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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 26/11/2025, n. 528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 528 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI SIENA (Sezione Lavoro)
“In nome del popolo italiano”
Sentenza
n. 387/2025 rgl
Svolgimento del processo.
(C.F ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
04/12/1982, residente in [...], (difeso dagli avv. Nicola Zampieri, Giovanni Rinaldi, Walter Miceli, Fabio Ganci, Simona Fabbrini) a mezzo ricorso depositato il 18/4/2025 contro
(P. Iva ), in Controparte_1 P.IVA_1 perso M) – 0015 vere Controparte_2
n. 76/A, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze (che sarà difeso da UC GR e UI Vasile, funzionaria/o delegata/o ai sensi dell'art. 417-bis c.p.c.)
esercitava azione giudiziale formulando le seguenti conclusioni (ricorso, p. 24, letterali):
“Accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente a percepire € 1.897,56 a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute e festività soppresse per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2023/2024 e, conseguentemente, condannare il Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della
[...] ta somma o della somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, quale differenziale tra i giorni di ferie e di festività soppresse maturati e giorni di ferie e di festività soppresse concretamente fruiti a domanda. Spese e competenze integralmente rifuse, oltre C.P.A. al 4% ed IVA al 22% oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, somme da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori, che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde. Con richiesta di liquidazione dei compensi nella misura maggiorata fino al 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/14 introdotto dal D.M. 37/18”.
1 Parte convenuta – - si costituiva in Controparte_1 giudizio, contestando la o (conclusioni: memoria difensiva, p. 7, letterali):
“respingere integralmente il ricorso, con conseguente rigetto di tutte le domande proposte in quanto inammissibili e infondate, con ogni consequenziale provvedimento in ordine alle spese di lite”.
*
All'udienza 26/11/2025 nella causa n. 387/2025 rgl sono comparsi, presente la funzionaria : Controparte_3 da remoto ex art. 127 bis cpc. per il ricorrente, l'avv. Simona Fabbrini;
per il , in presenza non virtuale, il Controparte_1 funzionario delegato UI Vasile.
Il giudice sente le parti, che si richiamano ai propri atti, argomentazioni, richieste e conclusioni, contestando rispettivamente la fondatezza della difesa avversaria.
Il giudice tenta la conciliazione della causa. Si dà atto del fallimento del tentativo.
Discussa oralmente la causa, il giudice si ritira in camera di consiglio.
*
Successivamente alle ore (attestazione telematica di deposito) in pubblica udienza, concordemente assenti le parti, pronuncia al termine sentenza ex art. 429, co. 1 cpc, pt. I (d.l. 2008/n. 112, conv. l. 2008/n. 133, art. 53)(ricorso depositato dopo il 25/6/08, ex artt. 56, 85 d.l. e l. cit.)(lettura della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione).
Motivi della decisione.
§ 1. Oggetto del giudizio.
Il docente ricorrente afferma il diritto all'indennità sostitutiva per ferie non godute quale differenziale tra i giorni di ferie maturati e non fruiti e i giorni di ferie fruiti d'ufficio e a domanda durante il periodo di sospensione delle lezioni.
Conseguentemente ha chiesto la condanna del al pagamento a CP_1 titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute per gli anni scolastici specificati nelle conclusioni e per l'ammontare nelle stesse determinato in base ai giorni di maturazione specificati anch'essi.
Parte ricorrente, in ragione dei giorni di servizio svolti, in ricorso e in atti specificati, afferma di avere maturato giorni di ferie, comprensivi/non comprensivi anche di festività soppresse.
2 *
§ 2. Variante. Eccezione preliminare di merito (prescrizione quinquennale): in/fondatezza (non rilevante nella presente controversia).
Il convenuto ha/non ha eccepito la prescrizione quinquennale CP_1 del diritto, con interessamento in tutto o in parte estintivo della pretesa creditoria indennitaria.
Sennonché, Cass. S1 2020/n. 3021, confermando orientamento tracciato Co da Cass. 2016/n. 1757, ha ricordato: “per quanto in passato oggetto di orientam giurisprudenziali non univoci, la questione giuridica sottostante è stata risolta dalla più recente giurisprudenza della sezione lavoro di questa Corte in base al criterio della natura mista dell'indennità in questione, sia risarcitoria che retributiva, a fronte della quale devesi ritenere prevalente, ai fini della verifica della prescrizione, il carattere risarcitorio, volto a compensare il danno derivante dalla perdita del diritto al riposo. A tale diritto invero deve essere assicurata la più ampia tutela applicando il termine ordinario decennale, mentre
- si è precisato - la natura retributiva, quale corrispettivo dell'attività lavorativa resa in un periodo che avrebbe dovuto essere retribuito ma non lavorato, assume rilievo allorché ne debba essere valutata l'incidenza sul trattamento di fine rapporto, ai fini del calcolo degli accessori o dell'assoggettamento a contribuzione (v. Cass. n. 11462-12, Cass. n. 20836-13, Cass. n. 1757-16, Cass. n. 14559-17)”. Sviluppate ulteriori argomentazioni, la giudice di legittimità, ribadisce infine che “la natura mista dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute può considerarsi un dato acquisito nella prevalente (e più recente) giurisprudenza, così come può considerarsi acquisito che ai fini specifici della prescrizione del credito relativo all'indennità in questione rileva il termine decennale, e non quello quinquennale ritenuto dalla corte d'appello di P.”.
Non constano, allo stato, ulteriori sviluppi nella giurisprudenza di legittimità.
L'eccezione di prescrizione è per i motivi esposti infondata.
*
§ 3. Lineamenti del diritto controverso.
Il/la ricorrente è stato/a sistematicamente utilizzato/a dal CP_1 convenuto in attività̀ di docenza mediante la stipula di contratti a tempo determinato.
Fino all'anno scolastico 2012/2013, si afferma che i docenti che non potevano fruire delle ferie perché́ titolari di contratti fino al 30/06, avevano il diritto di ricevere il relativo indennizzo, commisurato alla retribuzione, equivalente ai giorni di ferie non godute in base al combinato disposto degli artt.
3 15 e 19 del CCNL Comparto Scuola 29.11.2007 (quadriennio normativo 2006/2009 e biennio economico 2006/2007). Dall'anno scolastico 2013/2014 la regolamentazione della materia è stata modificata da: d.l. n. 95 del 6/7/2012, convertito nella l. n. 135 del 7/8/2012; l. n. 228 del 24/12/2012.
L'art. 5, co. 8, del d.l. 2012/n. 95 cit., convertito nella l. 2012 n. 135 cit., ha previsto che le ferie maturate dal 01.09.2013 non potranno più essere retribuite, ma fruite nei periodi di sospensione dell'attività didattica. Il regolamento della materia, infine, è stato completato dall'art. 1, commi 54, 55 e 56, della legge n. 228 del 24/12/2012. In particolare, all'art. 1:
- i commi 54 e 55, confermano che il personale docente fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni;
- il comma 56, prevede che le clausole contrattuali contrastanti con i commi 54 e 55 sono disapplicate dal 01/09/2013.
Più dettagliatamente e testualmente: la l. 24 dicembre 2012, n. 228, contenente Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013) entrata in vigore l'1/1/2013, ha così disposto all'art. 1, co. 54-56:
54. “Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
55. “All'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attivita' didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui e' consentito al personale in questione di fruire delle ferie».
6. “Le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013”.
Parte ricorrente, quindi, nei periodi allegati e documentati non ha percepito alcuna indennità̀ sostitutiva per ferie non godute secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 54, della legge n. 228 del 24/12/2012 nonostante la stessa avesse oggettivamente maturato, negli anni scolastici di riferimento
4 un numero di giorni di ferie superiore rispetto alle giornate di sospensione delle lezioni definite dal calendario scolastico regionale. A parte ricorrente, pertanto, spetterebbero, per ciascun anno scolastico, le differenze retributive per indennità̀ sostitutiva di ferie non godute determinate attraverso la differenza tra:
- i giorni di ferie maturate durante l'anno scolastico dai quali detrarre
- i giorni di sospensione dell'attività̀ didattica durante l'anno scolastico aumentati degli eventuali numeri di giorni di ferie fruiti a domanda.
