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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 08/01/2025, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
T R I B U N A L E O R D I N A R I O D I U D I N E
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale ordinario di Udine, seconda sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Annalisa Barzazi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile sub R.G. n. 386/2022, promossa con atto di citazione notificato a mezzo della posta elettronica certificata in data 2.2.2022
DA
C.F. ), rappresentato e difeso, per procura unita Parte_1 C.F._1
mediante strumenti informatici all'atto di citazione, dall'avv. Salvatore Sagliocca del Foro di Udine,
domiciliatario;
attore
CONTRO
(C.F. ), con sede a Farra d'Isonzo (Gorizia), in CO P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore sig. , rappresentata e difesa, per Controparte_2
procura unita mediante strumenti informatici alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv.
ES Tavella del Foro di Gorizia, domiciliatario;
convenuta pagina 1 di 23 CON LA CHIAMATA IN CAUSA DI
(C.F. ), titolare dell'omonima impresa Controparte_2 C.F._2
individuale, corrente a Farra d'Isonzo, rappresentato e difeso, per procura unita mediante strumenti informatici alla comparsa di costituzione e risposta, dagli avv. Carlo del Torre e Fabio Ficarra del Foro
di Gorizia;
(C.F. , con sede a Roma, in persona del legale Controparte_3 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per procura unita mediante strumenti informatici alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Pasqualino Stampanato del Foro di Udine,
domiciliatario;
chiamati in causa.
in punto: contratto d'appalto; azione ex art. 1669 c.c.
CONCLUSIONI
Per l'attore: Nel merito: -accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 1669 cod.civ. della venditrice soc. e dell'appaltatore in CO Controparte_2
relazione ai vizi e difetti dell'immobile di Pasian di Prato, via D'Antoni n. 100/4 compravenduto in data 07.11.2019; -per l'effetto, condannare la soc. in persona del CO
legale rapp.te p.t. ed il sig. a risarcire all'attore il danno patrimoniale nella Controparte_2
misura di € 1.281,00, pari ai costi di assistenza tecnica sostenuti prima di promuovere il giudizio e nella misura indicata dal C.T.U. Ing. nell'A.T.P. svolto in corso di causa per costi di eliminazione Per_1
dei vizi e difetti dell'immobile o nella diversa misura che riterrà di determinare, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo;
- condannare la medesima soc.
[...]
n persona del legale rapp.te p.t. ed il sig. a risarcire CO Controparte_2
all'attore il danno per il mancato e/o ridotto godimento dell'immobile dalla data dell'acquisto a quella di eliminazione dei vizi in misura pari al canone di locazione di immobile di caratteristiche similari,
nonchè a titolo di danno non patrimoniale ex art. 2059 Cod.Civ. per tutti i disagi subiti nel periodo di pagina 2 di 23 protratta indisponibilità dell'immobile in misura da determinarsi in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo;
- Condannare la soc. CO
in persona del legale rapp.te p.t., ed il sig. a rimborsare all'attore le spese di Controparte_2
lite, comprese quelle di A.T.P. e C.T.P. e quelle relative al procedimento di negoziazione assistita;
In
via istruttoria, -Ammettere la prova per testi e l'integrazione della c.t.u. richiesta nella seconda memoria ex art. 183 c.p.c. depositata il 19.09.23.
Per la convenuta Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni utile CO
declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: Nel merito -in via preliminare: accertarsi e dichiararsi la avvenuta decadenza dalla facoltà
di proporre l'azione ex art. 1669 c.c. da parte del Signor e, per l'effetto, rigettarsi le Parte_1
pretese attoree;
-in via principale: respingersi, per tutti i motivi esposti, la domanda svolta dal Signor
nei confronti di;
-in via subordinata: nella denegata e non Parte_1 CO
creduta ipotesi di accertamento di una qualche responsabilità, esclusiva e/o concorrente, di
[...]
nella causazione dei vizi e/o danni lamentati dal Signor limitare per CO Parte_1
tutte le ragioni dedotte in atti la condanna della medesima al pagamento di quelle sole somme che saranno ritenute dovute al Signor tenuto conto di tutte le deduzioni formulate in atti Parte_1
dalla anche circa la responsabilità della ditta appaltatrice , la CO Controparte_2
manutenzione parziale e la situazione di fatto del bene immobile oggetto di causa;
-Condannarsi,
conseguentemente, la ditta con sede a Farra d'Isonzo (Go) 34072 via Gorizia 159, Controparte_2
C.F. , p.i. , p.e.c. in persona del C.F._2 P.IVA_3 Email_1
rappresentante legale nato a Cormons il [...], a [...] e tenere indenne Controparte_2
di tutte le somme che la stessa fosse tenuta a pagare al Signor CO Parte_1
in conseguenza dei fatti per cui vi è causa, per capitale, interessi, rivalutazione monetaria, spese legali e tecniche, pure di parte. In ogni caso: spese e compensi professionali di lite, comprese quelle tecniche,
del presente giudizio integralmente rifusi. In via istruttoria si ripropongono i mezzi istruttori non accolti.
pagina 3 di 23 Per il chiamato : Nel merito, in via principale:rigettarsi le domande di parte Controparte_2
attrice nonché quella di manleva di parte convenuta in quanto infondate ed immotivate in fatto ed in diritto. In via subordinata:nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle istanze avanzate nei confronti della ditta individuale , ridursi le pretese risarcitorie a quanto Controparte_2
risulterà all'esito dell'istruttoria ovvero di giustizia, previo accertamento del concorso di colpa in capo all'attore per le condotte al medesimo addebitabili e condannando comunque la a Controparte_3
manlevare e tenere indenne la predetta ditta individuale da ogni pregiudizio e pretesa Controparte_2
risarcitoria. In via istruttoria: A) ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli di prova:
1. Vero che da ottobre 2018 fino a settembre 2019, in qualità di dipendente della ditta individuale OR ES
lavorava nel cantiere di Pasian di Prato (UD), via D'Antoni n. 100/4, come da rapportini e fogli presenze che mi si rammostrano (docc. 12 e 13)? 2. Vero che tali lavori consistevano, tra l'altro, nella posa del camminamento esterno, nella realizzazione dei pluviali e delle pilette di scarico oltre alla realizzazione dei collettori sub orizzontali presenti nel piano scantinato dell'immobile di proprietà del sig.
3. Vero che, con riferimento all'immobile di proprietà del sig. Parte_1 Pt_1
i lavori di cui al suddetto capitolo 2 venivano eseguiti tra la fine di agosto 2019 e gli inizi di
[...]
settembre 2019? 4. Vero che nelle predette giornate di lavoro presso il cantiere Pasian di Prato (UD),
via L. D'Antoni n. 100/4 trascorreva la propria pausa pranzo e consumava il pasto presso locali di ristorazione della zona come da fatture che mi si rammostrano (doc. 14)? Si indicano quali testi, i signori: da Gorizia, via Dante n. 4, da Turriaco, via Cosani n. 32, Testimone_1 Persona_2
da Moraro, via Darko Bratina n. 3 B) disporsi consulenza tecnica d'ufficio al fine di Testimone_2
verificare ed accertare la sussistenza dei lamentati vizi/difetti, l'imputabilità degli stessi, specificando altresì l'eventuale incidenza e responsabilità di parte attrice nella causazione dei medesimi vizi e difetti,
oltre infine a quantificarne i costi per la eliminazione mantenendo l'opera realizzata e non sostituendola con altra completamente differente ovvero in subordine, viste e considerate le evidenti lacune dell'espletato ATP, disporre il richiamo del CTU ing. affinchè: -esprima un parere sulla Per_1
soluzione tecnica dell'ing. (doc. 8) - che riprende peraltro la soluzione n. 1 individuata Persona_3
pagina 4 di 23 dal CTU e di minor costo- e che aveva trovato l'avvallo e l'assenso dell'attore come evidenziato a pag.
8 dell'ATP laddove si richiama il verbale n. 14, dd. 06.04.2023, allegato A doc. 20 dell'ATP (doc. 9); -
esprima una valutazione sulla condotta omissiva dell'attore evidenziata in sede di ATP e sull'incidenza che tale mancata manutenzione e cura delle tubazioni comporta sui vizi e difetti riscontrati;
-esegua gli accertamenti del caso, ivi compresi i rilievi e carotature/indagini del terreno, oltre alla necessaria progettazione del rimedio proposto in sede di ATP con realizzazione di due nuovi pozzi, al fine di verificare e confermare la fattibilità della predetta soluzione. In ogni caso: compensi e spese di lite rifusi, ivi comprese quelle di consulenza tecnica.
Per la chiamata Voglia il Tribunale nel merito In principalità • Controparte_3
respingere, perché inammissibile e/o infondata, la domanda dell'attore e ogni domanda proposta nei confronti di e per l'effetto dichiarare assorbita la domanda di manleva dallo stesso Controparte_2
formulata nei confronti di •Spese e competenze di lite rifuse. In via Controparte_3
subordinata •respingere, perché inammissibile e/o infondata, la domanda di manleva formulata da nei confronti di •spese e competenze di lite rifuse. In via Controparte_2 Controparte_3
ulteriormente subordinata •contenere l'obbligazione di manleva a carico di nei Controparte_3
limiti del solo danno che risulterà imputabile all'esclusiva responsabilità dell'assicurato _2
e conseguente a fatti posti in essere nel periodo di validità della polizza azionata, con
[...]
l'applicazione di esclusioni, franchigie e limiti di copertura dalla stessa previsti. •Spese e competenze di lite almeno compensate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Le vicende processuali.
1.1 Con atto di citazione ritualmente notificato, ha evocato avanti a questo Parte_1
Tribunale esponendo che: a) con scrittura privata autenticata nelle firme dal CO
notaio di Udine, in data 7.11.20219 aveva acquistato dalla convenuta la proprietà dell'unità Per_4
immobiliare di civile abitazione sita nel Comune di Pasian di Prato, Via D'Antoni n. 100/4, censita nel pagina 5 di 23 Catasto Fabbricati al Fg. 8, p.c. 419, sub. 7 e 17, al prezzo di € 192.400,00; nel contratto la venditrice aveva espressamente assunto gli obblighi e la responsabilità di cui all'art. 1669 c.c.; b) la società
convenuta aveva acquistato in un'esecuzione immobiliare il compendio immobiliare di Pasian di Prato,
costituito da più unità abitative, rimasto incompiuto e lo aveva sottoposto ad interventi di manutenzione e completamento;
tali opere erano consistite, tra l'altro, nel rifacimento dell'impianto di raccolta,
scarico e smaltimento dell'acqua piovana, del marciapiede esterno e della relativa pavimentazione,
nella realizzazione di pareti interne e controsoffitti al piano scantinato;
c) a seguito del manifestarsi di copiose infiltrazioni nel piano scantinato, nella primavera 2020 era intervenuta, CO
realizzando dei fori sul muro del giardino e una caditoia sul marciapiede per migliorare lo smaltimento dell'acqua piovana, interventi che si erano rivelati inefficaci, essendosi ripresentato il fenomeno nel corso della successiva estate;
nonostante una successiva diffida e la promessa di un intervento risolutivo, nulla era stato fatto dalla convenuta;
d) il tecnico officiato dall'attore aveva ritenuto che le infiltrazioni fossero diretta conseguenza degli interventi eseguiti da ed aveva CO
ritenuto che l'eliminazione dei difetti comportasse costi quantificabili in € 19.722,50 oltre IVA;
e)
invitata a definire la controversia mediante il procedimento di negoziazione assistita, la convenuta non aveva aderito. Ciò premesso, l'attore ha chiesto che, previo accertamento della responsabilità della convenuta ai sensi dell'art. 1669 c.c., la stessa fosse condannata al risarcimento del danno patrimoniale,
quantificato in € 25.000,00 o nella diversa somma ritenuta di giustizia, nonché al rimborso della spesa di € 1.281,00 sostenuta per la perizia volta ad individuare vizi e difetti, con vittoria di spese.
1.2 Si è costituita tempestivamente allegando, in linea di fatto, che: a) il CO
complesso immobiliare del quale faceva parte l'unità acquistata dal sig. era stato realizzato da Pt_1
la convenuta ne aveva acquisito la proprietà in forza di decreto di trasferimento Controparte_4
del Tribunale di Udine e in esso aveva eseguito opere di parziale completamento e, in particolare,
quelle di cui all'art. 3 lett. d) del contratto preliminare di vendita;
b) aveva appaltato all'impresa individuale la mera manutenzione del compendio immobiliare;
c) in ragione delle Controparte_2
leggere infiltrazioni presenti nei locali adibiti a garage era stato concesso al sig. uno sconto Pt_1
pagina 6 di 23 sull'acquisto, come reso evidente dal fatto che, pur avendo comprato l'abitazione con un box doppio,
aveva pagato lo stesso prezzo versato dall'acquirente dell'unità adiacente, corredata da un box singolo.
