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Rigetto
Sentenza 2 marzo 2026
Rigetto
Sentenza 2 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 02/03/2026, n. 1631 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1631 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01870/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 02/03/2026
N. 01631 /2026 REG.PROV.COLL. N. 01870/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1870 del 2025, proposto dal signor-OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avocato Vito Andrea Auletta, con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Giovanni Battista Conte in Roma, Via
Ennio Quirino Visconti, n. 99 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di
Giustizia;
contro la Questura della Provincia di Matera, in persona del Questore pro tempore, e il
Ministero dell'interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, Via dei Portoghesi,
n. 12 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma N. 01870/2025 REG.RIC.
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, Sezione I, 2 gennaio 2025, n. 2, resa tra le parti, notificata il 9 gennaio 2025 e concernente la revoca della licenza di porto di fucile uso caccia;
Visto il ricorso in appello e relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'atto di costituzione della Questura di Matera e del Ministero dell'interno;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 febbraio 2026 il consigliere LU Di
MO e viste le conclusioni delle parti come in atti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Oggetto del presente giudizio è la verifica della legittimità della revoca della licenza di porto d'armi per uso sportivo motivata sulla base dell'inaffidabilità del titolare.
2. La vicenda per cui è causa origina da un controllo effettuato da parte dei Carabinieri della Stazione di -OMISSIS-, che, in occasione di normale attività sul territorio, il 28 dicembre 2023 hanno notato una vettura, a seguito di verifiche risultata intestata all'appellante, parcheggiata in prossimità di un bar con le portiere chiuse senza la sicura inserita e con il finestrino dal lato di guida abbassato, nella quale sono stati rinvenuti due fucili uso caccia, uno contenuto in una custodia ben visibile dall'esterno e l'altro posto dietro il sedile di guida.
A seguito della segnalazione di quanto verificatosi all'Autorità di P.S., con provvedimento del 20 febbraio 2024, il Questore di Matera ha disposto la revoca del titolo abilitativo rilasciato in favore dell'attuale appellante e, con provvedimento del
2 maggio 2024, la Prefettura di Matera ha disposto nei suoi confronti il divieto di detenere armi e munizioni. N. 01870/2025 REG.RIC.
Contro il decreto del Questore ha proposto ricorso l'attuale appellante dinanzi al Tar
Basilicata, che lo ha respinto con sentenza 2 gennaio 2025, n. 2, oggetto del presente giudizio.
3. Con atto notificato e depositato il 6 marzo 2025, l'appellante ha impugnato, chiedendone la riforma, la citata decisione di prime cure, affidando il gravame a due motivi, con i quali, anche in chiave critica della decisione del Tar, ripropone le censure dedotte dinanzi al primo giudice, lamentando:
“1. Violazione e/o erronea applicazione degli artt. 10, 11 e 43 nonché 39 del Testo
Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza. Eccesso di potere per difetto di motivazione, difetto di istruttoria e travisamento dei fatti. Eccesso di potere per difetto di istruttoria.
Violazione dei principi di proporzionalità, logicità e ragionevolezza.”: la sentenza sarebbe da riformare perché il Tribunale territoriale, muovendo dalla ricostruzione dei fatti di cui alla nota dei Carabinieri n. prot. 55/5-2 del 28 dicembre 2023, nella quale si sostanzia la proposta di revoca della licenza, avrebbe erroneamente applicato le disposizioni in materia, limitandosi a ritenere che la Questura di Matera avesse correttamente operato un giudizio prognostico di inaffidabilità dell'appellante basata
(soltanto) sulla sua condotta, “consistita nell'aver lasciato il fucile (essendo irrilevante la sua collocazione) nell'autoveicolo incustodito durante la sosta in un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande che costituirebbe circostanza indicativa di superficialità e scarsa diligenza nella tenuta e conservazione delle armi”
(cfr. pagina 11 dell'appello) e senza aver considerato il comportamento tenuto negli anni dall'interessato, titolare della licenza di fucile uso caccia senza alcuna contestazione da parte delle Autorità;
“2. Violazione e/o erronea applicazione dell'art. 54 c.p. rubricato ”: da un concorrente profilo, il primo giudice non avrebbe adeguatamente valorizzato che la sosta al bar si era resa necessaria per consentire al nipote dell'appellante di poter assumere urgentemente un medicinale per far fronte ad un N. 01870/2025 REG.RIC.
grave episodio collegato al diabete da cui risulta affetto, con conseguente erronea applicazione della norma penale che esclude la punibilità di colui che abbia commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona.
