TRIB
Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 23/12/2025, n. 1693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1693 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 5152/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MONZA QUARTA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 5152/2025 R.G. vertente tra: (C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
19/09/1989 e
(C.F. ), nato a [...] il [...], entrambi Parte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. Tiziana Lucarelli, elettivamente domiciliato in Lissone, via Padre Reginaldo Giuliani n.33 presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza
OGGETTO: regolamentazione dei rapporti relativi a figli nati fuori dal matrimonio CONCLUSIONI CONGIUNTE
1) Affidare il minore ad entrambi i genitori in regime di affidamento condiviso, con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, ai sensi dell'art. 337-ter cod. civ. Le decisioni di maggiore interesse per il minore, ivi comprese, a titolo esemplificativo, quelle relative alla scelta dell'istituto scolastico, dell'indirizzo di studi, dell'attività sportiva, dell'educazione religiosa, nonché alle cure mediche non urgenti, saranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle inclinazioni, attitudini e necessità del figlio, nel rispetto del suo primario e superiore interesse. Le parti si obbligano, altresì, a collaborare in un clima di rispetto e responsabilità reciproca, evitando conflitti e scelte unilaterali e favorendo il pieno sviluppo della personalità del minore in un contesto sereno e armonioso.
2) Disporre che il minore resti stabilmente collocato presso la casa familiare in Vimodrone (MI), via Achille Grandi n. 30, ove continuerà a vivere, al fine di assicurargli stabilità, continuità e regolarità di vita nel proprio ambiente domestico. I genitori si alterneranno nella cura del figlio secondo la turnazione di seguito indicata:
• il genitore che inizia il weekend ritirerà il minore il venerdì all'uscita da scuola e lo accompagnerà il lunedì mattina;
• durante la settimana, l'altro genitore si alternerà giornalmente, ritirando il minore all'uscita da scuola, pernottando con lui presso la casa familiare e riaccompagnandolo il giorno successivo;
• quindi il lunedì pomeriggio l'altro genitore ritirerà il bambino all'uscita da scuola e lo terrà con sé fino al mattino seguente, allorquando lo accompagnerà a scuola e stesso schema alternato varrà per i giorni seguenti sino al venerdì;
• la turnazione seguirà un'alternanza settimanale, con passaggio ogni venerdì. In caso di malattia del minore, il genitore che avrebbe dovuto accompagnarlo a scuola resta con lui fino alle ore 13.00, allorquando arriva l'altro genitore, che avrebbe dovuto ritirare il minore a scuola. Considerata l'alternanza genitoriale, le parti convengono che nei giorni feriali (da lunedì al venerdì) non sussiste alcun divieto di accesso da parte di ciascun genitore presso l'abitazione familiare: tale accesso potrà avvenire per esigenze personali o domestiche, salvo qualora il minore sia presente in casa ed affidato alle cure dell'altro genitore, avendo quest'ultimo diritto all'esclusività nella gestione e permanenza con il figlio. Nel caso in cui il genitore assegnatario del turno di permanenza presso l'abitazione familiare trascorra fuori sede il tempo di sua spettanza con il figlio (ad esempio per cause personali, professionali o di altra natura, ivi compreso il caso in cui egli intenda trascorrere con il figlio un fine settimana o altro periodo fuori sede), l'altro genitore potrà accedere all'abitazione previa semplice comunicazione scritta tramite SMS o altro mezzo rapido di messaggistica, al fine di consentire una corretta organizzazione e rispetto reciproco, ma non potrà soggiornare nella casa familiare durante tale assenza, salvo espresso e specifico accordo scritto tra le parti. In ogni caso, anche nei fine settimana o nei periodi di permanenza esclusiva del minore con uno dei genitori, non potrà essere vietato l'accesso all'abitazione per motivi urgenti o necessari, purché sia dato preavviso all'altro genitore. Le parti riconoscono che la presente clausola si fonda sul principio di collaborazione, rispetto e buon senso, impegnandosi entrambe a non accedere improvvisamente o senza preavviso all'abitazione, se non nei casi di estrema necessità e urgenza, al fine di tutelare la serenità del minore e garantire la cogestione pacifica dello spazio familiare.
3) Durante ponti e festività scolastiche brevi, i genitori non seguiranno lo schema fisso di cui al punto che precede, ma si divideranno equitativamente i giorni.
