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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 13/11/2025, n. 3182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3182 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA
La IV^ Sezione della Corte d'Appello di Venezia, composta dai magistrati: dott. Guido Marzella Presidente relatore dott. Massimo Coltro Consigliere dott.ssa Stefania Abbate Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella causa di appello iscritta al n. 1081/2024 R.G e promossa con atto di citazione notificato da
Parte_1
(C.F.: ) P.IVA_1
- appellante - elettivamente domiciliata in VICENZA, CONTRÀ PORTI n. 38, con il patrocinio dell'avv. MARCO ANTONIO DAL BEN, contro
Controparte_1
(C.F.: ) P.IVA_2
- appellata -
pagina 1 di 21 elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CLAUDIO MONTEVERDI n. 20, con il patrocinio degli avv.ti GIANLUIGI IANNETTI e GIADA SONNINO,
e, ai fini della litis denuntiatio,
R. 72/18 DEL TRIBUNALE DI VICENZA Controparte_2
(C.F.: 03553400247)
R. 148/2016 DEL TRIBUNALE DI VICENZA Controparte_3
(C.F.: ) P.IVA_3
R. 122/2019 DEL TRIBUNALE DI PADOVA Controparte_2
(C.F.: ) P.IVA_4
- appellati - non costituiti.
Oggetto della causa:
Appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Vicenza cron. n. 5273/2024, depositata in data 30.5.24.
Conclusioni dell'appellante:
Nel merito: in riforma del provvedimento impugnato emesso dal Tribunale di Vicenza
Sezione Prima Civile, in data 29 maggio 2024, e comunicato il 30.05.2024, nella causa nr. 1031/2023 R.G., rigettare la domanda di di condanna di Controparte_1 [...]
al pagamento dell'indennità di occupazione in favore di Parte_1 CP_1
dal 20.02.2023 fino alla decisione di I grado, per non essere stato dimostrato da
[...]
parte ricorrente alcun danno o pregiudizio.
Rigettare in ogni caso la richiesta di applicazione della penale ex art. 614 bis c.p.c., perché immotivata ed in ogni caso iniqua.
In subordine, rideterminare l'indennità di occupazione, erroneamente quantificata dal
Tribunale nella somma di euro 2.400,00 mensili, riducendo tale importo in ragione delle pagina 2 di 21 condizioni dell'immobile e della scarsa appetibilità dello stesso sul mercato immobiliare. Rideterminare altresì l'importo della penale, riducendo tale somma in misura proporzionale al reale pregiudizio cagionato a controparte dal tardivo rilascio dell'immobile.
Compensare le spese del giudizio di I grado in ragione delle argomentazioni spese nell'atto di appello.
Con vittoria di spese e onorari della fase di appello in favore di Parte_1
Condannare controparte a restituire le somme che medio tempore ha Parte_1
versato in adempimento della sentenza di primo grado.
Conclusioni della appellata:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Venezia, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, rigettare l'appello in quanto errato, inammissibile ed infondato in fatto ed in diritto e non provato, per i motivi esposti in narrativa.
Con conferma del capo della sentenza non appellato e quindi passato in giudicato.
In via istruttoria si chiede l'acquisizione dei documenti allegati.
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il giudizio di primo grado
Con ricorso ex art. 702 bis cpc promosso avanti al Tribunale di Vicenza, CP_1
premettendo:
[...]
- che il Fondo Comune di Investimento immobiliare di tipo chiuso SECURIS REAL
ESTATE, da lei gestito, aveva acquistato dalla on Parte_2
atto del 25.6.10 un immobile su due piani sito a Sarego, al civico n. 1 di via Sante
Bocconcello, costituito da:
o due capannoni industriali ad uso laboratorio, magazzini e uffici, meglio pagina 3 di 21 identificati al Catasto fabbricati del Comune al foglio 26, particella 268, sub.
3 e 4,
o una corte comune individuata come bene comune non censibile, indicata sempre al foglio 26, particella 268, sub. 2,
- che la aveva precedentemente acquistato detto Parte_2
immobile con atto del 20.1.05 al fine di cederlo in locazione finanziaria alla successivamente dichiarata fallita, Controparte_4
- che il contratto veniva risolto per inadempimento della conduttrice, ma l'immobile non era restituito alla proprietaria, nonostante fosse stata proposta e accolta una domanda di rivendica,
- che, secondo le informazioni raccolte, risultava che la mera detenzione dell'immobile fosse passata tra diversi soggetti nel corso del tempo, precisando:
o che la a non domino, aveva concesso in locazione Controparte_4
ad uso diverso l'immobile alla società Parte_1
o che la in data 28.12.16 cedeva l'azienda alla Parte_1 CP_2
(C.F.: ), P.IVA_5
o che la (C.F.: ) a sua volta concedeva in CP_2 P.IVA_5
comodato gratuito l'immobile ad altra impresa sempre denominata CP_2
(C.F.: ), entrambe successivamente dichiarate fallite,
[...] P.IVA_4
- che aveva quindi adito il Tribunale di Vicenza al fine di esperire la domanda di rivendica, la quale tuttavia veniva rigettata,
- che allo stato risultava che l'immobile fosse occupato senza titolo dalla
[...]
Parte_3
- che il procedimento di mediazione si era concluso negativamente,
- che lo scopo istituzionale del era quello di gestire Parte_4
pagina 4 di 21 e vendere immobili provenienti da società di leasing bancarie,
- che l'occupazione abusiva dell'immobile causava un danno patrimoniale e non per mancata fruizione del bene,
- che nel corso degli anni non era stato possibile rivendere il bene in questione,
nonostante l'incarico conferito a una società di property,
- che il danno da risarcire andava parametrato all'utilità teorica che il danneggiato avrebbe potuto ricavare dal fabbricato avendone la disponibilità,
- che, a tal fine, risultava che l'indennità dovuta per l'occupazione era pari ad €
2.400,00 mensili, dovuti dalla data di acquisto dell'immobile e, per quanto concerneva la dal gennaio 2019 sino alla data di Parte_3
effettiva riconsegna, ha chiesto che venisse ordinato l'immediato rilascio e/o la riconsegna dell'immobile al legittimo proprietario, nonché il pagamento dell'indennità di occupazione nella misura indicata, con adozione dei provvedimenti di cui all'art. 614 bis cpc in caso di inosservanza e/o ritardo nell'esecuzione della condanna al rilascio.
Costituitasi in giudizio, la convenuta Parte_3
- osservava che l'attrice aveva omesso di indicare il periodo e la decorrenza dell'asserita detenzione senza titolo da parte dei diversi soggetti che nel tempo si erano avvicendati nella detenzione dell'immobile,
- evidenziava di non essere mai stata messa in mora o più semplicemente avvisata circa l'abusività dell'occupazione,
- eccepiva l'inammissibilità della domanda avversaria dal momento che non risultava fosse mai stata richiesta la restituzione dell'immobile al preteso detentore senza titolo,
- sosteneva che la ricostruzione dei fatti prospettata dall'attrice fosse indimostrata e pagina 5 di 21 comunque generica,
- notava come dalla documentazione offerta non risultasse che i curatori fallimentari delle varie società l'avessero mai indicata quale detentrice sine titulo,
- evidenziava come la stessa controparte affermasse che essa deteneva comunque l'immobile solo dal 2019,
- sollevava l'eccezione di prescrizione dei diritti ex adverso azionati, precisando che non erano stati opposti atti interruttivi,
- lamentava l'inammissibilità della domanda, sottolineando la mancanza di prova e comunque la genericità dell'affermazione relativa all'asserita limitazione alla fruizione del bene, dato:
o che non vi erano elementi che confermassero le difficoltà incontrate nella vendita del bene,
o che non vi era prova né del conferimento dell'incarico di vendita a una società terza né della commercializzazione del bene,
o che non risultava che l'attrice avesse inteso locare il bene o utilizzarlo direttamente,
o che non vi era prova che alcun terzo avesse mai manifestato interesse all'acquisto ovvero alla conduzione del bene,
- osservava che il danno da mancato godimento dell'immobile non sussiste, d'altro canto, in re ipsa, ma deve essere allegato e provato dall'asserito danneggiato,
- precisava che nella fattispecie in esame non poteva farsi ricorso a presunzioni dal momento che i fatti esposti erano ignoti allo stesso danneggiante,
- contestava la produzione delle quotazioni di mercato rinvenute nel sito dell'Agenzia
delle Entrate per la determinazione dell'ammontare dell'indennità di occupazione, segnalandone l'irrilevanza ai fini probatori,
pagina 6 di 21 - affermava che controparte non avesse precisato quali fossero le effettive condizioni del bene né, tanto meno, prodotto qualcosa in proposito,
- negava che l'indennizzo per la pregressa occupazione sine titulo potesse essere rappresentato dalla percentuale minima del valore venale del bene indicata da controparte, dovendosi piuttosto fare luogo ad una valutazione equitativa da parte del giudice,
- deduceva che il rito sommario non fosse idoneo per compiere l'approfondimento istruttorio della controversia,
- chiedeva che venisse, ad ogni modo, dichiarata l'estinzione del credito per avvenuta prescrizione del diritto per il periodo anteriore a cinque anni rispetto all'avvio dell'azione giudiziaria,
- instava quindi per il rigetto delle avverse domande ovvero, in subordine, per la rideterminazione dell'indennità di occupazione secondo quanto determinato in via equitativa.
