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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VII, sentenza 03/02/2026, n. 1197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1197 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1197/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 7, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
TARALLO ANTONIO, Presidente e Relatore CAPUNZO RAFFAELLO, Giudice ACIERNO LOREDANA, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4841/2025 depositato il 25/06/2025
proposto da
Ge.se.t. Italia S.p.a. - 05946940631
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 16771/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 26 e pubblicata il 25/11/2024
Atti impositivi: - PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 202400006519 IMU 2013
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 202400006519 IMU 2014
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 202400006519 IMU 2015
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 202400006519 IMU 2016
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 202400006519 IMU 2017
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 202400006519 IMU 2018
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 202400006519 TARI 2013
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 202400006519 TARI 2014
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 202400006519 TARI 2015
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 202400006519 TARI 2016
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 202400006519 TARI 2017
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 202400006519 TASI 2014
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 202400006519 TASI 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 409/2026 depositato il 23/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Avverso la sentenza n. 16771/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli – sez. 26 – in data 12.11.24 e depositata il 25.11.24 - con la quale si accoglieva il ricorso del contribuente con condanna alle spese di lite – la Ge.se.t. Italia S.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., ha proposto il presente appello deducendo i seguenti motivi di gravame.
Con il primo motivo d'impugnazione, parte appellante deduce l'illegittimità della sentenza impugnata, per essere stato il preavviso di fermo amministrativo n. 202400006519 relativo ad IMU per gli anni dal 2013 al 2018, nonché a Tasi 2014-2015 e TARI dal 2013 al
2017, ritualmente e tempestivamente preceduto dalla notifica degli atti prodromici, come risultante dalla documentazione tardivamente depositata in primo grado e dichiarata inammissibile dai giudici di prime cure e depositata anche nel corso dell'odierno giudizio di appello, sostenendo la tesi secondo cui sarebbe consentita la produzione nel giudizio di appello di qualsiasi documento, anche se già in precedenza disponibile, conseguendone che il giudice di appello potrebbe fondare la propria decisione sui documenti tardivamente prodotti in primo grado.
Con il secondo motivo di gravame parte appellante richiede, nell'eventualità di riformasse totale o parziale della sentenza impugnata, di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, dato che l'onere di esse va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite.
La parte appellata non si costituisce in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'impugnazione proposta è infondata e pertanto meritevole di rigetto.
Ed invero, sotto un primo profilo, in punto di rito, va anzitutto senz'altro dichiarata l'inammissibilità della prova documentale prodotta da parte appellante per la prima volta nell'odierno giudizio, in forza della nuova formulazione del combinato disposto di cui all'art. 58 comma 1 e 58 comma 3 del D. Lgs. n. 546/92, secondo cui nel giudizio di appello “1. Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile […] 3.
Non è mai consentito il deposito […] delle notifiche dell'atto impugnato ovvero degli atti che ne costituiscono presupposto di legittimità che possono essere prodotti in primo grado anche ai sensi dell'articolo 14 comma 6-bis”.
Ciò posto, rilevato che, alla luce dell'esame degli atti, le notifiche de quibus non risultano essere state ritualmente e tempestivamente prodotte nel corso del primo grado di giudizio (come già rilevato dai giudici di prime cure, il deposito della documentazione avveniva solo 5 giorni prima dell'udienza), bensì soltanto nel corso del presente giudizio di appello, non può che confermarsi la decisione del giudice di prime cure, fondata proprio sull'assenza della prova della notifica degli atti prodromici al preavviso di fermo impugnato. Pertanto, il gravame spiegato dalla parte appellante non può trovare accoglimento in quanto infondato e l'atto di appello appare, dunque, meritevole di rigetto, derivandone la conferma dell'impugnata sentenza.
In considerazione della mancata costituzione di parte appellata, nulla andrà disposto per le spese di lite.
P.Q.M.
rigetta l'appello. Nulla per le spese.