La convenuta ha preliminarmente eccepito la prescrizione della garanzia (ancorché nelle conclusioni sia stato richiesto l'accertamento dell'avvenuta decadenza, il punto B dell'esposizione in diritto si riferisce esclusivamente alla prescrizione dell'azione ex art. 1669 c.c.), quindi il proprio difetto di legittimazione passiva, avendo appaltato i lavori all'impresa individuale , senza Controparte_2
svolgere alcun ruolo di sorveglianza e controllo;
ha poi affermato che il convenuto aveva espressamente accettato gli immobili nello stato di fatto nel quale si trovavano. Sostenuto che la negoziazione assistita non era stata efficacemente esperita e chiesto il differimento della prima udienza,
per consentire la chiamata in causa di , la convenuta ha concluso per il rigetto delle Controparte_2
domande attoree e in subordine per il contenimento della pretesa, tenendo conto delle sole opere da essa stessa eseguite e comunque per la condanna di a tenerla indenne da quanto fosse Controparte_2
stata condannata a pagare al sig. Pt_1
1.3 La causa, già attribuita ad altro magistrato, in data 13.4.2022 è stata assegnata a questo giudice,
che ha differito l'udienza per consentire la chiamata in causa di . Controparte_2
1.4 Con ricorso depositato il 15.7.2022, l'attore ha proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c., con richiesta di nomina del consulente tecnico d'ufficio per accertare e descrivere i vizi e difetti delle opere eseguite dalla convenuta nell'immobile acquistato dall'attore, per individuare le cause, le responsabilità e per la quantificazione dei costi di eliminazione dei vizi e di ripristino, nonché per tentare la conciliazione. Nel procedimento di istruzione preventiva si sono costituiti la società convenuta e il sig. e su richiesta di quest'ultimo è stata disposta la Controparte_2
chiamata di il giudice ha nominato consulente tecnico d'ufficio l'ing. Controparte_3
commettendogli anche il tentativo di conciliazione. Persona_5
1.5 Nella causa di merito si è costituito, in data 9.9.2022, il sig. , che, lamentata la Controparte_2
genericità delle allegazioni di ai fini dell'estensione della responsabilità nei CO
suoi confronti, ha sostenuto di aver eseguito a regola d'arte le opere commissionate, affermando che il pagina 7 di 23 lungo tempo trascorso prima dell'instaurazione della causa consentiva di ritenere che i difetti fossero noti al sig. e determinati dalla scarsa manutenzione, che in ogni caso rilevava ai sensi dell'art. Pt_1
1227 c.1 e 2 c.c.. Il chiamato ha chiesto di autorizzare la chiamata in causa della propria assicuratrice concludendo per il rigetto delle domande dell'attore e di quelle della Controparte_3
convenuta, in subordine per la riduzione delle pretese risarcitorie anche in considerazione del concorso di colpa dell'attore e comunque per la condanna di a tenerlo indenne da ogni Controparte_3
pretesa avversaria.
1.6 Autorizzata la chiamata in causa, si è costituita in data 10.2.2023, Controparte_3
sostenendo che: a) sia che non avevano specificato il contenuto CO Controparte_2
del contratto d'appalto tra le stesse intercorso, che costituiva il limite non solo della responsabilità
dell'appaltatore, ma soprattutto della garanzia assicurativa prestata da non Controparte_3
estesa all'oggetto della compravendita intercorsa tra il e la ma Pt_1 CO
circoscritta ai soli danni cagionati dall'attività assicurata posta in essere dal sig. nel periodo di _2
validità della polizza;
b) avrebbero potuto formare oggetto dell'indennizzo i soli danni (nuovi oppure costituenti aggravamento delle preesistenze) direttamente conseguenti alle opere eseguite dal sig. _2
a partire dal 7.10.2018; l'assicurato non aveva in alcun modo assolto all'onere di allegazione e prova delle circostanze poste a fondamento dell'invocato diritto alla manleva assicurativa;
c) in subordine, la società assicuratrice ha richiamato le Condizioni Aggiuntive I e M per invocare le esclusioni e gli scoperti da tali clausole previsti. La chiamata ha concluso in via principale per il rigetto di ogni domanda proposta nei confronti dell'assicurato sig. , in subordine per il rigetto della domanda di _2
manleva dallo stesso svolta e comunque per il suo contenimento nei limiti del solo danno ascrivibile all'esclusiva responsabilità dell'assicurato e conseguente a fatti posti in essere nel periodo di validità
della polizza azionata, con l'applicazione di esclusioni, franchigie e limiti di copertura dalla stessa previsti.
pagina 8 di 23 1.7 In data 9.5.2023, il consulente tecnico d'ufficio ha depositato la sua relazione, corredata dalle osservazioni delle parti e delle sue repliche;
l'ausiliario ha dato atto del fallimento del tentativo di conciliazione.
1.8 Autorizzato lo scambio delle memorie ex art. 183 c. 6 c.p.c., sono state assunte le prove testimoniali ammesse in parziale accoglimento delle istanze delle parti;
queste ultime hanno precisato le conclusioni e fruito dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle scritture conclusive.
2. La legittimazione passiva ex art. 1669 c.c. della venditrice convenuta.
2.1. Dalla documentazione prodotta dalle parti e dalle relazione del consulente tecnico d'ufficio si evince che il complesso immobiliare del quale fa parte l'unità abitativa costruita dal sig. Pt_1
costituito da tre ville bifamiliari residenziali a schiera, fu edificato in base alla concessione edilizia rilasciata a quest'ultima subì l'esecuzione immobiliare promossa da Banca Controparte_4
Nazionale del Lavoro, promossa nel 2012; lo stimatore nominato nell'ambito dell'esecuzione, così
descrisse il compendio oggetto di espropriazione: “Trattasi della costruzione di un complesso
residenziale costituito da n. 3 (tre) ville bifamiliari che si sviluppa su due piani fuori terra ed un vano
scantinato adibito ad autorimesse, con annesso vani di manovra comune, cantine e bagni. Il complesso
risulta non ancora, completamente, ultimato. Lo stato conservativo non è ottimale com'anche,
facilmente, desumibile dall'allegata documentazione fotografica. Si consiglia, vivamente, un intervento
di urgente sanificazione del complesso residenziale. …il complesso immobiliare si presenta in uno
stato di degrado tale da dover intervenire con opere di risanamento importanti al fine
dell'emendamento dei vizi rinvenuti. Il tutto rende difficilmente proponibile a, eventuali, singoli privati
l'attribuzione delle singole unità immobiliari urbane stante i costi a sostenersi per il risanamento e la
definizione delle pratiche con il Comune. Per quanto sopra rappresentato il composito immobiliare
verrà così ricompreso nella vendita di lotto unico a quota intera….”. Quanto agli impianti tecnologici,
l'ausiliario scrisse: “Lo scrivente consiglia, stante lo stato di manutenzione, rinvenuto a sopralluogo,
una sollecita revisione degli stessi, per l'intero compendio immobiliare de quo, in ottemperanza alle
pagina 9 di 23 disposizioni legislative vigenti”. Nella documentazione fotografica che correda CO
acquistò la proprietà del compendio immobiliare con decreto di trasferimento del 14.12.2016.
2.2. in data 2.2.2017, presentò la comunicazione di inizio lavori per edilizia CO
libera, avente ad oggetto opere interne di completamento e, il successivo 2.8.2017, comunicò la fine dei citati lavori, per poi presentare, il 9.8.2017, la segnalazione certificata di agibilità.
2.3. In data 8.5.2019, stipulò con l'odierno attore il contratto preliminare di CO
compravendita, avente ad oggetto gli immobili tutti censiti al Foglio 8, Particella 419, Sub. 7 Cat.
Catastale A/2, Sub. 13, Cat. Catastale C/6, Sub. 14, Cat. Catastale C/6, d), obbligandosi “ad eseguire i
seguenti lavori all'interno e all'esterno dell' abitazione: -Demolizione delle piastrelle di tutta la parte
esterna, eliminazione delle fioriere e del muretto che delimita il giardino con il posto auto,
preparazione del fondo per una nuova posa, asporto del materiale in discarica autorizzata e f.p.o. di
piastrelle in ceramica a scelta. -F.p.o. di parete in cartongesso e di porta tagliafuoco bianca 90 x 21
O. -F.p.o. di radiatore con allaccio nella cantina creata dietro I' autorimessa. -Formazione di foro tra
autorimessa e cantina e f.p.o. di porta in laminato bianca 80x210.”.
2.4. presentò in data 11.10.2019 la comunicazione di inizio lavori-attività di CO
edilizia libera asseverata, per “accorpamento unità destinate ad autorimessa”, per poi comunicare la fine lavori il successivo 31.10.2019.
2.5. Il contratto definitivo di compravendita tra il sig. e avente ad Pt_1 CO
oggetto i citati immobili (i sub. 13-14 sono stati fusi nel nuovo sub. 17), è stato autenticato nelle firme in data 7.11.2019; nello stesso la parte venditrice ha garantito all'acquirente, tra l'altro, “la costruzione
degli immobili venduti "a regola d'arte", assumendo gli obblighi e le responsabilità di cui all'art. 1669
c.c., nello stato di fatto e diritto, ben noto alla parte acquirente, in cui gli immobili in oggetto si
trovano…”.
2.6. L'attore ha esercitato l'azione risarcitoria ex art. 1669 c.c. nei confronti della venditrice, in ragione delle opere di completamento, modifica e ristrutturazione dalla stesse eseguite nel compendio immobiliare originariamente edificato da Sul punto, deve ricordarsi che, in Controparte_4
pagina 10 di 23 forza di giurisprudenza consolidata: -l'azione risarcitoria può essere esercitata anche nei confronti del venditore che sia, al tempo stesso, costruttore, in ragione della responsabilità extracontrattuale ex art. 1669 c.c., sancita per una finalità di interesse generale, quale quella della stabilità, sicurezza e funzionalità degli edifici e della incolumità personale dei cittadini, responsabilità che grava sul venditore anche ove si sia avvalso di soggetti qualificati, appaltatori, progettisti, direttori dei lavori,
gravando a suo carico, per l'esonero da responsabilità, la prova di non aver avuto alcun potere di direttiva o controllo sull'appaltatore, al fine di superare la presunzione di addebitabilità dell'evento dannoso ad una propria condotta colposa, anche eventualmente omissiva;
-l'art. 1669 c.c. trova dunque applicazione anche quando, pur avendo utilizzato l'opera di un soggetto professionalmente qualificato,
come l'appaltatore, il venditore abbia mantenuto il potere di impartire direttive o di sorveglianza sullo svolgimento dell'altrui attività, o, comunque, lo stesso risulti fornito della competenza tecnica che gli consenta di poter dare indicazioni specifiche all'esecutore dell'opera. (per citare solo la più recente, si veda Cass., sez. II civ., 28.6.2024, n. 17955); -l'azione di responsabilità di cui all'art. 1669 c.c. può
essere esercitata anche dall'acquirente nei confronti del venditore che, prima della vendita, abbia fatto eseguire sull'immobile ad un appaltatore, sotto la propria direzione ed il proprio controllo, opere di ristrutturazione edilizia o interventi manutentivi o modificativi di lunga durata, che rovinino o presentino gravi difetti (Cass., sez. II civ., 28.7.2017, n. 18891; Cass., SS.UU. Civ., 27.3.2017, n.
7756); -nel caso di specie risulta peraltro decisiva la circostanza che la società venditrice ha comunque assunto contrattualmente la responsabilità del costruttore ex art. 1669 c.c., come espressamente previsto dall'art. 8 del contratto.
Deve tenersi conto che come da visura prodotta, è società il cui oggetto CO
sociale è rappresentato dalle costruzioni edili, priva di dipendenti, partecipata con quota del 40% dal sig. che ne è presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante Controparte_2
(altra quota del 40% è detenuta da , figlio di , come riferito dal teste Testimone_2 Controparte_2
e dipendente dell'impresa individuale , infine il restante 20% del capitale Per_2 Controparte_2
sociale appartiene a , che risiede allo stesso indirizzo del sig. ), mentre CP_5 Controparte_2
pagina 11 di 23 l'impresa individuale è impresa artigiana con attività principale di imbianchino e Controparte_2
tappezziere e attività secondarie i lavori edili in genere, l'installazione di impianti termoidraulici. Il
teste , dipendente dell'impresa individuale di dal 2001, con mansioni di Tes_1 Controparte_2
operaio, ha riferito di aver lavorato nel compendio acquistato da nel quale si CO
trovavano gli immobili acquistati dal sig. e che all'esecuzione dei lavori aveva concretamente Pt_1
preso parte il sig. . ha prodotto i documenti di trasporto dei Controparte_2 CO
materiali edili di rivestimento da essa stessa ordinati per il cantiere di cui si discute. Le circostanze di fatto appena riassunte confermano univocamente la diretta ingerenza e il costante controllo da parte della venditrice sui lavori eseguiti nel compendio immobiliare, stanti i rapporti familiari indicati e i diversi ruoli assunti dal sig. ; la convenuta non ha peraltro minimamente assolto all'onere sulla _2
stessa incombente avente ad oggetto la sua completa estraneità.