4) Le vacanze natalizie saranno ripartite ad anni alterni in modo equo, così da garantire equa rotazione nella fruizione delle festività. Il periodo compreso tra il 23 dicembre e il 6 gennaio sarà ripartito tra i genitori con cadenza alternata annuale, come di seguito specificato: a. il genitore che terrà con sé il minore nei giorni 23 e 24 dicembre avrà diritto a trascorrere con il figlio anche i giorni dell'Epifania, ossia 5 e 6 gennaio;
b. il genitore che avrà in affidamento il minore nei giorni 25 e 26 dicembre avrà diritto a trascorrere con il minore i giorni 31 dicembre e 1 gennaio. Il genitore che trascorrerà col minore il Capodanno lo terrà con sé per un periodo pari a sette giorni consecutivi, con flessibilità di 1 o 2 giorni, previo tempestivo reciproco accordo tra i genitori, qualora ciò si renda necessario per esigenze documentate quali viaggi o vacanze programmate. La calendarizzazione annuale delle festività natalizie dovrà essere concordata tra le parti non appena reso disponibile il calendario scolastico del minore e, in ogni caso, entro e non oltre il 30 settembre di ciascun anno: anche eventuali vacanze di Natale dovranno essere comunicate all'altro genitore entro tale data (30.09). Per l'anno in corso, le parti concordano la seguente articolazione: 23-24 dicembre: sarà con la madre;
Per_1
25-26 dicembre: sarà con il padre;
Per_1
27-28-29 dicembre: sarà con la madre;
Per_1
30-31 dicembre – 1-2-3-4 gennaio: sarà con il padre;
Per_1
5-6 gennaio: sarà con la madre. Per_1
5) I genitori, ad anni alterni, trascorreranno il giorno di Pasqua col figlio, dividendo a metà il residuo periodo di pausa scolastica. Eventuali vacanze pasquali dovranno essere comunicate all'altro genitore entro il mese di settembre dell'anno precedente.
6) Nei mesi di giugno e luglio, ovvero dalla chiusura delle scuole, i genitori si alterneranno settimanalmente. Resta facoltà di ciascun genitore, nella settimana di sua spettanza, iscrivere il minore a un centro estivo a proprie spese, valutandone l'opportunità in accordo con l'altro genitore. 7) Nel mese di agosto ciascun genitore avrà due settimane consecutive di permanenza con il minore. Le vacanze estive dovranno essere comunicate all'altro genitore almeno sei mesi prima. Prima della partenza per le vacanze estive, il genitore che avrà con sé il minore comunicherà all'altro genitore la destinazione e il nome della struttura ove alloggerà il minore. I genitori trascorreranno il giorno di ferragosto col bambino ad anni alterni.
8) Il giorno del suo compleanno (24 aprile) il figlio lo trascorrerà con entrambi i genitori. Per_1
In occasione di ricorrenze personali significative, quali il compleanno del genitore o di un suo familiare, i genitori concordano acchè il genitore interessato trascorra del tempo con il figlio, anche se ciò comporta uno scambio di turno con l'altro genitore in deroga al calendario ordinario: sul punto le parti si impegnano a collaborare e a concordare preventivamente, almeno con 7 (sette) giorni di anticipo, le modalità di recupero del tempo non fruito e/o scambio di visita. 9) Le parti concordano che tutte le comunicazioni aventi ad oggetto richieste di modifiche dei turni di permanenza con il figlio , di cui allo schema su riportato, nonché quelle relative alla definizione, Per_1 organizzazione e suddivisione dei periodi di sospensione dell'attività scolastica (vacanze natalizie, pasquali, estive, ponti, festività), dovranno avvenire esclusivamente a mezzo posta elettronica agli indirizzi
(madre) e (padre) reciprocamente riconosciuti dalle Email_1 Email_2 parti. Ciascun genitore si impegna a fornire riscontro scritto, positivo o negativo che sia, entro e non oltre 7 (sette) giorni solari dal ricevimento della richiesta.
10) La madre contribuirà per il 50% alle spese della casa familiare (luce, gas, spese condominiali ordinarie, internet e TARI), che corrisponderà entro 15 giorni dalla richiesta documentata.
11) Le spese alimentari quotidiane per il minore saranno sostenute in via prevalente dalla madre, quale percettrice dell'assegno unico nella misura del 100%. Il padre contribuirà in via residuale alle predette spese provvedendovi personalmente e direttamente nel tempo in cui avrà con sé il figlio.
12) Le spese sia ordinarie (escluse le spese alimentari di cui al punto che precede) sia straordinarie (es. mediche non mutuabili, scolastiche, extrascolastiche, attività sportive) saranno suddivise al 50%, previo accordo.
13) L'assegno unico sarà percepito dalla madre nella misura del 100%.
