organismo in house alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica-. dalla data di entrata in vigore del D.L. n. 44/2023, ossia dal 23 Aprile 2023, erano decaduti il Presidente ed il Consiglio di Amministrazione di esso convenuto ed era subentrato il
Commissario Straordinario, nella persona del Capo del Dipartimento della Funzione
Pubblica, il quale, con la deliberazione del 26 Aprile 2023, si era insediato nella carica, assumendo, a decorrere da tale data, tutti i poteri, le funzioni e le competenze degli organi decaduti, ai sensi del citato art. 24 del D.L. n. 44/2023
( Presidente e Consiglio di Amministrazione);
in attuazione di tale disposizione normativa, il Commissario Straordinario, con funzioni di Consiglio di Amministrazione, aveva adottato 19 deliberazioni, tutte pubblicate e consultabili sul sito dell'istituto, in funzione dell'implementazione delle nuove funzioni attribuite all'Ente;
nel corso della gestione commissariale, dal 26 Aprile 2023 al mese di luglio 2023, erano stati adottati atti rilevanti per la vita dell'Istituto, quali: il nuovo Statuto, adottato dall'assemblea di esso convenuto in data 20 Giugno 2023 e, successivamente, dal Ministro per la pubblica amministrazione con decreto dell'11 luglio 2023; il nuovo Regolamento Interno di Organizzazione, contabilità, amministrazione, approvato nell'assemblea del 20 Giugno 2023; gli interventi sull'organizzazione e la struttura interna per incrementare l'efficienza della stessa;
con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del 28 luglio 2023, erano stati ricostituiti gli organi di cui all'art. 3, comma 1, lett. a e c del D. Lgs n. 6/2010, mediante la nomina del Dott. quale Presidente di esso convenuto e la costituzione Persona_4
del nuovo Consiglio di Amministrazione;
la durata del mandato del Presidente e del Consiglio di Amministrazione era pari a 5 anni, a decorrere dal 3 Agosto 2023, come disposto dal citato decreto del Ministro;
2) le motivazioni di diritto articolate dal Dott. a fondamento delle pretese azionate Pt_1
nel presente giudizio, muovevano da erronei presupposti;
in particolare, la pretesa incostituzionalità dell'art. 24, comma 2, D.L. n. 44/2023, conv. In Legge n. 74/2023, muoveva dalla premessa secondo cui la norma de qua fosse contenuta in un atto normativo d'urgenza, sebbene non sussistesse alcun carattere di omogeneità, straordinarietà e urgenza, come prescritto dall'art. 77 Cost;
al contrario la richiamata disposizione normativa si inseriva nel più ampio quadro delle diverse disposizioni urgenti, volte, nel loro insieme, a garantire il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche e il potenziamento e la riorganizzazione di società a partecipazione pubblica;
difettavano, pertanto, i requisiti di “evidente mancanza dei presupposti di straordinaria necessità ed urgenza”, o di “manifesta irragionevolezza o arbitrarietà della loro valutazione”, alla cui ricorrenza la Corte Costituzionale circoscriveva il sindacato sulla legittimità dell'adozione, da parte del Governo, del decreto legge;
parimenti, non vi era stata alcuna violazione degli articoli 3 Cost. e 97 Cost. in quanto la decadenza dall'incarico del Dott. era intervenuta all'esito di una più ampia e Pt_1
articolata riforma legislativa dell'intera associazione, che aveva riguardato molteplici aspetti: formazione, reclutamento e PNRR;
in tale contesto l'introduzione di nuovi requisiti per ricoprire la carica di presidente dell'istituto ( tra cui “una comprovata esperienza in ambito internazionale e in materia di contratti pubblici”) aveva determinato la revoca ex lege del Dott. allo scopo di Pt_1
consentire la ricostituzione dell'organo, in conformità alle rinnovate caratteristiche del nuovo modello organizzativo;
in particolare, con le delibere commissariali n. 9 del 21 Giugno 2023 e n. 13 del 20 luglio 2023, il Commissario Straordinario aveva determinato la modifica dell'organizzazione interna del e la nuova articolazione degli uffici, mediante CP_1