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§ 4. L'eccezione di merito del . CP_1
Il già menzionato co. 55 della Legge di Bilancio 2013 prescrive che il divieto di monetizzazione delle ferie non si applichi “limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie.” Sarebbe pertanto dirimente nella controversia il profilo contenuto nell'ultima parte del periodo riportato, che fa riferimento al fatto che debba essere consentito e non impedito al personale che lo richieda, di fruire delle ferie. Al riguardo, la parte ricorrente non avrebbe minimamente provato che le sia stato impedito, da parte della Scuola, di godere delle ferie maturate al termine del periodo di congedo o alla scadenza del contratto di supplenza. Dunque, si presume che la mancata fruizione del diritto al riposo sia imputabile, in ultima analisi, al lavoratore/rice stesso/a, per il fatto di non essersi attivato/a con il proprio dirigente. Pertanto, affinché́ sia effettivamente dovuta la liquidazione, il/la docente avrebbe dovuto provare di non essersi trovato/a nelle condizioni di non poter fruire dei giorni di ferie per diniego opposto dal Dirigente Scolastico nella veste di diretto superiore e datore di lavoro, quindi di soggetto munito del potere di comprimere la sfera soggettiva dell'odierno/a ricorrente. In base a ciò, nulla è dovuto al/la ricorrente, in quanto non sarebbe stato dimostrato che la mancata fruizione delle ferie sia stata l'esito di una mancata autorizzazione da parte datoriale, di modo che il fenomeno è stato presumibilmente imputabile al/la ricorrente medesimo/a.
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§ 5. L'argomentazione del/la docente ricorrente.
Parte ricorrente afferma il diritto al pagamento dell'indennità̀ sostitutiva per i giorni di ferie residui, non richiesti e non fruiti.
La materia ha trovato organica, autorevole interpretazione in Cass. SL, ord. 2022/n. 14268, che ha affermato il principio: “in nessun caso il docente a termine potrebbe perdere il diritto alla indennità sostituiva delle ferie per il solo fatto di non avere chiesto le ferie, se non dopo essere stato invitato dal datore
5 di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed all'indennità sostitutiva” (p. 7). Dopo esaustiva ricognizione della normativa nazionale, il giudice di legittimità ha peraltro “precisato che la questione di causa perde rilievo in ragione della necessità di interpretare le norme interne — e, tra esse, l'articolo 5, comma otto, DL nr. 95/2012, così come integrato dall'articolo 1 comma 55 L. nr. 228/2012 — in conformità alle norme del diritto dell'Unione. 18. La Corte di Giustizia, grande sezione, con tre sentenze del 6 novembre 2018 ( rispettivamente, in cause riunite C-569/16 e C-570/16; in causa C- 619/16; in causa C-684/16) nell'interpretare l'articolo 7 della direttiva 2003/88/CE, in combinazione con l'articolo 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ha affermato che esso osta ad una normativa nazionale in applicazione della quale il lavoratore che non ha chiesto di poter esercitare il proprio diritto alle ferie annuali retribuite prima della cessazione del rapporto di lavoro perde automaticamente i giorni di ferie annuali retribuite cui aveva diritto ai sensi del diritto dell'Unione alla data di tale cessazione e, correlativamente, il proprio diritto ad un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute, senza una previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare il proprio diritto alle ferie prima di tale cessazione, attraverso un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo.
19. In particolare, il giudice europeo ha precisato che l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 non osta, in linea di principio, ad una normativa nazionale che comprenda finanche la perdita del diritto alle ferie allo scadere del periodo di riferimento (o di un periodo di riporto), purché, però, il lavoratore che ha perso il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto. Il datore di lavoro deve, per contro, assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare tale diritto;
a tal fine egli è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo— se necessario formalmente— a farlo, e, nel contempo, informandolo — in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire— del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo. Inoltre, l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro.
20. Le siffatte condizioni possono essere ricondotte in via interpretativa al testo dell'articolo 5, comma otto, DL nr. 95/2012, in quanto presupposto della imputabilità al lavoratore del mancato godimento delle ferie, che la Corte Costituzionale ha già ritenuto essere richiesta dalla norma”.
Il principio ha trovato successiva conferma ad es. in Cass. SL, sentenza n. 21780/2022, ancora in ordd. 2023/n. 8803 e 32807, e ancora in ordd. 2024/nn. 13440, 13447, 15415 e 16715.
6 In particolare, l'ordinanza da ultimo richiamata ha affermato il seguente principio di diritto: “Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, soprattutto, l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno”.
Cass. SL 2024/ord. n. 28587, richiamato il principio di diritto già posto in continuità interpretativa dall'ordinanza 2024/n. 16715, cit. sulla scorta della ricognizione normativa di cui ai precedenti menzionati, ha ulteriormente, osservato:
“l'opposta interpretazione sostenuta dall'odierno MINISTERO ricorrente non solo risulta incompatibile con le indicazioni della giurisprudenza eurounitaria ma non tiene neppure in adeguata considerazione la circostanza che i periodi di sospensione delle attività scolastiche ammontano ad un numero di giorni superiore all'entità complessiva delle ferie annuali disponibili, di talché, ove si ritenesse operante un automatismo quale quello propugnato nel ricorso, l'effetto conclusivo sarebbe la totale consumazione delle ferie, impedendo al docente la minima fruizione delle stesse durante l'anno scolastico”. Ancora, “né può ritenersi che il presupposto della richiesta o del provvedimento del dirigente scolastico costituisca un dato meramente formale perché è solo durante il periodo di ferie, richiesto e concesso, che il docente, al pari di ogni altro dipendente, può ritenersi libero di organizzare il proprio tempo, laddove nel periodo di sospensione delle attività didattiche, ma non delle ulteriori attività connesse alla funzione docente (come gli scrutini, la programmazione ecc.), lo stesso docente potrebbe essere richiamato in servizio”.
Da ultimo Cass. SL, ord. 2025/n. 11968 ha ripercorso con ampiezza e chiarezza l'intera vicenda normativa e interpretativa:
“trova applicazione il principio affermato da questa Corte secondo cui il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna – e, in particolare, l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE che, secondo
7 quanto precisato dalla Corte di Giustizia UE, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro (Cass., Sez. L, n. 14268 del 5 maggio 2022). Occorre considerare, in relazione al periodo di causa (anno scolastico 2012/2013), tanto le disposizioni del contratto collettivo del personale della scuola del quadriennio 2006/2009 che la normativa di legge sulle ferie intervenuta nell'anno 2012. Il CCNL 2006/2009 per il personale del Comparto del 29 novembre 2007, ha Per_1 disciplinato le ferie del personale all'art. 13. Per il personale docente rilevano i commi 9 e 10. In base al comma 9, le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche;
durante la rimanente parte dell'anno può essere fruito dal personale docente un periodo di ferie non superiore a sei giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituzione del docente con altro personale in servizio nella stessa sede, senza oneri aggiuntivi. Il comma 10 stabilisce, per i soli docenti a tempo indeterminato, che le ferie che non possono essere fruite nell'anno scolastico di riferimento, in tutto o in parte, per particolari esigenze di servizio - ovvero per motivate esigenze di carattere personale e di malattia - sono godute, entro l'anno scolastico successivo, sempre nei periodi di sospensione dell'attività didattica. Il successivo art. 19 dello stesso CCNL - relativo al regime di ferie, permessi ed assenze del personale a tempo determinato - dopo un generale rinvio alle previsioni relative al personale a tempo indeterminato, pone alcune precisazioni. In particolare, ai sensi del comma 2, qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie, le stesse sono liquidate al termine dell'anno scolastico (e, comunque, dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico). La previsione collettiva stabilisce, inoltre, che «La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto». La norma deve essere interpretata nel senso che il personale docente a termine non è obbligato a fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni che si verificano tra il primo e l'ultimo giorno di scuola - come fissati dal calendario regionale - dovendo intendersi in questo senso la locuzione «periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico».