14) I genitori autorizzano sin d'ora il rilascio del passaporto per il minore. Entrambi autorizzano i viaggi all'interno dell'Unione Europea anche senza ulteriore autorizzazione specifica. Per gli spostamenti del minore in ambito regionale (Lombardia), non sarà necessario darne comunicazione all'altro genitore. Per gli spostamenti del minore fuori dalla regione Lombardia e in territorio italiano, sarà sufficiente che il genitore che avrà con sé il minore comunichi entro il giorno della partenza all'altro genitore la provincia di destinazione. Per gli spostamenti del minore fuori dall'Italia ma sempre nell'ambito dell'Unione Europea, come già statuito al punto 7), il genitore interessato dovrà comunicare all'altro genitore la destinazione e il nome della struttura ove alloggerà il minore subito dopo la prenotazione e prima della partenza.
15) Per i viaggi extra UE, i genitori si riservano di valutare congiuntamente, di volta in volta, l'opportunità di autorizzare o meno il viaggio, tenendo conto della destinazione, delle condizioni sanitarie e di sicurezza del luogo, nonché dell'età e delle condizioni di salute del minore, al fine di garantirne la piena tutela e il benessere psico-fisico. Il consenso o il dissenso dovrà essere comunicato per iscritto entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta.
- PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI: 16) Il signor assumerà ogni onere anagrafico e veterinario del cane di famiglia. Parte_2
Il cane continuerà a vivere stabilmente nella casa familiare insieme al minore. In caso di viaggi o assenze prolungate del minore, sarà il padre a occuparsi direttamente del cane. 17) Presso l'abitazione familiare ove continuerà a vivere il minore in Vimodrone, via Achille Grandi n. 30 non potranno accedere persone diverse dalla schiera di parenti e amici né potranno accedervi i nuovi rispettivi compagni dei ricorrenti.
- COMPENSARE integralmente tra le parti le spese di lite MOTIVI DELLA DECISIONE I. La domanda è fondata. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e del figlio minore ( , 24.4.2020) e, per Per_1 le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi. II. Le spese del giudizio, considerata la natura della controversia, si dichiarano interamente compensate.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 Pt_2
, con ricorso depositato in data 23/07/2025, così provvede: Parte_2
I. Prende atto dell'accordo, alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio. Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 11 dicembre 2025 Il Giudice est. Camilla Filauro Il Presidente Carmen Arcellaschi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MONZA QUARTA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 5152/2025 R.G. vertente tra: (C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
19/09/1989 e
(C.F. ), nato a [...] il [...], entrambi Parte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. Tiziana Lucarelli, elettivamente domiciliato in Lissone, via Padre Reginaldo Giuliani n.33 presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza
OGGETTO: regolamentazione dei rapporti relativi a figli nati fuori dal matrimonio CONCLUSIONI CONGIUNTE
1) Affidare il minore ad entrambi i genitori in regime di affidamento condiviso, con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, ai sensi dell'art. 337-ter cod. civ. Le decisioni di maggiore interesse per il minore, ivi comprese, a titolo esemplificativo, quelle relative alla scelta dell'istituto scolastico, dell'indirizzo di studi, dell'attività sportiva, dell'educazione religiosa, nonché alle cure mediche non urgenti, saranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle inclinazioni, attitudini e necessità del figlio, nel rispetto del suo primario e superiore interesse. Le parti si obbligano, altresì, a collaborare in un clima di rispetto e responsabilità reciproca, evitando conflitti e scelte unilaterali e favorendo il pieno sviluppo della personalità del minore in un contesto sereno e armonioso.