Verificata la ritualità delle notifiche dell'atto introduttivo e dichiarata la contumacia del n. 72/2018 e del n. Controparte_2 Controparte_3
148/2016, entrambi del Tribunale di Vicenza, nonché del Controparte_2
122/2019 del Tribunale di Padova, si procedeva quindi alla trattazione del
[...]
giudizio con l'espletamento di una CTU per il calcolo dell'indennità di occupazione, all'esito della quale la causa era quindi decisa con l'ordinanza impugnata, in forza della quale il giudice di primo grado:
- accolta l'eccezione di prescrizione del diritto all'indennità di occupazione maturata anteriormente alla data di deposito del ricorso, avvenuto in data 20.2.23,
- rilevata la fondatezza della domanda di restituzione dell'immobile, dal momento che la ricorrente vantava un titolo idoneo a tale fine,
pagina 7 di 21 - constatata l'assenza di una specifica contestazione da parte della
[...]
irca l'occupazione dell'immobile, Parte_3
- ritenuta fondata anche la domanda di condanna al versamento dell'indennità di occupazione, in quanto l'immobile era stato acquistato dalla ricorrente nel 2010 al fine di metterlo a frutto, come poi si era dimostrato attraverso la cessione di esso in locazione finanziaria alla Controparte_4
- richiamate le conclusioni del consulente tecnico circa la quantificazione di detta indennità nella somma di € 2.400,00 mensili,
- precisato che l'importo doveva intendersi dovuto dalla data di radicamento del giudizio (20.2.23) fino al rilascio, posto che non risultava che quest'ultimo fosse mai stato intimato alla società occupante in una data precedente,
- riscontrata, infine, la presenza dei presupposti per disporre anche in ossequio al disposto dell'art. 614 bis cpc, ha ordinato a i rilasciare l'immobile immediatamente e Parte_3
comunque non oltre il giorno 14.6.24, condannandola a corrispondere l'indennità di occupazione, quantificata in € 2.400,00, dal 20.2.23 al rilascio, oltre agli interessi ex art. 1248 cc, primo comma, da ogni singolo rateo al saldo, nonché la somma di € 100,00 per ogni singolo giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento, a decorrere dal
14.6.24 ai sensi dell'art. 614 bis cpc.
2. Il giudizio di appello
Avverso la menzionata pronuncia ha proposto gravame l'originaria resistente formulando tre motivi di appello e rinnovando, in forza di quanto evidenziato, le difese già avanzate in primo grado, come meglio precisato in epigrafe.
L'appellata, costituitasi a propria volta in giudizio, ha chiesto il rigetto dell'impugnazione in quanto infondata nel merito:
pagina 8 di 21 - rimarcando la correttezza dell'ordinanza di primo grado,
- evidenziando che non vi sarebbe stata contestazione della circostanza per cui ccupava senza titolo l'immobile, Parte_3
- sottolineando che comunque il fatto sarebbe stato dimostrato attraverso il deposito della visura della società, da cui emergeva l'apertura di un'unità locale presso l'immobile ancora in data 30.10.19,
- segnalando che la parte dell'ordinanza che aveva ordinato il rilascio non era stata impugnata, sicché si era determinato il suo passaggio in giudicato.
Non costituitesi nemmeno in secondo grado le procedure fallimentari delle società a cui l'appello veniva notificato ai fini della litis denuntiatio e procedutosi alla trattazione cartolare del giudizio, la causa è stata quindi rimessa al collegio all'udienza del 15 ottobre 2025, sostituita dal deposito di note scritte.
3. I motivi della decisione
Il gravame è fondato e merita quindi accoglimento nei limiti di cui al dispositivo.
3.1 Con il primo motivo d'appello si intende censurare l'ordinanza di primo grado nella parte in cui ha riconosciuto il diritto alla percezione dell'indennità di occupazione,
argomentando che il giudice del Tribunale avrebbe accolto la domanda sul solo presupposto dell'occupazione del bene, mentre avrebbe dovuto addivenire all'esito opposto dato che l'appellata non aveva offerto alcun elemento per dimostrare l'esistenza di un pregiudizio derivante dalla mancata disponibilità dell'immobile. Sotto un secondo profilo, si sostiene che la stima del canone proposta dal consulente e fatta propria dal giudice non sarebbe corretta, in quanto si baserebbe su parametri generici e non terrebbe conto delle specifiche caratteristiche dell'immobile.
L'appellata non condivide quanto affermato, osservando che avrebbe adempiuto pagina 9 di 21 pienamente il proprio onere della prova circa la proprietà dell'immobile, lo stato di occupazione e le ragioni in base alle quali si dovrebbe attribuire l'indennità, dato:
- che lo scopo istituzionale del sarebbe appunto quello di gestire immobili di Pt_4
proprietà al fine di ricollocarli sul mercato, sicché l'indisponibilità materiale del bene costituirebbe un aspetto sufficiente a evidenziare il pregiudizio prodotto,
- che, in ogni caso, aveva incaricato una terza società di commercializzare la vendita del bene sui principali canali pubblicitari immobiliari, attività tuttavia che non portava ad alcun risultato proprio a causa della mancanza di disponibilità
dell'immobile,
- che vi erano stati addirittura degli interessamenti da parte di terzi,
- che, se del caso, tali fatti potevano essere provati attraverso l'escussione dei testimoni.
In ordine alla quantificazione dell'indennità, poi, sottolinea che la doglianza dell'appellante sarebbe del tutto generica, tanto che non verrebbe indicato neanche l'ammontare alternativo che dovrebbe considerarsi corretto, ragion per cui se ne dovrebbe dichiarare l'inammissibilità ed osserva che, in ogni caso, la stima operata in sede di consulenza sarebbe priva di vizi logici.
La censura è fondata.
In tema di risarcimento del danno derivante da occupazione sine titulo di un immobile da parte di un terzo, la più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. Un. 15.11.22
n. 33645) ha avuto modo di precisare:
- che l'attore non può limitarsi a lamentare un pregiudizio per il mancato utilizzo del bene, bensì è tenuto ad allegare “la concreta possibilità di godimento perduta” a pagina 10 di 21 causa dell'indisponibilità dell'immobile,
- che, a fronte di tale attività assertiva, il convenuto ha “l'onere di opporre che
giammai il proprietario avrebbe esercitato il diritto di godimento”, negando specificatamente che il fatto costitutivo allegato da controparte sia venuto ad esistenza, come richiesto dal comma primo dell'art. 115 cpc,
- che, a seguito della contestazione puntuale della circostanza allegata, sorge per l'attore “l'onere della prova dello specifico godimento perso”,
- che la dimostrazione del fatto costitutivo può essere offerta anche “mediante le
nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza (art. 115, comma 2, cod.
proc. civ.) o mediante presunzioni semplici”,
- che “nel caso della presunzione l'attore ha l'onere di allegare, e provare se
specificatamente contestato, il fatto secondario da cui inferire il fatto costitutivo
rappresentato dalla possibilità di godimento persa”,
- che, se la domanda di risarcimento non riguarda solamente il danno emergente, ma anche il lucro cessante, allora l'attore deve allegare gli specifici pregiudizi subiti, tra i quali le occasioni perse di vendita a un prezzo maggiore rispetto a quello di mercato ovvero le mancate locazioni a un canone superiore rispetto a quello normale,
- che, in ogni caso, “l'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto
pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto per i fatti noti alla parte
convenuta, non anche per quelli ad essa ignoti”,
- che, da un punto di vista meramente pratico, nelle controversie relative alla perdita subita, si assisterà “a una maggiore frequenza dell'onere del convenuto di specifica
pagina 11 di 21 contestazione della circostanza di pregiudizio allegata e ad una minore frequenza
per l'attore dell'onere di provare la circostanza in discorso, data la tendenziale
normalità del pregiudizio al godimento del proprietario a seguito dell'occupazione
abusiva”, sicché in tal senso vanno intese le locuzioni di “danno normale” e “danno
presunto”.