4. Si sono costituiti in giudizio la Questura di Matera e il Ministero dell'interno con atto di stile depositato il 12 marzo 2025, l'appellante ha depositato memoria ex articolo
73 c.p.a. il 29 dicembre 2025 e all'udienza del 19 febbraio 2026 la causa è passata in decisione.
5. Deve preliminarmente essere dichiarata inammissibile la produzione documentale depositata dall'appellante il 29 dicembre 2025 in violazione dell'articolo 73, comma
1, c.p.a., pur trattandosi della sentenza 11 luglio 2025, n. 685, con la quale il Tribunale di Matera ha revocato il decreto penale di condanna emesso nei confronti dell'appellante.
6. Prima di esaminare nel merito il gravame, va in premessa osservato che il porto d'armi non costituisce un diritto assoluto (Corte costituzionale, 16 dicembre 1993, n.
440), ma una deroga alla regola generale di divieto di detenzione delle armi.
Nell'ambito dell'esercizio di una sua lata discrezionalità (Corte costituzionale, 20 marzo 2019, n. 109), l'Amministrazione può concedere la relativa autorizzazione, laddove siano sussistenti specifiche ragioni e, comunque, siano esclusi rischi anche potenziali per la sicurezza e l'ordine pubblico, sulla base della valutazione anche in chiave prospettica dell'affidabilità del soggetto che richiede l'autorizzazione.
In questo quadro di riferimento, la giurisprudenza ha stabilito che “il giudizio che compie l'Autorità di pubblica sicurezza è espressione di una valutazione ampiamente discrezionale, che presuppone un'analisi comparativa dell'interesse pubblico primario, degli interessi pubblici secondari, nonché degli interessi dei privati, oltre che un giudizio di completa affidabilità del soggetto istante basato su rigorosi parametri tecnici”, considerato che la peculiarità dell'istituto “deriva dal fatto che, N. 01870/2025 REG.RIC.
stante l'assenza di un diritto assoluto al porto d'armi, nella valutazione comparativa degli interessi coinvolti assume carattere prevalente, nella scelta selettiva dell'Amministrazione, quello di rilievo pubblico, inerente alla sicurezza e all'incolumità delle persone, rispetto a quello del privato” e tenuto anche conto che
“l'apprezzamento discrezionale rimesso all'Autorità di pubblica sicurezza involge soprattutto il giudizio di affidabilità del soggetto che detiene o aspira a ottenere il porto d'armi” (cfr. per tutte, Consiglio di Stato, sezione III, 7 dicembre 2023, n.
10618).
La Sezione ha altresì stabilito che, “ai sensi degli artt. 11, 39 e 43, r.d. 18 giugno 1931,
n. 773 (c.d. T.U.L.P.S.), l'Amministrazione può legittimamente fondare il giudizio di
“non affidabilità” del titolare del porto d'armi valorizzando il verificarsi di situazioni genericamente non ascrivibili alla “buona condotta” dell'interessato, non rendendosi necessario al riguardo né un giudizio di pericolosità sociale del soggetto né un comprovato abuso nell'utilizzo delle armi (Cons. Stato, sez. III, n. 2987 del 2014; n.
4121 del 2014; n. 4518 del 2016; sez. VI, -OMISSIS-; n. 4955 del 2018; n. 6812 del
2018)”, sussistendo soltanto “in capo all'Amministrazione l'obbligo di valutare, con la discrezionalità tipica sottesa al rilascio delle autorizzazioni di polizia, la specchiatezza del richiedente, non in termini assoluti e lato sensu etici, bensì con un approccio finalistico, in funzione proprio dei contenuti specifici della richiesta avanzata”, potendo la revoca della licenza essere “sufficientemente sorretta da valutazioni della capacità di abuso fondate su considerazioni probabilistiche e su circostanze di fatto assistite da meri elementi di fumus, rispetto alle quali l'espansione della sfera di libertà dell'individuo è destinata a recedere di fronte al bene della sicurezza collettiva, dovendo l'interessato essere una persona esente da mende e al di sopra di ogni sospetto e/o indizio negativo e nei confronti della quale esiste l'assoluta sicurezza circa il corretto uso delle armi, in modo da scongiurare dubbi e perplessità N. 01870/2025 REG.RIC.
sotto il profilo dell'ordine pubblico e della tranquilla convivenza della collettività”
(Consiglio di Stato, sezione III, 22 aprile 2024, n. 3585).