l'introduzione della Direzione “Sviluppo e Innovazione PA “ ( SIPA), da cui dipendevano tre
Aree: Performance e Semplificazione Amministrativa;
Controparte_5
Controparte_6
le nuove attività attribuite all'istituto avevano determinato l'insorgenza di maggiori responsabilità degli organi dell , individuati dall'art. 3 del Decreto Legislativo Parte_3
n. 6/2010, nonché dell'intera struttura nella sua articolazione organizzativa, radicalmente modificata come previsto dall'art. 24 del D.L. n. 44/2023;
la riorganizzazione del attuata con il D.L. 44/2023, convertito nella Legge CP_1
n. 74/2023, era stata radicale ed effettiva, tale da giustificare il riassetto della Governance ( Presidente e Consiglio di Amministrazione), in relazione alle nuove funzioni attribuite agli organi dell .; Parte_3
3) la domanda di risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non, lamentati dal Dott. era infondata, in quanto, secondo un costante orientamento della Pt_1
giurisprudenza di legittimità, non era ravvisabile una responsabilità per colpa, in relazione all'applicazione di una disposizione vigente, nel periodo anteriore all'eventuale dichiarazione di incostituzionalità della stessa;
Nel caso in esame, invero, l'art. 24, comma 2, del D.L n. 44/2023 aveva prodotto la revoca ex lege del Dott. dalla carica di Presidente di impedendo Pt_1 CP_1
il configurarsi di qualsivoglia forma di responsabilità, in termini di dolo o colpa, in capo ad esso convenuto;
la domanda dell'attore era, altresì, infondata, per mancato assolvimento dell'onere probatorio dei danni asseritamente subiti (danno non patrimoniale, da perdita di chance, all'immagine, alla reputazione personale e professionale, morale ed esistenziale), ai sensi dell'art. 2697 c.c.
Ritualmente instaurato il contraddittorio tra le parti, depositate le memorie ex art. 171 ter cpc, alla prima udienza dell'8 Gennaio 2024, il Giudice rinviava la causa per gli stessi incombenti, al fine di verificare il perfezionamento di intese conciliative, al 19 febbraio 2024.
In esito a quest'ultima, visto l'esito negativo del tentativo di conciliazione, stante la dichiarata indisponibilità del i procuratori di parte attrice insistevano come in atti. CP_1
Il Procuratore dello Stato si riportava ai precedenti scritti difensivi, ribadendo che il vaglio della fondatezza della domanda risarcitoria era impedito dalla circostanza per cui la revoca del Dott. era intervenuta Pt_1
in virtù di una norma non ancora dichiarata incostituzionale.
All'esito, il Giudice, ritenuto che la causa fosse di natura documentale, rinviava la stessa dinanzi a sé all'udienza del 14 ottobre 2025 per la rimessione al Collegio concedendo alle parti i termini ex art. 189 cpc..
Alla predetta udienza, a seguito della redazione degli scritti difensivi, la causa era trattenuta in decisione.
Con ordinanza collegiale del 28 ottobre 2025 la causa regrediva in istruttoria al fine di consentire l'acquisizione del parere del pubblico ministero competente che, pur avvisato, non provvedeva a quanto richiesto.
All'esito la controversia, alla udienza del 09 dicembre 2025, veniva ulteriormente trattenuta in decisione. Motivi della decisione
Ritiene il Tribunale che le domande proposte dal Dott. non possano trovare accoglimento per Pt_1
l'ordine di ragioni di seguito compendiate:
1) in primo luogo non sussistono i presupposti previsti ex lege per sollevare la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 24, comma 2, del Decreto Legge
24 Aprile 2023 n. 44, come convertito dalla Legge 21 Giugno 2023 n. 74, che prevede la decadenza automatica, ex lege, del Presidente e del Consiglio di Amministrazione del OR, a decorrere dal 23 Aprile 2023, data di entrata in vigore del decreto, quale effetto del nuovo Ordinamento dell'Associazione, introdotto dagli articoli 2 e 3 del D. Lgs n. 6 del 2010.