Applicando tali principi alla fattispecie in esame, va esclusa la sussistenza del diritto al risarcimento dell'asserito danno lamentato da in ragione della Controparte_1
mancata disponibilità dell'immobile.
In via preliminare, non può essere condivisa la soluzione adottata dal primo giudice, il quale aveva accolto la domanda dell'appellata argomentando che non vi fossero dubbi circa la volontà di trarre un profitto dal bene, in quanto l'atto di apporto del 2010, con cui acquisiva la proprietà dell'immobile, era finalizzato a Controparte_1
metterlo a frutto, posto che il bene era stato ceduto in locazione finanziaria a una terza società (la . Controparte_4
In realtà, va osservato che la predetta circostanza non trova riscontro nella documentazione offerta in prova dall'appellata. In particolare, non vi è alcuna indicazione in tal senso nell'atto di apporto (doc. n. 3, depositato con il ricorso di primo grado) stipulato tra la precedente titolare del bene, e Parte_2
in cui ci si limita a descrivere i beni ceduti da un punto di Controparte_1
vista catastale, storico e urbanistico (per quelli oggetto di controversia si vedano le pagg.
3-4 del documento citato), oltre che a definire i profili generali dell'affare.
Va ulteriormente evidenziato, poi, che dalla lettura dell'atto introduttivo della precedente fase del giudizio emerge che il contratto di locazione finanziaria sia stato pagina 12 di 21 concluso tra la e Controparte_4 Parte_2
L'appellata, infatti, riferiva che, nonostante la risoluzione del contratto di leasing e l'accoglimento dell'istanza di rivendica “presentata all'epoca dalla Banca
proprietaria”, l'utilizzatore non provvedeva alla restituzione dell'immobile (cfr. ricorso di primo grado, pagg. 2-3), facendo così comprendere che la locazione finanziaria fosse antecedente all'atto di apporto e non la coinvolgesse direttamente.
Ciò premesso, va comunque rilevato che anche le altre argomentazioni prospettate dall'appellata non si rivelano sufficienti a fondare un diritto al risarcimento del danno derivante dall'occupazione sine titulo dell'immobile, non risultando adeguatamente allegata e, soprattutto, dimostrata, neanche per presunzioni, la concreta possibilità di godimento perduta.
Sotto un primo profilo, la sostiene di non essere riuscita a Controparte_1
concludere la vendita del bene a causa della sua mancata disponibilità, sebbene si fosse persino attivata per la sua commercializzazione sui principali canali pubblicitari immobiliari attraverso una società di property, a cui era stato conferito un apposito mandato in tal senso.
Sul punto, va rilevato che l'allegazione si presenta estremamente generica, non essendo stata fornita alcuna ulteriore indicazione. Segnatamente, va sottolineato come l'appellata si sia limitata ad affermare che vi fossero stati “interessamenti da parte di
terzi” (cfr. ricorso di primo grado, pag. 5), senza specificare alcunché in merito, in particolare riguardo il tempo e la serietà delle offerte ricevute.
Non risulta chiarita, fra l'altro, la data in cui la terza società sia stata incaricata della pubblicizzazione del bene ai fini di una sua eventuale compravendita. Al riguardo, la pagina 13 di 21 società proprietaria ha solo affermato che il mandato fosse stato conferito “all'esito
dell'acquisto dell'Immobile” (cfr. ricorso di primo grado, pag. 5), il quale tuttavia risale al 2010, mentre è pacifico, poiché riconosciuto dalla stessa appellata, che la
[...]
abbia occupato sine titulo l'immobile esclusivamente dall'inizio del Parte_1
2019, essendosi avvicendate in precedenza altre società.
In ogni caso, va evidenziato che le circostanze allegate (ignote a controparte, ma comunque dalla stessa contestate nella comparsa di costituzione di primo grado, pagg.
4-6) relative, da un lato, alla volontà di pubblicizzare l'immobile allo scopo di cederlo sul mercato e, dall'altro, all'interessamento avanzato da terzi all'acquisto, non risultano in alcun modo dimostrate. L'assenza di prova sul punto esclude, inoltre, che tali fatti possano essere valorizzati nell'ottica di un ragionamento presuntivo, rimanendo non dimostrato quello che dovrebbe essere il fatto noto.
E, d'altro canto, non può nemmeno procedersi a tanto mediante la prova per testimoni giacché la parte non si è premurata di formulare alcun capitolo di prova in proposito né
in primo né in secondo grado e tanto meno ha proceduto alla indicazione degli eventuali soggetti da sentire quali testi.
Sotto un diverso profilo, poi, la domanda di risarcimento non potrebbe essere accolta neanche considerando la circostanza per cui l'appellata gestirebbe un fondo comune di investimento immobiliare, come affermato nel ricorso di primo grado, sicché se ne dovrebbe dedurre, quantomeno sul piano presuntivo, la inerente volontà di trarre un profitto dall'immobile ed il danno conseguito alla sua mancata disponibilità.
Anche in questo caso, infatti, non risulta adempiuto l'onere della prova, non essendo stata depositata neanche una visura dalla quale fosse possibile ricavare l'oggetto sociale pagina 14 di 21 dell'ente e non potendo neanche sopperire a tale mancanza l'indicazione del sito internet della compagine sociale riportato nell'atto introduttivo di primo grado,
dovendosi ricordare che la presenza di un collegamento ipertestuale di rinvio a una pagina internet esterna non può essere considerata una modalità alternativa e rituale di deposito, non essendo consentita la presenza di elementi attivi nella redazione degli atti informatici (art. 11 del D.M. 21.2.11 n. 44).
Va osservato, in ogni caso, che, anche se si volesse ritenere provata tale circostanza,
comunque difetterebbero i requisiti richiesti dal primo comma dell'art. 2729 cc, il quale permette al giudice di valorizzare i fatti alla stregua di presunzioni semplici, purché
ricorrano i requisiti della gravità, precisione e concordanza. Nel caso in esame, infatti,
non potrebbe non tenersi conto della presenza di altri elementi che, invece, inducono a dubitare che vi fosse la volontà di mettere a reddito l'immobile o, comunque, che sussistesse tale possibilità, dato:
- che l'occupazione, per stessa ammissione dell'appellata (cfr. ricorso di primo grado,
pagg. 3-4), si protrae addirittura dall'acquisto dell'immobile, avvenuto con la stipula dell'atto di apporto del 25.6.10, mentre l'azione per il rilascio è stata proposta soltanto nel febbraio 2023, a una distanza di quasi tredici anni,
- che il consulente tecnico, nella descrizione dell'immobile, ha rilevato alcune criticità legate alle sue caratteristiche costruttive risalenti agli anni '90 e difficilmente adattabili ai processi automatizzati odierni (cfr. CTU, pagg. 7-8),
potendosi con ciò dedurre un probabile assai scarso interesse del mercato ad acquistarlo.
Va escluso, infine, che in questa sede possa essere apprezzato il fatto sopravvenuto,
pagina 15 di 21 allegato dall'appellata con la memoria conclusionale (pagg. 10 e 13), secondo cui, una volta tornata nella disponibilità dell'immobile, essa sarebbe riuscita ad alienarlo prontamente in data 5.5.25, con ciò dimostrando, quantomeno presuntivamente,
l'esistenza di un terzo seriamente interessato all'acquisto del bene.
Al riguardo, va segnalato che il documento attestante la vendita è stato depositato solamente in sede di memoria di replica alla comparsa conclusionale e, quindi, in una fase del giudizio in cui controparte non poteva più esercitare il proprio diritto di difesa.