In altre parole, “l'Amministrazione può legittimamente fondare il giudizio di “non affidabilità” del titolare del porto d'armi valorizzando il verificarsi di situazioni genericamente non ascrivibili alla “buona condotta” dell'interessato, non rendendosi necessario al riguardo né un giudizio di pericolosità sociale del soggetto, né un comprovato abuso nell'utilizzo delle armi in quanto, ai fini della revoca della licenza,
l'Autorità di pubblica sicurezza può apprezzare discrezionalmente, quali indici rivelatori della possibilità d'abuso delle armi, fatti o episodi anche privi di rilievo penale, indipendentemente dalla riconducibilità degli stessi alla responsabilità dell'interessato” (Consiglio di tato, sezione III, 19 luglio 2024, n. 6530).
7. Calata la fattispecie concreta in esame nell'alveo dei canoni ermeneutici così ricostruiti, la sentenza impugnata va confermata e l'appello non può trovare accoglimento.
8. Il provvedimento impugnato in prime cure risulta adeguatamente motivato e la decisione impugnata è esente dal vizio denunciato col primo motivo di appello.
Dalla nota dei Carabinieri del 28 dicembre 2023, che fa piena prova di quanto in essa rappresentato fino a querela di falso, nonché dai reperti fotografici ad essa allegati, emerge che l'appellante ha lasciato la propria vettura con le portiere chiuse senza la sicura e con il finestrino aperto, dal quale era possibile per chiunque impossessarsi del fucile del nipote dell'appellante e, dopo aver potuto aprire agevolmente la portiera, anche di quello dell'interessato.
Acclarata l'autonomia del procedimento amministrativo da quello (eventualmente) penale come sopra osservato, il giudizio di inaffidabilità nel caso concreto in esame si fonda non sul pericolo di abuso delle armi, ma sulla scarsa accortezza, prudenza e diligenza con cui il fucile è stato custodito. N. 01870/2025 REG.RIC.
A più forte ragione il provvedimento impugnato in prime cure risulta immune dai vizi denunciati, considerando che la mancanza di misure atte a garantire la sorveglianza delle armi riguarda non solo il fucile dell'appellante ma anche quello di proprietà del nipote e che sarebbe stato facilmente asportabile dal finestrino della vettura rimasto aperto.
9. Anche il secondo mezzo è infondato.
Ritiene l'appellante che il Tribunale territoriale avrebbe erroneamente omesso di applicare l'articolo 52 c.p., a mente del quale “non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo.”
Trattandosi di provvedimento amministrativo, il Questore procedente non aveva altro onere che quello di valutare la situazione complessiva per come era stata rappresentata dai Carabinieri ai fini dell'accertamento delle condizioni di affidabilità del titolare della licenza, non potendo apprezzare profili di ipotetica impunibilità (penale), che poteva essere, semmai, accertata dal giudice penale.
Si limita il Collegio ad osservare che, anche a considerare attendibile la ricostruzione dei fatti propugnata dall'appellante, sarebbe stato agevole per lui evitare di lasciare la vettura con le portiere chiuse senza la sicura ed assicurarsi, quanto meno, di chiudere il finestrino, ovvero portare il suo fucile e quello del nipote in difficoltà nel bar dove sono stati trovati dai militari dell'Arma.
Ne deriva che dal provvedimento impugnato emerge un quadro di inaffidabilità adeguatamente delineato dal Questore, non risultando necessario alcun ulteriore approfondimento istruttorio in questa sede con la prova testimoniale richiesta dall'appellante, che va respinta.
10. In base a tutte le considerazioni che precedono, in conclusione, l'appello non può trovare accoglimento. N. 01870/2025 REG.RIC.
11. Le spese del presente grado, tuttavia, possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese del presente grado compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento
(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l'appellante e le persone citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NI D'EL, Presidente F/F
Ezio Fedullo, Consigliere
LU Di MO, Consigliere, Estensore
Raffaello Scarpato, Consigliere
Roberto Prossomariti, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
LU Di MO NI D'EL N. 01870/2025 REG.RIC.
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Pubblicato il 02/03/2026
N. 01631 /2026 REG.PROV.COLL. N. 01870/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1870 del 2025, proposto dal signor-OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avocato Vito Andrea Auletta, con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Giovanni Battista Conte in Roma, Via
Ennio Quirino Visconti, n. 99 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di
Giustizia;
contro la Questura della Provincia di Matera, in persona del Questore pro tempore, e il
Ministero dell'interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, Via dei Portoghesi,
n. 12 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma N. 01870/2025 REG.RIC.
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, Sezione I, 2 gennaio 2025, n. 2, resa tra le parti, notificata il 9 gennaio 2025 e concernente la revoca della licenza di porto di fucile uso caccia;
Visto il ricorso in appello e relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'atto di costituzione della Questura di Matera e del Ministero dell'interno;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 febbraio 2026 il consigliere LU Di
MO e viste le conclusioni delle parti come in atti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Oggetto del presente giudizio è la verifica della legittimità della revoca della licenza di porto d'armi per uso sportivo motivata sulla base dell'inaffidabilità del titolare.