Al riguardo giova rammentare che il sindacato della Corte Costituzionale è circoscritto ai casi di evidente carenza dei presupposti di straordinaria necessità e di urgenza richiesti dall'art. 77, secondo comma, Cost. o di “manifesta irragionevolezza” della scelta del Legislatore.
Il Giudice delle Leggi, pur avendo superato un precedente orientamento, volto a ritenere la valutazione dei requisiti di straordinaria necessità ed urgenza squisitamente politica, rivendicandone il sindacato a far data dalla sentenza n. 29 del 1995, è pervenuta, tuttavia, alla declaratoria di illegittimità, in un novero limitato di casi
(sentenza n. 171 del 2007, n. 128 del 2008 e n. 220 del 2013).
In particolare la sentenza n. 171 del 2007 ha dichiarato l'incostituzionalità di una norma estranea alla materia disciplinata dal decreto in cui era inserita, circostanza ritenuta sintomatica dell'evidente carenza del prescritto presupposto di validità costituzionale dei decreti-legge.
Tra le successive sentenze caducatorie particolare menzione merita la sentenza n. 22/2012, che ha aggiunto un tassello all'interpretazione dell'art. 77 Cost, esigendo il rispetto del requisito di omogeneità materiale e teleologica, non soltanto ad opera del
Governo, in sede di emanazione del provvedimento d'urgenza, ma anche a cura del Parlamento, in occasione della legge di conversione. Infatti l'art. 77 secondo comma Cost. istituisce un nesso di relazione funzionale tra il decreto-legge, formato dal Governo ed emanato dal Presidente della Repubblica e la legge di conversione, caratterizzato da un procedimento di approvazione peculiare rispetto a quello ordinario.
Dalla tendenziale coincidenza di oggetto dei due atti è derivato il divieto per il Parlamento di alterare l'omogeneità di fondo della normativa urgente, sanzionato con la dichiarazione di illegittimità di una norma estranea all'oggetto o alla finalità del decreto, inserita in sede di conversione, non per difetto dei presupposti di necessità ed urgenza, ma per l'anomalo utilizzo del potere di conversione.
Sotto altro profilo l'osservanza dell'art. 77 Cost. è stata garantita dalla sentenza n. 360/1996 a mezzo della declaratoria di illegittimità dei decreti reiterati che, in assenza di nuove e sopravvenute ragioni straordinarie di necessità e di urgenza, riproducano il contenuto dei precedenti decreti decaduti, per mancanza di conversione.
Secondo l'orientamento giurisprudenziale della Corte Costituzionale, venutosi a formare a partire dall'anno 1996, il sindacato in ordine alla ricorrenza dei requisiti di cui all'art. 77 Cost. è circoscritto, quindi, alle ipotesi di:
i) evidente carenza del requisito della straordinarietà del caso di necessità e di urgenza di provvedere;
ii) irragionevolezza manifesta della norma censurata;
iii) “error in procedendo” in sede di legge di conversione;
iv) reiterazione della decretazione d'urgenza;
v) eterogeneità della norma censurata in relazione al complesso delle disposizioni normative contenute nel decreto-legge.
Per tale via la sentenza n. 133 del 2016 del Giudice delle Leggi ha escluso l'illegittimità della norma censurata sul presupposto che la stessa persegue una finalità richiamata espressamente nel preambolo del decreto, dunque non estranea al contenuto ed alla materia disciplinata dal medesimo.
Analoga statuizione è contenuta nella pronuncia n. 170 del 2017 sulla scorta del tenore delle disposizioni censurate e della relativa ratio.
