Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | CGARS, sez. I, sentenza 06/12/2025, n. 983 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana |
| Numero : | 983 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00983/2025REG.PROV.COLL.
N. 01007/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1007 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Massimo Blandi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.
contro
il Comune di Bagheria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Umberto Ilardo e Claudio Trovato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Claudio Trovato in Palermo.
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda) n. 991/2023, resa tra le parti, pronunciata nel giudizio di primo grado n.r.g.1801/2018.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione del Comune di Bagheria, depositato in data 13 dicembre 2023;
Visto l’atto di costituzione della signora -OMISSIS-, depositato in data 11 agosto 2025;
Visto l’atto depositato in data 11 agosto 2025, con il quale la signora -OMISSIS- ha dichiarato di non avere più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 2, 38, 84 e 85 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 ottobre 2025 il Cons. RI RA HE e uditi per le parti gli avvocati come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con ricorso in appello, notificato il 24 ottobre 2023 e depositato in data 7 novembre 2023, il signor -OMISSIS- ha impugnato la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), n. 991 del 2023, con la quale è stato respinto il ricorso introduttivo proposto per l’annullamento dell’atto prot. n. 4109 del 12 giugno 2018, notificato il 22 giugno 2018, con cui è stato formulato dal Comune di Bagheria il diniego del condono edilizio ai sensi della L.n. 47/85, per l’ampliamento dell’immobile ubicato in via -OMISSIS-, identificato nel nuovo catasto edilizio urbano al foglio-OMISSIS-; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, quale il preavviso di diniego prot. 76410 del 16 novembre 2017.
2. Il Comune di Bagheria si è costituito in giudizio per resistere all’appello con memoria del 13 dicembre 2023.
3. Con atto depositato in data 11 agosto 2025, si è costituita in giudizio la signora -OMISSIS-, avente causa del ricorrente per aver acquistato l’immobile, per il cui ampliamento è giudizio, con atto notarile in data 30.10.2023, Repertorio n.14671, Raccolta n.11414.
4.Con atto depositato in pari data 11 agosto 2025, la signora -OMISSIS- ha chiesto espressamente al Collegio di dichiarare la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso iscritto al numero 1007/2023, rappresentando di aver depositato, in data 17 luglio 2025, al Comune di Bagheria, una Segnalazione certificata di inizio attività per la demolizione dell’intervento ampliativo dell’immobile acquistato, oggetto del provvedimento impugnato.
5. All’udienza pubblica del 8 ottobre 2025, dopo avere udito i difensori delle parti presenti, la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Il Collegio, in conformità a quanto richiesto dalla parte, dichiara improcedibile l’appello per sopravvenuta carenza di interesse.
7. Sussistono giuste ragioni per compensare le spese di lite del presente grado di giudizio, stante la definizione in rito.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sul ricorso in appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese processuali del grado di appello compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RM de IS, Presidente
Solveig Cogliani, Consigliere
RI RA HE, Consigliere, Estensore
Antonino Lo Presti, Consigliere
Sebastiano Di Betta, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI RA HE | RM de IS |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.