Art. 2.
Disposizioni urgenti per il potenziamento del sistema infrastrutturale, dell'edilizia carceraria, della rigenerazione urbana, nonche' in favore della protezione civile regionale e del Giubileo dei Giovani
1. All' articolo 58, comma 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 221 , dopo il quinto periodo, e' inserito il seguente: «Una ulteriore quota delle risorse di cui al quinto periodo, pari a 33 milioni di euro per l'anno 2025 e a 11 milioni di euro per l'anno 2026, e' destinata, quanto a 23 milioni di euro per l'anno 2025, al rifinanziamento degli interventi di cui all' articolo 6 della legge 29 novembre 1984, n. 798 , in favore del comune di Venezia, al fine di concorrere al potenziamento delle infrastrutture idriche comunali e, quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2025 e a 11 milioni di euro per l'anno 2026, alla realizzazione degli impianti di dissalazione, anche mobili, nei comuni di Porto Empedocle, Trapani e Gela, assegnati con le modalita' di cui all' articolo 2 del decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2025, n. 20 .».
2. Le risorse di cui all' articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 , come ripartite a favore del Ministero della giustizia ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 giugno 2019, recante «Ripartizione delle risorse del Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del paese di cui all' articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 », sono incrementate di 40 milioni di euro per l'anno 2025 e di 18 milioni di euro per l'anno 2027, da destinare agli interventi di cui all' articolo 4-bis, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92 , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 112 . Ai relativi oneri, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2025 e a 18 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede ai sensi dell'articolo 20.
3. Al fine di garantire l'avvio immediato dei lavori della fase B della diga foranea di Genova, e' autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2026 e di 92,8 milioni di euro per l'anno 2027.
Agli oneri di cui al primo periodo si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 1, comma 394, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 .
4. Il Fondo regionale di protezione civile di cui all'articolo 45 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 , e' finanziato, per l'anno 2025, nella misura di euro 20 milioni ((, per l'anno 2026, di euro 40 milioni, per ciascuno degli anni 2027 e 2028, di euro 60 milioni e, a decorrere dall'anno 2029, di euro 40 milioni annui)) . Ai relativi oneri, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 20.
5. In relazione alle funzioni attribuite agli enti territoriali per le finalita' di cui all'articolo 45, comma 1, del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018 :
a) una quota pari al 40 per cento delle risorse di cui al comma 4 e' destinata al potenziamento del sistema di protezione civile delle regioni e degli enti locali;
b) la rimanente quota pari al 60 per cento e' destinata al concorso agli interventi e alle misure diretti a fronteggiare esigenze urgenti conseguenti alle emergenze derivanti da eventi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018 , per i quali sia stata dichiarata o riconosciuta un'emergenza di rilievo regionale successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, a condizione che la regione abbia provveduto alla regolazione prevista dagli articoli 24, comma 9, e 25, comma 11, del codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 .
6. La quota di cui al comma 5, lettera a), e' ripartita e trasferita in favore di ciascuna regione secondo le modalita' e i criteri definiti dagli articoli 1, comma 1, e 2, commi 1, primo e terzo capoverso, e 2, dagli articoli 3 e 4, con esclusione dei riferimenti agli interventi di tipo b), nonche' dall'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 3 ottobre 2022. Sulla base dei criteri di cui al primo periodo, la Conferenza unificata, di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , trasmette al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri il Piano generale di riparto delle risorse tra le regioni entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Con proprio provvedimento, da adottare entro il 31 agosto 2025, il Capo del Dipartimento della protezione civile adotta il Piano generale di riparto e dispone l'assegnazione delle relative risorse.
7. Con riferimento alla quota di cui al comma 5, lettera b), in deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 3 ottobre 2022, con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell' articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , vengono disciplinati i criteri di riparto e le modalita' di trasferimento delle risorse da destinare a ciascuna regione, le relative attivita' di monitoraggio, i termini e le modalita' di presentazione della richiesta regionale di accesso alla quota del Fondo regionale di protezione civile per il concorso agli interventi e alle misure di cui al comma 5, lettera b), nonche' la relativa istruttoria e i criteri per la valutazione della richiesta regionale, ferma restando la necessita' di concludere il procedimento con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile.