3. L'infondata eccezione di prescrizione svolte dalla convenuta.
Pur avendo concluso testualmente per l'accertamento della “avvenuta decadenza dalla facoltà
di proporre l'azione ex art. 1669 c.c.”, come reso evidente dalle argomentazioni svolte a sostegno dell'eccezione preliminare al punto B dell'esposizione in diritto di cui alla comparsa di costituzione e risposta, ha inteso eccepire esclusivamente la prescrizione annuale dell'azione CO
risarcitoria esperita il 2.2.2022, precisando che il sig. aveva lamentato i vizi dell'immobile Pt_1
acquistato sin dalla primavera 2020 e aveva diffidato la venditrice all'eliminazione degli stessi con missiva del 16.12.2020. Si consideri però che l'attore, ai punti 5 e 6 dell'atto di citazione, ha allegato che: -a seguito del manifestarsi, nel corso dell'inverno 2019/2020, di copiose infiltrazioni nello scantinato, nella primavera del 2020 era intervenuta realizzando dei fori sul CO
muro del giardino e una caditoia nel marciapiede per migliorare il drenaggio dell'acqua piovana;
-tali interventi non erano risultati efficaci, perché nel corso dell'estate 2020 si erano ripresentate nuove estese macchie di acqua e muffa nello scantinato;
-era seguito un ulteriore intervento della venditrice tra la fine di ottobre e l'inizio di novembre 2020, per l'esecuzione di ulteriori carotaggi e di una nuova caditoia, intervento ancora una volta inefficace, tanto che le infiltrazioni avevano determinato il crollo pagina 12 di 23 di una porzione del cartongesso nello scantinato;
-nella risposta del 30.12.2020 alla diffida attorea del
16.12.2020, il legale della convenuta, in nome e per conto della stessa aveva dato atto di accordi assunti per sopralluoghi prodromici ad interventi risolutivi, in seguito mai eseguiti. Le circostanze appena riportate non hanno formato oggetto di specifica contestazione da parte della società convenuta;
deve pertanto darsi applicazione al consolidato principio di diritto espresso dal giudice di legittimità,
secondo cui l'esecuzione, da parte dell'appaltatore, di riparazioni a seguito di denuncia dei vizi dell'opera da parte del committente deve intendersi come riconoscimento dei vizi stessi e, determina il sorgere di una nuova obbligazione che, essendo svincolata dai termini di prescrizione di cui all'art. 1669 cod. civ., è soggetta alla ordinaria prescrizione decennale.
4 L'estensione della domanda attorea al chiamato sig. . _2
La convenuta ha sostenuto il proprio difetto di legittimazione passiva, CO
essendo la responsabilità ex art. 1669 c.c. prospettabile in capo all'appaltatore impresa individuale
, che ha provveduto a chiamare in causa, anche ai fini dell'eventuale regresso. Controparte_2
Avendo la convenuta chiamato in causa il sig. indicandolo quale esclusivo responsabile in _2
quanto appaltatore e concludendo in via principale per il rigetto della domanda nei propri confronti, la domanda attorea deve intendersi estesa automaticamente al terzo, senza necessità di apposita istanza. In
ogni caso, nell'udienza ex art. 183 c.p.c. del 7.3.2023 l'attore ha dichiarato di estendere la domanda al chiamato sig. . _2
5. I difetti degli immobili acquistati dall'attore.
5.1 Come riscontrato dal consulente tecnico d'ufficio, il soffitto dei locali autorimessa e cantina dello scantinato dell'unità del ricorrente sottostante il camminamento/terrazzo del piano terra è
interessato da fenomeni di infiltrazioni d'acqua che si manifestano in occasione di precipitazioni;
tali fenomeni sono intermittenti e originati da più cause distinte, riconducibili: -all'inidoneità
dell'impermeabilizzazione del camminamento/terrazzo ed evitare il verificarsi delle infiltrazioni nello scantinato;
-all'inadeguatezza idraulica rispetto alle norme tecniche vigenti (UNI EN 12056-3)
all'epoca della realizzazione dei due collettori sub orizzontali che corrono all'interno all'unità abitativa pagina 13 di 23 del ricorrente sul soffitto del piano scantinato e scaricano le acque meteoriche dei pluviali e delle pilette. Nessun rilievo causale è stato attribuito dal consulente tecnico d'ufficio alla presenza di terriccio rilevata in una delle pilette di scarico, né i consulenti di parte hanno ritenuto di svolgere osservazioni tecniche sul punto.
5.2 Il consulente tecnico d'ufficio ha evidenziato che, nella perizia di stima del 31.3.2015, eseguita su incarico del giudice dell'esecuzione, compare una fotografia dell'autorimessa-cantina acquistata dall'attore, dalla quale si evince che, a quella data, non erano presenti agli angoli del soffitto i collettori sub orizzontali, né cassonetti in cartongesso;
la proprietà del compendio immobiliare fu acquistata da con decreto di trasferimento del 14.12.2016. Tale documento consente di CO
riferire all'attività della convenuta la realizzazione della rete di scarico delle CO
acque meteoriche, non eseguita dall'impresa esecutata Costruzioni Torre s.r.l., rete la cui esistenza era necessaria al conseguimento dell'agibilità, di cui alla segnalazione certificata del 9.8.2017.
6. La quantificazione dei danni.
6.1 Nell'ambito dell'accertamento tecnico preventivo in corso di causa svolto nel contraddittorio di tutte le parti, il consulente tecnico d'ufficio ing. a fronte di tre soluzioni tecniche in astratto Per_1
prospettabili, ha ritenuto, con argomentazioni esaustive e logicamente sviluppate, anche in replica alle osservazioni dei consulenti delle parti, che l'unica idonea a garantire l'eliminazione definitiva dei fenomeni di infiltrazioni d'acqua nei locali dell'attore ubicati al piano scantinato sia costituita dall'eliminazione dei due collettori sub orizzontali passanti nella proprietà del ricorrente e nella realizzazione di due linee separate per ognuna delle unità abitative interessate collegate a due nuovi pozzi perdenti e nel completo rifacimento del doppio strato di impermeabilizzazione del camminamento /terrazzo, che non può prescindere dalla rimozione della pavimentazione esistente,
intervento per il quale ha stimato una spesa di € 56.386,47 oltre IVA. Per il ripristino dei locali dell'attore interessati dalle infiltrazioni, è stata stimata una spesa di € 6.692,61 oltre IVA.
6.2 Le contestazioni in ordine all'individuazione della soluzione tecnica e alla sua onerosità sono infondate, in quanto si tratta di risarcimento per equivalente che deve essere commisurato alle spese pagina 14 di 23 necessarie per dotare l'immobile di un sistema di smaltimento dell'acqua piovana conforme alle regole dell'arte e correttamente funzionante (si veda, tra le altre, Cass., sez. II civ., 26.6.2017, n. 15846,
secondo cui “la misura del danno risarcibile non deve essere necessariamente contenuta nei limiti di
valore del bene danneggiato, ma deve avere per oggetto l'intero pregiudizio subito dal soggetto
danneggiato, essendo il risarcimento diretto alla completa "restitutio in integrum" - per equivalente o
in forma specifica - del patrimonio leso. Di tal che, accertata la responsabilità dell'appaltatore ex art.
1669 c.c., il risarcimento del danno riconosciuto al committente per l'eliminazione dei difetti di
costruzione dell'immobile ben può essere tale da consentirgli la completa sua ristrutturazione,
comportando essa un'obbligazione risarcitoria per equivalente finalizzata al completo ripristino
dell'edificio, e non una reintegrazione in forma specifica”).
6.3 Nell'atto di citazione, richiesta in via istruttoria l'ammissione dell'indagine tecnica per la determinazione, tra l'altro, dei costi di eliminazione e ripristino, l'attore aveva concluso per la condanna della convenuta al pagamento della somma di € 25.000,00 o di quella diversa determinata in corso di causa, sussistendo una ragionevole incertezza sull'ammontare del danno effettivamente da liquidarsi;
legittimamente l'attore, sin dalla memoria ex art. 183 c. 6 c.p.c., ha formulato conclusioni riferite nel quantum alle determinazioni dell'ing. Per_1
6.4 Gli interventi individuati dall'ing. attengono, in parte, ad opere che interesseranno Per_1
l'attigua porzione della villa bifamiliare nella quale si trovano gli immobili acquistati dall'attore, per consentire la formazione di due linee di scarico separate (nello stato di fatto, i collettori sub orizzontali presenti nell'autorimessa attorea conducono le acque meteoriche delle due unità abitative parti della villa). Le spese relative debbono considerarsi come danni risarcibili all'attore, perché, dal punto vista eziologico, tali interventi, necessari a causa dei gravi vizi del citato impianto, sono essenziali per l'eliminazione definitiva delle cause delle infiltrazioni che hanno ripetutamente interessato l'autorimessa attorea (si veda Cass., sez. II civ., 5.3.2021, n. 6192).
6.5 Deve riconoscersi al sig. a titolo di danno patrimoniale, anche l'importo di € 1.281,00, Pt_1
corrisposto alla geom. per l'assistenza tecnica prestata prima della causa. CP_6
pagina 15 di 23 6.6 Nell'atto di citazione l'attore, senza nulla dedurre nella parte espositiva, ha concluso, tra l'altro,
per la condanna dell'attore al risarcimento del “danno non patrimoniale ex art. 2059 Cod. Civ.” per il ridotto godimento dell'immobile. Nella memoria ex art. 183 c. 6 n. 1 c.p.c., affermato che lo stato in cui versava l'immobile già da poco dopo la compravendita aveva impedito all'attore e alla sua famiglia di trasferirsi nello stesso, ferma la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale ex art. 2059
c.c., ha proposto nei confronti dei convenuti anche la domanda di risarcimento del danno patrimoniale,
nella misura pari al canone di locazione di immobile di caratteristiche similari.
6.7 Proposta la domanda di risarcimento di un determinato danno, fondato su un certo fatto costitutivo, chiedere il risarcimento anche di un ulteriore e diverso danno determina la proposizione di una nuova diversa domanda, da ritenersi inammissibile, non trattandosi di pregiudizio che non potesse essere prospettato in precedenza (Cass., sez. III civ., ord. 26.1.2024, n. 2533; Cass., sez. VI-III civ.,
15.10.2018, n. 25631). Ne consegue l'inammissibilità, eccepita dal chiamato sig. e comunque _2
rilevabile d'ufficio, della domanda di risarcimento del danno patrimoniale proposta soltanto nella memoria ex art. 183 c. 6 n. 1 c.p.c. in aggiunta alla domanda di risarcimento del danno non patrimoniale. In relazione a quest'ultimo deve invece osservarsi l'evidente carenza di allegazione e prova, dovendosi peraltro rilevare ove si consideri che l'ubicazione delle tubazioni e delle infiltrazioni nei locali al piano interrato non impediva certo di utilizzare non solo l'abitazione, ma anche lo stesso scantinato per il solo ricovero dell'autovettura.
7. La responsabilità solidale della venditrice e dell'appaltatore.
7.1 La convenuta ha allegato di aver appaltato, in data non indicata, CO
all'impresa individuale “la mera manutenzione delle unità immobiliari così Controparte_2
acquistate (doc. 3 e 4) tanto che la stessa è stata effettuata come attività di edilizia libera…”,
affermando comunque che “La società non solo non ha svolto direttamente CO
alcun tipo di opera negli immobili oggetto della presente causa ma si è limitata ad appaltarli alla ditta
, senza avere ruoli di sorveglianza e controllo…”. Dal canto suo, il chiamato sig. Controparte_2
, nella sua comparsa di costituzione, lamentata la carenza delle allegazioni della chiamante, si è _2
pagina 16 di 23 limitato ad ammettere di aver effettuato “una serie di opere appaltate dalla convenuta”, affermando di averle eseguite a regola d'arte.
7.2 Nella memoria ex art. 183 c. 6 n. 1 c.p.c., la convenuta ha allegato che: - CO
in ragione della sua struttura aziendale, essa si avvaleva costantemente dell'impresa individuale
[...]
, che costituiva suo “braccio operativo” per l'esecuzione di ogni opera;
_2 CO
nell'affidare all'impresa i lavori di manutenzione dell'immobile venduto
[...] Controparte_2
all'attore, l'aveva specificamente incaricata di individuare le lamentate infiltrazioni e di provvedere alle opere necessarie alla loro eliminazione. A fronte di tali allegazioni, il chiamato sig. non ha _2
svolto alcuna contestazione nelle memorie ex artt. 183 c. 6 nn. 2 e 3 c.p.c., ragion per cui le relative circostanze debbono ritenersi provate nei rapporti tra la convenuta e il chiamato sig. . _2
7.3 Sono state prodotte dalla convenuta due fatture emesse a suo carico CO
dall'impresa individuale , la prima, n. 53/2018, in data 15.11.2018, per “Lavori di Controparte_2
manodopera e fornitura di materiale presso Vs Cantiere sito in Via D'Antoni 100 a Colloredo (Pavia
di Udine)”, con indicazione di un imponibile di € 32.219,00, la seconda, n. 167/2019, in data
31.12.2019, con la medesima causale e per lo stesso cantiere, per un imponibile di € 42.126,10. Nulla è
stato prodotto relativamente ai lavori svolti tra il febbraio e l'agosto 2017, per opere di completamento in regime di edilizia libera.
