Sentenza breve 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. V, sentenza breve 16/01/2026, n. 90 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 90 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00090/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02562/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2562 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS- S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Rametta, Francesco Antonio Zaccone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Gse – Gestore dei Servizi Energetici S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati AN Romano, Antonio Pugliese, Mario Natale, con domicilio eletto presso lo studio AN Romano in Roma, via Arenula 29;
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo di Siracusa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Ministero delle Imprese e del Made in Italy, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
quanto al ricorso introduttivo:
1) della nota prot. n. -OMISSIS- del 22.9.2025 con cui il GSE ha comunicato all'esponente la revoca delle convenzioni nn. -OMISSIS-;
2) del diniego tacito frapposto dall'amministrazione alle note del 30.9.2025 e del 7.11.2025 con cui l'esponente ha diffidato il GSE a voler riconsiderare le proprie determinazioni lesive assunte a danno dell'esponente;
3) della nota prot. n. -OMISSIS- del 24.7.2025 con cui la Prefettura di Siracusa ha comunicato al GSE l'intervenuta adozione a carico della Società esponente del succitato provvedimento interdittivo, ancorché non conosciuta;
4) di ogni altro atto, operazione o valutazione adottati o posti in essere dall'Amministrazione in dipendenza ed in relazione alle valutazioni, verifiche e determinazioni sottese alla determina di revoca;
5) per quanto occorra, della presupposta misura interdittiva adottata dalla prefettura di Siracusa il 24.7.2025, ancorché già annullata dal TAR Sicilia - Sede di Catania;
quanto al ricorso per motivi aggiunti:
6) della nota prot. n. -OMISSIS- del 24.11.2025 a mezzo della quale il Gestore dei Servizi Energetici ha richiesto alla Prefettura di Siracusa “… di conoscere se siano state intraprese o siano in corso di valutazione iniziative di carattere giurisdizionale, quali la proposizione di un giudizio di appello avverso la pronuncia menzionata, ovvero se si intenda procedere all’attivazione delle misure amministrative previste dagli artt. 34-bis e 94-bis del D.lgs. n. 159/2011, o di altre determinazioni ritenute opportune.”;
- di ogni altro atto istruttorio, presupposto, connesso o conseguente al predetto provvedimento.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Gse – Gestore dei Servizi Energetici S.p.A., del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo Siracusa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 la dott.ssa ES AN NE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La società ricorrente è un’impresa agricola la cui attività prevalente è costituita dalla cessione di energia elettrica prodotta da fonti alternative, attività per la quale è titolare di 6 convenzioni, meglio indicate in ricorso, per l’erogazione delle tariffe incentivanti l’energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici.
Con provvedimento del 24 luglio 2025, il Prefetto di Siracusa, destinatario di richiesta di informazione antimafia da parte del GSE - gestore dei servizi energetici, adottava un provvedimento interdittivo nei confronti dell’impresa.
Con ricorso n.r.g. 1713/2025, notificato il 6 agosto 2025, l’impresa destinataria chiedeva l’annullamento, previa sospensione cautelare, del provvedimento interdittivo.
Con nota del 22 settembre 2025, il GSE - preso atto della comunicazione della Prefettura di Siracusa del 24 luglio 2025 circa l’adozione dell’informazione interdittiva - disponeva la risoluzione delle convenzioni, ai sensi dell’art. 94 del d.lgs. 159/2011, con decorrenza 24 luglio 2025 riservando la ripetizione di eventuali somme indebitamente percepite.
Con nota del 30 settembre 2025, l’impresa comunicava al GSE la pendenza del giudizio di impugnativa dell’interdittiva e della domanda di ammissione al controllo giudiziario volontario ex art. 34-bis CAM, entrambe funzionali a paralizzare gli effetti dell’interdittiva, ed invitava il GSE a riconsiderare la determina di revoca degli incentivi e, comunque, a sospenderne nelle more gli effetti, dovendosi attendere gli esiti delle summenzionate azioni prima di adottare qualsivoglia ulteriore atto pregiudizievole per l’esponente.
Con sentenza n. 3022 del 27 ottobre 2025, questa Sezione, in accoglimento del primo motivo di ricorso concernente l’omessa attivazione delle garanzie procedimentali, annullava l’interdittiva “fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione”.
Con nota del 7 novembre 2025, l’impresa reiterava al GSE la richiesta di annullamento della “revoca” delle convenzioni comunicando l’esito favorevole del giudizio.
