Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 02/03/2026, n. 1631
CS
Rigetto
Sentenza 2 marzo 2026

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  • Rigettato
    Violazione e/o erronea applicazione degli artt. 10, 11 e 43 nonché 39 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza. Eccesso di potere per difetto di motivazione, difetto di istruttoria e travisamento dei fatti. Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Violazione dei principi di proporzionalità, logicità e ragionevolezza.

    Il provvedimento impugnato è adeguatamente motivato. La condotta di lasciare l'auto incustodita con i fucili all'interno, facilmente accessibili, dimostra scarsa accortezza e diligenza nella custodia delle armi, configurando un giudizio di inaffidabilità. L'autonomia del procedimento amministrativo da quello penale esclude la necessità di un comprovato abuso o pericolosità sociale.

  • Rigettato
    Violazione e/o erronea applicazione dell'art. 54 c.p.

    Il Questore non aveva l'onere di valutare profili di ipotetica impunibilità penale, ma solo la situazione complessiva ai fini dell'affidabilità. Anche ammettendo la ricostruzione dei fatti, l'appellante avrebbe potuto adottare misure più caute come chiudere il finestrino o portare i fucili all'interno del bar.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 02/03/2026, n. 1631
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 1631
    Data del deposito : 2 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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