7.4 Si richiama quanto già esposto in ordine alla compagine societaria della convenuta, che vede il legale rappresentante sig. e suo figlio, dipendente dell'impresa individuale, titolari Controparte_2
dell'80% del capitale sociale e componenti del consiglio di amministrazione, agli oggetti sociali delle due imprese, entrambi operanti nel settore delle costruzioni edilizie, alla diretta e materiale partecipazione del sig. ai lavori difformi alle regole dell'arte con i quali si è tentato Controparte_2
di ovviare al ripetersi delle infiltrazioni. Si consideri, ancora, che non è stato prodotto un contratto d'appalto in forma scritta tra la venditrice e l'appaltatore, né un progetto relativo agli interventi attuati;
non consta la nomina di un direttore dei lavori. A ciò si aggiunga la garanzia espressamente assunta dalla convenuta nel contratto di compravendita in ordine alla “costruzione degli immobili venduti "a
pagina 17 di 23 regola d'arte", assumendo gli obblighi e le responsabilità di cui all'art. 1669 c.c.”. Alla luce di tali circostanze può affermarsi la concorrente responsabilità della società venditrice, che deve ritenersi partecipe dell'opera con poteri decisionali, al punto di aver prestato garanzia, nonché dell'appaltatore, a carico del quale incombeva l'obbligo di risultato di realizzare un sistema di smaltimento delle acque meteoriche conforme alle regole dell'arte, atteso il non contestato incarico conferitogli di eliminare le cause delle infiltrazioni, a fronte del quale gli incombeva l'individuazione di tutti gli interventi necessari e la segnalazione alla committente della carenza di eventuali indicazioni impartite o di quanto eventualmente già in opera.
7.5 e il sig. debbono pertanto essere condannati in solido CO Controparte_2
al risarcimento del danno in favore dell'attore, mediante pagamento della somma di € 64.360,08
(comprensiva delle spese di assistenza tecnica sostenute prima della causa dall'attore, doc. 11, pari ad €
1.281,00), da aumentare sino al saldo per la rivalutazione secondo gli indici ISTAT, dal 13.4.2023
sull'importo di € 63.079,08 e dalla data della domanda giudiziale sull'importo di € 1.281,00, nonché
per gli interessi legali dalla data della domanda giudiziale sui predetti importi via via rivalutati, previa devalutazione a tale data di quello di € 63.079,08.
8. La domanda di “manleva” della convenuta nei confronti del chiamato sig. . _2
Nel caso, quale quello di specie, di responsabilità solidale per un illecito imputabile a più
soggetti, il vincolo di solidarietà che lega i coautori del fatto dannoso importa che il danneggiato possa pretendere la totalità della prestazione anche da uno solo dei coobbligati, mentre la diversa gravità delle rispettive colpe e la diseguale efficienza causale di esse possono avere rilevanza unicamente ai fini della ripartizione interna del peso del risarcimento fra i corresponsabili. Incombeva alla convenuta che ha preteso l'integrale rimborso di quanto fosse stata condannata a pagare CO
all'attore, l'onere di provare le circostanze idonee a superare la presunzione del pari concorso di colpa,
prevista per il caso di dubbio dall'art. 2055 c. 3 c.c. (Cass., sez. VI-III civ., 10.2.2017, n. 3626); non avendo la convenuta assolto a tale onere, deve trovare applicazione la citata presunzione e il chiamato sig. deve essere condannato a rifondere ad quanto quest'ultima abbia a _2 CO
pagina 18 di 23 corrispondere al sig. per risarcimento del danno, interessi e spese, oltre la quota di metà di sua Pt_1
spettanza.
9. La domanda di garanzia dell'impresa nei confronti dell'assicuratrice. Controparte_2
9.1 La domanda in esame viene svolta in forza del contratto di assicurazione per la responsabilità
civile nei confronti di terzi (“La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia
tenuto a pagare quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale,
interessi, spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per
danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione ai rischi descritti in
polizza”), stipulato in data 7.10.2018 con Controparte_3
9.2 A fronte delle difese svolte dalla società assicuratrice, era onere dell'assicurato sig. , _2
dimostrare, a fondamento della pretesa al pagamento dell'indennizzo, in primo luogo che l'evento dannoso si riferisse a lavorazioni eseguite nella vigenza del contratto di assicurazione. Le
prospettazioni delle parti, la cui commistione di interessi è resa evidente da quanto più sopra osservato in ordine alla partecipazione societaria e alla carica sociale rivestita dal sig. nella società _2
convenuta, sono state oltremodo generiche ed ambigue e la prova del fatto costitutivo citato non può
ritenersi raggiunta, ove si considerino le seguenti circostanze:
-l'inefficiente sistema di smaltimento delle acque meteoriche è stato realizzato dopo l'acquisto della proprietà del compendio immobiliare da parte di in quanto la documentazione CO
fotografica allegata alla perizia di stima del procedimento esecutivo immobiliare, del 2015, non ne rilevava la presenza;
-le comunicazioni eseguite al Comune di Pasian di Prato da indicano il CO
3.2.2017 quale data di inizio dei lavori per opere di completamento e il 3.8.2017 quale data di fine lavori;
la segnalazione certificata di agibilità è datata 9.8.2017 e presupposto della stessa, da attestare,
era l'intervenuta realizzazione del sistema di smaltimento delle acque meteoriche conforme alla normativa vigente;
pagina 19 di 23 ha allegato di non aver svolto direttamente alcun tipo di opera negli immobili CO
del sig. e di essersi limitata ad appaltare all'impresa , circostanza sulla quale Pt_1 Controparte_2
quest'ultimo ha così dedotto nella sua comparsa (“Effettivamente l'odierno convenuto terzo chiamato
ha effettuato una serie di opere appaltate dalla convenuta, ma un tanto non appare sufficiente ad
attribuirgli ogni eventuale responsabilità”);
-come sopra ricordato, nella memoria ex art. 183 c. 6 n. 1 c.p.c., ha sostenuto CO
che l'impresa individuale è il suo braccio operativo, della quale si è sempre avvalsa Controparte_2
per ogni opera e di aver ad essa affidato l'individuazione della causa delle infiltrazioni e l'adozione dei rimedi, con obbligazione di risultato a carico della stessa;
entro il maturarsi delle preclusioni assertive tali allegazioni non sono state contestate;
non ha indicato di aver appaltato a un CO
soggetto diverso dal suo “braccio operativo” impresa i lavori di completamento Controparte_2
necessari per conseguire l'agibilità, ultimati all'inizio di agosto 2017;
-non è stato prodotto dalla società convenuta e dal chiamato sig. alcun documento contrattuale _2
relativo ai rapporti intercorsi, né alcun documento progettuale o computo metrico, non risulta la nomina di un direttore dei lavori;
-le due fatture prodotte dal chiamato in causa, del 15.11.2018 e del 31.12.2019, sono del tutto generiche quanto alle opere cui si riferiscono (Lavori di manodopera e fornitura di materiale) ed altrettanto generici risultano i moduli per la denuncia dei lavoratori occupati inviati alla Cassa Edile, dei quali è
stata prodotta una selezione relativa ai mesi da ottobre 2018 a settembre 2019, che si riferisce al
“completamento di n. 6 villette a schiera” nel Comune di Pasian di Prato;
-nel contratto preliminare, stipulato in data 8.5.2019 dal sig. con si fa Pt_1 CO
riferimento esclusivamente ad interventi di sostituzione della pavimentazione esterna, di rimozione delle fioriere e di un muretto, alla realizzazione di un foro tra autorimessa e cantina e all'installazione di una porta tagliafuoco, senza alcun cenno ad interventi correlabili ad infiltrazioni;
-il testimone sig.
, dipendente, anche alla data dell'escussione, dell'impresa individuale , ha Tes_1 Controparte_2
confermato di aver lavorato nel compendio immobiliare acquistato da tra il _2 CO
pagina 20 di 23 maggio 2019 e gli inizi di settembre 2019, come da rapportini doc. 12 del chiamato;
in tali _2
rapportini, in relazione al cantiere di cui si discute (“Colloredo”) o non si rinviene alcuna indicazione o si legge “terrazze”, “piastrelle terrazza” o, nel mese di settembre 2019 “garage”; in proposito si ricorda che si era impegnata nel preliminare con il sig. ad un intervento CO Pt_1
di fusione delle due autorimesse con creazione di un foro interno;
-se il sig. ha dichiarato che, presso l'immobile di proprietà del sig. furono sostituiti i Tes_1 Pt_1
collettori già esistenti delle grondaie che finivano nel garage, la piletta ubicata al centro dell'area scoperta contigua all'abitazione confinante, il rivestimento in cartongesso delle tubazioni già esistente
(il consulente d'ufficio ha rivenuto la data 8.5.2019 su un elemento metallico del cartongesso), ciò per porre rimedio alle infiltrazioni i cui segni erano evidenti, mantenendo la soluzione tecnica preesistente,
il teste sig. , al tempo dipendente del sig. , ricordato di aver lavorato nel cantiere relativo Per_2 _2
alle villette a schiera, i cui seminterrati erano tutti interessati da spandimenti, sostituendo i pluviali e le tubazioni, là dove vi erano segni di infiltrazioni, ha riferito che la sostituzione delle tubazioni avvenne nell'estate del 2018.
L'insufficienza e contraddittorietà della prova in ordine alla riconducibilità dei danni a lavorazioni eseguite dall'assicurato nella vigenza del contratto di assicurazione preclude l'accoglimento della domanda di garanzia.
10. La regolazione delle spese di lite.
Le spese debbono seguire la soccombenza nei distinti rapporti.
10.1 La società convenuta e il chiamato sig. debbono essere condannati, in solido tra loro, a _2
rifondere le spese processuali in favore dell'attore, liquidate, per la causa e il subprocedimento di istruzione preventiva, come da dispositivo. La liquidazione del compenso è stata operata applicando i valori medi di cui al D.M. Giustizia n. 55/2014 pertinenti rispetto alla misura di accoglimento delle pretese attoree, riconoscendo la sola fase introduttiva per il procedimento di istruzione preventiva in corso di causa, che si è risolto nell'anticipazione dell'indagine tecnica che sarebbe altrimenti stata disposta nella fase istruttoria.
pagina 21 di 23 10.2 Nel rapporto processuale tra la società convenuta e il chiamato sig. , le spese _2
processuali possono essere compensate per metà, atteso il solo parziale accoglimento della domanda di
“manleva”; la residua frazione deve essere posta a carico del chiamato e viene liquidata come da dispositivo, in applicazione dei valori medi arrotondati per difetto di cui al D.M. Giustizia n. 55/2014,
pertinenti rispetto al valore della domanda.
10.3 Il chiamato sig. deve rifondere le spese processuali alla società assicuratrice da lui _2
chiamata in causa, liquidate come da dispositivo, in applicazione dei valori medi, arrotondati per difetto, di cui al D.M. Giustizia n. 55/2014, pertinenti rispetto al valore della domanda, con la richiesta maggiorazione di cui all'art. 4 c. 1 bis del citato D.M. per la sola fase introduttiva -in quanto solo la comparsa di costituzione reca collegamenti ipertestuali ai documenti- nonché con il richiesto aumento ex art. 4 c. 2 del medesimo D.M..
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Udine, seconda sezione civile, in composizione monocratica, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione reietta, definitivamente pronunciando nella causa suindicata:
A) accertata la responsabilità ex art. 1669 c.c. di e del sig. CO
, titolare dell'impresa individuale , li condanna, in solido tra loro, al Controparte_2 Controparte_2
risarcimento del danno in favore dell'attore sig. mediante pagamento allo stesso Parte_1
della complessiva somma di € 64.360,08, da aumentare, sino al saldo, per la rivalutazione secondo gli indici ISTAT, dal 13.4.2023 sull'importo di € 63.079,08 e dalla data della domanda giudiziale sull'importo di € 1.281,00, nonché per gli interessi legali dalla data della domanda giudiziale sui predetti importi via via rivalutati, previa devalutazione a tale data di quello di € 63.079,08;
B) condanna il sig. a rifondere ad quanto Controparte_2 CO
quest'ultima abbia a pagare all'attore sig. oltre la quota del 50% dell'importo di cui al capo A) Pt_1
e delle spese di cui al capo D);
C) rigetta la domanda di garanzia svolta dal sig. contro Controparte_2 [...]
Controparte_3
pagina 22 di 23 D) condanna e il sig. , in solido tra loro, a CO Controparte_2
rifondere le spese processuali all'attore sig. che si liquidano in € 393,20 per esborsi, in € Pt_1
7.564,83 per altre spese non imponibili, in € 15.095,00 per compenso, oltre al rimborso forfetario spese generali del 15%, al CPA e all'IVA, se dovuta in quanto costo effettivo;
E) compensa per metà le spese processuali tra e il sig. CO _2
, condannando quest'ultimo a rifondere ad la residua frazione di metà,
[...] CO
liquidata in € 7.000,00 per compenso, oltre al rimborso forfetario spese generali del 15%, al CPA e all'IVA, se dovuta in quanto costo effettivo
F) condanna il sig. a rifondere alla chiamata le Controparte_2 Controparte_3
spese processuali, che liquida in € 18.688,40 per compenso, oltre al rimborso forfetario spese generali del 15%, al CPA e all'IVA, se dovuta in quanto costo effettivo.
Udine, 8 gennaio 2025.
