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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 21/11/2025, n. 1972 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1972 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Tribunale Ordinario di Vibo Valentia in funzione di giudice del lavoro Dott.ssa ZI Di RO in data 21/11/2025 ha pronunciato, all'esito della trattazione cartolare del giudizio ex art.127terc.p.c., la seguente
Sentenza nella causa iscritta al n.238/2015R.g.
Tra
n.15/03/1978 (c.f. ) Parte_1 C.F._1
Rappresentato e difeso dall'avv.to Felice Domenico Retez
RICORRENTE
E
(già Controparte_1 [...]
Controparte_2
) in persona del legale rappresentante pro-tempore )
[...] P.IVA_1
Rappresentata e difesa dalla dott.ssa ZI Meligrana
RESISTENTE
OGGETTO: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981
CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso iscritto in data 23/02/2015, depositato in data 10/04/2025,
l'epigrafata parte ricorrente adiva l'intestato Tribunale, rassegnando le conclusioni di cui all'atto introduttivo del giudizio.
Parte resistente, costituitasi in giudizio, ha rassegnato le conclusioni di cui alla memoria di costituzione.
La controversia oggetto del presente giudizio è stata trattata nel corso delle udienze tenutesi dal 16.02.2016 al 02.12.2019, celebrate dai magistrati di volta in volta assegnatari del giudizio.
Il Giudice scrivente – immesso nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali presso l'intestato Tribunale in data 18.11.2020 – ha trattato la controversia in oggetto alle udienze dell'11.05.2021, 13.04.2022, 19.04.2023, 20.03.2024,
13.11.2024, 09.04.2025 e all'udienza del 12.11.2025, frattanto sostituita dal deposito di note scritte ex art.127terc.p.c.; all'esito della trattazione cartolare, il Giudicante, preso atto della rituale comunicazione alle parti del decreto reso ex art.127terc.p.c., preso atto del deposito di note scritte entro il termine assegnato con il predetto decreto, lette le note scritte d'udienza, ritenuta la controversia decidibile allo stato degli atti ha adottato la sentenza con contestuale motivazione, di cui dispone la comunicazione alle parti, nei termini di seguito precisati.
In via preliminare si rileva che i verbali redatti dall'ispettorato del lavoro o dai funzionari degli enti previdenziali in tema di omesso versamento dei contributi, costituiscono prova idonea a legittimare il ricorso al procedimento ingiuntivo e fanno fede fino a querela di falso per quanto riguarda la provenienza dal pubblico ufficiale che li ha redatti ed i fatti che quest'ultimo attesta essere avvenuti in sua presenza o essere stati da lui compiuti, con la conseguenza che, incombe sull'opponente fornire la prova contraria. Invece, per le altre circostanze di fatto che il verbalizzante segnali di avere accertato nel corso dell'inchiesta per averle apprese de relato o in seguito ad ispezione di documenti, la legge non attribuisce alcun valore probatorio precostituito, neppure di presunzione semplice, ma il materiale raccolto dal verbalizzante deve essere liberamente apprezzato dal giudice, il qual può valutarne l'importanza ai fini della prova, ma non può attribuirgli valore di vero e proprio accertamento, addossando all'opponente l'onere di fornire la prova dell'insussistenza dei fatti contestatigli
(Corte di Cassazione, sentenza n. 6847 del 8.8.87).
Ne consegue che, ove l'amministrazione non adempia all'onere di dimostrare (come nel caso in esame) compiutamente l'esistenza di fatti costitutivi dell'illecito, secondo l'art. 23, comma
12, l'opposizione deve essere accolta (Cass. Civ. Sez. 1^, 26 maggio 1999 n. 5095).
Tuttavia, deve, a monte, rilevarsi che l'opponente non può limitarsi a contestare la veridicità dell'accertamento contenuto nel verbale ispettivo, ma deve provare i fatti impeditivi dell'adempimento oppure di avere adempiuto. Perciò deve ricostruire i fatti diversamente rispetto al verbale, non può limitarsi a confutare la veridicità del verbale sic et simpliciter. A tal riguardo la Suprema Corte, esprimendo orientamento cui il Giudice scrivente presta adesione, ha precisato che: "l'onere probatorio gravante, a norma dell'art. 2697 c.c. su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica ovvero l'estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto
2 fatti negativi, in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo;
tuttavia, non essendo possibile la materiale dimostrazione di un fatto non avvenuto, la relativa prova può essere data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, od anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo" (Corte di Cassazione, sentenza n. 23229 del 2004).
Nel caso di specie l'onere probatorio come delineato non può dirsi assolto ed il ricorso, in quanto infondato, va rigettato.
Le spese di lite del giudizio, liquidate come da dispositivo, sono integralmente compensate tra le parti, tenuto conto della qualità delle stesse e della natura della controversia.
P.Q.M.
- Rigetta il ricorso.
- Compensa le spese di lite tra le parti.
Si comunichi.
Vibo Valentia, 21/11/2025
Il Giudice
ZI Di RO
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