Pertanto, diversamente dal personale di ruolo, il personale docente a termine non è tenuto a chiedere le ferie né può essere messo in ferie d'ufficio durante il periodo dell'anno scolastico in cui, secondo il calendario regionale, si svolgono le lezioni. Le ferie non godute vengono liquidate alla cessazione del rapporto a termine. Sulla disciplina delle ferie nel pubblico impiego è intervenuto il legislatore nell'anno 2012. L'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 6 luglio 2012, conv., con modif., dalla legge n. 135 del 2012, ha così disposto: «Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione (…), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile». La norma è stata oggetto della sentenza della Corte costituzionale n. 95 del 6 maggio 2016 che, nel dichiarare non fondata la questione di costituzionalità sollevata sotto il profilo della violazione degli artt. 3, 36, commi 1 e 3, e 117, comma 1, Cost. (in relazione all'art. 7 della direttiva del 4 novembre 2003 n. 2003/88/CE), ha rilevato l'erroneità del presupposto interpretativo da cui muoveva il giudice remittente ovvero che il divieto di corrispondere
8 trattamenti economici sostitutivi delle ferie non godute si applicasse anche quando il lavoratore non abbia potuto godere delle ferie per malattia o per altra causa non imputabile. In sintesi, la Corte costituzionale ha evidenziato che il diritto inderogabile alle ferie sarebbe violato se la cessazione dal servizio vanificasse, senza alcuna compensazione economica, il godimento delle ferie compromesso dalla malattia o da altra causa non imputabile al lavoratore;
così interpretata, ha concluso la Corte, la normativa censurata, introdotta al precipuo scopo di arginare un possibile uso distorto della monetizzazione, non si pone in antitesi con principi ormai radicati nell'esperienza giuridica italiana ed europea. Nello stesso anno 2012 il legislatore è nuovamente intervenuto - con l'art. 1, commi da 54 a 56, della legge n. 228 del 2012 - dettando una disciplina speciale delle ferie per il personale della scuola. In base al comma 54 del detto art. 1, il personale docente - senza alcuna distinzione tra docenti a termine e docenti a tempo indeterminato - fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
Il successivo comma 55 ha aggiunto un ultimo periodo all'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, sopra trascritto, precisando che la sua disciplina non si applica «al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie». La previsione non riguarda, dunque, il personale con supplenza annuale (fino al 31 agosto). Da ultimo, il comma 56 dello stesso art. 1, ha disposto che la disciplina dei commi 54 e 55 non può essere derogata dai contratti collettivi nazionali di lavoro e che le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013. In sostanza, nel periodo intercorrente tra la legge n. 135 del 2012 (di conversione del d.l. n. 95 del 2012) e la legge n. 228 del 2012 tutto il personale della scuola, anche a termine, è stato sottoposto alla disciplina generale del pubblico impiego e, dunque, all'obbligo di godere (anche d'ufficio) delle ferie e al divieto di corrispondere trattamenti sostitutivi delle ferie, con disapplicazione delle più favorevoli previsioni del CCNL 2006/2009. Con l'entrata in vigore dell'art. 1, comma 54, della legge n. 228 del 2012, tuttavia, per il personale docente della scuola è stata introdotta una disciplina speciale, modellata su quella già prevista dall'art. 13, comma 9, CCNL Scuola 2006/2009 ed estesa anche ai dipendenti a termine. Il successivo comma 55 ha autorizzato per il personale a termine della scuola, docente e non docente, con contratto breve o fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, la liquidazione della indennità sostitutiva delle ferie, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui a tale personale è consentito di godere delle ferie. La disapplicazione delle disposizioni contrattuali più favorevoli è avvenuta soltanto dal 1° settembre 2013. Il giudice dell'appello ha errato, dunque, quando ha negato che il detto comma 56 abbia attribuito perdurante efficacia fino al 31 agosto 2013 alle preesistenti clausole contrattuali in contrasto con esso e qui rilevanti;
la disciplina delle ferie dei docenti a termine, per effetto di tale previsione, continuava ad essere regolata fino al 31 agosto 2013 dall'art. 19 CCNL SCUOLA 2006/2009, a tenore del quale i docenti a termine non erano obbligati a fruire delle ferie nel periodo dell'anno scolastico destinato alle lezioni, con monetizzazione delle ferie non godute. Va precisato, poi, che la questione di causa perde rilievo in ragione della necessità di interpretare le norme interne - e, tra esse, l'art. 5, comma 8, d.l. n. 95 del 2012, così come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - in conformità alle norme del diritto dell'Unione. La CGUE, Grande sezione, con tre sentenze del 6 novembre 2018 (rispettivamente, in cause riunite C-569/16 e C-570/16; in causa C-619/16; in causa C-684/16), nell'interpretare l'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, in combinazione con l'art. 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ha affermato che esso osta ad una normativa nazionale in applicazione della quale il lavoratore che non ha chiesto di potere esercitare il proprio diritto alle ferie annuali retribuite prima della cessazione del rapporto di lavoro perde automaticamente i giorni di ferie annuali retribuite cui aveva diritto ai sensi del diritto dell'Unione alla data di tale cessazione e, correlativamente, il proprio diritto a un'indennità finanziaria per le ferie annuali
9 retribuite non godute, senza una previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare il proprio diritto alle ferie prima di tale cessazione, attraverso un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo. In particolare, il giudice europeo ha precisato che l'art. 7, par. 1, della direttiva 2003/88/CE non osta, in linea di principio, ad una normativa nazionale che comprenda finanche la perdita del diritto alle ferie allo scadere del periodo di riferimento (o di un periodo di riporto), purché, però, il lavoratore che non ha più il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto. Il datore di lavoro deve, per contro, assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare tale diritto;
a questo fine, egli è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo - se necessario formalmente - a farlo, e, nel contempo, informandolo - in modo accurato e in tempo utile a garantire che le ferie in esame siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, siffatte ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro, se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo. Inoltre, l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro. Le condizioni de quibus possono essere ricondotte in via interpretativa al testo dell'art. 5, comma 8, d.l. n. 95 del 2012, in quanto presupposto della imputabilità al lavoratore del mancato godimento delle ferie, che la Corte costituzionale ha già ritenuto essere richiesta dalla norma. Pertanto, il docente a termine non può perdere il diritto alla indennità sostitutiva delle ferie per il solo fatto di non averle chieste, se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva. Nella specie, non risulta che la corte territoriale abbia valutato se la P.A. abbia assolto a tale onere sulla stessa gravante e, dunque, il ricorso va accolto”.
Non consta ad opera dell'Amministrazione scolastica allegazione e prova degli specifici requisiti ostativi alla maturazione del diritto indennitario, sopra precisati dalla giurisprudenza di legittimità sull'onda del diritto dell'Unione, in contrasto con l'andamento argomentativo del sopra schematicamente CP_1 disegnato nel § 4. Non può condividersi, infatti, che “la parte ricorrente non ha provato che le sia stato impedito, da parte della Scuola, di godere delle ferie maturate al termine del periodo di congedo o alla scadenza del contratto di supplenza. Dunque, si presume che la mancata fruizione del diritto al riposo sia imputabile, in ultima analisi, al lavoratore stesso, per il fatto di non essersi attivato con il proprio dirigente”.
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§ 6. Calcolo giorni di ferie.
La gestione delle ferie per il personale scolastico è regolata secondo il tipo di contratto, l'anzianità e il calendario scolastico. Le ferie per i docenti e ATA a tempo indeterminato e determinato si differenziano per modalità di calcolo e periodi, rispettando le esigenze didattiche e di servizio.
Per calcolare il numero dei giorni di ferie cui i lavoratori hanno diritto occorre fare riferimento alla formula determinata dagli artt. 13, 14 e 19, comma 2, del CCNL/2007.
Il personale assunto a tempo indeterminato ha diritto a 30 giorni di ferie per anno scolastico se l'anzianità di servizio non è superiore a tre anni e a 32
10 giorni se l'anzianità supera i tre anni. L'anzianità include qualsiasi servizio svolto. Per esempio, un docente di ruolo con almeno tre anni di supplenza annuale (180 giorni) può usufruire di 32 giorni di ferie.
Per i supplenti a tempo determinato, le ferie sono regolate dall'art. 35 del CCNL 2019/21 in proporzione al servizio prestato. Il calcolo si effettua con la proporzione: 360 : 30/32 = giorni di servizio: giorni di ferie. Ad esempio, un docente con tre anni di servizio che ha lavorato per 82 giorni ha diritto a 7 giorni di ferie.
Gli artt. 13 co.
1-6 e 19, co. 2 del CCNL del 29/11/2007 e recepiti dall'art. 1, comma 54, della l. n. 228/2012, sanciscono che il docente a tempo indeterminato ha diritto a 34 giorni di ferie (30 giorni di ferie e le quattro festività soppresse di cui alla l. 1997/n. 937) e che dopo 3 anni di servizio a qualsiasi titolo prestato ha diritto a 36 giorni di ferie (32 giorni di ferie e le quattro festività soppresse di cui alla l. n. 937/1977). In relazione al personale a tempo determinato l'art. 19 del C.C.N.L. del 29/11/2007 prevede poi che “le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato. Qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine dell'anno scolastico e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico”
Per calcolare il numero di giorni di ferie maturate dal personale a tempo determinato occorre effettuare le seguenti operazioni:
1. moltiplicare per 30 o per 32 (dopo 3 anni di servizio), i giorni di servizio e dividere il risultato per 360.