Il giudice dott.ssa Annalisa Barzazi
pagina 23 di 23
T R I B U N A L E O R D I N A R I O D I U D I N E
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale ordinario di Udine, seconda sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Annalisa Barzazi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile sub R.G. n. 386/2022, promossa con atto di citazione notificato a mezzo della posta elettronica certificata in data 2.2.2022
DA
C.F. ), rappresentato e difeso, per procura unita Parte_1 C.F._1
mediante strumenti informatici all'atto di citazione, dall'avv. Salvatore Sagliocca del Foro di Udine,
domiciliatario;
attore
CONTRO
(C.F. ), con sede a Farra d'Isonzo (Gorizia), in CO P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore sig. , rappresentata e difesa, per Controparte_2
procura unita mediante strumenti informatici alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv.
ES Tavella del Foro di Gorizia, domiciliatario;
convenuta pagina 1 di 23 CON LA CHIAMATA IN CAUSA DI
(C.F. ), titolare dell'omonima impresa Controparte_2 C.F._2
individuale, corrente a Farra d'Isonzo, rappresentato e difeso, per procura unita mediante strumenti informatici alla comparsa di costituzione e risposta, dagli avv. Carlo del Torre e Fabio Ficarra del Foro
di Gorizia;
(C.F. , con sede a Roma, in persona del legale Controparte_3 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per procura unita mediante strumenti informatici alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Pasqualino Stampanato del Foro di Udine,
domiciliatario;
chiamati in causa.
in punto: contratto d'appalto; azione ex art. 1669 c.c.
CONCLUSIONI
Per l'attore: Nel merito: -accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 1669 cod.civ. della venditrice soc. e dell'appaltatore in CO Controparte_2
relazione ai vizi e difetti dell'immobile di Pasian di Prato, via D'Antoni n. 100/4 compravenduto in data 07.11.2019; -per l'effetto, condannare la soc. in persona del CO
legale rapp.te p.t. ed il sig. a risarcire all'attore il danno patrimoniale nella Controparte_2
misura di € 1.281,00, pari ai costi di assistenza tecnica sostenuti prima di promuovere il giudizio e nella misura indicata dal C.T.U. Ing. nell'A.T.P. svolto in corso di causa per costi di eliminazione Per_1
dei vizi e difetti dell'immobile o nella diversa misura che riterrà di determinare, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo;
- condannare la medesima soc.
[...]
n persona del legale rapp.te p.t. ed il sig. a risarcire CO Controparte_2
all'attore il danno per il mancato e/o ridotto godimento dell'immobile dalla data dell'acquisto a quella di eliminazione dei vizi in misura pari al canone di locazione di immobile di caratteristiche similari,
nonchè a titolo di danno non patrimoniale ex art. 2059 Cod.Civ. per tutti i disagi subiti nel periodo di pagina 2 di 23 protratta indisponibilità dell'immobile in misura da determinarsi in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo;
- Condannare la soc. CO
in persona del legale rapp.te p.t., ed il sig. a rimborsare all'attore le spese di Controparte_2
lite, comprese quelle di A.T.P. e C.T.P. e quelle relative al procedimento di negoziazione assistita;
In
via istruttoria, -Ammettere la prova per testi e l'integrazione della c.t.u. richiesta nella seconda memoria ex art. 183 c.p.c. depositata il 19.09.23.
Per la convenuta Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni utile CO
declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: Nel merito -in via preliminare: accertarsi e dichiararsi la avvenuta decadenza dalla facoltà
di proporre l'azione ex art. 1669 c.c. da parte del Signor e, per l'effetto, rigettarsi le Parte_1
pretese attoree;
-in via principale: respingersi, per tutti i motivi esposti, la domanda svolta dal Signor
nei confronti di;
-in via subordinata: nella denegata e non Parte_1 CO
creduta ipotesi di accertamento di una qualche responsabilità, esclusiva e/o concorrente, di
[...]
nella causazione dei vizi e/o danni lamentati dal Signor limitare per CO Parte_1
tutte le ragioni dedotte in atti la condanna della medesima al pagamento di quelle sole somme che saranno ritenute dovute al Signor tenuto conto di tutte le deduzioni formulate in atti Parte_1
dalla anche circa la responsabilità della ditta appaltatrice , la CO Controparte_2
manutenzione parziale e la situazione di fatto del bene immobile oggetto di causa;
-Condannarsi,
conseguentemente, la ditta con sede a Farra d'Isonzo (Go) 34072 via Gorizia 159, Controparte_2
C.F. , p.i. , p.e.c. in persona del C.F._2 P.IVA_3 Email_1
rappresentante legale nato a Cormons il [...], a [...] e tenere indenne Controparte_2
di tutte le somme che la stessa fosse tenuta a pagare al Signor CO Parte_1
in conseguenza dei fatti per cui vi è causa, per capitale, interessi, rivalutazione monetaria, spese legali e tecniche, pure di parte. In ogni caso: spese e compensi professionali di lite, comprese quelle tecniche,
del presente giudizio integralmente rifusi. In via istruttoria si ripropongono i mezzi istruttori non accolti.
pagina 3 di 23 Per il chiamato : Nel merito, in via principale:rigettarsi le domande di parte Controparte_2
attrice nonché quella di manleva di parte convenuta in quanto infondate ed immotivate in fatto ed in diritto. In via subordinata:nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle istanze avanzate nei confronti della ditta individuale , ridursi le pretese risarcitorie a quanto Controparte_2
risulterà all'esito dell'istruttoria ovvero di giustizia, previo accertamento del concorso di colpa in capo all'attore per le condotte al medesimo addebitabili e condannando comunque la a Controparte_3
manlevare e tenere indenne la predetta ditta individuale da ogni pregiudizio e pretesa Controparte_2
risarcitoria. In via istruttoria: A) ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli di prova:
1. Vero che da ottobre 2018 fino a settembre 2019, in qualità di dipendente della ditta individuale OR ES
lavorava nel cantiere di Pasian di Prato (UD), via D'Antoni n. 100/4, come da rapportini e fogli presenze che mi si rammostrano (docc. 12 e 13)? 2. Vero che tali lavori consistevano, tra l'altro, nella posa del camminamento esterno, nella realizzazione dei pluviali e delle pilette di scarico oltre alla realizzazione dei collettori sub orizzontali presenti nel piano scantinato dell'immobile di proprietà del sig.
3. Vero che, con riferimento all'immobile di proprietà del sig. Parte_1 Pt_1
i lavori di cui al suddetto capitolo 2 venivano eseguiti tra la fine di agosto 2019 e gli inizi di
[...]
settembre 2019? 4. Vero che nelle predette giornate di lavoro presso il cantiere Pasian di Prato (UD),
via L. D'Antoni n. 100/4 trascorreva la propria pausa pranzo e consumava il pasto presso locali di ristorazione della zona come da fatture che mi si rammostrano (doc. 14)? Si indicano quali testi, i signori: da Gorizia, via Dante n. 4, da Turriaco, via Cosani n. 32, Testimone_1 Persona_2
da Moraro, via Darko Bratina n. 3 B) disporsi consulenza tecnica d'ufficio al fine di Testimone_2
verificare ed accertare la sussistenza dei lamentati vizi/difetti, l'imputabilità degli stessi, specificando altresì l'eventuale incidenza e responsabilità di parte attrice nella causazione dei medesimi vizi e difetti,
oltre infine a quantificarne i costi per la eliminazione mantenendo l'opera realizzata e non sostituendola con altra completamente differente ovvero in subordine, viste e considerate le evidenti lacune dell'espletato ATP, disporre il richiamo del CTU ing. affinchè: -esprima un parere sulla Per_1
soluzione tecnica dell'ing. (doc. 8) - che riprende peraltro la soluzione n. 1 individuata Persona_3
pagina 4 di 23 dal CTU e di minor costo- e che aveva trovato l'avvallo e l'assenso dell'attore come evidenziato a pag.
8 dell'ATP laddove si richiama il verbale n. 14, dd. 06.04.2023, allegato A doc. 20 dell'ATP (doc. 9); -
esprima una valutazione sulla condotta omissiva dell'attore evidenziata in sede di ATP e sull'incidenza che tale mancata manutenzione e cura delle tubazioni comporta sui vizi e difetti riscontrati;
-esegua gli accertamenti del caso, ivi compresi i rilievi e carotature/indagini del terreno, oltre alla necessaria progettazione del rimedio proposto in sede di ATP con realizzazione di due nuovi pozzi, al fine di verificare e confermare la fattibilità della predetta soluzione. In ogni caso: compensi e spese di lite rifusi, ivi comprese quelle di consulenza tecnica.
Per la chiamata Voglia il Tribunale nel merito In principalità • Controparte_3
respingere, perché inammissibile e/o infondata, la domanda dell'attore e ogni domanda proposta nei confronti di e per l'effetto dichiarare assorbita la domanda di manleva dallo stesso Controparte_2
formulata nei confronti di •Spese e competenze di lite rifuse. In via Controparte_3
subordinata •respingere, perché inammissibile e/o infondata, la domanda di manleva formulata da nei confronti di •spese e competenze di lite rifuse. In via Controparte_2 Controparte_3
ulteriormente subordinata •contenere l'obbligazione di manleva a carico di nei Controparte_3
limiti del solo danno che risulterà imputabile all'esclusiva responsabilità dell'assicurato _2
e conseguente a fatti posti in essere nel periodo di validità della polizza azionata, con
[...]
l'applicazione di esclusioni, franchigie e limiti di copertura dalla stessa previsti. •Spese e competenze di lite almeno compensate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Le vicende processuali.
1.1 Con atto di citazione ritualmente notificato, ha evocato avanti a questo Parte_1
Tribunale esponendo che: a) con scrittura privata autenticata nelle firme dal CO
notaio di Udine, in data 7.11.20219 aveva acquistato dalla convenuta la proprietà dell'unità Per_4
immobiliare di civile abitazione sita nel Comune di Pasian di Prato, Via D'Antoni n. 100/4, censita nel pagina 5 di 23 Catasto Fabbricati al Fg. 8, p.c. 419, sub. 7 e 17, al prezzo di € 192.400,00; nel contratto la venditrice aveva espressamente assunto gli obblighi e la responsabilità di cui all'art. 1669 c.c.; b) la società
convenuta aveva acquistato in un'esecuzione immobiliare il compendio immobiliare di Pasian di Prato,
costituito da più unità abitative, rimasto incompiuto e lo aveva sottoposto ad interventi di manutenzione e completamento;
tali opere erano consistite, tra l'altro, nel rifacimento dell'impianto di raccolta,
scarico e smaltimento dell'acqua piovana, del marciapiede esterno e della relativa pavimentazione,
nella realizzazione di pareti interne e controsoffitti al piano scantinato;
c) a seguito del manifestarsi di copiose infiltrazioni nel piano scantinato, nella primavera 2020 era intervenuta, CO
realizzando dei fori sul muro del giardino e una caditoia sul marciapiede per migliorare lo smaltimento dell'acqua piovana, interventi che si erano rivelati inefficaci, essendosi ripresentato il fenomeno nel corso della successiva estate;
nonostante una successiva diffida e la promessa di un intervento risolutivo, nulla era stato fatto dalla convenuta;
d) il tecnico officiato dall'attore aveva ritenuto che le infiltrazioni fossero diretta conseguenza degli interventi eseguiti da ed aveva CO
ritenuto che l'eliminazione dei difetti comportasse costi quantificabili in € 19.722,50 oltre IVA;
e)
invitata a definire la controversia mediante il procedimento di negoziazione assistita, la convenuta non aveva aderito. Ciò premesso, l'attore ha chiesto che, previo accertamento della responsabilità della convenuta ai sensi dell'art. 1669 c.c., la stessa fosse condannata al risarcimento del danno patrimoniale,
quantificato in € 25.000,00 o nella diversa somma ritenuta di giustizia, nonché al rimborso della spesa di € 1.281,00 sostenuta per la perizia volta ad individuare vizi e difetti, con vittoria di spese.
1.2 Si è costituita tempestivamente allegando, in linea di fatto, che: a) il CO
complesso immobiliare del quale faceva parte l'unità acquistata dal sig. era stato realizzato da Pt_1
la convenuta ne aveva acquisito la proprietà in forza di decreto di trasferimento Controparte_4
del Tribunale di Udine e in esso aveva eseguito opere di parziale completamento e, in particolare,
quelle di cui all'art. 3 lett. d) del contratto preliminare di vendita;
b) aveva appaltato all'impresa individuale la mera manutenzione del compendio immobiliare;
c) in ragione delle Controparte_2
leggere infiltrazioni presenti nei locali adibiti a garage era stato concesso al sig. uno sconto Pt_1
pagina 6 di 23 sull'acquisto, come reso evidente dal fatto che, pur avendo comprato l'abitazione con un box doppio,
aveva pagato lo stesso prezzo versato dall'acquirente dell'unità adiacente, corredata da un box singolo.