È opportuno sottolineare, tra l'altro, che la dichiarazione del notaio riporta la data del
5.5.25 e, quindi, la parte ben avrebbe potuto procedere al deposito del documento con la comparsa conclusionale, chiedendo che la causa fosse rimessa in istruttoria.
In mancanza della quale doverosa attività, volta a provocare il contraddittorio su di una circostanza almeno astrattamente decisiva per l'esito della controversia, la relativa produzione documentale non può che essere considerata inammissibile, con susseguente mancata dimostrazione del fatto così allegato.
3.2 Con la seconda ragione di gravame si lamenta, poi, l'errore in cui sarebbe incorso il giudice di primo grado nel disporre la misura coercitiva indiretta di cui all'art. 614 bis
cpc. In primo luogo, si segnala che l'importo stabilito sarebbe eccessivamente gravoso,
in quanto superiore all'ordinario canone di mercato, e comunque non parametrato al pregiudizio asseritamente subito. In secondo luogo, si evidenzia che l'ordinanza non chiarirebbe quali sarebbero i motivi considerati al fine di concedere la penale.
L'appellata contesta quanto ex adverso affermato, eccependo l'inammissibilità del motivo per genericità, in quanto, anche in questo caso, l'impugnante avrebbe omesso di spiegare quale sarebbe stato il valore corretto su cui parametrare la sanzione pecuniaria pagina 16 di 21 per il ritardo nell'esecuzione.
La censura è infondata.
Sotto un primo profilo, va evidenziato che nel caso di specie sussistono tutti i presupposti richiesti dall'art. 614 bis cpc per l'applicazione dell'astreinte, dato:
- che l'appellata aveva esplicitamente richiesto che l'eventuale condanna al rilascio dell'immobile fosse assistita dalla previsione di una misura di natura pecuniaria nell'ipotesi in cui l'appellante avesse tardato nell'esecuzione del provvedimento
(cfr. ricorso di primo grado, pag. 7),
- che la domanda principale ha ad oggetto la consegna di un bene immobile e non l'attribuzione di una somma di denaro,
- che la concessione della misura coercitiva indiretta non è manifestamente iniqua, in quanto
o da un lato, sollecita l'occupante a restituire un bene di cui non è proprietario,
o dall'altro, agevola la legittima titolare nel tornare in possesso del fabbricato,
- che il giudice del precedente grado ne ha determinato la decorrenza dal 14.6.24,
concedendo un termine congruo di due settimane per la restituzione.
Sotto un secondo profilo, invece, venendo all'esame della quantificazione della misura,
va osservato che l'indicazione del primo giudice della somma di € 100,00 per ogni giornata di ritardo si presenta del tutto ragionevole, adeguata e proporzionata, dovendosi considerare:
- che la previsione contestata riguarda un immobile di dimensioni considerevoli (cfr.
CTU, pagg. 6-9),
- che si tratta di un bene produttivo (cfr. CTU, pagg. 6-9),
pagina 17 di 21 - che l'occupazione si protrae da un periodo di tempo rilevante.
Sicché tale capo di sentenza va necessariamente confermato.
3.3 Quanto invece al terzo motivo di doglianza, con esso si chiede la revisione delle spese di lite del grado precedente, denunciandosi, tra le altre cose, il fatto che l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione avrebbe determinato una parziale soccombenza dell'appellata, sicché si sarebbe dovuto disporre almeno una parziale compensazione delle stesse.
L'appellata, al contrario, sostiene che non vi sarebbero errori nella regolazione delle spese, dal momento che il giudice avrebbe applicato il principio della soccombenza a seguito dell'accoglimento delle domande svolte in primo grado.
La censura merita di essere accolta.
In ragione di quanto affermato sub 3.1, la regolazione delle spese di lite va rivista, come meglio specificato più oltre sub 4, considerando che solo la domanda di rilascio dell'immobile è risultata fondata. Va, invece, considerata assorbita l'ulteriore questione relativa all'accoglimento della questione di prescrizione, dato che la domanda per l'indennità di occupazione è stata nel complesso rigettata.
4. Le spese di lite
Tenuto quindi conto, quanto alle spese di lite:
- della circostanza che il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere, anche d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle stesse, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base pagina 18 di 21 ad un criterio unitario e globale (Cass. 12.4.18 n. 9064),
- dei parametri dettati dal D.M. 13.8.22 n. 147, il quale prevede appunto che le disposizioni del decreto si applichino a tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore, pur ove la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le precedenti tariffe,
- della circostanza che il valore della causa è indeterminato, a complessità bassa, dal momento che non era possibile determinare a priori l'ammontare economico delle domande volte ad ottenere la pronuncia di rilascio del bene e la condanna al pagamento dell'indennità di occupazione,
- del fatto che l'appellata ha conclusivamente visto accogliere favorevolmente solo la prima delle menzionate domande,
ritiene la Corte che le medesime debbano essere compensate fra le parti nella misura della metà, con condanna dell'appellante, in quanto soccombente parziale, alla refusione in favore della controparte della quota residua, determinata in € 3.808,00 quanto al primo grado e in € 3.473,00 quanto al secondo grado, meglio specificata nel seguente prospetto:
Fasi processuali Liquidazione
Fase di studio I^ grado € 1.701,00
Fase introduttiva I^ grado € 1.204,00
Fase istruttoria I^ grado € 1.806,00
Fase decisionale I^ grado € 2.905,00
Totale € 7.616,00 - 50% = € 3.808,00
pagina 19 di 21 Fase di studio II^ grado € 2.058,00
Fase introduttiva II^ grado € 1.418,00
Fase decisionale II^ grado € 3.470,00
Totale € 6.946,00 - 50% = € 3.473,00
Con la precisazione che, in motivato dissenso rispetto alle più recenti pronunce della
Suprema Corte, non si ritiene di poter liquidare i compensi per la fase istruttoria,
giacché gli stessi sono dovuti in appello solo qualora questa abbia effettivamente avuto luogo mediante:
- la predisposizione di apposite richieste di prova, memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande o dei motivi d'impugnazione,
- l'esame dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione,
- il compimento degli adempimenti o delle prestazioni connesse ai suddetti provvedimenti giudiziali,
- la partecipazione e l'assistenza alle attività istruttorie, come esplicitamente previsto dalla lett. c) del quarto comma dell'art. 4 del D.M. 10.3.14
n. 55, essendo ogni altra attività, diversa da queste e da quelle decisionali, ricompresa nell'ambito della lett. b) della medesima norma, la quale:
- non solo si riferisce, in maniera sostanzialmente lata, alla redazione degli atti introduttivi del giudizio e di costituzione in giudizio ed al relativo esame, comprensivo degli allegati, dei ricorsi, dei controricorsi, delle citazioni, delle comparse, delle chiamate di terzo e delle relative autorizzazioni giudiziali,
- ma viceversa include anche la predisposizione di ulteriori memorie iniziali, di interventi, di istanze e di impugnazioni, da ritenersi correlate alle istanze stesse, fra pagina 20 di 21 le quali rientrano ovviamente anche le note scritte relative alla prima udienza.
Oltre a ciò, devono poi porsi a carico della parte appellata le spese di CTU, dal momento che la stessa è stata esperita in relazione alla domanda di condanna al pagamento dell'indennità di occupazione, poi rigettata.
P. Q. M.
la Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando sulla presente controversia, rigettata ogni contraria od ulteriore domanda, in parziale riforma dell'ordinanza del Tribunale di Vicenza cron. n. 5273/2024, depositata in data 30.5.24,
che per il resto conferma:
1) rigetta la domanda proposta da nei confronti di Controparte_1 [...]
