Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 16/06/2025, n. 1509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1509 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 5006/2020
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata in composizione monocratica, nella persona del G.O.P. dr.ssa Immacolata Cesarano, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5006/2020 avente ad
OGGETTO:
Risarcimento danni;
TRA:
La in persona del suo amministratore e legale rapp.te, Parte_1 rappresentata e difesa in virtù di procura in atti dall'Avv. Dario De Colibus ed elett.te domiciliata presso il suo studio in Napoli, al Centro Direzionale is. G1,
ATTRICE
CONTRO
Il sig. , rapp.to e diefeso dagli avv. Francesco Ambrosino e Controparte_1
Valerio Bonito, in virtù di procura in atti e elett.te dom.to presso il loro studio in
Somma Vesuviana (NA) alla via Mercato Vecchio n.°84,
CONVENUTO
NONCHE'
Per la società in persona dei legali rappresentanti p.t., Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Alfredo CRESCENZO in virtù di procura in atti;
CONVENUTA E CHIAMATA IN CAUSA
CONCLUSIONI:
Come da scritti difensivi.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato la ha convenuto in giudizio, Parte_1
innanzi a codesto Tribunale il sig. al fine di sentirlo condannare, con Controparte_1
la compagnia in via surrogatoria ex art. 2900 c.c., in solido tra Controparte_2
Rappresentava l'attrice che nelle predettecircostanze di tempo e di luogo l'imbarcazione di sua proprietà - matricola 2NA3100/D – subiva danni ad opera dell'imbarcazione tg.
1Roma4363/D utilizzata quale contraente di leasing dal sig. In Controparte_1
particolare la società attrice sostiene che la sua imbarcazione, dopo essere uscita dal proprio posto barca, proseguiva verso l'uscita percorrendo il corridoio centrale di uscita dal porto, ai cui lati si trovavano i pontili con i fingers per l'ormeggio delle altre imbarcazioni, allorquando veniva urtata alla fiancata sinistra dall'imbarcazione del convenuto che si muoveva improvvisamente dal proprio posto barca, ove sino ad allora era ferma ormeggiata, senza prima accertarsi di avere la via libera e senza avvedersi del transito della imbarcazione dell'attrice.
Si costituiva il convenuto, il quale contestava la dinamica dell'incidente così come dedotta da parte attorea, ritenendo che al momento del sinistro la propria imbarcazioe si trovava ormeggiata alla banchina all'interno del porto, senza alcuno a bordo. E che quindi il sinistro si verificava solo in conseguenza di un'errata manovra da parte del conducente dell'imbarcazione tg. 2NA3100/D di proprietà della società attorea.
Deduceva altresì che a seguito dell'urto subito nella propria parte anteriore, la propria imbarcazione veniva sospinta con la fiancata sinistra e con la propria parte posteriore contro il pontile in legno e la banchina ove ormeggiata. Pertanto il convenuto lamentava che la propria imbarcazione aveva riportato a seguito dell'urto subito nella propria parte anteriore, danni diretti all'ancora ed al supporto della stessa, nonché danni indiretti alla fiancata sinistra ed alla parte posteriore ed in particolare alla carena sinistra ed al bottazzo della spiaggetta di poppa.
Deduceva poi che la propria l'imbarcazione, al momento delsinistro, oltre a fruire della assicurazione per la r.c.a, era, altresì, assicurata per i danni all'unità da diporto, con la con polizza n. 380583561, con beneficiario designato la società Controparte_2
Mediocredito Italiano S.p.A.
Rappresentava, inoltre, che l'imbarcazione da lui utilizzata riportava danni, quantificati e concordati, con la compagnia , per € 13.090,00. Tale importo, al Controparte_2 netto della franchigia di €. 1.500,00 (quindi € 11.590,00), in virtù della polizza richiamata polizza n. 38053561 per assicurazione danni all'unità da diporto era stato corrisposto da direttamente al convenuto , previa Controparte_2 CP_1
autorizzazione di IN SA LO (già Mediocredito Italiano S.p.A.), previa cessione da parte del convenuto alla società dei diritti e delle CP_1 Controparte_2 ragioni nei confronti del responsabile civile della causazione dei danni all'imbarcazione, con esclusione del diritto derivante dalla franchigia di € 1.500,00.
Pertanto, ritenendo che la responsabilità del sinistro fosse da attribuirsi in via esclusiva alla condotta del conducente l'imbarcazione tg. 2NA3100/D di proprietà della società
spiegava domanda riconvenzionale nei confronti della società Parte_1 Parte_1
al fine di sentire accertare la responsabilità di quest'ultima società nella
[...] causazione del sinistro occorso il giorno 16/06/2019 alle ore 13,00 e, per l'effetto, sentirla condannare al risarcimento della somma di € 1.500,00, importo quest'ultimo pari allo scoperto - franchigia non corrisposto da Controparte_2
Si costituiva la Compagnia di assicurazioni la quale chiedeva il Controparte_2
rigetto della domanda attorea, contestando la dinamica del sinistro come rappresentata in citazione e deducendo la mancata comunicazione del sinistro all'autorità portuale.
Concessi i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c., all'esito del deposito delle relative memorie, veniva ammessa ed espletata la prova testimoniale e quindi la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e quindi introitata a sentenza con i termini ex art. 190 c.p.c.