La convenuta ha preliminarmente eccepito la prescrizione della garanzia (ancorché nelle conclusioni sia stato richiesto l'accertamento dell'avvenuta decadenza, il punto B dell'esposizione in diritto si riferisce esclusivamente alla prescrizione dell'azione ex art. 1669 c.c.), quindi il proprio difetto di legittimazione passiva, avendo appaltato i lavori all'impresa individuale , senza Controparte_2
svolgere alcun ruolo di sorveglianza e controllo;
ha poi affermato che il convenuto aveva espressamente accettato gli immobili nello stato di fatto nel quale si trovavano. Sostenuto che la negoziazione assistita non era stata efficacemente esperita e chiesto il differimento della prima udienza,
per consentire la chiamata in causa di , la convenuta ha concluso per il rigetto delle Controparte_2
domande attoree e in subordine per il contenimento della pretesa, tenendo conto delle sole opere da essa stessa eseguite e comunque per la condanna di a tenerla indenne da quanto fosse Controparte_2
stata condannata a pagare al sig. Pt_1
1.3 La causa, già attribuita ad altro magistrato, in data 13.4.2022 è stata assegnata a questo giudice,
che ha differito l'udienza per consentire la chiamata in causa di . Controparte_2
1.4 Con ricorso depositato il 15.7.2022, l'attore ha proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c., con richiesta di nomina del consulente tecnico d'ufficio per accertare e descrivere i vizi e difetti delle opere eseguite dalla convenuta nell'immobile acquistato dall'attore, per individuare le cause, le responsabilità e per la quantificazione dei costi di eliminazione dei vizi e di ripristino, nonché per tentare la conciliazione. Nel procedimento di istruzione preventiva si sono costituiti la società convenuta e il sig. e su richiesta di quest'ultimo è stata disposta la Controparte_2
chiamata di il giudice ha nominato consulente tecnico d'ufficio l'ing. Controparte_3
commettendogli anche il tentativo di conciliazione. Persona_5
1.5 Nella causa di merito si è costituito, in data 9.9.2022, il sig. , che, lamentata la Controparte_2
genericità delle allegazioni di ai fini dell'estensione della responsabilità nei CO
suoi confronti, ha sostenuto di aver eseguito a regola d'arte le opere commissionate, affermando che il pagina 7 di 23 lungo tempo trascorso prima dell'instaurazione della causa consentiva di ritenere che i difetti fossero noti al sig. e determinati dalla scarsa manutenzione, che in ogni caso rilevava ai sensi dell'art. Pt_1
1227 c.1 e 2 c.c.. Il chiamato ha chiesto di autorizzare la chiamata in causa della propria assicuratrice concludendo per il rigetto delle domande dell'attore e di quelle della Controparte_3
convenuta, in subordine per la riduzione delle pretese risarcitorie anche in considerazione del concorso di colpa dell'attore e comunque per la condanna di a tenerlo indenne da ogni Controparte_3
pretesa avversaria.
1.6 Autorizzata la chiamata in causa, si è costituita in data 10.2.2023, Controparte_3
sostenendo che: a) sia che non avevano specificato il contenuto CO Controparte_2
del contratto d'appalto tra le stesse intercorso, che costituiva il limite non solo della responsabilità
dell'appaltatore, ma soprattutto della garanzia assicurativa prestata da non Controparte_3
estesa all'oggetto della compravendita intercorsa tra il e la ma Pt_1 CO
circoscritta ai soli danni cagionati dall'attività assicurata posta in essere dal sig. nel periodo di _2
validità della polizza;
b) avrebbero potuto formare oggetto dell'indennizzo i soli danni (nuovi oppure costituenti aggravamento delle preesistenze) direttamente conseguenti alle opere eseguite dal sig. _2
a partire dal 7.10.2018; l'assicurato non aveva in alcun modo assolto all'onere di allegazione e prova delle circostanze poste a fondamento dell'invocato diritto alla manleva assicurativa;
c) in subordine, la società assicuratrice ha richiamato le Condizioni Aggiuntive I e M per invocare le esclusioni e gli scoperti da tali clausole previsti. La chiamata ha concluso in via principale per il rigetto di ogni domanda proposta nei confronti dell'assicurato sig. , in subordine per il rigetto della domanda di _2
manleva dallo stesso svolta e comunque per il suo contenimento nei limiti del solo danno ascrivibile all'esclusiva responsabilità dell'assicurato e conseguente a fatti posti in essere nel periodo di validità
della polizza azionata, con l'applicazione di esclusioni, franchigie e limiti di copertura dalla stessa previsti.
pagina 8 di 23 1.7 In data 9.5.2023, il consulente tecnico d'ufficio ha depositato la sua relazione, corredata dalle osservazioni delle parti e delle sue repliche;
l'ausiliario ha dato atto del fallimento del tentativo di conciliazione.
1.8 Autorizzato lo scambio delle memorie ex art. 183 c. 6 c.p.c., sono state assunte le prove testimoniali ammesse in parziale accoglimento delle istanze delle parti;
queste ultime hanno precisato le conclusioni e fruito dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle scritture conclusive.
2. La legittimazione passiva ex art. 1669 c.c. della venditrice convenuta.
2.1. Dalla documentazione prodotta dalle parti e dalle relazione del consulente tecnico d'ufficio si evince che il complesso immobiliare del quale fa parte l'unità abitativa costruita dal sig. Pt_1
costituito da tre ville bifamiliari residenziali a schiera, fu edificato in base alla concessione edilizia rilasciata a quest'ultima subì l'esecuzione immobiliare promossa da Banca Controparte_4
Nazionale del Lavoro, promossa nel 2012; lo stimatore nominato nell'ambito dell'esecuzione, così
descrisse il compendio oggetto di espropriazione: “Trattasi della costruzione di un complesso
residenziale costituito da n. 3 (tre) ville bifamiliari che si sviluppa su due piani fuori terra ed un vano
scantinato adibito ad autorimesse, con annesso vani di manovra comune, cantine e bagni. Il complesso
risulta non ancora, completamente, ultimato. Lo stato conservativo non è ottimale com'anche,
facilmente, desumibile dall'allegata documentazione fotografica. Si consiglia, vivamente, un intervento
di urgente sanificazione del complesso residenziale. …il complesso immobiliare si presenta in uno
stato di degrado tale da dover intervenire con opere di risanamento importanti al fine
dell'emendamento dei vizi rinvenuti. Il tutto rende difficilmente proponibile a, eventuali, singoli privati
l'attribuzione delle singole unità immobiliari urbane stante i costi a sostenersi per il risanamento e la
definizione delle pratiche con il Comune. Per quanto sopra rappresentato il composito immobiliare
verrà così ricompreso nella vendita di lotto unico a quota intera….”. Quanto agli impianti tecnologici,
l'ausiliario scrisse: “Lo scrivente consiglia, stante lo stato di manutenzione, rinvenuto a sopralluogo,
una sollecita revisione degli stessi, per l'intero compendio immobiliare de quo, in ottemperanza alle
pagina 9 di 23 disposizioni legislative vigenti”. Nella documentazione fotografica che correda CO
acquistò la proprietà del compendio immobiliare con decreto di trasferimento del 14.12.2016.
2.2. in data 2.2.2017, presentò la comunicazione di inizio lavori per edilizia CO
libera, avente ad oggetto opere interne di completamento e, il successivo 2.8.2017, comunicò la fine dei citati lavori, per poi presentare, il 9.8.2017, la segnalazione certificata di agibilità.
2.3. In data 8.5.2019, stipulò con l'odierno attore il contratto preliminare di CO
compravendita, avente ad oggetto gli immobili tutti censiti al Foglio 8, Particella 419, Sub. 7 Cat.
Catastale A/2, Sub. 13, Cat. Catastale C/6, Sub. 14, Cat. Catastale C/6, d), obbligandosi “ad eseguire i
seguenti lavori all'interno e all'esterno dell' abitazione: -Demolizione delle piastrelle di tutta la parte
esterna, eliminazione delle fioriere e del muretto che delimita il giardino con il posto auto,
preparazione del fondo per una nuova posa, asporto del materiale in discarica autorizzata e f.p.o. di
piastrelle in ceramica a scelta. -F.p.o. di parete in cartongesso e di porta tagliafuoco bianca 90 x 21
O. -F.p.o. di radiatore con allaccio nella cantina creata dietro I' autorimessa. -Formazione di foro tra
autorimessa e cantina e f.p.o. di porta in laminato bianca 80x210.”.
2.4. presentò in data 11.10.2019 la comunicazione di inizio lavori-attività di CO
edilizia libera asseverata, per “accorpamento unità destinate ad autorimessa”, per poi comunicare la fine lavori il successivo 31.10.2019.
2.5. Il contratto definitivo di compravendita tra il sig. e avente ad Pt_1 CO
oggetto i citati immobili (i sub. 13-14 sono stati fusi nel nuovo sub. 17), è stato autenticato nelle firme in data 7.11.2019; nello stesso la parte venditrice ha garantito all'acquirente, tra l'altro, “la costruzione
degli immobili venduti "a regola d'arte", assumendo gli obblighi e le responsabilità di cui all'art. 1669
c.c., nello stato di fatto e diritto, ben noto alla parte acquirente, in cui gli immobili in oggetto si
trovano…”.
2.6. L'attore ha esercitato l'azione risarcitoria ex art. 1669 c.c. nei confronti della venditrice, in ragione delle opere di completamento, modifica e ristrutturazione dalla stesse eseguite nel compendio immobiliare originariamente edificato da Sul punto, deve ricordarsi che, in Controparte_4
pagina 10 di 23 forza di giurisprudenza consolidata: -l'azione risarcitoria può essere esercitata anche nei confronti del venditore che sia, al tempo stesso, costruttore, in ragione della responsabilità extracontrattuale ex art. 1669 c.c., sancita per una finalità di interesse generale, quale quella della stabilità, sicurezza e funzionalità degli edifici e della incolumità personale dei cittadini, responsabilità che grava sul venditore anche ove si sia avvalso di soggetti qualificati, appaltatori, progettisti, direttori dei lavori,
gravando a suo carico, per l'esonero da responsabilità, la prova di non aver avuto alcun potere di direttiva o controllo sull'appaltatore, al fine di superare la presunzione di addebitabilità dell'evento dannoso ad una propria condotta colposa, anche eventualmente omissiva;
-l'art. 1669 c.c. trova dunque applicazione anche quando, pur avendo utilizzato l'opera di un soggetto professionalmente qualificato,
come l'appaltatore, il venditore abbia mantenuto il potere di impartire direttive o di sorveglianza sullo svolgimento dell'altrui attività, o, comunque, lo stesso risulti fornito della competenza tecnica che gli consenta di poter dare indicazioni specifiche all'esecutore dell'opera. (per citare solo la più recente, si veda Cass., sez. II civ., 28.6.2024, n. 17955); -l'azione di responsabilità di cui all'art. 1669 c.c. può
essere esercitata anche dall'acquirente nei confronti del venditore che, prima della vendita, abbia fatto eseguire sull'immobile ad un appaltatore, sotto la propria direzione ed il proprio controllo, opere di ristrutturazione edilizia o interventi manutentivi o modificativi di lunga durata, che rovinino o presentino gravi difetti (Cass., sez. II civ., 28.7.2017, n. 18891; Cass., SS.UU. Civ., 27.3.2017, n.
7756); -nel caso di specie risulta peraltro decisiva la circostanza che la società venditrice ha comunque assunto contrattualmente la responsabilità del costruttore ex art. 1669 c.c., come espressamente previsto dall'art. 8 del contratto.
Deve tenersi conto che come da visura prodotta, è società il cui oggetto CO
sociale è rappresentato dalle costruzioni edili, priva di dipendenti, partecipata con quota del 40% dal sig. che ne è presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante Controparte_2
(altra quota del 40% è detenuta da , figlio di , come riferito dal teste Testimone_2 Controparte_2
e dipendente dell'impresa individuale , infine il restante 20% del capitale Per_2 Controparte_2
sociale appartiene a , che risiede allo stesso indirizzo del sig. ), mentre CP_5 Controparte_2
pagina 11 di 23 l'impresa individuale è impresa artigiana con attività principale di imbianchino e Controparte_2
tappezziere e attività secondarie i lavori edili in genere, l'installazione di impianti termoidraulici. Il
teste , dipendente dell'impresa individuale di dal 2001, con mansioni di Tes_1 Controparte_2
operaio, ha riferito di aver lavorato nel compendio acquistato da nel quale si CO
trovavano gli immobili acquistati dal sig. e che all'esecuzione dei lavori aveva concretamente Pt_1
preso parte il sig. . ha prodotto i documenti di trasporto dei Controparte_2 CO
materiali edili di rivestimento da essa stessa ordinati per il cantiere di cui si discute. Le circostanze di fatto appena riassunte confermano univocamente la diretta ingerenza e il costante controllo da parte della venditrice sui lavori eseguiti nel compendio immobiliare, stanti i rapporti familiari indicati e i diversi ruoli assunti dal sig. ; la convenuta non ha peraltro minimamente assolto all'onere sulla _2
stessa incombente avente ad oggetto la sua completa estraneità.