Nel caso della recente sentenza n. 146 del 2024, citata dal Dott. Pt_1
l'eterogeneità della norma censurata e la conseguente mancanza dei presupposti di necessità e di urgenza, è stata denunciata con riferimento ad una norma presente nel testo iniziale del decreto legge, ritenuta precludente un esame ed una discussione parlamentare effettiva nel merito del testo normativo, entro il termine breve assegnato al Parlamento.
Trasponendo le suesposte coordinate interpretative alla norma censurata nell'ambito del presente giudizio la stessa supera il vaglio dell'evidente assenza dei presupposti di cui all'art. 77 Cost, nonché della ragionevolezza ed eterogeneità, avuto riguardo alle finalità ed alla ratio sottese al Decreto Legge 24 Aprile 2023
n. 44.
La revoca/decadenza dall'incarico del Dott. invero, si inserisce nell'ambito Pt_1
di una riforma del afferente anche la composizione ed il rinnovo CP_1
degli organi propri dell'associazione, nel quadro di rinnovate funzioni attribuite all'Ente.
L'articolo 24 del Decreto, rubricato “Riorganizzazione di è rispondente CP_7
alla ratio della riforma dell' , preordinata a rafforzare la capacità amministrativa CP_2
delle amministrazioni pubbliche ed il potenziamento e la riorganizzazione delle società a partecipazione pubblica, in vista dell'attribuzione del PNRR.
Segnatamente la disposizione in esame risulta in linea con il titolo del decreto ed il suo preambolo, nonché omogenea sotto il profilo contenutistico e funzionale, rispetto alla restante parte del decreto- legge.
Non è ravvisabile, pertanto, l'evidente mancanza dei requisiti di necessità e di urgenza, né l'irragionevolezza della disposizione normativa censurata, rilevanti agli effetti del sindacato di legittimità costituzionale.
Né vi è stato alcun “error in procedendo” nella relativa legge di conversione, adottata entro i termini costituzionali, nella quale non si innestano disposizioni eterogenee rispetto al contenuto ed alle finalità del decreto legge.
Conseguentemente non sono ravvisabili violazioni delle disposizioni di cui agli art. 3 Cost. e 97 Cost., ovvero del principio di ragionevolezza e del legittimo affidamento nella stabilità nei rapporti giuridici e di quelli di buon andamento, imparzialità e continuità nell'azione amministrativa.
In relazione a tali censure, invero, appare evidente che l'interesse individuale debba affievolirsi rispetto alla tutela di superiori interessi pubblici, nel caso di specie, involgenti anche disposizioni sovranazionali, quali quelle preposte all'attuazione del PNRR.
Tali affermazioni non risultano inficiate neppure dalla considerazione della natura provvedimentale del citato articolo 24, dovendosi valutare la legittimità delle leggi-provvedimento in relazione al loro specifico contenuto, sotto i profili della non arbitrarietà e della non irragionevolezza della scelta del legislatore
(cfr. in tal senso, sentenza n. 231 del 10 Ottobre 2014 della Corte Costituzionale).
Da ultimo, risultano fondati i rilievi sollevati dal secondo CP_1
cui la sopravvenuta pronuncia di incostituzionalità dell'art. 24, comma 2, del D.L n. 44/2023, conv. In Legge n. 74/2023, non consentirebbe comunque di qualificare illecito il comportamento dell , antecedente alla pronuncia Parte_3
che ne abbia dichiarato l'incostituzionalità, con conseguente inidoneità di un'eventuale declaratoria in tal senso a fondare pretese di natura risarcitoria.
Secondo l'orientamento inaugurato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (sentenza n. 8478 del 30 Giugno del 1993), invero, tali pronunce non consentono di configurare retroattivamente la colpa dell'organo della persona giuridica che, prima della declaratoria di incostituzionalità, abbia conformato il proprio contegno alle disposizioni (o norme) successivamente investite da quella declaratoria.