8. Per le finalita' di cui all' articolo 1, comma 19, lettera a), del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233 , e' autorizzata la spesa di 228.242.367 euro per l'anno 2025. Ai relativi oneri, pari a 228.242.367 euro per l'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 20.
9. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, e' istituito un fondo, denominato «Fondo nazionale da ripartire per la rigenerazione urbana», con una dotazione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2025 e a 30 milioni di euro per l'anno 2026. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'interno, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri di assegnazione delle risorse del Fondo di cui al primo periodo, nonche' le modalita' di monitoraggio, rendicontazione e revoca delle medesime risorse anche al fine del rispetto del limite di spesa. Al finanziamento degli interventi destinati alla riduzione del consumo del suolo e degli sprechi energetici e idrici degli edifici possono concorrere le risorse dei programmi operativi nazionali e regionali della programmazione 2021-2027 dei fondi strutturali europei, in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021-2027 e nel rispetto dei criteri di ammissibilita' e delle procedure applicabili ai medesimi programmi. Agli oneri relativi all'istituzione del Fondo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2025 e a 30 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 20.
9-bis. Per agli anni 2025 e 2026 le province e le citta' metropolitane, in deroga alla legislazione vigente, possono utilizzare le quote di propria competenza, accertate ed incassate nei rispettivi anni, previste dall'articolo 142, comma 12-ter, in misura non superiore al 10 per cento, e dall' articolo 208, comma 4, lettera c), del codice della strada , di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , per il finanziamento delle spese relative alla rimozione dei rifiuti abbandonati lungo i cigli delle strade ai fini del miglioramento della sicurezza stradale.
9-ter. Per la realizzazione, anche mediante ricorso a progetti di partenariato pubblico-privato, di progetti volti alla realizzazione di comunita' estive per bambini e per anziani, anche mediante la rigenerazione di edifici dismessi, e' autorizzata la spesa massima di ((550.000 euro per l'anno 2026 e 700.000 euro per l'anno 2027)) . Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati termini e modalita' per l'attuazione del presente comma.
Nel caso di operazioni di partenariato pubblico-privato sugli edifici dismessi di proprieta' pubblica, i relativi progetti sono autorizzati ai sensi dell' articolo 175 del codice dei contratti pubblici , di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 .
9-quater. Agli oneri derivanti dal comma 9-ter, pari a euro 100.000 per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo l, comma 898, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 .
10. Al fine di assicurare il concorso del Servizio nazionale della protezione civile alle attivita' connesse con le celebrazioni del Giubileo dei Giovani dal 28 luglio 2025 al 4 agosto 2025 nell'ambito del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025 e favorire il regolare svolgimento degli eventi programmati, fatti salvi le competenze e gli atti gia' adottati del Commissario straordinario di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 4 febbraio 2022, il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, nell'esercizio dei poteri di coordinamento di cui al secondo periodo, sentito il predetto Commissario straordinario, individua, definisce ed attua le misure organizzative atte a garantire il funzionale svolgimento degli eventi, comprese quelle relative alla mobilita', all'accoglienza e all'assistenza, anche sanitaria, delle persone, nonche' le iniziative dirette al conseguimento urgente della disponibilita' di beni mobili e immobili, servizi e forniture comunque necessari e strumentali per la organizzazione dei predetti eventi, ulteriori rispetto a quelle gia' previste, programmate e predisposte dal Commissario straordinario di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 4 febbraio 2022.
