Sentenza 24 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. II, sentenza 24/04/2026, n. 511 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 511 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00511/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00694/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la RI
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 694 del 2022, proposto da -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Stefano Piovani, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia;
contro
il Comune di Bogliasco, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Marco Castagnola e Simona Fossati, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
per l’annullamento,
dell’ordinanza-ingiunzione n. -OMISSIS-del 29/8/2022 del Comune di Bogliasco, notificata in data 5 settembre 2022;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Bogliasco;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , c.p.a.;
Relatore all’udienza ex art. 87, comma 4- bis c.p.a. del 22 aprile 2026 il dott. Calogero Commandatore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA e TT
Ritenuto che:
- con il ricorso in epigrafe, parte ricorrente ha impugnato l’ordinanza ingiunzione indicata in oggetto portante la sanzione amministrativa pecuniaria ex art. 7- bis TUEL;
- si è costituito in giudizio il Comune intimato che ha preliminarmente eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo adito e, nel merito, l’infondatezza del ricorso;
- il Comune ha successivamente depositato memorie;
- all’udienza ex art. 87, comma 4- bis c.p.a. indicata in epigrafe, il difensore di parte ricorrente ha eccepito la sopravvenuta carenza d’interesse chiedendo, pertanto, la definizione in rito della controversia cui ha aderito il difensore del Comune che ha insistito sulla condanna al pagamento delle spese secondo il principio della soccombenza virtuale;
Considerato che:
- il profilo preliminare sulla giurisdizione, afferendo alla potestas iudicandi di questo giudice deve essere esaminato, preliminarmente rispetto alle condizioni dell’azione (Cons. Stato, sez. V, 25 agosto 2025, n. 1702);
- nel caso in esame deve affermarsi la giurisdizione del giudice ordinario trattandosi di sanzione amministrativa pecuniaria emessa ai sensi della l. n. 689/1981, stante il disposto dell’art. 22 della predetta legge, esulando dalle fattispecie di cui all’art. 133 c.p.a.;
- le spese di lite possono compensarsi tenuto conto che l’errore sull’individuazione dell’autorità giurisdizionale è concausalmente riconducibile a quanto erroneamente indicato nel provvedimento impugnato ai sensi dell’art. 3, comma 4, della l. n. 241 del 1990.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per la RI (sezione seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità della parte ricorrente.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026, tenutasi tramite collegamento da remoto, con l’intervento dei magistrati:
UR EN, Presidente
Calogero Commandatore, Primo Referendario, Estensore
Giuseppe Licheri, Primo Referendario
| L'TE | IL PRESIDENTE |
| Calogero Commandatore | UR EN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.