Diversamente opinando, ovvero, qualora gli effetti della rilevata illegittimità costituzionale della disposizione applicata fossero posti a carico dell , Parte_3
questa risulterebbe gravata di responsabilità a titolo oggettivo.
Nel caso in esame il si è limitato ad applicare la disposizione CP_1
di cui all'art. 24, comma 2, del D.L. n. 44/2023, conv. in Legge n. 74/2023, con conseguente revoca ex lege del Dott.. dalla carica di Presidente di Pt_1 CP_1
senza che sia ravvisabile un titolo di responsabilità in termini di dolo o colpa dell convenuta. Parte_3
La domanda di risarcimento proposta dall'attore presuppone, infatti, una tipologia di responsabilità civile per atto del Legislatore, in relazione alla quale, tuttavia, è stata convenuta in giudizio la persona giuridica, che non poteva che CP_1
prestare attuazione alla norma censurata.
2) Tali profili inducono il Collegio a ritenere l'assenza di una giusta causa volta a giustificare il ripristino del rapporto e/o la tutela per equivalente. . Al riguardo giova evidenziare che il non è una società per azioni, ma CP_1
un'associazione riconosciuta, con personalità giuridica di diritto privato, costituita quale Ente strumentale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della
Funzione Pubblica.
L' , ai sensi del D. Lgs n. 6 del 2010, non ha scopo di lucro, utilizzando CP_2
le proprie risorse, ivi inclusi i contributi statali, perseguendo quale unico obiettivo l'interesse pubblico, operando in regime di trasparenza con l'applicazione di norme di carattere pubblicistico.
L è soggetta al controllo, alla vigilanza e ai poteri ispettivi Parte_3
del Dipartimento ed al controllo della Corte dei Conti.
Al riguardo appare ,preliminarmente, opportuno esaminare le disposizioni stabilite dallo Statuto e dall'atto costitutivo della stessa, relative alla revoca dell'amministratore, in ordine al tenore delle quali la decadenza del Dott. Pt_1
risulta consentita.
In subiecta materia l'Organo di ha chiarito che la giusta causa Parte_4
di revoca dell'amministratore consiste nell'esistenza di circostanze sopravvenute, anche non integranti inadempimento, non necessariamente provocate dall'amministratore, le quali pregiudicano l'affidamento nel medesimo al fine del migliore espletamento dei compiti della carica, ovvero nella compromissione del rapporto fiduciario (“pactum fiduciae”). (In tal senso, cfr. ex multis, Cass. Civ.
26 Gennaio 2018 n. 2037; 23 Marzo 2017 n. 7475; 15 Ottobre 2013, n. 23381;
14 Maggio 2012, n. 7425).
Applicando tali principi di diritto al caso in oggetto appare evidente che il abbia CP_1
reso in atti la prova delle ragioni di interesse pubblico preordinate alla riforma della struttura e delle funzioni dell'ente, nell'ambito della quale sono stati costituiti nuovi organi, con funzioni diverse ed è stato stabilito il temporaneo commissariamento dell'associazione, in vista dell'esecuzione della riforma.
In tale contesto la decadenza dall'incarico dell'attore non trova la ratio in una lesione del pactum fiduciae con l'istituto e/o in alcun inadempimento dello stesso, bensì nelle superiori ragioni di interesse pubblico, in funzione delle quali è stata attuata la riorganizzazione del OR. 3) A fronte delle sovra espresse valutazioni risulta inibita la tutela di natura reale, consistente nella reintegrazione nella carica.
Ed infatti, in ragione dell'assetto dell'organo apicale determinatosi a seguito dell'entrata in vigore del novellato assetto normativo, apparirebbe anti-economico nonché violativo del principio ex art. 97 Cost. del buon andamento della pubblica amministrazione favorire la presenza di due figure alla guida del medesimo ente
( con rischio di sovrapposizione di indirizzi di gestione e di carenza di omogeneità di direzione e di coordinamento).