Al fine di assicurare la massima efficienza, efficacia e tempestivita' nonche' la gestione unitaria delle attivita' di cui al primo periodo il Capo del Dipartimento della protezione civile opera in stretto raccordo con il Commissario straordinario, il prefetto di Roma, il presidente della regione Lazio e il sindaco di Roma Capitale, ed in coordinamento anche con le altre amministrazioni, gli enti pubblici e privati e le societa' di servizi interessati. Il Capo del Dipartimento della protezione civile si avvale delle strutture del Dipartimento della protezione civile, assicurando il concorso delle componenti e delle strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile. Nello svolgimento delle attivita' di cui al presente comma, il Capo del Dipartimento della protezione civile provvede con i poteri e mediante le ordinanze di protezione civile ai sensi dell'articolo 25 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 , in deroga all'articolo 24, comma 1, del medesimo codice, nonche', previa intesa con il Ministero dell'interno, ad adottare atti di indirizzo che disciplinano l'organizzazione di manifestazioni pubbliche ad alto impatto. Il Capo del Dipartimento della protezione civile puo' comunque provvedere in applicazione dell' articolo 140 del codice dei contratti pubblici , di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 . Fermo restando il raccordo previsto al secondo periodo, sono fatte salve le attribuzioni del prefetto di Roma con riguardo al coordinamento delle Forze di polizia, delle Forze armate e del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e alla definizione delle relative pianificazioni in materia di ordine e sicurezza pubblica e soccorso pubblico inerenti alle finalita' di cui al presente comma. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato a valere sulle risorse disponibili per il medesimo anno e per il medesimo evento sul bilancio della societa' Giubileo 2025 Spa, ai sensi di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 20 giugno 2024.
10-bis. Al fine di assicurare la tempestiva realizzazione degli interventi infrastrutturali delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, l'autorizzazione di spesa per la realizzazione di interventi di edilizia e per l'acquisizione di attrezzature didattiche e strumentali di particolare rilevanza da parte delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, di cui all' articolo 1, comma 131, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 , e' incrementata di 11 milioni di euro per l'anno 2025, da destinare al finanziamento dei programmi d'intervento gia' approvati con decreti del Ministro dell'universita' e della ricerca.
Agli oneri di cui al presente comma, pari a 11 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'universita' e della ricerca.
10-ter. Al fine di assicurare le attivita' di assistenza tecnica e di sostegno alle strutture amministrative e tecniche impegnate nell'attuazione e nella gestione del Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza del settore idrico, di cui all' articolo 1, comma 516, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 , e' autorizzata la spesa di 80.000 euro per l'anno 2025 e di 280.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 1, comma 505, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 .
Disposizioni urgenti per il potenziamento del sistema infrastrutturale, dell'edilizia carceraria, della rigenerazione urbana, nonche' in favore della protezione civile regionale e del Giubileo dei Giovani
1. All' articolo 58, comma 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 221 , dopo il quinto periodo, e' inserito il seguente: «Una ulteriore quota delle risorse di cui al quinto periodo, pari a 33 milioni di euro per l'anno 2025 e a 11 milioni di euro per l'anno 2026, e' destinata, quanto a 23 milioni di euro per l'anno 2025, al rifinanziamento degli interventi di cui all' articolo 6 della legge 29 novembre 1984, n. 798 , in favore del comune di Venezia, al fine di concorrere al potenziamento delle infrastrutture idriche comunali e, quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2025 e a 11 milioni di euro per l'anno 2026, alla realizzazione degli impianti di dissalazione, anche mobili, nei comuni di Porto Empedocle, Trapani e Gela, assegnati con le modalita' di cui all' articolo 2 del decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2025, n. 20 .».
2. Le risorse di cui all' articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 , come ripartite a favore del Ministero della giustizia ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 giugno 2019, recante «Ripartizione delle risorse del Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del paese di cui all' articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 », sono incrementate di 40 milioni di euro per l'anno 2025 e di 18 milioni di euro per l'anno 2027, da destinare agli interventi di cui all' articolo 4-bis, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92 , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 112 . Ai relativi oneri, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2025 e a 18 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede ai sensi dell'articolo 20.
3. Al fine di garantire l'avvio immediato dei lavori della fase B della diga foranea di Genova, e' autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2026 e di 92,8 milioni di euro per l'anno 2027.
Agli oneri di cui al primo periodo si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 1, comma 394, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 .
4. Il Fondo regionale di protezione civile di cui all'articolo 45 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 , e' finanziato, per l'anno 2025, nella misura di euro 20 milioni ((, per l'anno 2026, di euro 40 milioni, per ciascuno degli anni 2027 e 2028, di euro 60 milioni e, a decorrere dall'anno 2029, di euro 40 milioni annui)) . Ai relativi oneri, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 20.