2. aggiungere sino a 4 giorni di riposo a titolo di festività soppresse.
Quanto alle festività soppresse, occorre precisare che la l. 1977/n. 937 abolì diverse festività (religiose e civili) introducendo in compenso 6 giorni di riposo “ad personam”, di cui due da aggiungere obbligatoriamente alle ferie e quattro da poter fruire a discrezione del lavoratore, compatibilmente con le esigenze di servizio. Coerentemente, l'art. 14 del CCNL 2007/08 prevede che “1. A tutti i dipendenti sono altresì attribuite 4 giornate di riposo ai sensi ed alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1977, n. 937. È altresì considerata giorno festivo la ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il dipendente presta servizio, purché ricadente in giorno lavorativo.
2. Le quattro giornate di riposo, di cui al comma 1, sono fruite nel corso dell'anno scolastico cui si riferiscono e, in ogni caso, dal personale docente esclusivamente durante il periodo tra il termine delle lezioni e degli esami e l'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, ovvero durante i periodi di sospensione delle lezioni”.
Le quattro giornate di riposo (c.d. festività soppresse) sono quindi attribuite per la soppressione di festività precedentemente riconosciute e devono essere fruite durante il periodo intercorrente tra il termine delle lezioni
11 e degli esami e l'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, sono quindi da fruire nel corso dell'anno scolastico a cui si riferiscono.
Le festività soppresse (4 giorni) si aggiungono ai giorni di ferie (32 o 30) previsti dal CCNL, queste ultime già comprensive delle due giornate previste dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937.
Anche il calcolo delle “festività soppresse maturate” non si differenzia da quello previsto per le ferie. Pertanto, anche per tali “festività”, si dovrà procedere tramite la proporzione: a. mesi di servizio diviso 12 = quoziente b. il quoziente deve essere moltiplicato per 4 = prodotto c. il prodotto indica il numero di giorni di festività maturati. Nel calcolo dei giorni spettanti per festività soppresse, la frazione di mese superiore a 15 giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero. In altre parole, la quantificazione dei giorni di riposo viene determinata in uno ogni 90 giorni di lavoro. Le giornate di riposo quindi sono:
- una se i giorni di servizio sono pari o superiori a 90 giorni e inferiori a 180 giorni;
- due se i giorni di servizio sono pari o superiori a 180 giorni e inferiori a 270 giorni;
- tre se i giorni di servizio sono pari o superiori a 270 giorni e inferiori a 360 giorni;
- quattro se i giorni di servizio sono pari o superiori a 360 giorni.
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§ 7. Festività soppresse.
Parte ricorrente, in ragione dei giorni di servizio svolti, in ricorso e in atti specificati, afferma di avere maturato giorni di ferie, comprensivi/non comprensivi anche di festività soppresse.
Anche in questo caso la Corte di Cassazione, SL, con ord. 2024/n. 8926, ha svolto talune argomentazioni condivisibili. Ricorda la giudice di legittimità che “Ai sensi dell'art. 1 della legge 937/1977, “Ai dipendenti civili e militari delle pubbliche amministrazioni centrali e locali, anche con ordinamento autonomo, esclusi gli enti pubblici economici, sono attribuite, in aggiunta ai periodi di congedo previsti dalle norme vigenti, sei giornate complessive di riposo da fruire nel corso dell'anno solare come segue: a) due giornate in aggiunta al congedo ordinario;
b) quattro giornate, a richiesta degli interessati, tenendo conto delle esigenze dei servizi. Le due giornate di cui al punto a) del precedente comma seguono la disciplina del congedo ordinario.
12 Le quattro giornate di cui al punto b) del primo comma non fruite nell'anno solare, per fatto derivante da motivate esigenze inerenti alla organizzazione dei servizi, sono forfettariamente compensate in ragione di £ 8.500 giornaliere lorde”. L'art. 2 della legge 937/1977 dispone a sua volta: “Le giornate di cui al punto b) dell'art. 1 sono attribuite dal funzionario che, secondo i vigenti ordinamenti, è responsabile dell'ufficio, reparto, servizio o istituto da cui il personale direttamente dipende. ll funzionario responsabile di cui al precedente comma che per esigenze strettamente connesse alla funzionalità dei servizi (lavorazioni a turno, ciclo continuo o altre necessità dipendenti dalla organizzazione del lavoro) non abbia potuto attribuire nel corso dell'anno solare le giornate di cui al punto b) del primo comma dell'art. 1, dovrà darne motivata comunicazione al competente ufficio per la liquidazione del relativo compenso forfettario che dovrà essere effettuata entro il 31 gennaio. L'indebita attribuzione e liquidazione del compenso forfettario comporta diretta responsabilità personale dei funzionari che l'hanno disposta”. Tale disposizione prevede dunque che le quattro giornate di riposo relative alle festività soppresse si aggiungono al congedo ordinario, e devono essere necessariamente fruite nel corso dell'anno solare. Diversamente da quanto sostenuto dall' , è prevista la CP_5 monetizzazione di tali giornate con specifici presupposti e modalità; la monetizzazione può infatti avvenire solo in presenza di “motivate esigenze inerenti alla organizzazione dei servizi” (che il responsabile dell'ufficio, reparto, servizio o istituto è tenuto a verificare, con sua diretta responsabilità in caso di indebita attribuzione e liquidazione del rimborso), e con un compenso forfettario. Nel caso deciso dalla Corte di Cassazione “A fronte delle chiare disposizioni contenute nell'art. 2 della legge n. 937/1977, la mancata previsione – ndgr: in quel caso - nell'art. 18 del CCNL EPNE, quadriennio normativo 1994-1997 e biennio economico 1994-1995, di una disciplina anche per il caso della mancata fruizione delle festività soppresse non può ritenersi ostativa alla monetizzazione delle stesse alla cessazione del rapporto, là dove vi siano gli stessi presupposti del mancato godimento che consentono tale monetizzazione quanto alle ferie. E, del resto, poiché le previste quattro giornate di riposo per festività soppresse sono sostanzialmente assimilabili alle ferie, evidentemente, non possono non trovare applicazione le medesime regole valevoli per le prime”.
La circostanza che le quattro giornate siano fruite “a richiesta” non ci parrebbe differenziarsi dal regime di fruizione delle ferie in senso stretto.
Come il possibile rilievo che il CCNL del Comparto Scuola attribuisca ai docenti un numero di ferie (30/32 giorni) superiore al minimo comunitario di quattro settimane, esaurendo quindi la garanzia di cui all'art. 7 della direttiva 2003/88/CE in tema di ferie annuali non riducibili, non osta alla più corretta interpretazione che l'obbligo del dirigente scolastico di informare il docente con contratto a tempo determinato sul diritto alla fruizione delle ferie maturate prima della cessazione del rapporto di lavoro, e sulla conseguente perdita dalla indennità economica sostitutiva, si estenda in via interpretativa anche al regime
13 delle festività soppresse, in ipotesi esulanti dal campo di applicazione della direttiva.
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§ 8. Quantificazione del diritto.
In ordine alla determinazione quantitativa del credito, si procede per ciascun anno scolastico per sottrazione dei giorni di ferie effettivamente richiesti e fruiti ai giorni di ferie maturati.
La quantificazione offerta dal/la docente ricorrente non è stata contestata dall'Amministrazione scolastica convenuta.
P.Q.M.
condanna il al pagamento in favore Controparte_1 del/la ricorrente – - a titolo di indennità sostitutiva delle ferie Parte_1 non godute degli a 18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2023/24 quale differenziale tra i giorni di ferie maturati e i giorni di ferie effettivamente richiesti e fruiti - di € 1.897,56 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo. Condanna il convenuto al pagamento delle spese processuali, CP_1 liquidate in € 1.314,00 per compensi professionali (scaglione di valore, parametro minimo – stante serialità - per studio e fase introduttiva, istruttoria/trattazione e per decisione) oltre aumento del 15 % per predisposizione informatica (art. 4, comma 1 bis T.F.), Iva e Cap e 15 % come per legge, con distrazione in favore del/dei procurator/i antistatario/i.