4) Del pari non è ravvisabile una giusta causa di ristoro risarcitorio ai sensi dell'art. 2383 c.c. ritenendosi mutuabile al caso in esame la normativa in tema di società di capitali.
In via dirimente occorre ribadire che il ha diligentemente osservato una legge CP_1
dello Stato sicchè appare privo di coerenza logica ipotizzare che la predetta condotta possa concretare fatto illecito, fonte di pregiudizio patrimoniale.
In aggiunta non appare privo di rilevanza valutare che l'incarico assunto è avvenuto con modalità fiduciarie e non a seguito di concorso selettivo dovendo considerarsi che, seppur risulta veridico che il è un'associazione riconosciuta di diritto CP_1
privato, non può seriamente contestarsi che la stessa persegua eminenti funzioni pubbliche.
In progressione di argomenti è da rilevare che l'attore non ha assolto l'onere probatorio dei danni sofferti a causa della decadenza dall'incarico, essendosi limitato a dedurre di essere, alla data di instaurazione del presente giudizio, privo di occupazione.
Segnatamente, in ordine al danno patrimoniale, il Dott. ha meramente Pt_1
dedotto, ma non provato, di non poter far fronte alle spese per il sostentamento per sé e per la propria famiglia, limitandosi ad affermare che, cessato l'incarico ricoperto presso il non sarebbe stato in condizione di provvedere CP_1
al pagamento del canone di locazione e delle utenze nella città di Roma
( pari a 2.000,00 euro al mese), sino a quel momento garantite dal OR.
Quanto ai pregiudizi di ordine non patrimoniale, la documentazione versata in atti non è idonea a comprovare il danno reputazionale personale e professionale lamentato dall'attore, non potendosi ritenere che lo stesso sia ravvisabile “in re ipsa”. Né si ravvisano i presupposti per la risarcibilità del danno da perdita di chance, alla luce del revirement giurisprudenziale riscontrato in ordine al riparto del relativo onere probatorio (cfr. Ordinanza della Corte di Cassazione Civile n. 17672/2025, in esito al ricorso di una dirigente pubblica, per non essere stata nominata ad un incarico apicale).
Ed infatti, ad opinare della la Suprema Corte, nella perdita di chance, il danno non è rappresentato dal mancato ottenimento del bene della vita, ma dalla perdita della possibilità concreta di conseguirlo.
Il lavoratore che agisca per il risarcimento, tuttavia, ha l'onere di provare tutti gli elementi costitutivi della sua pretesa, ovvero l'inadempimento o l'illecito del datore di lavoro;
l'esistenza di una chance, intesa come una possibilità concreta, seria e apprezzabile di ottenere il risultato sperato.
A tal fine l'istante deve fornire elementi utili al Giudice, per poter effettuare una valutazione prognostica, in termini di maggiore o minore probabilità di successo, anche rispetto ad altri lavoratori/candidati.
Applicando i suesposti principi al caso in discorso occorre rilevare che il prestigioso curriculum versato in atti dal Dott. che attesta le elevate competenze Pt_1
dello stesso, nonché gli incarichi ricoperti in precedenza, rendono arduo ravvisare la perdita della chance, intesa quale concreta possibilità di assumere altri mandati e/o di trovare aliunde un impiego anche tenuto conto della età anagrafica.
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere liquidate come da dispositivo..
PQM
Il Tribunale Civile di Roma, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede: respinge le domande attoree;
condanna il Dott. a rifondere in favore della parte convenuta Parte_1
le spese del presente giudizio che si liquidano in € 12.676,00 oltre rimborso forfettario spese generali 15% compenso, c.p.a. ed i.v.a. come per legge. Così deciso il 09 dicembre 2025 nella camera di Consiglio del Tribunale Civile di Roma
Il Giudice Estensore
Dott. IZ MA
Il Presidente
Dott. Giuseppe Di Salvo