3. L'infondata eccezione di prescrizione svolte dalla convenuta.
Pur avendo concluso testualmente per l'accertamento della “avvenuta decadenza dalla facoltà
di proporre l'azione ex art. 1669 c.c.”, come reso evidente dalle argomentazioni svolte a sostegno dell'eccezione preliminare al punto B dell'esposizione in diritto di cui alla comparsa di costituzione e risposta, ha inteso eccepire esclusivamente la prescrizione annuale dell'azione CO
risarcitoria esperita il 2.2.2022, precisando che il sig. aveva lamentato i vizi dell'immobile Pt_1
acquistato sin dalla primavera 2020 e aveva diffidato la venditrice all'eliminazione degli stessi con missiva del 16.12.2020. Si consideri però che l'attore, ai punti 5 e 6 dell'atto di citazione, ha allegato che: -a seguito del manifestarsi, nel corso dell'inverno 2019/2020, di copiose infiltrazioni nello scantinato, nella primavera del 2020 era intervenuta realizzando dei fori sul CO
muro del giardino e una caditoia nel marciapiede per migliorare il drenaggio dell'acqua piovana;
-tali interventi non erano risultati efficaci, perché nel corso dell'estate 2020 si erano ripresentate nuove estese macchie di acqua e muffa nello scantinato;
-era seguito un ulteriore intervento della venditrice tra la fine di ottobre e l'inizio di novembre 2020, per l'esecuzione di ulteriori carotaggi e di una nuova caditoia, intervento ancora una volta inefficace, tanto che le infiltrazioni avevano determinato il crollo pagina 12 di 23 di una porzione del cartongesso nello scantinato;
-nella risposta del 30.12.2020 alla diffida attorea del
16.12.2020, il legale della convenuta, in nome e per conto della stessa aveva dato atto di accordi assunti per sopralluoghi prodromici ad interventi risolutivi, in seguito mai eseguiti. Le circostanze appena riportate non hanno formato oggetto di specifica contestazione da parte della società convenuta;
deve pertanto darsi applicazione al consolidato principio di diritto espresso dal giudice di legittimità,
secondo cui l'esecuzione, da parte dell'appaltatore, di riparazioni a seguito di denuncia dei vizi dell'opera da parte del committente deve intendersi come riconoscimento dei vizi stessi e, determina il sorgere di una nuova obbligazione che, essendo svincolata dai termini di prescrizione di cui all'art. 1669 cod. civ., è soggetta alla ordinaria prescrizione decennale.
4 L'estensione della domanda attorea al chiamato sig. . _2
La convenuta ha sostenuto il proprio difetto di legittimazione passiva, CO
essendo la responsabilità ex art. 1669 c.c. prospettabile in capo all'appaltatore impresa individuale
, che ha provveduto a chiamare in causa, anche ai fini dell'eventuale regresso. Controparte_2
Avendo la convenuta chiamato in causa il sig. indicandolo quale esclusivo responsabile in _2
quanto appaltatore e concludendo in via principale per il rigetto della domanda nei propri confronti, la domanda attorea deve intendersi estesa automaticamente al terzo, senza necessità di apposita istanza. In
ogni caso, nell'udienza ex art. 183 c.p.c. del 7.3.2023 l'attore ha dichiarato di estendere la domanda al chiamato sig. . _2
5. I difetti degli immobili acquistati dall'attore.
5.1 Come riscontrato dal consulente tecnico d'ufficio, il soffitto dei locali autorimessa e cantina dello scantinato dell'unità del ricorrente sottostante il camminamento/terrazzo del piano terra è
interessato da fenomeni di infiltrazioni d'acqua che si manifestano in occasione di precipitazioni;
tali fenomeni sono intermittenti e originati da più cause distinte, riconducibili: -all'inidoneità
dell'impermeabilizzazione del camminamento/terrazzo ed evitare il verificarsi delle infiltrazioni nello scantinato;
-all'inadeguatezza idraulica rispetto alle norme tecniche vigenti (UNI EN 12056-3)
all'epoca della realizzazione dei due collettori sub orizzontali che corrono all'interno all'unità abitativa pagina 13 di 23 del ricorrente sul soffitto del piano scantinato e scaricano le acque meteoriche dei pluviali e delle pilette. Nessun rilievo causale è stato attribuito dal consulente tecnico d'ufficio alla presenza di terriccio rilevata in una delle pilette di scarico, né i consulenti di parte hanno ritenuto di svolgere osservazioni tecniche sul punto.
5.2 Il consulente tecnico d'ufficio ha evidenziato che, nella perizia di stima del 31.3.2015, eseguita su incarico del giudice dell'esecuzione, compare una fotografia dell'autorimessa-cantina acquistata dall'attore, dalla quale si evince che, a quella data, non erano presenti agli angoli del soffitto i collettori sub orizzontali, né cassonetti in cartongesso;
la proprietà del compendio immobiliare fu acquistata da con decreto di trasferimento del 14.12.2016. Tale documento consente di CO
riferire all'attività della convenuta la realizzazione della rete di scarico delle CO
acque meteoriche, non eseguita dall'impresa esecutata Costruzioni Torre s.r.l., rete la cui esistenza era necessaria al conseguimento dell'agibilità, di cui alla segnalazione certificata del 9.8.2017.
6. La quantificazione dei danni.
6.1 Nell'ambito dell'accertamento tecnico preventivo in corso di causa svolto nel contraddittorio di tutte le parti, il consulente tecnico d'ufficio ing. a fronte di tre soluzioni tecniche in astratto Per_1
prospettabili, ha ritenuto, con argomentazioni esaustive e logicamente sviluppate, anche in replica alle osservazioni dei consulenti delle parti, che l'unica idonea a garantire l'eliminazione definitiva dei fenomeni di infiltrazioni d'acqua nei locali dell'attore ubicati al piano scantinato sia costituita dall'eliminazione dei due collettori sub orizzontali passanti nella proprietà del ricorrente e nella realizzazione di due linee separate per ognuna delle unità abitative interessate collegate a due nuovi pozzi perdenti e nel completo rifacimento del doppio strato di impermeabilizzazione del camminamento /terrazzo, che non può prescindere dalla rimozione della pavimentazione esistente,
intervento per il quale ha stimato una spesa di € 56.386,47 oltre IVA. Per il ripristino dei locali dell'attore interessati dalle infiltrazioni, è stata stimata una spesa di € 6.692,61 oltre IVA.
6.2 Le contestazioni in ordine all'individuazione della soluzione tecnica e alla sua onerosità sono infondate, in quanto si tratta di risarcimento per equivalente che deve essere commisurato alle spese pagina 14 di 23 necessarie per dotare l'immobile di un sistema di smaltimento dell'acqua piovana conforme alle regole dell'arte e correttamente funzionante (si veda, tra le altre, Cass., sez. II civ., 26.6.2017, n. 15846,
secondo cui “la misura del danno risarcibile non deve essere necessariamente contenuta nei limiti di
valore del bene danneggiato, ma deve avere per oggetto l'intero pregiudizio subito dal soggetto
danneggiato, essendo il risarcimento diretto alla completa "restitutio in integrum" - per equivalente o
in forma specifica - del patrimonio leso. Di tal che, accertata la responsabilità dell'appaltatore ex art.
1669 c.c., il risarcimento del danno riconosciuto al committente per l'eliminazione dei difetti di
costruzione dell'immobile ben può essere tale da consentirgli la completa sua ristrutturazione,
comportando essa un'obbligazione risarcitoria per equivalente finalizzata al completo ripristino
dell'edificio, e non una reintegrazione in forma specifica”).
6.3 Nell'atto di citazione, richiesta in via istruttoria l'ammissione dell'indagine tecnica per la determinazione, tra l'altro, dei costi di eliminazione e ripristino, l'attore aveva concluso per la condanna della convenuta al pagamento della somma di € 25.000,00 o di quella diversa determinata in corso di causa, sussistendo una ragionevole incertezza sull'ammontare del danno effettivamente da liquidarsi;
legittimamente l'attore, sin dalla memoria ex art. 183 c. 6 c.p.c., ha formulato conclusioni riferite nel quantum alle determinazioni dell'ing. Per_1
6.4 Gli interventi individuati dall'ing. attengono, in parte, ad opere che interesseranno Per_1
l'attigua porzione della villa bifamiliare nella quale si trovano gli immobili acquistati dall'attore, per consentire la formazione di due linee di scarico separate (nello stato di fatto, i collettori sub orizzontali presenti nell'autorimessa attorea conducono le acque meteoriche delle due unità abitative parti della villa). Le spese relative debbono considerarsi come danni risarcibili all'attore, perché, dal punto vista eziologico, tali interventi, necessari a causa dei gravi vizi del citato impianto, sono essenziali per l'eliminazione definitiva delle cause delle infiltrazioni che hanno ripetutamente interessato l'autorimessa attorea (si veda Cass., sez. II civ., 5.3.2021, n. 6192).
6.5 Deve riconoscersi al sig. a titolo di danno patrimoniale, anche l'importo di € 1.281,00, Pt_1
corrisposto alla geom. per l'assistenza tecnica prestata prima della causa. CP_6
pagina 15 di 23 6.6 Nell'atto di citazione l'attore, senza nulla dedurre nella parte espositiva, ha concluso, tra l'altro,
per la condanna dell'attore al risarcimento del “danno non patrimoniale ex art. 2059 Cod. Civ.” per il ridotto godimento dell'immobile. Nella memoria ex art. 183 c. 6 n. 1 c.p.c., affermato che lo stato in cui versava l'immobile già da poco dopo la compravendita aveva impedito all'attore e alla sua famiglia di trasferirsi nello stesso, ferma la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale ex art. 2059
c.c., ha proposto nei confronti dei convenuti anche la domanda di risarcimento del danno patrimoniale,
nella misura pari al canone di locazione di immobile di caratteristiche similari.
6.7 Proposta la domanda di risarcimento di un determinato danno, fondato su un certo fatto costitutivo, chiedere il risarcimento anche di un ulteriore e diverso danno determina la proposizione di una nuova diversa domanda, da ritenersi inammissibile, non trattandosi di pregiudizio che non potesse essere prospettato in precedenza (Cass., sez. III civ., ord. 26.1.2024, n. 2533; Cass., sez. VI-III civ.,
15.10.2018, n. 25631). Ne consegue l'inammissibilità, eccepita dal chiamato sig. e comunque _2
rilevabile d'ufficio, della domanda di risarcimento del danno patrimoniale proposta soltanto nella memoria ex art. 183 c. 6 n. 1 c.p.c. in aggiunta alla domanda di risarcimento del danno non patrimoniale. In relazione a quest'ultimo deve invece osservarsi l'evidente carenza di allegazione e prova, dovendosi peraltro rilevare ove si consideri che l'ubicazione delle tubazioni e delle infiltrazioni nei locali al piano interrato non impediva certo di utilizzare non solo l'abitazione, ma anche lo stesso scantinato per il solo ricovero dell'autovettura.
7. La responsabilità solidale della venditrice e dell'appaltatore.
7.1 La convenuta ha allegato di aver appaltato, in data non indicata, CO
all'impresa individuale “la mera manutenzione delle unità immobiliari così Controparte_2
acquistate (doc. 3 e 4) tanto che la stessa è stata effettuata come attività di edilizia libera…”,
affermando comunque che “La società non solo non ha svolto direttamente CO
alcun tipo di opera negli immobili oggetto della presente causa ma si è limitata ad appaltarli alla ditta
, senza avere ruoli di sorveglianza e controllo…”. Dal canto suo, il chiamato sig. Controparte_2
, nella sua comparsa di costituzione, lamentata la carenza delle allegazioni della chiamante, si è _2
pagina 16 di 23 limitato ad ammettere di aver effettuato “una serie di opere appaltate dalla convenuta”, affermando di averle eseguite a regola d'arte.
7.2 Nella memoria ex art. 183 c. 6 n. 1 c.p.c., la convenuta ha allegato che: - CO
in ragione della sua struttura aziendale, essa si avvaleva costantemente dell'impresa individuale
[...]
, che costituiva suo “braccio operativo” per l'esecuzione di ogni opera;
_2 CO
nell'affidare all'impresa i lavori di manutenzione dell'immobile venduto
[...] Controparte_2
all'attore, l'aveva specificamente incaricata di individuare le lamentate infiltrazioni e di provvedere alle opere necessarie alla loro eliminazione. A fronte di tali allegazioni, il chiamato sig. non ha _2
svolto alcuna contestazione nelle memorie ex artt. 183 c. 6 nn. 2 e 3 c.p.c., ragion per cui le relative circostanze debbono ritenersi provate nei rapporti tra la convenuta e il chiamato sig. . _2
7.3 Sono state prodotte dalla convenuta due fatture emesse a suo carico CO
dall'impresa individuale , la prima, n. 53/2018, in data 15.11.2018, per “Lavori di Controparte_2
manodopera e fornitura di materiale presso Vs Cantiere sito in Via D'Antoni 100 a Colloredo (Pavia
di Udine)”, con indicazione di un imponibile di € 32.219,00, la seconda, n. 167/2019, in data
31.12.2019, con la medesima causale e per lo stesso cantiere, per un imponibile di € 42.126,10. Nulla è
stato prodotto relativamente ai lavori svolti tra il febbraio e l'agosto 2017, per opere di completamento in regime di edilizia libera.