Così deciso in Napoli, il 23.01.2026
Il Presidente estensore
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 7, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
TARALLO ANTONIO, Presidente e Relatore CAPUNZO RAFFAELLO, Giudice ACIERNO LOREDANA, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4841/2025 depositato il 25/06/2025
proposto da
Ge.se.t. Italia S.p.a. - 05946940631
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 16771/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 26 e pubblicata il 25/11/2024
Atti impositivi: - PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 202400006519 IMU 2013
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 202400006519 IMU 2014
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 202400006519 IMU 2015
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 202400006519 IMU 2016
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 202400006519 IMU 2017
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 202400006519 IMU 2018
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 202400006519 TARI 2013
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 202400006519 TARI 2014
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 202400006519 TARI 2015
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 202400006519 TARI 2016
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 202400006519 TARI 2017
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 202400006519 TASI 2014
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 202400006519 TASI 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 409/2026 depositato il 23/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Avverso la sentenza n. 16771/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli – sez. 26 – in data 12.11.24 e depositata il 25.11.24 - con la quale si accoglieva il ricorso del contribuente con condanna alle spese di lite – la Ge.se.t. Italia S.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., ha proposto il presente appello deducendo i seguenti motivi di gravame.
Con il primo motivo d'impugnazione, parte appellante deduce l'illegittimità della sentenza impugnata, per essere stato il preavviso di fermo amministrativo n. 202400006519 relativo ad IMU per gli anni dal 2013 al 2018, nonché a Tasi 2014-2015 e TARI dal 2013 al
2017, ritualmente e tempestivamente preceduto dalla notifica degli atti prodromici, come risultante dalla documentazione tardivamente depositata in primo grado e dichiarata inammissibile dai giudici di prime cure e depositata anche nel corso dell'odierno giudizio di appello, sostenendo la tesi secondo cui sarebbe consentita la produzione nel giudizio di appello di qualsiasi documento, anche se già in precedenza disponibile, conseguendone che il giudice di appello potrebbe fondare la propria decisione sui documenti tardivamente prodotti in primo grado.
Con il secondo motivo di gravame parte appellante richiede, nell'eventualità di riformasse totale o parziale della sentenza impugnata, di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, dato che l'onere di esse va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite.
La parte appellata non si costituisce in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'impugnazione proposta è infondata e pertanto meritevole di rigetto.
Ed invero, sotto un primo profilo, in punto di rito, va anzitutto senz'altro dichiarata l'inammissibilità della prova documentale prodotta da parte appellante per la prima volta nell'odierno giudizio, in forza della nuova formulazione del combinato disposto di cui all'art. 58 comma 1 e 58 comma 3 del D. Lgs. n. 546/92, secondo cui nel giudizio di appello “1. Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile […] 3.
Non è mai consentito il deposito […] delle notifiche dell'atto impugnato ovvero degli atti che ne costituiscono presupposto di legittimità che possono essere prodotti in primo grado anche ai sensi dell'articolo 14 comma 6-bis”.
Ciò posto, rilevato che, alla luce dell'esame degli atti, le notifiche de quibus non risultano essere state ritualmente e tempestivamente prodotte nel corso del primo grado di giudizio (come già rilevato dai giudici di prime cure, il deposito della documentazione avveniva solo 5 giorni prima dell'udienza), bensì soltanto nel corso del presente giudizio di appello, non può che confermarsi la decisione del giudice di prime cure, fondata proprio sull'assenza della prova della notifica degli atti prodromici al preavviso di fermo impugnato. Pertanto, il gravame spiegato dalla parte appellante non può trovare accoglimento in quanto infondato e l'atto di appello appare, dunque, meritevole di rigetto, derivandone la conferma dell'impugnata sentenza.
In considerazione della mancata costituzione di parte appellata, nulla andrà disposto per le spese di lite.
P.Q.M.
rigetta l'appello. Nulla per le spese.
Così deciso in Napoli, il 23.01.2026
Il Presidente estensore