Sentenza 27 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. III, sentenza 27/04/2026, n. 2659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2659 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02659/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04989/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4989 del 2025, proposto da
EL EC, rappresentato e difeso dall'avvocato Mario Rosario Santoro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, e domicilio fisico legale presso la sede di questa, in Napoli, via A. Diaz n. 11;
per l'ottemperanza
al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli Nord sez. Lavoro n. 4194/2024 pubblicata in data 30/09/2024, in esito al giudizio recante R.G. n. 15343/2023.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 il dott. LO AR RI, e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA e IT
Con il presente ricorso, la parte ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza indicata in epigrafe.
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito in giudizio (in data 9.10.2025) con memoria di mero stile.
All’udienza camerale del 18.2.2026, il ricorso è stato assunto in decisione.
Il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Infatti, in memoria depositata in data 10.2.2026, il difensore di parte ricorrente ha dichiarato che il proprio assistito è stato pagato nelle more del giudizio, conseguentemente concludendo per la declaratoria di cessazione della materia del contendere, ma con riconoscimento in proprio favore delle spese di lite, in applicazione del canone della soccombenza virtuale.
Orbene, a giudizio del Collegio, la citata dichiarazione di parte, non supportata da oggettivi elementi probatori, non consente una declaratoria di cessazione della materia del contendere, ma determina l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 84 co. 4 c.p.a..
Attesa la natura processuale della presente pronuncia, va disposta la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
LO AR RI, Presidente, Estensore
Carlo Dell'Olio, Consigliere
Valeria Ianniello, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| LO AR RI |
IL SEGRETARIO