2. La vicenda per cui è causa origina da un controllo effettuato da parte dei Carabinieri della Stazione di -OMISSIS-, che, in occasione di normale attività sul territorio, il 28 dicembre 2023 hanno notato una vettura, a seguito di verifiche risultata intestata all'appellante, parcheggiata in prossimità di un bar con le portiere chiuse senza la sicura inserita e con il finestrino dal lato di guida abbassato, nella quale sono stati rinvenuti due fucili uso caccia, uno contenuto in una custodia ben visibile dall'esterno e l'altro posto dietro il sedile di guida.
A seguito della segnalazione di quanto verificatosi all'Autorità di P.S., con provvedimento del 20 febbraio 2024, il Questore di Matera ha disposto la revoca del titolo abilitativo rilasciato in favore dell'attuale appellante e, con provvedimento del
2 maggio 2024, la Prefettura di Matera ha disposto nei suoi confronti il divieto di detenere armi e munizioni. N. 01870/2025 REG.RIC.
Contro il decreto del Questore ha proposto ricorso l'attuale appellante dinanzi al Tar
Basilicata, che lo ha respinto con sentenza 2 gennaio 2025, n. 2, oggetto del presente giudizio.
3. Con atto notificato e depositato il 6 marzo 2025, l'appellante ha impugnato, chiedendone la riforma, la citata decisione di prime cure, affidando il gravame a due motivi, con i quali, anche in chiave critica della decisione del Tar, ripropone le censure dedotte dinanzi al primo giudice, lamentando:
“1. Violazione e/o erronea applicazione degli artt. 10, 11 e 43 nonché 39 del Testo
Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza. Eccesso di potere per difetto di motivazione, difetto di istruttoria e travisamento dei fatti. Eccesso di potere per difetto di istruttoria.
Violazione dei principi di proporzionalità, logicità e ragionevolezza.”: la sentenza sarebbe da riformare perché il Tribunale territoriale, muovendo dalla ricostruzione dei fatti di cui alla nota dei Carabinieri n. prot. 55/5-2 del 28 dicembre 2023, nella quale si sostanzia la proposta di revoca della licenza, avrebbe erroneamente applicato le disposizioni in materia, limitandosi a ritenere che la Questura di Matera avesse correttamente operato un giudizio prognostico di inaffidabilità dell'appellante basata
(soltanto) sulla sua condotta, “consistita nell'aver lasciato il fucile (essendo irrilevante la sua collocazione) nell'autoveicolo incustodito durante la sosta in un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande che costituirebbe circostanza indicativa di superficialità e scarsa diligenza nella tenuta e conservazione delle armi”
(cfr. pagina 11 dell'appello) e senza aver considerato il comportamento tenuto negli anni dall'interessato, titolare della licenza di fucile uso caccia senza alcuna contestazione da parte delle Autorità;
“2. Violazione e/o erronea applicazione dell'art. 54 c.p. rubricato ”: da un concorrente profilo, il primo giudice non avrebbe adeguatamente valorizzato che la sosta al bar si era resa necessaria per consentire al nipote dell'appellante di poter assumere urgentemente un medicinale per far fronte ad un N. 01870/2025 REG.RIC.
grave episodio collegato al diabete da cui risulta affetto, con conseguente erronea applicazione della norma penale che esclude la punibilità di colui che abbia commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona.
4. Si sono costituiti in giudizio la Questura di Matera e il Ministero dell'interno con atto di stile depositato il 12 marzo 2025, l'appellante ha depositato memoria ex articolo
73 c.p.a. il 29 dicembre 2025 e all'udienza del 19 febbraio 2026 la causa è passata in decisione.
5. Deve preliminarmente essere dichiarata inammissibile la produzione documentale depositata dall'appellante il 29 dicembre 2025 in violazione dell'articolo 73, comma
1, c.p.a., pur trattandosi della sentenza 11 luglio 2025, n. 685, con la quale il Tribunale di Matera ha revocato il decreto penale di condanna emesso nei confronti dell'appellante.
6. Prima di esaminare nel merito il gravame, va in premessa osservato che il porto d'armi non costituisce un diritto assoluto (Corte costituzionale, 16 dicembre 1993, n.
440), ma una deroga alla regola generale di divieto di detenzione delle armi.
