Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VII, sentenza 03/02/2026, n. 1197
CGT2
Sentenza 3 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Produzione documentale tardiva in appello

    La Corte dichiara inammissibile la produzione documentale effettuata per la prima volta in appello, in quanto non sussistono i presupposti di cui all'art. 58 D. Lgs. 546/92. Conferma la decisione del giudice di prime cure basata sull'assenza della prova della notifica degli atti prodromici.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VII, sentenza 03/02/2026, n. 1197
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
    Numero : 1197
    Data del deposito : 3 febbraio 2026

    Testo completo