(ora di condanna al pagamento Parte_3 Parte_1
dell'indennità da occupazione abusiva dell'immobile;
2) compensa nella misura della metà le spese di lite dei due gradi del giudizio,
condannando la parte appellante a rifondere in favore dell'appellata la quota residua che liquida in € 3.808,00 per competenze del primo grado e in € 3.473,00 per spese della fase di appello, oltre al rimborso delle anticipazioni, delle spese generali al
15%, dell'IVA e degli accessori di legge;
3) pone le competenze di CTU a carico dell'appellata.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 22 ottobre 2025
Il Presidente estensore
dott. Guido Marzella
pagina 21 di 21
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA
La IV^ Sezione della Corte d'Appello di Venezia, composta dai magistrati: dott. Guido Marzella Presidente relatore dott. Massimo Coltro Consigliere dott.ssa Stefania Abbate Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella causa di appello iscritta al n. 1081/2024 R.G e promossa con atto di citazione notificato da
Parte_1
(C.F.: ) P.IVA_1
- appellante - elettivamente domiciliata in VICENZA, CONTRÀ PORTI n. 38, con il patrocinio dell'avv. MARCO ANTONIO DAL BEN, contro
Controparte_1
(C.F.: ) P.IVA_2
- appellata -
pagina 1 di 21 elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CLAUDIO MONTEVERDI n. 20, con il patrocinio degli avv.ti GIANLUIGI IANNETTI e GIADA SONNINO,
e, ai fini della litis denuntiatio,
R. 72/18 DEL TRIBUNALE DI VICENZA Controparte_2
(C.F.: 03553400247)
R. 148/2016 DEL TRIBUNALE DI VICENZA Controparte_3
(C.F.: ) P.IVA_3
R. 122/2019 DEL TRIBUNALE DI PADOVA Controparte_2
(C.F.: ) P.IVA_4
- appellati - non costituiti.
Oggetto della causa:
Appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Vicenza cron. n. 5273/2024, depositata in data 30.5.24.
Conclusioni dell'appellante:
Nel merito: in riforma del provvedimento impugnato emesso dal Tribunale di Vicenza
Sezione Prima Civile, in data 29 maggio 2024, e comunicato il 30.05.2024, nella causa nr. 1031/2023 R.G., rigettare la domanda di di condanna di Controparte_1 [...]
al pagamento dell'indennità di occupazione in favore di Parte_1 CP_1
dal 20.02.2023 fino alla decisione di I grado, per non essere stato dimostrato da
[...]
parte ricorrente alcun danno o pregiudizio.
Rigettare in ogni caso la richiesta di applicazione della penale ex art. 614 bis c.p.c., perché immotivata ed in ogni caso iniqua.
In subordine, rideterminare l'indennità di occupazione, erroneamente quantificata dal
Tribunale nella somma di euro 2.400,00 mensili, riducendo tale importo in ragione delle pagina 2 di 21 condizioni dell'immobile e della scarsa appetibilità dello stesso sul mercato immobiliare. Rideterminare altresì l'importo della penale, riducendo tale somma in misura proporzionale al reale pregiudizio cagionato a controparte dal tardivo rilascio dell'immobile.
Compensare le spese del giudizio di I grado in ragione delle argomentazioni spese nell'atto di appello.
Con vittoria di spese e onorari della fase di appello in favore di Parte_1
Condannare controparte a restituire le somme che medio tempore ha Parte_1
versato in adempimento della sentenza di primo grado.
Conclusioni della appellata:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Venezia, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, rigettare l'appello in quanto errato, inammissibile ed infondato in fatto ed in diritto e non provato, per i motivi esposti in narrativa.
Con conferma del capo della sentenza non appellato e quindi passato in giudicato.
In via istruttoria si chiede l'acquisizione dei documenti allegati.
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il giudizio di primo grado
Con ricorso ex art. 702 bis cpc promosso avanti al Tribunale di Vicenza, CP_1
premettendo:
[...]
- che il Fondo Comune di Investimento immobiliare di tipo chiuso SECURIS REAL
ESTATE, da lei gestito, aveva acquistato dalla on Parte_2
atto del 25.6.10 un immobile su due piani sito a Sarego, al civico n. 1 di via Sante
Bocconcello, costituito da:
o due capannoni industriali ad uso laboratorio, magazzini e uffici, meglio pagina 3 di 21 identificati al Catasto fabbricati del Comune al foglio 26, particella 268, sub.
3 e 4,
o una corte comune individuata come bene comune non censibile, indicata sempre al foglio 26, particella 268, sub. 2,
- che la aveva precedentemente acquistato detto Parte_2
immobile con atto del 20.1.05 al fine di cederlo in locazione finanziaria alla successivamente dichiarata fallita, Controparte_4
- che il contratto veniva risolto per inadempimento della conduttrice, ma l'immobile non era restituito alla proprietaria, nonostante fosse stata proposta e accolta una domanda di rivendica,
- che, secondo le informazioni raccolte, risultava che la mera detenzione dell'immobile fosse passata tra diversi soggetti nel corso del tempo, precisando:
o che la a non domino, aveva concesso in locazione Controparte_4
ad uso diverso l'immobile alla società Parte_1
o che la in data 28.12.16 cedeva l'azienda alla Parte_1 CP_2
(C.F.: ), P.IVA_5
o che la (C.F.: ) a sua volta concedeva in CP_2 P.IVA_5
comodato gratuito l'immobile ad altra impresa sempre denominata CP_2
(C.F.: ), entrambe successivamente dichiarate fallite,
[...] P.IVA_4
- che aveva quindi adito il Tribunale di Vicenza al fine di esperire la domanda di rivendica, la quale tuttavia veniva rigettata,
- che allo stato risultava che l'immobile fosse occupato senza titolo dalla
[...]
Parte_3
- che il procedimento di mediazione si era concluso negativamente,
- che lo scopo istituzionale del era quello di gestire Parte_4
pagina 4 di 21 e vendere immobili provenienti da società di leasing bancarie,
- che l'occupazione abusiva dell'immobile causava un danno patrimoniale e non per mancata fruizione del bene,
- che nel corso degli anni non era stato possibile rivendere il bene in questione,
nonostante l'incarico conferito a una società di property,
- che il danno da risarcire andava parametrato all'utilità teorica che il danneggiato avrebbe potuto ricavare dal fabbricato avendone la disponibilità,
- che, a tal fine, risultava che l'indennità dovuta per l'occupazione era pari ad €
2.400,00 mensili, dovuti dalla data di acquisto dell'immobile e, per quanto concerneva la dal gennaio 2019 sino alla data di Parte_3
effettiva riconsegna, ha chiesto che venisse ordinato l'immediato rilascio e/o la riconsegna dell'immobile al legittimo proprietario, nonché il pagamento dell'indennità di occupazione nella misura indicata, con adozione dei provvedimenti di cui all'art. 614 bis cpc in caso di inosservanza e/o ritardo nell'esecuzione della condanna al rilascio.
Costituitasi in giudizio, la convenuta Parte_3
- osservava che l'attrice aveva omesso di indicare il periodo e la decorrenza dell'asserita detenzione senza titolo da parte dei diversi soggetti che nel tempo si erano avvicendati nella detenzione dell'immobile,
- evidenziava di non essere mai stata messa in mora o più semplicemente avvisata circa l'abusività dell'occupazione,
- eccepiva l'inammissibilità della domanda avversaria dal momento che non risultava fosse mai stata richiesta la restituzione dell'immobile al preteso detentore senza titolo,
- sosteneva che la ricostruzione dei fatti prospettata dall'attrice fosse indimostrata e pagina 5 di 21 comunque generica,
- notava come dalla documentazione offerta non risultasse che i curatori fallimentari delle varie società l'avessero mai indicata quale detentrice sine titulo,
- evidenziava come la stessa controparte affermasse che essa deteneva comunque l'immobile solo dal 2019,
- sollevava l'eccezione di prescrizione dei diritti ex adverso azionati, precisando che non erano stati opposti atti interruttivi,
- lamentava l'inammissibilità della domanda, sottolineando la mancanza di prova e comunque la genericità dell'affermazione relativa all'asserita limitazione alla fruizione del bene, dato:
o che non vi erano elementi che confermassero le difficoltà incontrate nella vendita del bene,
o che non vi era prova né del conferimento dell'incarico di vendita a una società terza né della commercializzazione del bene,
o che non risultava che l'attrice avesse inteso locare il bene o utilizzarlo direttamente,
o che non vi era prova che alcun terzo avesse mai manifestato interesse all'acquisto ovvero alla conduzione del bene,
- osservava che il danno da mancato godimento dell'immobile non sussiste, d'altro canto, in re ipsa, ma deve essere allegato e provato dall'asserito danneggiato,
- precisava che nella fattispecie in esame non poteva farsi ricorso a presunzioni dal momento che i fatti esposti erano ignoti allo stesso danneggiante,
- contestava la produzione delle quotazioni di mercato rinvenute nel sito dell'Agenzia
delle Entrate per la determinazione dell'ammontare dell'indennità di occupazione, segnalandone l'irrilevanza ai fini probatori,
pagina 6 di 21 - affermava che controparte non avesse precisato quali fossero le effettive condizioni del bene né, tanto meno, prodotto qualcosa in proposito,
- negava che l'indennizzo per la pregressa occupazione sine titulo potesse essere rappresentato dalla percentuale minima del valore venale del bene indicata da controparte, dovendosi piuttosto fare luogo ad una valutazione equitativa da parte del giudice,
- deduceva che il rito sommario non fosse idoneo per compiere l'approfondimento istruttorio della controversia,
- chiedeva che venisse, ad ogni modo, dichiarata l'estinzione del credito per avvenuta prescrizione del diritto per il periodo anteriore a cinque anni rispetto all'avvio dell'azione giudiziaria,
- instava quindi per il rigetto delle avverse domande ovvero, in subordine, per la rideterminazione dell'indennità di occupazione secondo quanto determinato in via equitativa.