Con il ricorso in esame, l’impresa - premessa la ritenuta competenza territoriale di questo TAR e richiamati i principi della decisione dell’Adunanza Plenaria n. 17/2014 - ha impugnato il provvedimento di risoluzione delle convenzioni, nonché il mancato riscontro alle istanze del 30 settembre e del 7 novembre 2025 per i seguenti motivi:
1) Illegittimità derivata per le medesime ragioni già fatte valere con ricorso r.g. n. 1713/2025 da intendersi qui integralmente riproposte.
2) Illegittimità in via autonoma. Violazione di legge (art. 94 del D.lgs. n. 159/2011). Eccesso di potere per difetto di adeguata e corretta istruttoria e valutazione, errore nei presupposti, travisamento dei fatti, irragionevolezza ed arbitrarietà della valutazione e della motivazione. Ingiustizia manifesta e sviamento di potere. Secondo parte ricorrente, una volta venuto meno l’atto presupposto, il Gestore resistente avrebbe dovuto disporre l’annullamento in autotutela dell’atto di “revoca” delle convenzioni energetiche.
Il GSE si è costituito in giudizio per resistere al ricorso e ha preliminarmente eccepito l’incompetenza territoriale del TAR adito mancando, nel caso in esame, la “contestuale impugnazione” della misura interdittiva e degli atti successivi e ritenendo che, in ogni caso la controversia in esame sarebbe devoluta, ai sensi degli artt. 14, comma 1°, e 135, comma 1°, lett. f), c.p.a., alla competenza funzionale inderogabile del TAR Lazio - Roma. Ha, inoltre, eccepito:
- l’inammissibilità del ricorso nella parte concernete l’impugnazione dell’interdittiva già annullata;
- l’inammissibilità del primo motivo di ricorso (illegittimità derivata, “per le medesime ragioni già fatte valere con ricorso r.g. n. 1713/2025 da qui intendersi integralmente riproposte”) per violazione dell’art. 40 c.p.a., poiché la ricorrente avrebbe “ illegittimamente riproposto solo virtualmente delle censure formulate in una sede diversa e avverso atti differenti, adottati in procedimenti differenti, impedendo in radice al Gestore di approntare delle difese puntuali e coerenti con l’oggetto del ricorso” .
La difesa del GSE ha, infine, chiesto il rigetto del ricorso rilevando, in sintesi, quanto segue:
- il provvedimento impugnato non può qualificarsi come un provvedimento di revoca, bensì è una comunicazione con cui il GSE ha dato atto dell’intervenuta risoluzione di diritto delle Convenzioni.
- al momento dell’emanazione della comunicazione prot. n. -OMISSIS-, l’interdittiva antimafia era valida ed efficace e, pertanto, pienamente idonea a determinare gli effetti (obbligatoriamente) risolutori previsti dal D.lgs. 159/2011 e dalle Convenzioni stipulate;
- a fronte della richiesta di annullamento in autotutela non sussiste alcun obbligo di provvedere, fermo restando che il gestore non è rimasto inerte ma si è prontamente attivato per chiedere gli opportuni chiarimenti alla Prefettura di Siracusa circa la “riedizione del potere interdittivo” (v. nota del 24 novembre 2025, comunicata anche alla parte ricorrente).
Si è costituito in giudizio anche il Ministero dell’Interno che ha preliminarmente eccepito il difetto di legittimazione passiva stante l’estraneità al rapporto contrattuale con il GSE; ha, inoltre, rappresentato di aver riavviato il procedimento antimafia in contraddittorio con la parte, ancora in itinere.
Alla camera di consiglio del 16 dicembre 2025, parte ricorrente ha rinunziato alla domanda cautelare e ha rappresentato la necessità di estendere l’impugnativa alla nota di GSE del 24 novembre 2025.
Con ricorso per motivi aggiunti notificato il 18 dicembre 2025 parte ricorrente ha chiesto l’annullamento della suindicata comunicazione per i seguenti motivi:
1) illegittimità derivata;
2) illegittimità in via autonoma - Violazione di legge (artt. 21-quinques, 21-septies e 21-octies L.241/1990); difetto assoluto del presupposto, eccesso di potere (difetto di motivazione – arbitrarietà – sviamento - iniquità); incompetenza.