Siena, 26/11/2025
il giudice Delio Cammarosano
14
“In nome del popolo italiano”
Sentenza
n. 387/2025 rgl
Svolgimento del processo.
(C.F ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
04/12/1982, residente in [...], (difeso dagli avv. Nicola Zampieri, Giovanni Rinaldi, Walter Miceli, Fabio Ganci, Simona Fabbrini) a mezzo ricorso depositato il 18/4/2025 contro
(P. Iva ), in Controparte_1 P.IVA_1 perso M) – 0015 vere Controparte_2
n. 76/A, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze (che sarà difeso da UC GR e UI Vasile, funzionaria/o delegata/o ai sensi dell'art. 417-bis c.p.c.)
esercitava azione giudiziale formulando le seguenti conclusioni (ricorso, p. 24, letterali):
“Accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente a percepire € 1.897,56 a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute e festività soppresse per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2023/2024 e, conseguentemente, condannare il Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della
[...] ta somma o della somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, quale differenziale tra i giorni di ferie e di festività soppresse maturati e giorni di ferie e di festività soppresse concretamente fruiti a domanda. Spese e competenze integralmente rifuse, oltre C.P.A. al 4% ed IVA al 22% oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, somme da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori, che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde. Con richiesta di liquidazione dei compensi nella misura maggiorata fino al 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/14 introdotto dal D.M. 37/18”.
1 Parte convenuta – - si costituiva in Controparte_1 giudizio, contestando la o (conclusioni: memoria difensiva, p. 7, letterali):
“respingere integralmente il ricorso, con conseguente rigetto di tutte le domande proposte in quanto inammissibili e infondate, con ogni consequenziale provvedimento in ordine alle spese di lite”.
*
All'udienza 26/11/2025 nella causa n. 387/2025 rgl sono comparsi, presente la funzionaria : Controparte_3 da remoto ex art. 127 bis cpc. per il ricorrente, l'avv. Simona Fabbrini;
per il , in presenza non virtuale, il Controparte_1 funzionario delegato UI Vasile.
Il giudice sente le parti, che si richiamano ai propri atti, argomentazioni, richieste e conclusioni, contestando rispettivamente la fondatezza della difesa avversaria.
Il giudice tenta la conciliazione della causa. Si dà atto del fallimento del tentativo.
Discussa oralmente la causa, il giudice si ritira in camera di consiglio.
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Successivamente alle ore (attestazione telematica di deposito) in pubblica udienza, concordemente assenti le parti, pronuncia al termine sentenza ex art. 429, co. 1 cpc, pt. I (d.l. 2008/n. 112, conv. l. 2008/n. 133, art. 53)(ricorso depositato dopo il 25/6/08, ex artt. 56, 85 d.l. e l. cit.)(lettura della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione).
Motivi della decisione.
§ 1. Oggetto del giudizio.
Il docente ricorrente afferma il diritto all'indennità sostitutiva per ferie non godute quale differenziale tra i giorni di ferie maturati e non fruiti e i giorni di ferie fruiti d'ufficio e a domanda durante il periodo di sospensione delle lezioni.
Conseguentemente ha chiesto la condanna del al pagamento a CP_1 titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute per gli anni scolastici specificati nelle conclusioni e per l'ammontare nelle stesse determinato in base ai giorni di maturazione specificati anch'essi.
Parte ricorrente, in ragione dei giorni di servizio svolti, in ricorso e in atti specificati, afferma di avere maturato giorni di ferie, comprensivi/non comprensivi anche di festività soppresse.
2 *
§ 2. Variante. Eccezione preliminare di merito (prescrizione quinquennale): in/fondatezza (non rilevante nella presente controversia).
Il convenuto ha/non ha eccepito la prescrizione quinquennale CP_1 del diritto, con interessamento in tutto o in parte estintivo della pretesa creditoria indennitaria.
Sennonché, Cass. S1 2020/n. 3021, confermando orientamento tracciato Co da Cass. 2016/n. 1757, ha ricordato: “per quanto in passato oggetto di orientam giurisprudenziali non univoci, la questione giuridica sottostante è stata risolta dalla più recente giurisprudenza della sezione lavoro di questa Corte in base al criterio della natura mista dell'indennità in questione, sia risarcitoria che retributiva, a fronte della quale devesi ritenere prevalente, ai fini della verifica della prescrizione, il carattere risarcitorio, volto a compensare il danno derivante dalla perdita del diritto al riposo. A tale diritto invero deve essere assicurata la più ampia tutela applicando il termine ordinario decennale, mentre
- si è precisato - la natura retributiva, quale corrispettivo dell'attività lavorativa resa in un periodo che avrebbe dovuto essere retribuito ma non lavorato, assume rilievo allorché ne debba essere valutata l'incidenza sul trattamento di fine rapporto, ai fini del calcolo degli accessori o dell'assoggettamento a contribuzione (v. Cass. n. 11462-12, Cass. n. 20836-13, Cass. n. 1757-16, Cass. n. 14559-17)”. Sviluppate ulteriori argomentazioni, la giudice di legittimità, ribadisce infine che “la natura mista dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute può considerarsi un dato acquisito nella prevalente (e più recente) giurisprudenza, così come può considerarsi acquisito che ai fini specifici della prescrizione del credito relativo all'indennità in questione rileva il termine decennale, e non quello quinquennale ritenuto dalla corte d'appello di P.”.
Non constano, allo stato, ulteriori sviluppi nella giurisprudenza di legittimità.
L'eccezione di prescrizione è per i motivi esposti infondata.
*
§ 3. Lineamenti del diritto controverso.
Il/la ricorrente è stato/a sistematicamente utilizzato/a dal CP_1 convenuto in attività̀ di docenza mediante la stipula di contratti a tempo determinato.
Fino all'anno scolastico 2012/2013, si afferma che i docenti che non potevano fruire delle ferie perché́ titolari di contratti fino al 30/06, avevano il diritto di ricevere il relativo indennizzo, commisurato alla retribuzione, equivalente ai giorni di ferie non godute in base al combinato disposto degli artt.
3 15 e 19 del CCNL Comparto Scuola 29.11.2007 (quadriennio normativo 2006/2009 e biennio economico 2006/2007). Dall'anno scolastico 2013/2014 la regolamentazione della materia è stata modificata da: d.l. n. 95 del 6/7/2012, convertito nella l. n. 135 del 7/8/2012; l. n. 228 del 24/12/2012.
L'art. 5, co. 8, del d.l. 2012/n. 95 cit., convertito nella l. 2012 n. 135 cit., ha previsto che le ferie maturate dal 01.09.2013 non potranno più essere retribuite, ma fruite nei periodi di sospensione dell'attività didattica. Il regolamento della materia, infine, è stato completato dall'art. 1, commi 54, 55 e 56, della legge n. 228 del 24/12/2012. In particolare, all'art. 1:
- i commi 54 e 55, confermano che il personale docente fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni;
- il comma 56, prevede che le clausole contrattuali contrastanti con i commi 54 e 55 sono disapplicate dal 01/09/2013.
Più dettagliatamente e testualmente: la l. 24 dicembre 2012, n. 228, contenente Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013) entrata in vigore l'1/1/2013, ha così disposto all'art. 1, co. 54-56:
54. “Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
55. “All'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attivita' didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui e' consentito al personale in questione di fruire delle ferie».
6. “Le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013”.
Parte ricorrente, quindi, nei periodi allegati e documentati non ha percepito alcuna indennità̀ sostitutiva per ferie non godute secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 54, della legge n. 228 del 24/12/2012 nonostante la stessa avesse oggettivamente maturato, negli anni scolastici di riferimento
4 un numero di giorni di ferie superiore rispetto alle giornate di sospensione delle lezioni definite dal calendario scolastico regionale. A parte ricorrente, pertanto, spetterebbero, per ciascun anno scolastico, le differenze retributive per indennità̀ sostitutiva di ferie non godute determinate attraverso la differenza tra:
- i giorni di ferie maturate durante l'anno scolastico dai quali detrarre
- i giorni di sospensione dell'attività̀ didattica durante l'anno scolastico aumentati degli eventuali numeri di giorni di ferie fruiti a domanda.