7.4 Si richiama quanto già esposto in ordine alla compagine societaria della convenuta, che vede il legale rappresentante sig. e suo figlio, dipendente dell'impresa individuale, titolari Controparte_2
dell'80% del capitale sociale e componenti del consiglio di amministrazione, agli oggetti sociali delle due imprese, entrambi operanti nel settore delle costruzioni edilizie, alla diretta e materiale partecipazione del sig. ai lavori difformi alle regole dell'arte con i quali si è tentato Controparte_2
di ovviare al ripetersi delle infiltrazioni. Si consideri, ancora, che non è stato prodotto un contratto d'appalto in forma scritta tra la venditrice e l'appaltatore, né un progetto relativo agli interventi attuati;
non consta la nomina di un direttore dei lavori. A ciò si aggiunga la garanzia espressamente assunta dalla convenuta nel contratto di compravendita in ordine alla “costruzione degli immobili venduti "a
pagina 17 di 23 regola d'arte", assumendo gli obblighi e le responsabilità di cui all'art. 1669 c.c.”. Alla luce di tali circostanze può affermarsi la concorrente responsabilità della società venditrice, che deve ritenersi partecipe dell'opera con poteri decisionali, al punto di aver prestato garanzia, nonché dell'appaltatore, a carico del quale incombeva l'obbligo di risultato di realizzare un sistema di smaltimento delle acque meteoriche conforme alle regole dell'arte, atteso il non contestato incarico conferitogli di eliminare le cause delle infiltrazioni, a fronte del quale gli incombeva l'individuazione di tutti gli interventi necessari e la segnalazione alla committente della carenza di eventuali indicazioni impartite o di quanto eventualmente già in opera.
7.5 e il sig. debbono pertanto essere condannati in solido CO Controparte_2
al risarcimento del danno in favore dell'attore, mediante pagamento della somma di € 64.360,08
(comprensiva delle spese di assistenza tecnica sostenute prima della causa dall'attore, doc. 11, pari ad €
1.281,00), da aumentare sino al saldo per la rivalutazione secondo gli indici ISTAT, dal 13.4.2023
sull'importo di € 63.079,08 e dalla data della domanda giudiziale sull'importo di € 1.281,00, nonché
per gli interessi legali dalla data della domanda giudiziale sui predetti importi via via rivalutati, previa devalutazione a tale data di quello di € 63.079,08.
8. La domanda di “manleva” della convenuta nei confronti del chiamato sig. . _2
Nel caso, quale quello di specie, di responsabilità solidale per un illecito imputabile a più
soggetti, il vincolo di solidarietà che lega i coautori del fatto dannoso importa che il danneggiato possa pretendere la totalità della prestazione anche da uno solo dei coobbligati, mentre la diversa gravità delle rispettive colpe e la diseguale efficienza causale di esse possono avere rilevanza unicamente ai fini della ripartizione interna del peso del risarcimento fra i corresponsabili. Incombeva alla convenuta che ha preteso l'integrale rimborso di quanto fosse stata condannata a pagare CO
all'attore, l'onere di provare le circostanze idonee a superare la presunzione del pari concorso di colpa,
prevista per il caso di dubbio dall'art. 2055 c. 3 c.c. (Cass., sez. VI-III civ., 10.2.2017, n. 3626); non avendo la convenuta assolto a tale onere, deve trovare applicazione la citata presunzione e il chiamato sig. deve essere condannato a rifondere ad quanto quest'ultima abbia a _2 CO
pagina 18 di 23 corrispondere al sig. per risarcimento del danno, interessi e spese, oltre la quota di metà di sua Pt_1
spettanza.
9. La domanda di garanzia dell'impresa nei confronti dell'assicuratrice. Controparte_2
9.1 La domanda in esame viene svolta in forza del contratto di assicurazione per la responsabilità
civile nei confronti di terzi (“La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia
tenuto a pagare quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale,
interessi, spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per
danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione ai rischi descritti in
polizza”), stipulato in data 7.10.2018 con Controparte_3
9.2 A fronte delle difese svolte dalla società assicuratrice, era onere dell'assicurato sig. , _2
dimostrare, a fondamento della pretesa al pagamento dell'indennizzo, in primo luogo che l'evento dannoso si riferisse a lavorazioni eseguite nella vigenza del contratto di assicurazione. Le
prospettazioni delle parti, la cui commistione di interessi è resa evidente da quanto più sopra osservato in ordine alla partecipazione societaria e alla carica sociale rivestita dal sig. nella società _2
convenuta, sono state oltremodo generiche ed ambigue e la prova del fatto costitutivo citato non può
ritenersi raggiunta, ove si considerino le seguenti circostanze:
-l'inefficiente sistema di smaltimento delle acque meteoriche è stato realizzato dopo l'acquisto della proprietà del compendio immobiliare da parte di in quanto la documentazione CO
fotografica allegata alla perizia di stima del procedimento esecutivo immobiliare, del 2015, non ne rilevava la presenza;
-le comunicazioni eseguite al Comune di Pasian di Prato da indicano il CO
3.2.2017 quale data di inizio dei lavori per opere di completamento e il 3.8.2017 quale data di fine lavori;
la segnalazione certificata di agibilità è datata 9.8.2017 e presupposto della stessa, da attestare,
era l'intervenuta realizzazione del sistema di smaltimento delle acque meteoriche conforme alla normativa vigente;
pagina 19 di 23 ha allegato di non aver svolto direttamente alcun tipo di opera negli immobili CO
del sig. e di essersi limitata ad appaltare all'impresa , circostanza sulla quale Pt_1 Controparte_2
quest'ultimo ha così dedotto nella sua comparsa (“Effettivamente l'odierno convenuto terzo chiamato
ha effettuato una serie di opere appaltate dalla convenuta, ma un tanto non appare sufficiente ad
attribuirgli ogni eventuale responsabilità”);
-come sopra ricordato, nella memoria ex art. 183 c. 6 n. 1 c.p.c., ha sostenuto CO
che l'impresa individuale è il suo braccio operativo, della quale si è sempre avvalsa Controparte_2
per ogni opera e di aver ad essa affidato l'individuazione della causa delle infiltrazioni e l'adozione dei rimedi, con obbligazione di risultato a carico della stessa;
entro il maturarsi delle preclusioni assertive tali allegazioni non sono state contestate;
non ha indicato di aver appaltato a un CO
soggetto diverso dal suo “braccio operativo” impresa i lavori di completamento Controparte_2
necessari per conseguire l'agibilità, ultimati all'inizio di agosto 2017;
-non è stato prodotto dalla società convenuta e dal chiamato sig. alcun documento contrattuale _2
relativo ai rapporti intercorsi, né alcun documento progettuale o computo metrico, non risulta la nomina di un direttore dei lavori;
-le due fatture prodotte dal chiamato in causa, del 15.11.2018 e del 31.12.2019, sono del tutto generiche quanto alle opere cui si riferiscono (Lavori di manodopera e fornitura di materiale) ed altrettanto generici risultano i moduli per la denuncia dei lavoratori occupati inviati alla Cassa Edile, dei quali è
stata prodotta una selezione relativa ai mesi da ottobre 2018 a settembre 2019, che si riferisce al
“completamento di n. 6 villette a schiera” nel Comune di Pasian di Prato;
-nel contratto preliminare, stipulato in data 8.5.2019 dal sig. con si fa Pt_1 CO
riferimento esclusivamente ad interventi di sostituzione della pavimentazione esterna, di rimozione delle fioriere e di un muretto, alla realizzazione di un foro tra autorimessa e cantina e all'installazione di una porta tagliafuoco, senza alcun cenno ad interventi correlabili ad infiltrazioni;
-il testimone sig.
, dipendente, anche alla data dell'escussione, dell'impresa individuale , ha Tes_1 Controparte_2
confermato di aver lavorato nel compendio immobiliare acquistato da tra il _2 CO
pagina 20 di 23 maggio 2019 e gli inizi di settembre 2019, come da rapportini doc. 12 del chiamato;
in tali _2
rapportini, in relazione al cantiere di cui si discute (“Colloredo”) o non si rinviene alcuna indicazione o si legge “terrazze”, “piastrelle terrazza” o, nel mese di settembre 2019 “garage”; in proposito si ricorda che si era impegnata nel preliminare con il sig. ad un intervento CO Pt_1
di fusione delle due autorimesse con creazione di un foro interno;
-se il sig. ha dichiarato che, presso l'immobile di proprietà del sig. furono sostituiti i Tes_1 Pt_1
collettori già esistenti delle grondaie che finivano nel garage, la piletta ubicata al centro dell'area scoperta contigua all'abitazione confinante, il rivestimento in cartongesso delle tubazioni già esistente
(il consulente d'ufficio ha rivenuto la data 8.5.2019 su un elemento metallico del cartongesso), ciò per porre rimedio alle infiltrazioni i cui segni erano evidenti, mantenendo la soluzione tecnica preesistente,
il teste sig. , al tempo dipendente del sig. , ricordato di aver lavorato nel cantiere relativo Per_2 _2
alle villette a schiera, i cui seminterrati erano tutti interessati da spandimenti, sostituendo i pluviali e le tubazioni, là dove vi erano segni di infiltrazioni, ha riferito che la sostituzione delle tubazioni avvenne nell'estate del 2018.
L'insufficienza e contraddittorietà della prova in ordine alla riconducibilità dei danni a lavorazioni eseguite dall'assicurato nella vigenza del contratto di assicurazione preclude l'accoglimento della domanda di garanzia.
10. La regolazione delle spese di lite.
Le spese debbono seguire la soccombenza nei distinti rapporti.
10.1 La società convenuta e il chiamato sig. debbono essere condannati, in solido tra loro, a _2
rifondere le spese processuali in favore dell'attore, liquidate, per la causa e il subprocedimento di istruzione preventiva, come da dispositivo. La liquidazione del compenso è stata operata applicando i valori medi di cui al D.M. Giustizia n. 55/2014 pertinenti rispetto alla misura di accoglimento delle pretese attoree, riconoscendo la sola fase introduttiva per il procedimento di istruzione preventiva in corso di causa, che si è risolto nell'anticipazione dell'indagine tecnica che sarebbe altrimenti stata disposta nella fase istruttoria.
pagina 21 di 23 10.2 Nel rapporto processuale tra la società convenuta e il chiamato sig. , le spese _2
processuali possono essere compensate per metà, atteso il solo parziale accoglimento della domanda di
“manleva”; la residua frazione deve essere posta a carico del chiamato e viene liquidata come da dispositivo, in applicazione dei valori medi arrotondati per difetto di cui al D.M. Giustizia n. 55/2014,
pertinenti rispetto al valore della domanda.
10.3 Il chiamato sig. deve rifondere le spese processuali alla società assicuratrice da lui _2
chiamata in causa, liquidate come da dispositivo, in applicazione dei valori medi, arrotondati per difetto, di cui al D.M. Giustizia n. 55/2014, pertinenti rispetto al valore della domanda, con la richiesta maggiorazione di cui all'art. 4 c. 1 bis del citato D.M. per la sola fase introduttiva -in quanto solo la comparsa di costituzione reca collegamenti ipertestuali ai documenti- nonché con il richiesto aumento ex art. 4 c. 2 del medesimo D.M..
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Udine, seconda sezione civile, in composizione monocratica, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione reietta, definitivamente pronunciando nella causa suindicata:
A) accertata la responsabilità ex art. 1669 c.c. di e del sig. CO
, titolare dell'impresa individuale , li condanna, in solido tra loro, al Controparte_2 Controparte_2
risarcimento del danno in favore dell'attore sig. mediante pagamento allo stesso Parte_1
della complessiva somma di € 64.360,08, da aumentare, sino al saldo, per la rivalutazione secondo gli indici ISTAT, dal 13.4.2023 sull'importo di € 63.079,08 e dalla data della domanda giudiziale sull'importo di € 1.281,00, nonché per gli interessi legali dalla data della domanda giudiziale sui predetti importi via via rivalutati, previa devalutazione a tale data di quello di € 63.079,08;
B) condanna il sig. a rifondere ad quanto Controparte_2 CO
quest'ultima abbia a pagare all'attore sig. oltre la quota del 50% dell'importo di cui al capo A) Pt_1
e delle spese di cui al capo D);
C) rigetta la domanda di garanzia svolta dal sig. contro Controparte_2 [...]
Controparte_3
pagina 22 di 23 D) condanna e il sig. , in solido tra loro, a CO Controparte_2
rifondere le spese processuali all'attore sig. che si liquidano in € 393,20 per esborsi, in € Pt_1
7.564,83 per altre spese non imponibili, in € 15.095,00 per compenso, oltre al rimborso forfetario spese generali del 15%, al CPA e all'IVA, se dovuta in quanto costo effettivo;
E) compensa per metà le spese processuali tra e il sig. CO _2
, condannando quest'ultimo a rifondere ad la residua frazione di metà,
[...] CO
liquidata in € 7.000,00 per compenso, oltre al rimborso forfetario spese generali del 15%, al CPA e all'IVA, se dovuta in quanto costo effettivo
F) condanna il sig. a rifondere alla chiamata le Controparte_2 Controparte_3
spese processuali, che liquida in € 18.688,40 per compenso, oltre al rimborso forfetario spese generali del 15%, al CPA e all'IVA, se dovuta in quanto costo effettivo.
Udine, 8 gennaio 2025.
Il giudice dott.ssa Annalisa Barzazi
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