La difesa di parte ricorrente sostiene che l’illegittimità ed il conseguente annullamento dell’atto presupposto (interdittiva) determini l’illegittimità di quello conseguente (provvedimento impugnato con il ricorso per motivi aggiunti) e afferma che “ l’eccessiva cautela su cui il GSE fonda la determina di sospensione …cela (nemmeno troppo) l’evidente natura dilatoria e soprassessoria della condotta dell’amministrazione che intende sottrarsi volontariamente allo specifico obbligo di annullamento delle revoche precedentemente adottate” .
Inoltre, la valutazione del GSE avrebbe anticipato arbitrariamente gli effetti pregiudizievoli tipici del provvedimento interdittivo ad un momento in cui tale provvedimento ancora non vi è, comportamento che secondo la difesa comporterebbe “ un’indebita invasione delle attribuzioni riservate dalla legge alla Prefettura ”.
Infine, il provvedimento sarebbe illegittimo per omessa indicazione di un termine finale.
Il GSE si è costituito in giudizio per resistere al ricorso per motivi aggiunti e ha preliminarmente:
- ribadito il difetto di competenza territoriale del TAR Sicilia - Catania rinviando a quanto eccepito nella precedente memoria;
- eccepito l’inammissibilità per carenza di interesse del ricorso per motivi aggiunti sostenendo la natura endoprocedimentale del provvedimento impugnato e la carenza di lesività non potendosi disporre “ la sospensione di incentivi che l’Impresa non ha più il diritto di ottenere ”.
Ha, inoltre, controdedotto alle censure formulate nel ricorso per motivi aggiunti, ribadendo la legittimità della risoluzione di diritto delle convenzioni e sostenendo che “ sino alla completa definizione della vicenda, il GSE non può legittimamente corrispondere erogazioni pubbliche nei confronti di un soggetto che potrebbe poi rivelarsi colpito da un provvedimento interdittivo antimafia ”, tenuto anche conto che l’annullamento giurisdizionale dell’interdittiva è stato determinato da un vizio procedimentale, mentre “ la mancanza di rischio di infiltrazione mafiosa non è stata definitivamente accertata” nei confronti della ricorrente.
All’udienza camerale del 13 gennaio 2026, i ricorsi sono stati trattenuti in decisione ai sensi dell’art. 60 c.p.a, previo avviso alle parti.
DIRITTO
1. In via preliminare, il Collegio esamina l’eccezione di incompetenza territoriale sollevata da GSE e la ritiene infondata poiché gli atti impugnati non afferiscono alle materie indicate all’art. 135, comma 1, lett. f, (“ le controversie di cui all’articolo 133, comma 1, lettera o), limitatamente a quelle concernenti la produzione di energia elettrica da fonte nucleare, i rigassificatori, i gasdotti di importazione, le centrali termoelettriche di potenza termica superiore a 400 MW nonché quelle relative ad infrastrutture di trasporto ricomprese o da ricomprendere nella rete di trasmissione nazionale o rete nazionale di gasdotti, salvo quanto previsto dall’articolo 14, comma 2 ”), non trattandosi di controversia che ha ad oggetto la produzione o il trasporto di energia prodotta da fonte nucleare, da centrale termoelettrica o dall’utilizzo di gas naturale.
Il Tribunale competente a decidere della questione deve, quindi, essere individuato sulla base dei criteri generali enunciati all’art. 13 c.p.a., per cui, anche se l’attività è stata posta in essere da amministrazioni che hanno sede in altre circoscrizioni, è competente il Tribunale nella cui circoscrizione si producono gli effetti diretti di tale attività. L’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato ha affermato che “i rapporti tra il criterio della sede e quello dell’efficacia spaziale” sono costruiti “secondo una logica di complementarietà e di reciproca integrazione”, nel senso che “il criterio ordinario rappresentato dalla sede dell’autorità amministrativa cui fa capo l’esercizio del potere oggetto della controversia, cede il passo a quello dell’efficacia spaziale nel caso in cui la potestà pubblicistica spieghi i propri effetti diretti esclusivamente nell’ambito territoriale di un tribunale periferico” (Cons. Stato, Ad. plen., 31 luglio 2014, n. 17).