Verificata la ritualità delle notifiche dell'atto introduttivo e dichiarata la contumacia del n. 72/2018 e del n. Controparte_2 Controparte_3
148/2016, entrambi del Tribunale di Vicenza, nonché del Controparte_2
122/2019 del Tribunale di Padova, si procedeva quindi alla trattazione del
[...]
giudizio con l'espletamento di una CTU per il calcolo dell'indennità di occupazione, all'esito della quale la causa era quindi decisa con l'ordinanza impugnata, in forza della quale il giudice di primo grado:
- accolta l'eccezione di prescrizione del diritto all'indennità di occupazione maturata anteriormente alla data di deposito del ricorso, avvenuto in data 20.2.23,
- rilevata la fondatezza della domanda di restituzione dell'immobile, dal momento che la ricorrente vantava un titolo idoneo a tale fine,
pagina 7 di 21 - constatata l'assenza di una specifica contestazione da parte della
[...]
irca l'occupazione dell'immobile, Parte_3
- ritenuta fondata anche la domanda di condanna al versamento dell'indennità di occupazione, in quanto l'immobile era stato acquistato dalla ricorrente nel 2010 al fine di metterlo a frutto, come poi si era dimostrato attraverso la cessione di esso in locazione finanziaria alla Controparte_4
- richiamate le conclusioni del consulente tecnico circa la quantificazione di detta indennità nella somma di € 2.400,00 mensili,
- precisato che l'importo doveva intendersi dovuto dalla data di radicamento del giudizio (20.2.23) fino al rilascio, posto che non risultava che quest'ultimo fosse mai stato intimato alla società occupante in una data precedente,
- riscontrata, infine, la presenza dei presupposti per disporre anche in ossequio al disposto dell'art. 614 bis cpc, ha ordinato a i rilasciare l'immobile immediatamente e Parte_3
comunque non oltre il giorno 14.6.24, condannandola a corrispondere l'indennità di occupazione, quantificata in € 2.400,00, dal 20.2.23 al rilascio, oltre agli interessi ex art. 1248 cc, primo comma, da ogni singolo rateo al saldo, nonché la somma di € 100,00 per ogni singolo giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento, a decorrere dal
14.6.24 ai sensi dell'art. 614 bis cpc.
2. Il giudizio di appello
Avverso la menzionata pronuncia ha proposto gravame l'originaria resistente formulando tre motivi di appello e rinnovando, in forza di quanto evidenziato, le difese già avanzate in primo grado, come meglio precisato in epigrafe.
L'appellata, costituitasi a propria volta in giudizio, ha chiesto il rigetto dell'impugnazione in quanto infondata nel merito:
pagina 8 di 21 - rimarcando la correttezza dell'ordinanza di primo grado,
- evidenziando che non vi sarebbe stata contestazione della circostanza per cui ccupava senza titolo l'immobile, Parte_3
- sottolineando che comunque il fatto sarebbe stato dimostrato attraverso il deposito della visura della società, da cui emergeva l'apertura di un'unità locale presso l'immobile ancora in data 30.10.19,
- segnalando che la parte dell'ordinanza che aveva ordinato il rilascio non era stata impugnata, sicché si era determinato il suo passaggio in giudicato.
Non costituitesi nemmeno in secondo grado le procedure fallimentari delle società a cui l'appello veniva notificato ai fini della litis denuntiatio e procedutosi alla trattazione cartolare del giudizio, la causa è stata quindi rimessa al collegio all'udienza del 15 ottobre 2025, sostituita dal deposito di note scritte.
3. I motivi della decisione
Il gravame è fondato e merita quindi accoglimento nei limiti di cui al dispositivo.
3.1 Con il primo motivo d'appello si intende censurare l'ordinanza di primo grado nella parte in cui ha riconosciuto il diritto alla percezione dell'indennità di occupazione,
argomentando che il giudice del Tribunale avrebbe accolto la domanda sul solo presupposto dell'occupazione del bene, mentre avrebbe dovuto addivenire all'esito opposto dato che l'appellata non aveva offerto alcun elemento per dimostrare l'esistenza di un pregiudizio derivante dalla mancata disponibilità dell'immobile. Sotto un secondo profilo, si sostiene che la stima del canone proposta dal consulente e fatta propria dal giudice non sarebbe corretta, in quanto si baserebbe su parametri generici e non terrebbe conto delle specifiche caratteristiche dell'immobile.
L'appellata non condivide quanto affermato, osservando che avrebbe adempiuto pagina 9 di 21 pienamente il proprio onere della prova circa la proprietà dell'immobile, lo stato di occupazione e le ragioni in base alle quali si dovrebbe attribuire l'indennità, dato:
- che lo scopo istituzionale del sarebbe appunto quello di gestire immobili di Pt_4
proprietà al fine di ricollocarli sul mercato, sicché l'indisponibilità materiale del bene costituirebbe un aspetto sufficiente a evidenziare il pregiudizio prodotto,
- che, in ogni caso, aveva incaricato una terza società di commercializzare la vendita del bene sui principali canali pubblicitari immobiliari, attività tuttavia che non portava ad alcun risultato proprio a causa della mancanza di disponibilità
dell'immobile,
- che vi erano stati addirittura degli interessamenti da parte di terzi,
- che, se del caso, tali fatti potevano essere provati attraverso l'escussione dei testimoni.
In ordine alla quantificazione dell'indennità, poi, sottolinea che la doglianza dell'appellante sarebbe del tutto generica, tanto che non verrebbe indicato neanche l'ammontare alternativo che dovrebbe considerarsi corretto, ragion per cui se ne dovrebbe dichiarare l'inammissibilità ed osserva che, in ogni caso, la stima operata in sede di consulenza sarebbe priva di vizi logici.
La censura è fondata.
In tema di risarcimento del danno derivante da occupazione sine titulo di un immobile da parte di un terzo, la più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. Un. 15.11.22
n. 33645) ha avuto modo di precisare:
- che l'attore non può limitarsi a lamentare un pregiudizio per il mancato utilizzo del bene, bensì è tenuto ad allegare “la concreta possibilità di godimento perduta” a pagina 10 di 21 causa dell'indisponibilità dell'immobile,
- che, a fronte di tale attività assertiva, il convenuto ha “l'onere di opporre che
giammai il proprietario avrebbe esercitato il diritto di godimento”, negando specificatamente che il fatto costitutivo allegato da controparte sia venuto ad esistenza, come richiesto dal comma primo dell'art. 115 cpc,
- che, a seguito della contestazione puntuale della circostanza allegata, sorge per l'attore “l'onere della prova dello specifico godimento perso”,
- che la dimostrazione del fatto costitutivo può essere offerta anche “mediante le
nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza (art. 115, comma 2, cod.
proc. civ.) o mediante presunzioni semplici”,
- che “nel caso della presunzione l'attore ha l'onere di allegare, e provare se
specificatamente contestato, il fatto secondario da cui inferire il fatto costitutivo
rappresentato dalla possibilità di godimento persa”,
- che, se la domanda di risarcimento non riguarda solamente il danno emergente, ma anche il lucro cessante, allora l'attore deve allegare gli specifici pregiudizi subiti, tra i quali le occasioni perse di vendita a un prezzo maggiore rispetto a quello di mercato ovvero le mancate locazioni a un canone superiore rispetto a quello normale,
- che, in ogni caso, “l'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto
pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto per i fatti noti alla parte
convenuta, non anche per quelli ad essa ignoti”,
- che, da un punto di vista meramente pratico, nelle controversie relative alla perdita subita, si assisterà “a una maggiore frequenza dell'onere del convenuto di specifica
pagina 11 di 21 contestazione della circostanza di pregiudizio allegata e ad una minore frequenza
per l'attore dell'onere di provare la circostanza in discorso, data la tendenziale
normalità del pregiudizio al godimento del proprietario a seguito dell'occupazione
abusiva”, sicché in tal senso vanno intese le locuzioni di “danno normale” e “danno
presunto”.