2) Disporre che il minore resti stabilmente collocato presso la casa familiare in Vimodrone (MI), via Achille Grandi n. 30, ove continuerà a vivere, al fine di assicurargli stabilità, continuità e regolarità di vita nel proprio ambiente domestico. I genitori si alterneranno nella cura del figlio secondo la turnazione di seguito indicata:
• il genitore che inizia il weekend ritirerà il minore il venerdì all'uscita da scuola e lo accompagnerà il lunedì mattina;
• durante la settimana, l'altro genitore si alternerà giornalmente, ritirando il minore all'uscita da scuola, pernottando con lui presso la casa familiare e riaccompagnandolo il giorno successivo;
• quindi il lunedì pomeriggio l'altro genitore ritirerà il bambino all'uscita da scuola e lo terrà con sé fino al mattino seguente, allorquando lo accompagnerà a scuola e stesso schema alternato varrà per i giorni seguenti sino al venerdì;
• la turnazione seguirà un'alternanza settimanale, con passaggio ogni venerdì. In caso di malattia del minore, il genitore che avrebbe dovuto accompagnarlo a scuola resta con lui fino alle ore 13.00, allorquando arriva l'altro genitore, che avrebbe dovuto ritirare il minore a scuola. Considerata l'alternanza genitoriale, le parti convengono che nei giorni feriali (da lunedì al venerdì) non sussiste alcun divieto di accesso da parte di ciascun genitore presso l'abitazione familiare: tale accesso potrà avvenire per esigenze personali o domestiche, salvo qualora il minore sia presente in casa ed affidato alle cure dell'altro genitore, avendo quest'ultimo diritto all'esclusività nella gestione e permanenza con il figlio. Nel caso in cui il genitore assegnatario del turno di permanenza presso l'abitazione familiare trascorra fuori sede il tempo di sua spettanza con il figlio (ad esempio per cause personali, professionali o di altra natura, ivi compreso il caso in cui egli intenda trascorrere con il figlio un fine settimana o altro periodo fuori sede), l'altro genitore potrà accedere all'abitazione previa semplice comunicazione scritta tramite SMS o altro mezzo rapido di messaggistica, al fine di consentire una corretta organizzazione e rispetto reciproco, ma non potrà soggiornare nella casa familiare durante tale assenza, salvo espresso e specifico accordo scritto tra le parti. In ogni caso, anche nei fine settimana o nei periodi di permanenza esclusiva del minore con uno dei genitori, non potrà essere vietato l'accesso all'abitazione per motivi urgenti o necessari, purché sia dato preavviso all'altro genitore. Le parti riconoscono che la presente clausola si fonda sul principio di collaborazione, rispetto e buon senso, impegnandosi entrambe a non accedere improvvisamente o senza preavviso all'abitazione, se non nei casi di estrema necessità e urgenza, al fine di tutelare la serenità del minore e garantire la cogestione pacifica dello spazio familiare.
3) Durante ponti e festività scolastiche brevi, i genitori non seguiranno lo schema fisso di cui al punto che precede, ma si divideranno equitativamente i giorni.
4) Le vacanze natalizie saranno ripartite ad anni alterni in modo equo, così da garantire equa rotazione nella fruizione delle festività. Il periodo compreso tra il 23 dicembre e il 6 gennaio sarà ripartito tra i genitori con cadenza alternata annuale, come di seguito specificato: a. il genitore che terrà con sé il minore nei giorni 23 e 24 dicembre avrà diritto a trascorrere con il figlio anche i giorni dell'Epifania, ossia 5 e 6 gennaio;
b. il genitore che avrà in affidamento il minore nei giorni 25 e 26 dicembre avrà diritto a trascorrere con il minore i giorni 31 dicembre e 1 gennaio. Il genitore che trascorrerà col minore il Capodanno lo terrà con sé per un periodo pari a sette giorni consecutivi, con flessibilità di 1 o 2 giorni, previo tempestivo reciproco accordo tra i genitori, qualora ciò si renda necessario per esigenze documentate quali viaggi o vacanze programmate. La calendarizzazione annuale delle festività natalizie dovrà essere concordata tra le parti non appena reso disponibile il calendario scolastico del minore e, in ogni caso, entro e non oltre il 30 settembre di ciascun anno: anche eventuali vacanze di Natale dovranno essere comunicate all'altro genitore entro tale data (30.09). Per l'anno in corso, le parti concordano la seguente articolazione: 23-24 dicembre: sarà con la madre;
Per_1
25-26 dicembre: sarà con il padre;
Per_1
27-28-29 dicembre: sarà con la madre;
Per_1
30-31 dicembre – 1-2-3-4 gennaio: sarà con il padre;
Per_1
5-6 gennaio: sarà con la madre. Per_1
5) I genitori, ad anni alterni, trascorreranno il giorno di Pasqua col figlio, dividendo a metà il residuo periodo di pausa scolastica. Eventuali vacanze pasquali dovranno essere comunicate all'altro genitore entro il mese di settembre dell'anno precedente.
6) Nei mesi di giugno e luglio, ovvero dalla chiusura delle scuole, i genitori si alterneranno settimanalmente. Resta facoltà di ciascun genitore, nella settimana di sua spettanza, iscrivere il minore a un centro estivo a proprie spese, valutandone l'opportunità in accordo con l'altro genitore. 7) Nel mese di agosto ciascun genitore avrà due settimane consecutive di permanenza con il minore. Le vacanze estive dovranno essere comunicate all'altro genitore almeno sei mesi prima. Prima della partenza per le vacanze estive, il genitore che avrà con sé il minore comunicherà all'altro genitore la destinazione e il nome della struttura ove alloggerà il minore. I genitori trascorreranno il giorno di ferragosto col bambino ad anni alterni.