1.1 Nella fattispecie, le convenzioni e i contributi economici sono strettamente connesse ad una determinata attività localizzata sul territorio e la controversia si pone in diretta e stretta continuità con quella riguardante l’interdittiva, realizzandosi una particolare forma di connessione per accessorietà in base alla quale, ai fini della determinazione del giudice competente, la causa principale (avente ad oggetto l'impugnativa prefettizia) attrae a sé quella accessoria (come quella in esame), senza che a ciò siano di ostacolo neppure le norme sulla competenza funzionale (cfr. in termini: Cons. Stato, Sez. VI, 2 aprile 2024, n. 2985; ord. 15 novembre 2021, n. 7582; T.A.R. Campania - Salerno, sez. III, 26 novembre 2025, n. 1932; T.A.R. Lazio - Roma, sez. IV, 27 agosto 2025, n. 15831; T.A.R. Veneto, Sez. I, 27 marzo 2023, n. 383).
1.3 Con riferimento alle altre eccezioni in rito, va osservato che sebbene nell’epigrafe del ricorso introduttivo siano indicati diversi provvedimenti, tra cui la comunicazione prot. n. 0055747 del 24.7.2025 con cui la Prefettura di Siracusa ha comunicato al GSE l’intervenuta adozione a carico dell’impresa esponente dell’interdittiva (atto avente evidente natura endoprocedimentale), nonché l’interdittiva già annullata, le censure formulate nei due motivi di ricorso introduttivo sono dirette esclusivamente avverso la risoluzione delle convenzioni di erogazioni di contributi e il mancato riscontro delle richieste del 9 ottobre 2025 e del 7 novembre 2025, sicché il ricorso introduttivo, così perimetrato, risulta ammissibile.
1.4 Ciò induce, inoltre, a disporre l’estromissione dal presente giudizio del Ministero dell’Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo di Siracusa, atteso che il ricorso non ha ad oggetto atti emanati dalle predette amministrazioni e che, come già anticipato, il ricorso avverso l’interdittiva risulta ormai definito.
1.5 Quanto, invece, all’eccepita inammissibilità per carenza di interesse del ricorso per motivi aggiunti, è sufficiente osservare che la nota (che, peraltro, costituisce riscontro a precedente diffida della parte ricorrente), nella parte in cui sospende l’erogazione di contributi sino all’adozione di un nuovo provvedimento prefettizio, risulta certamente lesiva degli interessi di parte ricorrente.
2. Nel merito, il ricorso è fondato solo in parte, limitatamente al ricorso per motivi aggiunti, nei termini di seguito precisati.
2.1 Nel primo motivo di ricorso introduttivo parte ricorrente sostiene che il provvedimento con il quale il gestore ha comunicato la risoluzione di diritto delle convenzioni dalla data di adozione dell’interdittiva successivamente annullata sia illegittimo “in via derivata, per le medesime ragioni già fatte valere con ricorso r.g. n. 1713/2025 da intendersi qui integralmente riproposte” (primo motivo) e che “venuto meno l’atto presupposto, il Gestore resistente avrebbe dovuto disporre l’annullamento in autotutela dell’atto di revoca delle convenzioni energetiche” (secondo motivo).
I motivi sono entrambi sono infondati.
2.2 È opportuna una preliminare precisazione in merito a quanto affermato a pag. 16 punto 7. del ricorso introduttivo in ordine ai motivi di accoglimento del ricorso avverso l’interdittiva (“il Tar Catania, con sentenza n. 3022 del 27.10.2025, in accoglimento delle censure spiegate dall’esponente, ha annullato il provvedimento interdittivo impugnato”) poiché, come già anticipato in punto di fatto, la Sezione ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso di natura procedimentale (omessa preventiva attivazione del contraddittorio procedimentale) e ha assorbito le censure concernenti “i profili sostanziali delle valutazioni effettuate dall’Amministrazione nel citato provvedimento”, fatto il salvo il potere di provvedere nuovamente nel rispetto del contraddittorio.
2.3 Ciò precisato, va osservato che in termini generali, in base al principio “tempus regit actum”, la legittimità del provvedimento amministrativo va valutata con riguardo allo stato di fatto e di diritto esistente al momento della sua emanazione, con conseguente irrilevanza delle circostanze successive, le quali non possono incidere ex post su precedenti atti amministrativi (cfr. Cons. Stato, Adunanza plenaria, 4 maggio 2012, n. 8; Consiglio di Stato, Sez. II, 21 giugno 2021, n. 4759; sez. V, 14 agosto 2020, n. 5038).