DIRITTO
Preliminarmente va respinta l'eccezione, formulata dalle parti convenute, di nullità della citazione introduttiva del giudizio per genericità della domanda. Invero, la lettura del menzionato atto introduttivo consente agevolmente ed esaurientemente di ricavare l'oggetto della domanda attorea, nonché l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto posti a suo fondamento con le relative conclusioni: alcuna lesione del diritto di difesa delle suddette parti appare, pertanto, concretamente ipotizzabile, come peraltro dimostrano le compiute difese, anche nel merito, dalle stesse predisposte.
Nel merito la domanda di risarcimento danni appare infondata.
La fattispecie in esame è regolata dall'art. 2054 del c.c., che disciplina anche la responsabilità verso terzi derivante dalla circolazione dei natanti e delle imbarcazioni da diporto., così come previsto dall'art. 40 del Codice della nautica da diporto (D.lgs. 18 luglio 2005, n. 171).
Sulla base dell'istruttoria espletata nel corso del giudizio non è infatti possibile ritenere sufficientemente provata la dinamica del sinistro così come dedotta in citazione.
Gli unici elementi probatori forniti dalla parte istante sono le deposizioni testimoniali di due testi dovendosi considerare inutilizzabili, perché prodotti soltanto con la comparsa conclusionale, i rilievi fotografici ritraenti l'imbarcazione attorea unitamente ad una relazione di stima e perizia.
Orbene, le deposizioni testimoniali rese dai testi di parte attorea appaiono generiche e poco attendibili. In merito al sinistro riferiscono di un lieve urto tra le imbarcazioni a cui non avrebbero dato eccessiva rilevanza, tanto da proseguire la navigazione ed accorgersi dei danni soltanto successivamente nel momento in cui si fermavano per fare il bagno.
Orbene, tali testimonianze sono completamente contrastanti con quelle rese dai tre testi di parte convenuta, i quali concordemente e con dovizia di particolari dichiarano che l'imbarcazione del convenuto era ormeggiata al momento del sinistro e che nessuno vi era a bordo e che l'urto, di notevole entità, tanto da generare un forte boato, avveniva per un'errata manovra del conducente dell'imbarcazione attorea.
Nell'esame delle due diverse prospettazioni dell'evento, questo giudice ritiene attendibile la versione di parte convenuta sia perchè la narrazione dei testi è stata più dettagliata, sia perché la dinamica descritta appare maggiormente compatibile con i danni che si assume abbiano riportato i due natanti.
Appare inverosimile che ad un urto lieve come descritto dai testi d parte attorea abbia fatto seguito la causazione di danni molto rilevanti tanto da indurre l'attore a richiedere un risarcimento per oltre euro 40.000,00.
A ciò deve aggiungersi come le dichiarazioni dei testi di parte attorea risultino non credibili laddove, pur riferendo di aver visto l'imbarcazione di parte convenuta uscire dall'ormeggio, dichiarano di non essere in grado di riferire della presenza di persone sull'imbarcazione.
Orbene a parere di questo giudice appare inverosimile che nessuno dei due testi escussi abbia scorto almeno la sagoma del conducente dell'imbarcazione convenuta.
Infine è opportuno sottolineare che le dichiarazioni dei testi di parte convenuta sono anche corroborate dalla produzione documentale proveniente da Marina di Stabia da cui risulta che l'imbarcazione convenuta il giorno del sinistro non aveva tolto gli ormeggi.
Passando all'esame della domanda riconvenzionale tesa alla condanna di parte attrice al risarcimento del danno riportato nel sinistro dall'imbarcazione di parte convenuta, nei limiti di cui alla franchigia applicata da nei suoi confronti per € 1.500,00, CP_2 la stessa va rigettata, in quanto non vi è prova dell'entità del danno subito e quindi del diritto dell' ad essere integrato del ristoro già ottenuto con la somma Controparte_1 di € 1.500,00. Infatti questo giudice, ai fini della quantificazione del danno, ritiene insufficiente il preventivo depositato in atti cui ha fatto seguito l'accordo stragiudiziale con in quanto mancante del requisito del contraddittorio con parte Controparte_2 attrice. Inoltre all'udienza del 25.01.2024 la difesa dell' chiedeva rinvio per CP_1
conclusioni, di fatto rinunciando alla domanda di accertamento tecnico, che avrebbe consentito la quantificazione del danno in contraddittorio tra le parti.
Le spese di lite nei rapporti tra l'attore ed il convenuto , tenuto conto Controparte_1
della reciproca soccombenza, vanno integralmente compensate tra le parti.
Le spese tra l'attrice e la Compagnia assicurativa seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
a) rigetta la domanda di parte attorea;
b) rigetta la domanda riconvenzionale di parte convenuta;
c) Compensa le spese di lite tra l'attrice ed il convenuto Parte_2 CP_1
;
[...]
d) condanna alla refusione delle spese di lite in favore di Parte_1 [...]
che liquida in euro 4.500,00 per compensi, oltre iva, cpc e spese Controparte_3
generali nella misura del 15%
Così deciso in Torre Annunziata, 16.06.2025
Il GOP
Dott.ssa Immacolata Cesarano