8) Il giorno del suo compleanno (24 aprile) il figlio lo trascorrerà con entrambi i genitori. Per_1
In occasione di ricorrenze personali significative, quali il compleanno del genitore o di un suo familiare, i genitori concordano acchè il genitore interessato trascorra del tempo con il figlio, anche se ciò comporta uno scambio di turno con l'altro genitore in deroga al calendario ordinario: sul punto le parti si impegnano a collaborare e a concordare preventivamente, almeno con 7 (sette) giorni di anticipo, le modalità di recupero del tempo non fruito e/o scambio di visita. 9) Le parti concordano che tutte le comunicazioni aventi ad oggetto richieste di modifiche dei turni di permanenza con il figlio , di cui allo schema su riportato, nonché quelle relative alla definizione, Per_1 organizzazione e suddivisione dei periodi di sospensione dell'attività scolastica (vacanze natalizie, pasquali, estive, ponti, festività), dovranno avvenire esclusivamente a mezzo posta elettronica agli indirizzi
(madre) e (padre) reciprocamente riconosciuti dalle Email_1 Email_2 parti. Ciascun genitore si impegna a fornire riscontro scritto, positivo o negativo che sia, entro e non oltre 7 (sette) giorni solari dal ricevimento della richiesta.
10) La madre contribuirà per il 50% alle spese della casa familiare (luce, gas, spese condominiali ordinarie, internet e TARI), che corrisponderà entro 15 giorni dalla richiesta documentata.
11) Le spese alimentari quotidiane per il minore saranno sostenute in via prevalente dalla madre, quale percettrice dell'assegno unico nella misura del 100%. Il padre contribuirà in via residuale alle predette spese provvedendovi personalmente e direttamente nel tempo in cui avrà con sé il figlio.
12) Le spese sia ordinarie (escluse le spese alimentari di cui al punto che precede) sia straordinarie (es. mediche non mutuabili, scolastiche, extrascolastiche, attività sportive) saranno suddivise al 50%, previo accordo.
13) L'assegno unico sarà percepito dalla madre nella misura del 100%.
14) I genitori autorizzano sin d'ora il rilascio del passaporto per il minore. Entrambi autorizzano i viaggi all'interno dell'Unione Europea anche senza ulteriore autorizzazione specifica. Per gli spostamenti del minore in ambito regionale (Lombardia), non sarà necessario darne comunicazione all'altro genitore. Per gli spostamenti del minore fuori dalla regione Lombardia e in territorio italiano, sarà sufficiente che il genitore che avrà con sé il minore comunichi entro il giorno della partenza all'altro genitore la provincia di destinazione. Per gli spostamenti del minore fuori dall'Italia ma sempre nell'ambito dell'Unione Europea, come già statuito al punto 7), il genitore interessato dovrà comunicare all'altro genitore la destinazione e il nome della struttura ove alloggerà il minore subito dopo la prenotazione e prima della partenza.
15) Per i viaggi extra UE, i genitori si riservano di valutare congiuntamente, di volta in volta, l'opportunità di autorizzare o meno il viaggio, tenendo conto della destinazione, delle condizioni sanitarie e di sicurezza del luogo, nonché dell'età e delle condizioni di salute del minore, al fine di garantirne la piena tutela e il benessere psico-fisico. Il consenso o il dissenso dovrà essere comunicato per iscritto entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta.
- PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI: 16) Il signor assumerà ogni onere anagrafico e veterinario del cane di famiglia. Parte_2
Il cane continuerà a vivere stabilmente nella casa familiare insieme al minore. In caso di viaggi o assenze prolungate del minore, sarà il padre a occuparsi direttamente del cane. 17) Presso l'abitazione familiare ove continuerà a vivere il minore in Vimodrone, via Achille Grandi n. 30 non potranno accedere persone diverse dalla schiera di parenti e amici né potranno accedervi i nuovi rispettivi compagni dei ricorrenti.
- COMPENSARE integralmente tra le parti le spese di lite MOTIVI DELLA DECISIONE I. La domanda è fondata. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e del figlio minore ( , 24.4.2020) e, per Per_1 le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi. II. Le spese del giudizio, considerata la natura della controversia, si dichiarano interamente compensate.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 Pt_2
, con ricorso depositato in data 23/07/2025, così provvede: Parte_2
I. Prende atto dell'accordo, alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio. Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 11 dicembre 2025 Il Giudice est. Camilla Filauro Il Presidente Carmen Arcellaschi