2.4 Con specifico riferimento alla tematica oggetto del ricorso in esame, la giurisprudenza maggioritaria, condivisa anche dal giudice di appello (cfr. C.G.A. 1 aprile 2025, n. 251) afferma che l’esito del giudizio avverso l’interdittiva non può rilevare ai fini della valutazione della legittimità dei provvedimenti di risoluzione adottati anteriormente all’annullamento giurisdizionale, dovendo questi ultimi essere accertati sulla base della situazione esistente al momento della loro adozione (cfr. anche Cons. Stato, sez. VI, 26 marzo 2025, n. 2531; sez. V, 16 giugno 2023, n. 5968; C.G.A. 25 maggio 2025, n. 369; T.A.R. Catania, sez. V, 4 febbraio 2025, n. 478 e giurisprudenza ivi richiamata).
2.5 Nel caso in esame, il provvedimento impugnato con il ricorso introduttivo costituisce, quindi, espressione di un potere vincolato per la legittimità del quale rileva soltanto la situazione dell’impresa alla data della relativa adozione, risultando, di contro, non rilevanti gli accadimenti successivi, compresi i contenziosi riguardanti lo stesso provvedimento prefettizio, salvo il caso (non ricorrente nella fattispecie in esame ove il provvedimento è stato adottato in epoca anteriore alla sentenza di annullamento dell’interdittiva prefettizia) che, alla data in cui l’Amministrazione si trovi a dover provvedere, l’interdittiva sia già stata annullata pur se con sentenza di primo grado non sospesa ovvero sospesa con ordinanza cautelare); esso costituisce, altresì, diretta applicazione dell’art. 8 delle convenzione ove era espressamente prevista la risoluzione di diritto in caso di decadenza conseguente all’adozione di provvedimenti interdittivi a carico del beneficiario
Del resto, “ciò che viene effettuato dai soggetti di cui all’art. 83 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (rilascio di autorizzazioni o concessioni, erogazione di contributi e simili, stipulazione di contratti) avviene sotto la rigida condizione dell’accertamento della stessa capacità del soggetto privato ad essere parte del rapporto con la pubblica amministrazione, con la ovvia conseguenza che – laddove per il tramite dell’informazione antimafia interdittiva tale capacità venga accertata come insussistente – non possono che manifestarsi in termini di nullità sia i provvedimenti amministrativi rilasciati (per difetto di un elemento essenziale del medesimo, ex art. 21-septies legge 7 agosto 1990, n. 241), sia il contratto stipulato con soggetto incapace; ciò che consegue alla interdittiva antimafia non costituisce un “fatto” sopravvenuto che determina la revoca del provvedimento emanato ovvero la risoluzione del contratto per factum principis, bensì il (pur tardivo) accertamento della insussistenza della capacità del soggetto ad essere parte del rapporto con l’amministrazione pubblica (quella incapacità che – laddove fosse stata, come di regola, previamente accertata – avrebbe escluso in radice sia l’adozione di provvedimenti sia la stipula di contratti)” (in termini, T.A.R. Sicilia - Catania, sez. I, 31 luglio 2025, n. 2413 confermata da C.G.A. 21 luglio 2025, n. 594 ).
2.6 Va dunque esclusa l’illegittimità derivata dei provvedimenti indicati in epigrafe sub 1) adottati dal gestore dei servizi energetici sull’esclusivo presupposto dell’esistenza del provvedimento interdittivo a carico dell’impresa ricorrente, all’epoca valido ed efficace, atteso che “[L]'accertata illegittimità dell'informazione interdittiva antimafia non determina l'illegittimità dei provvedimenti, vincolati e obbligatori, adottati, durante il suo periodo di efficacia, dalle amministrazioni pubbliche” (C.G.A. n. 251/2025 cit.).
3. Nel secondo motivo del ricorso introduttivo parte ricorrente sostiene che “ venuto meno l’atto presupposto, il Gestore resistente avrebbe dovuto disporre l’annullamento in autotutela dell’atto di revoca delle convenzioni energetiche” .
Il motivo, così come proposto, (salvo quanto ulteriormente esposto nel proseguo in ordine al ricorso per motivi aggiunti) è infondato.