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§ 4. L'eccezione di merito del . CP_1
Il già menzionato co. 55 della Legge di Bilancio 2013 prescrive che il divieto di monetizzazione delle ferie non si applichi “limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie.” Sarebbe pertanto dirimente nella controversia il profilo contenuto nell'ultima parte del periodo riportato, che fa riferimento al fatto che debba essere consentito e non impedito al personale che lo richieda, di fruire delle ferie. Al riguardo, la parte ricorrente non avrebbe minimamente provato che le sia stato impedito, da parte della Scuola, di godere delle ferie maturate al termine del periodo di congedo o alla scadenza del contratto di supplenza. Dunque, si presume che la mancata fruizione del diritto al riposo sia imputabile, in ultima analisi, al lavoratore/rice stesso/a, per il fatto di non essersi attivato/a con il proprio dirigente. Pertanto, affinché́ sia effettivamente dovuta la liquidazione, il/la docente avrebbe dovuto provare di non essersi trovato/a nelle condizioni di non poter fruire dei giorni di ferie per diniego opposto dal Dirigente Scolastico nella veste di diretto superiore e datore di lavoro, quindi di soggetto munito del potere di comprimere la sfera soggettiva dell'odierno/a ricorrente. In base a ciò, nulla è dovuto al/la ricorrente, in quanto non sarebbe stato dimostrato che la mancata fruizione delle ferie sia stata l'esito di una mancata autorizzazione da parte datoriale, di modo che il fenomeno è stato presumibilmente imputabile al/la ricorrente medesimo/a.
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§ 5. L'argomentazione del/la docente ricorrente.
Parte ricorrente afferma il diritto al pagamento dell'indennità̀ sostitutiva per i giorni di ferie residui, non richiesti e non fruiti.
La materia ha trovato organica, autorevole interpretazione in Cass. SL, ord. 2022/n. 14268, che ha affermato il principio: “in nessun caso il docente a termine potrebbe perdere il diritto alla indennità sostituiva delle ferie per il solo fatto di non avere chiesto le ferie, se non dopo essere stato invitato dal datore
5 di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed all'indennità sostitutiva” (p. 7). Dopo esaustiva ricognizione della normativa nazionale, il giudice di legittimità ha peraltro “precisato che la questione di causa perde rilievo in ragione della necessità di interpretare le norme interne — e, tra esse, l'articolo 5, comma otto, DL nr. 95/2012, così come integrato dall'articolo 1 comma 55 L. nr. 228/2012 — in conformità alle norme del diritto dell'Unione. 18. La Corte di Giustizia, grande sezione, con tre sentenze del 6 novembre 2018 ( rispettivamente, in cause riunite C-569/16 e C-570/16; in causa C- 619/16; in causa C-684/16) nell'interpretare l'articolo 7 della direttiva 2003/88/CE, in combinazione con l'articolo 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ha affermato che esso osta ad una normativa nazionale in applicazione della quale il lavoratore che non ha chiesto di poter esercitare il proprio diritto alle ferie annuali retribuite prima della cessazione del rapporto di lavoro perde automaticamente i giorni di ferie annuali retribuite cui aveva diritto ai sensi del diritto dell'Unione alla data di tale cessazione e, correlativamente, il proprio diritto ad un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute, senza una previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare il proprio diritto alle ferie prima di tale cessazione, attraverso un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo.
19. In particolare, il giudice europeo ha precisato che l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 non osta, in linea di principio, ad una normativa nazionale che comprenda finanche la perdita del diritto alle ferie allo scadere del periodo di riferimento (o di un periodo di riporto), purché, però, il lavoratore che ha perso il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto. Il datore di lavoro deve, per contro, assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare tale diritto;
a tal fine egli è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo— se necessario formalmente— a farlo, e, nel contempo, informandolo — in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire— del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo. Inoltre, l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro.
20. Le siffatte condizioni possono essere ricondotte in via interpretativa al testo dell'articolo 5, comma otto, DL nr. 95/2012, in quanto presupposto della imputabilità al lavoratore del mancato godimento delle ferie, che la Corte Costituzionale ha già ritenuto essere richiesta dalla norma”.
Il principio ha trovato successiva conferma ad es. in Cass. SL, sentenza n. 21780/2022, ancora in ordd. 2023/n. 8803 e 32807, e ancora in ordd. 2024/nn. 13440, 13447, 15415 e 16715.
6 In particolare, l'ordinanza da ultimo richiamata ha affermato il seguente principio di diritto: “Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, soprattutto, l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno”.
Cass. SL 2024/ord. n. 28587, richiamato il principio di diritto già posto in continuità interpretativa dall'ordinanza 2024/n. 16715, cit. sulla scorta della ricognizione normativa di cui ai precedenti menzionati, ha ulteriormente, osservato:
“l'opposta interpretazione sostenuta dall'odierno MINISTERO ricorrente non solo risulta incompatibile con le indicazioni della giurisprudenza eurounitaria ma non tiene neppure in adeguata considerazione la circostanza che i periodi di sospensione delle attività scolastiche ammontano ad un numero di giorni superiore all'entità complessiva delle ferie annuali disponibili, di talché, ove si ritenesse operante un automatismo quale quello propugnato nel ricorso, l'effetto conclusivo sarebbe la totale consumazione delle ferie, impedendo al docente la minima fruizione delle stesse durante l'anno scolastico”. Ancora, “né può ritenersi che il presupposto della richiesta o del provvedimento del dirigente scolastico costituisca un dato meramente formale perché è solo durante il periodo di ferie, richiesto e concesso, che il docente, al pari di ogni altro dipendente, può ritenersi libero di organizzare il proprio tempo, laddove nel periodo di sospensione delle attività didattiche, ma non delle ulteriori attività connesse alla funzione docente (come gli scrutini, la programmazione ecc.), lo stesso docente potrebbe essere richiamato in servizio”.
Da ultimo Cass. SL, ord. 2025/n. 11968 ha ripercorso con ampiezza e chiarezza l'intera vicenda normativa e interpretativa:
“trova applicazione il principio affermato da questa Corte secondo cui il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna – e, in particolare, l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE che, secondo
7 quanto precisato dalla Corte di Giustizia UE, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro (Cass., Sez. L, n. 14268 del 5 maggio 2022). Occorre considerare, in relazione al periodo di causa (anno scolastico 2012/2013), tanto le disposizioni del contratto collettivo del personale della scuola del quadriennio 2006/2009 che la normativa di legge sulle ferie intervenuta nell'anno 2012. Il CCNL 2006/2009 per il personale del Comparto del 29 novembre 2007, ha Per_1 disciplinato le ferie del personale all'art. 13. Per il personale docente rilevano i commi 9 e 10. In base al comma 9, le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche;
durante la rimanente parte dell'anno può essere fruito dal personale docente un periodo di ferie non superiore a sei giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituzione del docente con altro personale in servizio nella stessa sede, senza oneri aggiuntivi. Il comma 10 stabilisce, per i soli docenti a tempo indeterminato, che le ferie che non possono essere fruite nell'anno scolastico di riferimento, in tutto o in parte, per particolari esigenze di servizio - ovvero per motivate esigenze di carattere personale e di malattia - sono godute, entro l'anno scolastico successivo, sempre nei periodi di sospensione dell'attività didattica. Il successivo art. 19 dello stesso CCNL - relativo al regime di ferie, permessi ed assenze del personale a tempo determinato - dopo un generale rinvio alle previsioni relative al personale a tempo indeterminato, pone alcune precisazioni. In particolare, ai sensi del comma 2, qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie, le stesse sono liquidate al termine dell'anno scolastico (e, comunque, dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico). La previsione collettiva stabilisce, inoltre, che «La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto». La norma deve essere interpretata nel senso che il personale docente a termine non è obbligato a fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni che si verificano tra il primo e l'ultimo giorno di scuola - come fissati dal calendario regionale - dovendo intendersi in questo senso la locuzione «periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico».