5. In relazione alle funzioni attribuite agli enti territoriali per le finalita' di cui all'articolo 45, comma 1, del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018 :
a) una quota pari al 40 per cento delle risorse di cui al comma 4 e' destinata al potenziamento del sistema di protezione civile delle regioni e degli enti locali;
b) la rimanente quota pari al 60 per cento e' destinata al concorso agli interventi e alle misure diretti a fronteggiare esigenze urgenti conseguenti alle emergenze derivanti da eventi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018 , per i quali sia stata dichiarata o riconosciuta un'emergenza di rilievo regionale successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, a condizione che la regione abbia provveduto alla regolazione prevista dagli articoli 24, comma 9, e 25, comma 11, del codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 .
6. La quota di cui al comma 5, lettera a), e' ripartita e trasferita in favore di ciascuna regione secondo le modalita' e i criteri definiti dagli articoli 1, comma 1, e 2, commi 1, primo e terzo capoverso, e 2, dagli articoli 3 e 4, con esclusione dei riferimenti agli interventi di tipo b), nonche' dall'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 3 ottobre 2022. Sulla base dei criteri di cui al primo periodo, la Conferenza unificata, di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , trasmette al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri il Piano generale di riparto delle risorse tra le regioni entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Con proprio provvedimento, da adottare entro il 31 agosto 2025, il Capo del Dipartimento della protezione civile adotta il Piano generale di riparto e dispone l'assegnazione delle relative risorse.
7. Con riferimento alla quota di cui al comma 5, lettera b), in deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 3 ottobre 2022, con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell' articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , vengono disciplinati i criteri di riparto e le modalita' di trasferimento delle risorse da destinare a ciascuna regione, le relative attivita' di monitoraggio, i termini e le modalita' di presentazione della richiesta regionale di accesso alla quota del Fondo regionale di protezione civile per il concorso agli interventi e alle misure di cui al comma 5, lettera b), nonche' la relativa istruttoria e i criteri per la valutazione della richiesta regionale, ferma restando la necessita' di concludere il procedimento con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile.
8. Per le finalita' di cui all' articolo 1, comma 19, lettera a), del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233 , e' autorizzata la spesa di 228.242.367 euro per l'anno 2025. Ai relativi oneri, pari a 228.242.367 euro per l'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 20.
9. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, e' istituito un fondo, denominato «Fondo nazionale da ripartire per la rigenerazione urbana», con una dotazione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2025 e a 30 milioni di euro per l'anno 2026. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'interno, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri di assegnazione delle risorse del Fondo di cui al primo periodo, nonche' le modalita' di monitoraggio, rendicontazione e revoca delle medesime risorse anche al fine del rispetto del limite di spesa. Al finanziamento degli interventi destinati alla riduzione del consumo del suolo e degli sprechi energetici e idrici degli edifici possono concorrere le risorse dei programmi operativi nazionali e regionali della programmazione 2021-2027 dei fondi strutturali europei, in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021-2027 e nel rispetto dei criteri di ammissibilita' e delle procedure applicabili ai medesimi programmi. Agli oneri relativi all'istituzione del Fondo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2025 e a 30 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 20.
9-bis. Per agli anni 2025 e 2026 le province e le citta' metropolitane, in deroga alla legislazione vigente, possono utilizzare le quote di propria competenza, accertate ed incassate nei rispettivi anni, previste dall'articolo 142, comma 12-ter, in misura non superiore al 10 per cento, e dall' articolo 208, comma 4, lettera c), del codice della strada , di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , per il finanziamento delle spese relative alla rimozione dei rifiuti abbandonati lungo i cigli delle strade ai fini del miglioramento della sicurezza stradale.
9-ter. Per la realizzazione, anche mediante ricorso a progetti di partenariato pubblico-privato, di progetti volti alla realizzazione di comunita' estive per bambini e per anziani, anche mediante la rigenerazione di edifici dismessi, e' autorizzata la spesa massima di ((550.000 euro per l'anno 2026 e 700.000 euro per l'anno 2027)) . Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati termini e modalita' per l'attuazione del presente comma.