Applicando tali principi alla fattispecie in esame, va esclusa la sussistenza del diritto al risarcimento dell'asserito danno lamentato da in ragione della Controparte_1
mancata disponibilità dell'immobile.
In via preliminare, non può essere condivisa la soluzione adottata dal primo giudice, il quale aveva accolto la domanda dell'appellata argomentando che non vi fossero dubbi circa la volontà di trarre un profitto dal bene, in quanto l'atto di apporto del 2010, con cui acquisiva la proprietà dell'immobile, era finalizzato a Controparte_1
metterlo a frutto, posto che il bene era stato ceduto in locazione finanziaria a una terza società (la . Controparte_4
In realtà, va osservato che la predetta circostanza non trova riscontro nella documentazione offerta in prova dall'appellata. In particolare, non vi è alcuna indicazione in tal senso nell'atto di apporto (doc. n. 3, depositato con il ricorso di primo grado) stipulato tra la precedente titolare del bene, e Parte_2
in cui ci si limita a descrivere i beni ceduti da un punto di Controparte_1
vista catastale, storico e urbanistico (per quelli oggetto di controversia si vedano le pagg.
3-4 del documento citato), oltre che a definire i profili generali dell'affare.
Va ulteriormente evidenziato, poi, che dalla lettura dell'atto introduttivo della precedente fase del giudizio emerge che il contratto di locazione finanziaria sia stato pagina 12 di 21 concluso tra la e Controparte_4 Parte_2
L'appellata, infatti, riferiva che, nonostante la risoluzione del contratto di leasing e l'accoglimento dell'istanza di rivendica “presentata all'epoca dalla Banca
proprietaria”, l'utilizzatore non provvedeva alla restituzione dell'immobile (cfr. ricorso di primo grado, pagg. 2-3), facendo così comprendere che la locazione finanziaria fosse antecedente all'atto di apporto e non la coinvolgesse direttamente.
Ciò premesso, va comunque rilevato che anche le altre argomentazioni prospettate dall'appellata non si rivelano sufficienti a fondare un diritto al risarcimento del danno derivante dall'occupazione sine titulo dell'immobile, non risultando adeguatamente allegata e, soprattutto, dimostrata, neanche per presunzioni, la concreta possibilità di godimento perduta.
Sotto un primo profilo, la sostiene di non essere riuscita a Controparte_1
concludere la vendita del bene a causa della sua mancata disponibilità, sebbene si fosse persino attivata per la sua commercializzazione sui principali canali pubblicitari immobiliari attraverso una società di property, a cui era stato conferito un apposito mandato in tal senso.
Sul punto, va rilevato che l'allegazione si presenta estremamente generica, non essendo stata fornita alcuna ulteriore indicazione. Segnatamente, va sottolineato come l'appellata si sia limitata ad affermare che vi fossero stati “interessamenti da parte di
terzi” (cfr. ricorso di primo grado, pag. 5), senza specificare alcunché in merito, in particolare riguardo il tempo e la serietà delle offerte ricevute.
Non risulta chiarita, fra l'altro, la data in cui la terza società sia stata incaricata della pubblicizzazione del bene ai fini di una sua eventuale compravendita. Al riguardo, la pagina 13 di 21 società proprietaria ha solo affermato che il mandato fosse stato conferito “all'esito
dell'acquisto dell'Immobile” (cfr. ricorso di primo grado, pag. 5), il quale tuttavia risale al 2010, mentre è pacifico, poiché riconosciuto dalla stessa appellata, che la
[...]
abbia occupato sine titulo l'immobile esclusivamente dall'inizio del Parte_1
2019, essendosi avvicendate in precedenza altre società.
In ogni caso, va evidenziato che le circostanze allegate (ignote a controparte, ma comunque dalla stessa contestate nella comparsa di costituzione di primo grado, pagg.
4-6) relative, da un lato, alla volontà di pubblicizzare l'immobile allo scopo di cederlo sul mercato e, dall'altro, all'interessamento avanzato da terzi all'acquisto, non risultano in alcun modo dimostrate. L'assenza di prova sul punto esclude, inoltre, che tali fatti possano essere valorizzati nell'ottica di un ragionamento presuntivo, rimanendo non dimostrato quello che dovrebbe essere il fatto noto.
E, d'altro canto, non può nemmeno procedersi a tanto mediante la prova per testimoni giacché la parte non si è premurata di formulare alcun capitolo di prova in proposito né
in primo né in secondo grado e tanto meno ha proceduto alla indicazione degli eventuali soggetti da sentire quali testi.
Sotto un diverso profilo, poi, la domanda di risarcimento non potrebbe essere accolta neanche considerando la circostanza per cui l'appellata gestirebbe un fondo comune di investimento immobiliare, come affermato nel ricorso di primo grado, sicché se ne dovrebbe dedurre, quantomeno sul piano presuntivo, la inerente volontà di trarre un profitto dall'immobile ed il danno conseguito alla sua mancata disponibilità.
Anche in questo caso, infatti, non risulta adempiuto l'onere della prova, non essendo stata depositata neanche una visura dalla quale fosse possibile ricavare l'oggetto sociale pagina 14 di 21 dell'ente e non potendo neanche sopperire a tale mancanza l'indicazione del sito internet della compagine sociale riportato nell'atto introduttivo di primo grado,
dovendosi ricordare che la presenza di un collegamento ipertestuale di rinvio a una pagina internet esterna non può essere considerata una modalità alternativa e rituale di deposito, non essendo consentita la presenza di elementi attivi nella redazione degli atti informatici (art. 11 del D.M. 21.2.11 n. 44).
Va osservato, in ogni caso, che, anche se si volesse ritenere provata tale circostanza,
comunque difetterebbero i requisiti richiesti dal primo comma dell'art. 2729 cc, il quale permette al giudice di valorizzare i fatti alla stregua di presunzioni semplici, purché
ricorrano i requisiti della gravità, precisione e concordanza. Nel caso in esame, infatti,
non potrebbe non tenersi conto della presenza di altri elementi che, invece, inducono a dubitare che vi fosse la volontà di mettere a reddito l'immobile o, comunque, che sussistesse tale possibilità, dato:
- che l'occupazione, per stessa ammissione dell'appellata (cfr. ricorso di primo grado,
pagg. 3-4), si protrae addirittura dall'acquisto dell'immobile, avvenuto con la stipula dell'atto di apporto del 25.6.10, mentre l'azione per il rilascio è stata proposta soltanto nel febbraio 2023, a una distanza di quasi tredici anni,
- che il consulente tecnico, nella descrizione dell'immobile, ha rilevato alcune criticità legate alle sue caratteristiche costruttive risalenti agli anni '90 e difficilmente adattabili ai processi automatizzati odierni (cfr. CTU, pagg. 7-8),
potendosi con ciò dedurre un probabile assai scarso interesse del mercato ad acquistarlo.
Va escluso, infine, che in questa sede possa essere apprezzato il fatto sopravvenuto,
pagina 15 di 21 allegato dall'appellata con la memoria conclusionale (pagg. 10 e 13), secondo cui, una volta tornata nella disponibilità dell'immobile, essa sarebbe riuscita ad alienarlo prontamente in data 5.5.25, con ciò dimostrando, quantomeno presuntivamente,
l'esistenza di un terzo seriamente interessato all'acquisto del bene.
Al riguardo, va segnalato che il documento attestante la vendita è stato depositato solamente in sede di memoria di replica alla comparsa conclusionale e, quindi, in una fase del giudizio in cui controparte non poteva più esercitare il proprio diritto di difesa.