Pertanto, diversamente dal personale di ruolo, il personale docente a termine non è tenuto a chiedere le ferie né può essere messo in ferie d'ufficio durante il periodo dell'anno scolastico in cui, secondo il calendario regionale, si svolgono le lezioni. Le ferie non godute vengono liquidate alla cessazione del rapporto a termine. Sulla disciplina delle ferie nel pubblico impiego è intervenuto il legislatore nell'anno 2012. L'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 6 luglio 2012, conv., con modif., dalla legge n. 135 del 2012, ha così disposto: «Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione (…), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile». La norma è stata oggetto della sentenza della Corte costituzionale n. 95 del 6 maggio 2016 che, nel dichiarare non fondata la questione di costituzionalità sollevata sotto il profilo della violazione degli artt. 3, 36, commi 1 e 3, e 117, comma 1, Cost. (in relazione all'art. 7 della direttiva del 4 novembre 2003 n. 2003/88/CE), ha rilevato l'erroneità del presupposto interpretativo da cui muoveva il giudice remittente ovvero che il divieto di corrispondere
8 trattamenti economici sostitutivi delle ferie non godute si applicasse anche quando il lavoratore non abbia potuto godere delle ferie per malattia o per altra causa non imputabile. In sintesi, la Corte costituzionale ha evidenziato che il diritto inderogabile alle ferie sarebbe violato se la cessazione dal servizio vanificasse, senza alcuna compensazione economica, il godimento delle ferie compromesso dalla malattia o da altra causa non imputabile al lavoratore;
così interpretata, ha concluso la Corte, la normativa censurata, introdotta al precipuo scopo di arginare un possibile uso distorto della monetizzazione, non si pone in antitesi con principi ormai radicati nell'esperienza giuridica italiana ed europea. Nello stesso anno 2012 il legislatore è nuovamente intervenuto - con l'art. 1, commi da 54 a 56, della legge n. 228 del 2012 - dettando una disciplina speciale delle ferie per il personale della scuola. In base al comma 54 del detto art. 1, il personale docente - senza alcuna distinzione tra docenti a termine e docenti a tempo indeterminato - fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
Il successivo comma 55 ha aggiunto un ultimo periodo all'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, sopra trascritto, precisando che la sua disciplina non si applica «al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie». La previsione non riguarda, dunque, il personale con supplenza annuale (fino al 31 agosto). Da ultimo, il comma 56 dello stesso art. 1, ha disposto che la disciplina dei commi 54 e 55 non può essere derogata dai contratti collettivi nazionali di lavoro e che le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013. In sostanza, nel periodo intercorrente tra la legge n. 135 del 2012 (di conversione del d.l. n. 95 del 2012) e la legge n. 228 del 2012 tutto il personale della scuola, anche a termine, è stato sottoposto alla disciplina generale del pubblico impiego e, dunque, all'obbligo di godere (anche d'ufficio) delle ferie e al divieto di corrispondere trattamenti sostitutivi delle ferie, con disapplicazione delle più favorevoli previsioni del CCNL 2006/2009. Con l'entrata in vigore dell'art. 1, comma 54, della legge n. 228 del 2012, tuttavia, per il personale docente della scuola è stata introdotta una disciplina speciale, modellata su quella già prevista dall'art. 13, comma 9, CCNL Scuola 2006/2009 ed estesa anche ai dipendenti a termine. Il successivo comma 55 ha autorizzato per il personale a termine della scuola, docente e non docente, con contratto breve o fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, la liquidazione della indennità sostitutiva delle ferie, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui a tale personale è consentito di godere delle ferie. La disapplicazione delle disposizioni contrattuali più favorevoli è avvenuta soltanto dal 1° settembre 2013. Il giudice dell'appello ha errato, dunque, quando ha negato che il detto comma 56 abbia attribuito perdurante efficacia fino al 31 agosto 2013 alle preesistenti clausole contrattuali in contrasto con esso e qui rilevanti;
la disciplina delle ferie dei docenti a termine, per effetto di tale previsione, continuava ad essere regolata fino al 31 agosto 2013 dall'art. 19 CCNL SCUOLA 2006/2009, a tenore del quale i docenti a termine non erano obbligati a fruire delle ferie nel periodo dell'anno scolastico destinato alle lezioni, con monetizzazione delle ferie non godute. Va precisato, poi, che la questione di causa perde rilievo in ragione della necessità di interpretare le norme interne - e, tra esse, l'art. 5, comma 8, d.l. n. 95 del 2012, così come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - in conformità alle norme del diritto dell'Unione. La CGUE, Grande sezione, con tre sentenze del 6 novembre 2018 (rispettivamente, in cause riunite C-569/16 e C-570/16; in causa C-619/16; in causa C-684/16), nell'interpretare l'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, in combinazione con l'art. 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ha affermato che esso osta ad una normativa nazionale in applicazione della quale il lavoratore che non ha chiesto di potere esercitare il proprio diritto alle ferie annuali retribuite prima della cessazione del rapporto di lavoro perde automaticamente i giorni di ferie annuali retribuite cui aveva diritto ai sensi del diritto dell'Unione alla data di tale cessazione e, correlativamente, il proprio diritto a un'indennità finanziaria per le ferie annuali
9 retribuite non godute, senza una previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare il proprio diritto alle ferie prima di tale cessazione, attraverso un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo. In particolare, il giudice europeo ha precisato che l'art. 7, par. 1, della direttiva 2003/88/CE non osta, in linea di principio, ad una normativa nazionale che comprenda finanche la perdita del diritto alle ferie allo scadere del periodo di riferimento (o di un periodo di riporto), purché, però, il lavoratore che non ha più il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto. Il datore di lavoro deve, per contro, assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare tale diritto;
a questo fine, egli è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo - se necessario formalmente - a farlo, e, nel contempo, informandolo - in modo accurato e in tempo utile a garantire che le ferie in esame siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, siffatte ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro, se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo. Inoltre, l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro. Le condizioni de quibus possono essere ricondotte in via interpretativa al testo dell'art. 5, comma 8, d.l. n. 95 del 2012, in quanto presupposto della imputabilità al lavoratore del mancato godimento delle ferie, che la Corte costituzionale ha già ritenuto essere richiesta dalla norma. Pertanto, il docente a termine non può perdere il diritto alla indennità sostitutiva delle ferie per il solo fatto di non averle chieste, se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva. Nella specie, non risulta che la corte territoriale abbia valutato se la P.A. abbia assolto a tale onere sulla stessa gravante e, dunque, il ricorso va accolto”.
Non consta ad opera dell'Amministrazione scolastica allegazione e prova degli specifici requisiti ostativi alla maturazione del diritto indennitario, sopra precisati dalla giurisprudenza di legittimità sull'onda del diritto dell'Unione, in contrasto con l'andamento argomentativo del sopra schematicamente CP_1 disegnato nel § 4. Non può condividersi, infatti, che “la parte ricorrente non ha provato che le sia stato impedito, da parte della Scuola, di godere delle ferie maturate al termine del periodo di congedo o alla scadenza del contratto di supplenza. Dunque, si presume che la mancata fruizione del diritto al riposo sia imputabile, in ultima analisi, al lavoratore stesso, per il fatto di non essersi attivato con il proprio dirigente”.
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§ 6. Calcolo giorni di ferie.
La gestione delle ferie per il personale scolastico è regolata secondo il tipo di contratto, l'anzianità e il calendario scolastico. Le ferie per i docenti e ATA a tempo indeterminato e determinato si differenziano per modalità di calcolo e periodi, rispettando le esigenze didattiche e di servizio.
Per calcolare il numero dei giorni di ferie cui i lavoratori hanno diritto occorre fare riferimento alla formula determinata dagli artt. 13, 14 e 19, comma 2, del CCNL/2007.
Il personale assunto a tempo indeterminato ha diritto a 30 giorni di ferie per anno scolastico se l'anzianità di servizio non è superiore a tre anni e a 32
10 giorni se l'anzianità supera i tre anni. L'anzianità include qualsiasi servizio svolto. Per esempio, un docente di ruolo con almeno tre anni di supplenza annuale (180 giorni) può usufruire di 32 giorni di ferie.
Per i supplenti a tempo determinato, le ferie sono regolate dall'art. 35 del CCNL 2019/21 in proporzione al servizio prestato. Il calcolo si effettua con la proporzione: 360 : 30/32 = giorni di servizio: giorni di ferie. Ad esempio, un docente con tre anni di servizio che ha lavorato per 82 giorni ha diritto a 7 giorni di ferie.
Gli artt. 13 co.
1-6 e 19, co. 2 del CCNL del 29/11/2007 e recepiti dall'art. 1, comma 54, della l. n. 228/2012, sanciscono che il docente a tempo indeterminato ha diritto a 34 giorni di ferie (30 giorni di ferie e le quattro festività soppresse di cui alla l. 1997/n. 937) e che dopo 3 anni di servizio a qualsiasi titolo prestato ha diritto a 36 giorni di ferie (32 giorni di ferie e le quattro festività soppresse di cui alla l. n. 937/1977). In relazione al personale a tempo determinato l'art. 19 del C.C.N.L. del 29/11/2007 prevede poi che “le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato. Qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine dell'anno scolastico e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico”
Per calcolare il numero di giorni di ferie maturate dal personale a tempo determinato occorre effettuare le seguenti operazioni:
1. moltiplicare per 30 o per 32 (dopo 3 anni di servizio), i giorni di servizio e dividere il risultato per 360.