Nel caso di operazioni di partenariato pubblico-privato sugli edifici dismessi di proprieta' pubblica, i relativi progetti sono autorizzati ai sensi dell' articolo 175 del codice dei contratti pubblici , di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 .
9-quater. Agli oneri derivanti dal comma 9-ter, pari a euro 100.000 per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo l, comma 898, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 .
10. Al fine di assicurare il concorso del Servizio nazionale della protezione civile alle attivita' connesse con le celebrazioni del Giubileo dei Giovani dal 28 luglio 2025 al 4 agosto 2025 nell'ambito del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025 e favorire il regolare svolgimento degli eventi programmati, fatti salvi le competenze e gli atti gia' adottati del Commissario straordinario di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 4 febbraio 2022, il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, nell'esercizio dei poteri di coordinamento di cui al secondo periodo, sentito il predetto Commissario straordinario, individua, definisce ed attua le misure organizzative atte a garantire il funzionale svolgimento degli eventi, comprese quelle relative alla mobilita', all'accoglienza e all'assistenza, anche sanitaria, delle persone, nonche' le iniziative dirette al conseguimento urgente della disponibilita' di beni mobili e immobili, servizi e forniture comunque necessari e strumentali per la organizzazione dei predetti eventi, ulteriori rispetto a quelle gia' previste, programmate e predisposte dal Commissario straordinario di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 4 febbraio 2022.
Al fine di assicurare la massima efficienza, efficacia e tempestivita' nonche' la gestione unitaria delle attivita' di cui al primo periodo il Capo del Dipartimento della protezione civile opera in stretto raccordo con il Commissario straordinario, il prefetto di Roma, il presidente della regione Lazio e il sindaco di Roma Capitale, ed in coordinamento anche con le altre amministrazioni, gli enti pubblici e privati e le societa' di servizi interessati. Il Capo del Dipartimento della protezione civile si avvale delle strutture del Dipartimento della protezione civile, assicurando il concorso delle componenti e delle strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile. Nello svolgimento delle attivita' di cui al presente comma, il Capo del Dipartimento della protezione civile provvede con i poteri e mediante le ordinanze di protezione civile ai sensi dell'articolo 25 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 , in deroga all'articolo 24, comma 1, del medesimo codice, nonche', previa intesa con il Ministero dell'interno, ad adottare atti di indirizzo che disciplinano l'organizzazione di manifestazioni pubbliche ad alto impatto. Il Capo del Dipartimento della protezione civile puo' comunque provvedere in applicazione dell' articolo 140 del codice dei contratti pubblici , di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 . Fermo restando il raccordo previsto al secondo periodo, sono fatte salve le attribuzioni del prefetto di Roma con riguardo al coordinamento delle Forze di polizia, delle Forze armate e del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e alla definizione delle relative pianificazioni in materia di ordine e sicurezza pubblica e soccorso pubblico inerenti alle finalita' di cui al presente comma. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato a valere sulle risorse disponibili per il medesimo anno e per il medesimo evento sul bilancio della societa' Giubileo 2025 Spa, ai sensi di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 20 giugno 2024.
10-bis. Al fine di assicurare la tempestiva realizzazione degli interventi infrastrutturali delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, l'autorizzazione di spesa per la realizzazione di interventi di edilizia e per l'acquisizione di attrezzature didattiche e strumentali di particolare rilevanza da parte delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, di cui all' articolo 1, comma 131, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 , e' incrementata di 11 milioni di euro per l'anno 2025, da destinare al finanziamento dei programmi d'intervento gia' approvati con decreti del Ministro dell'universita' e della ricerca.
Agli oneri di cui al presente comma, pari a 11 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'universita' e della ricerca.
10-ter. Al fine di assicurare le attivita' di assistenza tecnica e di sostegno alle strutture amministrative e tecniche impegnate nell'attuazione e nella gestione del Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza del settore idrico, di cui all' articolo 1, comma 516, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 , e' autorizzata la spesa di 80.000 euro per l'anno 2025 e di 280.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 1, comma 505, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 .