3.1 Va premesso che, per giurisprudenza consolidata, a seguito della sentenza del giudice amministrativo che abbia accertato, ex tunc , l’illegittimità del provvedimento interdittivo le pubbliche amministrazione possono, nell’esercizio del potere discrezionale di cui all’art. 94, comma 3, d.lgs. n. 159/2011 valutare, caso per caso, l’opportunità di adottare atti (anche in autotutela) che tengano conto dello stato di avanzamento dell'esecuzione dei rapporti contrattuali ritenuti essenziali per il perseguimento dell’interesse pubblico (cfr. C.G.A., n. 251/2025, cit.).
Orbene, fermo restando che il caso in esame (risoluzione di convenzioni per l’erogazione di incentivi economici) non rientra nella suindicata previsione normativa (limitata al completamento di opere ovvero alla fornita di beni e servizi essenziali per il perseguimento dell’interesse pubblico), si tratta, in ogni caso di una facoltà rimessa all’esclusiva valutazione della p.a. non coercibile dall'esterno ( ex multis : Cons. Stato, sez. III, 24 febbraio 2025, n. 1575; T.A.R. Campania - Napoli, sez. I, 13 agosto 2024, n. 4621).
3.2 Ne consegue l’infondatezza del secondo motivo del ricorso introduttivo ove si sostiene che “venuto meno l’atto presupposto, il Gestore resistente avrebbe dovuto disporre l’annullamento in autotutela dell’atto di revoca delle convenzioni energetiche” e dell’analoga censura riprodotta nel primo ricorso per motivi aggiunti.
4. Va, tuttavia, osservato che nella particolare situazione determinatasi nel caso in esame (annullamento dell’interdittiva immediatamente successivo alla risoluzione ed espressa comunicazione della Prefettura in ordine alla volontà di non appellare la sentenza di primo grado e di darvi seguito con “l’adozione degli ulteriori provvedimenti”), la verifica in ordine alla rimozione della causa ostative all’erogazione dei contributi non è correlata ad un vero e proprio procedimento di autotutela finalizzato all’annullamento delle risoluzioni (che presuppone una nuova e discrezionale valutazione dell'interesse pubblico e che, peraltro, risulterebbe contraddittoria rispetto all’accertata legittimità delle disposta risoluzione secondo quanto sopra precisato ai punti da 2.2 a 2.6) ma costituisce diretta conseguenza dell’effetto ripristinatorio del giudicato di annullamento della causa ostativa alle erogazione che impone all'amministrazione di compiere tutte le attività necessarie per ristabilire la posizione del privato lesa dall'atto illegittimo, con conseguente ripristino del rapporto di contribuzione.
4.1 Sotto tale profilo risulta fondato il secondo motivo del ricorso per motivi con cui si censura l’illegittima sospensione delle erogazioni sino a nuova determinazione della Prefettura di Siracusa, posto che il legislatore attribuisce efficacia ostativa solo ed esclusivamente all’informazione antimafia interdittiva già emanata e non anche alla mera pendenza del procedimento di verifica del pericolo di infiltrazione mafiosa dell’attività d’impresa.
Per tale ragione non possono aver rilievo le esigenze di cautela nell’erogazione degli incentivi rappresentate dal GSE poiché - pur convenendo con il GSE che l’annullamento dell’interdittiva è stato determinato dalla fondatezza del motivo concernente l’omessa attivazione del contraddittorio procedimentale (mentre nessun accertamento giurisdizionale è stato compiuto sul rischio di infiltrazione) e che, allo stato, l’impresa non risulta destinataria di informazione liberatoria- il gestore non può, comunque, anticipare valutazioni rimesse alla competenza dell’autorità prefettizia, fermo restando che le esigenze di cautela nell’erogazione di contributi eventualmente “non spettanti” sarebbero comunque garantite dall’azione di recupero.
5. Nei limiti sopra precisati, il ricorso per motivi aggiunti è fondato e va accolto con conseguente annullamento del provvedimento impugnato nella parte concernente la sospensione sine die dei contributi, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti del gestore.
6. Le spese possono essere integralmente compensate tra le parti tenuto conto della natura della controversia e della parziale reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
- dispone l’estromissione del Ministero dell’Interno;
- respinge il ricorso introduttivo;
- accoglie nei sensi e nei limiti precisati in motivazione il ricorso per motivi aggiunti e, per l’effetto annulla, la nota prot. n. -OMISSIS- del 24.11.2025.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la società ricorrente.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
ES AN NE, Presidente, Estensore
Giovanni Giuseppe Antonio Dato, Primo Referendario
Salvatore Accolla, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| ES AN NE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.