2. aggiungere sino a 4 giorni di riposo a titolo di festività soppresse.
Quanto alle festività soppresse, occorre precisare che la l. 1977/n. 937 abolì diverse festività (religiose e civili) introducendo in compenso 6 giorni di riposo “ad personam”, di cui due da aggiungere obbligatoriamente alle ferie e quattro da poter fruire a discrezione del lavoratore, compatibilmente con le esigenze di servizio. Coerentemente, l'art. 14 del CCNL 2007/08 prevede che “1. A tutti i dipendenti sono altresì attribuite 4 giornate di riposo ai sensi ed alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1977, n. 937. È altresì considerata giorno festivo la ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il dipendente presta servizio, purché ricadente in giorno lavorativo.
2. Le quattro giornate di riposo, di cui al comma 1, sono fruite nel corso dell'anno scolastico cui si riferiscono e, in ogni caso, dal personale docente esclusivamente durante il periodo tra il termine delle lezioni e degli esami e l'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, ovvero durante i periodi di sospensione delle lezioni”.
Le quattro giornate di riposo (c.d. festività soppresse) sono quindi attribuite per la soppressione di festività precedentemente riconosciute e devono essere fruite durante il periodo intercorrente tra il termine delle lezioni
11 e degli esami e l'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, sono quindi da fruire nel corso dell'anno scolastico a cui si riferiscono.
Le festività soppresse (4 giorni) si aggiungono ai giorni di ferie (32 o 30) previsti dal CCNL, queste ultime già comprensive delle due giornate previste dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937.
Anche il calcolo delle “festività soppresse maturate” non si differenzia da quello previsto per le ferie. Pertanto, anche per tali “festività”, si dovrà procedere tramite la proporzione: a. mesi di servizio diviso 12 = quoziente b. il quoziente deve essere moltiplicato per 4 = prodotto c. il prodotto indica il numero di giorni di festività maturati. Nel calcolo dei giorni spettanti per festività soppresse, la frazione di mese superiore a 15 giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero. In altre parole, la quantificazione dei giorni di riposo viene determinata in uno ogni 90 giorni di lavoro. Le giornate di riposo quindi sono:
- una se i giorni di servizio sono pari o superiori a 90 giorni e inferiori a 180 giorni;
- due se i giorni di servizio sono pari o superiori a 180 giorni e inferiori a 270 giorni;
- tre se i giorni di servizio sono pari o superiori a 270 giorni e inferiori a 360 giorni;
- quattro se i giorni di servizio sono pari o superiori a 360 giorni.
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§ 7. Festività soppresse.
Parte ricorrente, in ragione dei giorni di servizio svolti, in ricorso e in atti specificati, afferma di avere maturato giorni di ferie, comprensivi/non comprensivi anche di festività soppresse.
Anche in questo caso la Corte di Cassazione, SL, con ord. 2024/n. 8926, ha svolto talune argomentazioni condivisibili. Ricorda la giudice di legittimità che “Ai sensi dell'art. 1 della legge 937/1977, “Ai dipendenti civili e militari delle pubbliche amministrazioni centrali e locali, anche con ordinamento autonomo, esclusi gli enti pubblici economici, sono attribuite, in aggiunta ai periodi di congedo previsti dalle norme vigenti, sei giornate complessive di riposo da fruire nel corso dell'anno solare come segue: a) due giornate in aggiunta al congedo ordinario;
b) quattro giornate, a richiesta degli interessati, tenendo conto delle esigenze dei servizi. Le due giornate di cui al punto a) del precedente comma seguono la disciplina del congedo ordinario.
12 Le quattro giornate di cui al punto b) del primo comma non fruite nell'anno solare, per fatto derivante da motivate esigenze inerenti alla organizzazione dei servizi, sono forfettariamente compensate in ragione di £ 8.500 giornaliere lorde”. L'art. 2 della legge 937/1977 dispone a sua volta: “Le giornate di cui al punto b) dell'art. 1 sono attribuite dal funzionario che, secondo i vigenti ordinamenti, è responsabile dell'ufficio, reparto, servizio o istituto da cui il personale direttamente dipende. ll funzionario responsabile di cui al precedente comma che per esigenze strettamente connesse alla funzionalità dei servizi (lavorazioni a turno, ciclo continuo o altre necessità dipendenti dalla organizzazione del lavoro) non abbia potuto attribuire nel corso dell'anno solare le giornate di cui al punto b) del primo comma dell'art. 1, dovrà darne motivata comunicazione al competente ufficio per la liquidazione del relativo compenso forfettario che dovrà essere effettuata entro il 31 gennaio. L'indebita attribuzione e liquidazione del compenso forfettario comporta diretta responsabilità personale dei funzionari che l'hanno disposta”. Tale disposizione prevede dunque che le quattro giornate di riposo relative alle festività soppresse si aggiungono al congedo ordinario, e devono essere necessariamente fruite nel corso dell'anno solare. Diversamente da quanto sostenuto dall' , è prevista la CP_5 monetizzazione di tali giornate con specifici presupposti e modalità; la monetizzazione può infatti avvenire solo in presenza di “motivate esigenze inerenti alla organizzazione dei servizi” (che il responsabile dell'ufficio, reparto, servizio o istituto è tenuto a verificare, con sua diretta responsabilità in caso di indebita attribuzione e liquidazione del rimborso), e con un compenso forfettario. Nel caso deciso dalla Corte di Cassazione “A fronte delle chiare disposizioni contenute nell'art. 2 della legge n. 937/1977, la mancata previsione – ndgr: in quel caso - nell'art. 18 del CCNL EPNE, quadriennio normativo 1994-1997 e biennio economico 1994-1995, di una disciplina anche per il caso della mancata fruizione delle festività soppresse non può ritenersi ostativa alla monetizzazione delle stesse alla cessazione del rapporto, là dove vi siano gli stessi presupposti del mancato godimento che consentono tale monetizzazione quanto alle ferie. E, del resto, poiché le previste quattro giornate di riposo per festività soppresse sono sostanzialmente assimilabili alle ferie, evidentemente, non possono non trovare applicazione le medesime regole valevoli per le prime”.
La circostanza che le quattro giornate siano fruite “a richiesta” non ci parrebbe differenziarsi dal regime di fruizione delle ferie in senso stretto.
Come il possibile rilievo che il CCNL del Comparto Scuola attribuisca ai docenti un numero di ferie (30/32 giorni) superiore al minimo comunitario di quattro settimane, esaurendo quindi la garanzia di cui all'art. 7 della direttiva 2003/88/CE in tema di ferie annuali non riducibili, non osta alla più corretta interpretazione che l'obbligo del dirigente scolastico di informare il docente con contratto a tempo determinato sul diritto alla fruizione delle ferie maturate prima della cessazione del rapporto di lavoro, e sulla conseguente perdita dalla indennità economica sostitutiva, si estenda in via interpretativa anche al regime
13 delle festività soppresse, in ipotesi esulanti dal campo di applicazione della direttiva.
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§ 8. Quantificazione del diritto.
In ordine alla determinazione quantitativa del credito, si procede per ciascun anno scolastico per sottrazione dei giorni di ferie effettivamente richiesti e fruiti ai giorni di ferie maturati.
La quantificazione offerta dal/la docente ricorrente non è stata contestata dall'Amministrazione scolastica convenuta.
P.Q.M.
condanna il al pagamento in favore Controparte_1 del/la ricorrente – - a titolo di indennità sostitutiva delle ferie Parte_1 non godute degli a 18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2023/24 quale differenziale tra i giorni di ferie maturati e i giorni di ferie effettivamente richiesti e fruiti - di € 1.897,56 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo. Condanna il convenuto al pagamento delle spese processuali, CP_1 liquidate in € 1.314,00 per compensi professionali (scaglione di valore, parametro minimo – stante serialità - per studio e fase introduttiva, istruttoria/trattazione e per decisione) oltre aumento del 15 % per predisposizione informatica (art. 4, comma 1 bis T.F.), Iva e Cap e 15 % come per legge, con distrazione in favore del/dei procurator/i antistatario/i.
Siena, 26/11/2025
il giudice Delio Cammarosano
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