È opportuno sottolineare, tra l'altro, che la dichiarazione del notaio riporta la data del
5.5.25 e, quindi, la parte ben avrebbe potuto procedere al deposito del documento con la comparsa conclusionale, chiedendo che la causa fosse rimessa in istruttoria.
In mancanza della quale doverosa attività, volta a provocare il contraddittorio su di una circostanza almeno astrattamente decisiva per l'esito della controversia, la relativa produzione documentale non può che essere considerata inammissibile, con susseguente mancata dimostrazione del fatto così allegato.
3.2 Con la seconda ragione di gravame si lamenta, poi, l'errore in cui sarebbe incorso il giudice di primo grado nel disporre la misura coercitiva indiretta di cui all'art. 614 bis
cpc. In primo luogo, si segnala che l'importo stabilito sarebbe eccessivamente gravoso,
in quanto superiore all'ordinario canone di mercato, e comunque non parametrato al pregiudizio asseritamente subito. In secondo luogo, si evidenzia che l'ordinanza non chiarirebbe quali sarebbero i motivi considerati al fine di concedere la penale.
L'appellata contesta quanto ex adverso affermato, eccependo l'inammissibilità del motivo per genericità, in quanto, anche in questo caso, l'impugnante avrebbe omesso di spiegare quale sarebbe stato il valore corretto su cui parametrare la sanzione pecuniaria pagina 16 di 21 per il ritardo nell'esecuzione.
La censura è infondata.
Sotto un primo profilo, va evidenziato che nel caso di specie sussistono tutti i presupposti richiesti dall'art. 614 bis cpc per l'applicazione dell'astreinte, dato:
- che l'appellata aveva esplicitamente richiesto che l'eventuale condanna al rilascio dell'immobile fosse assistita dalla previsione di una misura di natura pecuniaria nell'ipotesi in cui l'appellante avesse tardato nell'esecuzione del provvedimento
(cfr. ricorso di primo grado, pag. 7),
- che la domanda principale ha ad oggetto la consegna di un bene immobile e non l'attribuzione di una somma di denaro,
- che la concessione della misura coercitiva indiretta non è manifestamente iniqua, in quanto
o da un lato, sollecita l'occupante a restituire un bene di cui non è proprietario,
o dall'altro, agevola la legittima titolare nel tornare in possesso del fabbricato,
- che il giudice del precedente grado ne ha determinato la decorrenza dal 14.6.24,
concedendo un termine congruo di due settimane per la restituzione.
Sotto un secondo profilo, invece, venendo all'esame della quantificazione della misura,
va osservato che l'indicazione del primo giudice della somma di € 100,00 per ogni giornata di ritardo si presenta del tutto ragionevole, adeguata e proporzionata, dovendosi considerare:
- che la previsione contestata riguarda un immobile di dimensioni considerevoli (cfr.
CTU, pagg. 6-9),
- che si tratta di un bene produttivo (cfr. CTU, pagg. 6-9),
pagina 17 di 21 - che l'occupazione si protrae da un periodo di tempo rilevante.
Sicché tale capo di sentenza va necessariamente confermato.
3.3 Quanto invece al terzo motivo di doglianza, con esso si chiede la revisione delle spese di lite del grado precedente, denunciandosi, tra le altre cose, il fatto che l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione avrebbe determinato una parziale soccombenza dell'appellata, sicché si sarebbe dovuto disporre almeno una parziale compensazione delle stesse.
L'appellata, al contrario, sostiene che non vi sarebbero errori nella regolazione delle spese, dal momento che il giudice avrebbe applicato il principio della soccombenza a seguito dell'accoglimento delle domande svolte in primo grado.
La censura merita di essere accolta.
In ragione di quanto affermato sub 3.1, la regolazione delle spese di lite va rivista, come meglio specificato più oltre sub 4, considerando che solo la domanda di rilascio dell'immobile è risultata fondata. Va, invece, considerata assorbita l'ulteriore questione relativa all'accoglimento della questione di prescrizione, dato che la domanda per l'indennità di occupazione è stata nel complesso rigettata.
4. Le spese di lite
Tenuto quindi conto, quanto alle spese di lite:
- della circostanza che il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere, anche d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle stesse, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base pagina 18 di 21 ad un criterio unitario e globale (Cass. 12.4.18 n. 9064),
- dei parametri dettati dal D.M. 13.8.22 n. 147, il quale prevede appunto che le disposizioni del decreto si applichino a tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore, pur ove la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le precedenti tariffe,
- della circostanza che il valore della causa è indeterminato, a complessità bassa, dal momento che non era possibile determinare a priori l'ammontare economico delle domande volte ad ottenere la pronuncia di rilascio del bene e la condanna al pagamento dell'indennità di occupazione,
- del fatto che l'appellata ha conclusivamente visto accogliere favorevolmente solo la prima delle menzionate domande,
ritiene la Corte che le medesime debbano essere compensate fra le parti nella misura della metà, con condanna dell'appellante, in quanto soccombente parziale, alla refusione in favore della controparte della quota residua, determinata in € 3.808,00 quanto al primo grado e in € 3.473,00 quanto al secondo grado, meglio specificata nel seguente prospetto:
Fasi processuali Liquidazione
Fase di studio I^ grado € 1.701,00
Fase introduttiva I^ grado € 1.204,00
Fase istruttoria I^ grado € 1.806,00
Fase decisionale I^ grado € 2.905,00
Totale € 7.616,00 - 50% = € 3.808,00
pagina 19 di 21 Fase di studio II^ grado € 2.058,00
Fase introduttiva II^ grado € 1.418,00
Fase decisionale II^ grado € 3.470,00
Totale € 6.946,00 - 50% = € 3.473,00
Con la precisazione che, in motivato dissenso rispetto alle più recenti pronunce della
Suprema Corte, non si ritiene di poter liquidare i compensi per la fase istruttoria,
giacché gli stessi sono dovuti in appello solo qualora questa abbia effettivamente avuto luogo mediante:
- la predisposizione di apposite richieste di prova, memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande o dei motivi d'impugnazione,
- l'esame dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione,
- il compimento degli adempimenti o delle prestazioni connesse ai suddetti provvedimenti giudiziali,
- la partecipazione e l'assistenza alle attività istruttorie, come esplicitamente previsto dalla lett. c) del quarto comma dell'art. 4 del D.M. 10.3.14
n. 55, essendo ogni altra attività, diversa da queste e da quelle decisionali, ricompresa nell'ambito della lett. b) della medesima norma, la quale:
- non solo si riferisce, in maniera sostanzialmente lata, alla redazione degli atti introduttivi del giudizio e di costituzione in giudizio ed al relativo esame, comprensivo degli allegati, dei ricorsi, dei controricorsi, delle citazioni, delle comparse, delle chiamate di terzo e delle relative autorizzazioni giudiziali,
- ma viceversa include anche la predisposizione di ulteriori memorie iniziali, di interventi, di istanze e di impugnazioni, da ritenersi correlate alle istanze stesse, fra pagina 20 di 21 le quali rientrano ovviamente anche le note scritte relative alla prima udienza.
Oltre a ciò, devono poi porsi a carico della parte appellata le spese di CTU, dal momento che la stessa è stata esperita in relazione alla domanda di condanna al pagamento dell'indennità di occupazione, poi rigettata.
P. Q. M.
la Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando sulla presente controversia, rigettata ogni contraria od ulteriore domanda, in parziale riforma dell'ordinanza del Tribunale di Vicenza cron. n. 5273/2024, depositata in data 30.5.24,
che per il resto conferma:
1) rigetta la domanda proposta da nei confronti di Controparte_1 [...]
(ora di condanna al pagamento Parte_3 Parte_1
dell'indennità da occupazione abusiva dell'immobile;
2) compensa nella misura della metà le spese di lite dei due gradi del giudizio,
condannando la parte appellante a rifondere in favore dell'appellata la quota residua che liquida in € 3.808,00 per competenze del primo grado e in € 3.473,00 per spese della fase di appello, oltre al rimborso delle anticipazioni, delle spese generali al
15%, dell'IVA e degli accessori di legge;
3) pone le competenze di CTU a carico dell'appellata.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 22 ottobre 2025
Il Presidente estensore
dott. Guido Marzella
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