Nell'ambito dell'esercizio di una sua lata discrezionalità (Corte costituzionale, 20 marzo 2019, n. 109), l'Amministrazione può concedere la relativa autorizzazione, laddove siano sussistenti specifiche ragioni e, comunque, siano esclusi rischi anche potenziali per la sicurezza e l'ordine pubblico, sulla base della valutazione anche in chiave prospettica dell'affidabilità del soggetto che richiede l'autorizzazione.
In questo quadro di riferimento, la giurisprudenza ha stabilito che “il giudizio che compie l'Autorità di pubblica sicurezza è espressione di una valutazione ampiamente discrezionale, che presuppone un'analisi comparativa dell'interesse pubblico primario, degli interessi pubblici secondari, nonché degli interessi dei privati, oltre che un giudizio di completa affidabilità del soggetto istante basato su rigorosi parametri tecnici”, considerato che la peculiarità dell'istituto “deriva dal fatto che, N. 01870/2025 REG.RIC.
stante l'assenza di un diritto assoluto al porto d'armi, nella valutazione comparativa degli interessi coinvolti assume carattere prevalente, nella scelta selettiva dell'Amministrazione, quello di rilievo pubblico, inerente alla sicurezza e all'incolumità delle persone, rispetto a quello del privato” e tenuto anche conto che
“l'apprezzamento discrezionale rimesso all'Autorità di pubblica sicurezza involge soprattutto il giudizio di affidabilità del soggetto che detiene o aspira a ottenere il porto d'armi” (cfr. per tutte, Consiglio di Stato, sezione III, 7 dicembre 2023, n.
10618).
La Sezione ha altresì stabilito che, “ai sensi degli artt. 11, 39 e 43, r.d. 18 giugno 1931,
n. 773 (c.d. T.U.L.P.S.), l'Amministrazione può legittimamente fondare il giudizio di
“non affidabilità” del titolare del porto d'armi valorizzando il verificarsi di situazioni genericamente non ascrivibili alla “buona condotta” dell'interessato, non rendendosi necessario al riguardo né un giudizio di pericolosità sociale del soggetto né un comprovato abuso nell'utilizzo delle armi (Cons. Stato, sez. III, n. 2987 del 2014; n.
4121 del 2014; n. 4518 del 2016; sez. VI, -OMISSIS-; n. 4955 del 2018; n. 6812 del
2018)”, sussistendo soltanto “in capo all'Amministrazione l'obbligo di valutare, con la discrezionalità tipica sottesa al rilascio delle autorizzazioni di polizia, la specchiatezza del richiedente, non in termini assoluti e lato sensu etici, bensì con un approccio finalistico, in funzione proprio dei contenuti specifici della richiesta avanzata”, potendo la revoca della licenza essere “sufficientemente sorretta da valutazioni della capacità di abuso fondate su considerazioni probabilistiche e su circostanze di fatto assistite da meri elementi di fumus, rispetto alle quali l'espansione della sfera di libertà dell'individuo è destinata a recedere di fronte al bene della sicurezza collettiva, dovendo l'interessato essere una persona esente da mende e al di sopra di ogni sospetto e/o indizio negativo e nei confronti della quale esiste l'assoluta sicurezza circa il corretto uso delle armi, in modo da scongiurare dubbi e perplessità N. 01870/2025 REG.RIC.
sotto il profilo dell'ordine pubblico e della tranquilla convivenza della collettività”
(Consiglio di Stato, sezione III, 22 aprile 2024, n. 3585).
In altre parole, “l'Amministrazione può legittimamente fondare il giudizio di “non affidabilità” del titolare del porto d'armi valorizzando il verificarsi di situazioni genericamente non ascrivibili alla “buona condotta” dell'interessato, non rendendosi necessario al riguardo né un giudizio di pericolosità sociale del soggetto, né un comprovato abuso nell'utilizzo delle armi in quanto, ai fini della revoca della licenza,
l'Autorità di pubblica sicurezza può apprezzare discrezionalmente, quali indici rivelatori della possibilità d'abuso delle armi, fatti o episodi anche privi di rilievo penale, indipendentemente dalla riconducibilità degli stessi alla responsabilità dell'interessato” (Consiglio di tato, sezione III, 19 luglio 2024, n. 6530).
7. Calata la fattispecie concreta in esame nell'alveo dei canoni ermeneutici così ricostruiti, la sentenza impugnata va confermata e l'appello non può trovare accoglimento.
8. Il provvedimento impugnato in prime cure risulta adeguatamente motivato e la decisione impugnata è esente dal vizio denunciato col primo motivo di appello.
Dalla nota dei Carabinieri del 28 dicembre 2023, che fa piena prova di quanto in essa rappresentato fino a querela di falso, nonché dai reperti fotografici ad essa allegati, emerge che l'appellante ha lasciato la propria vettura con le portiere chiuse senza la sicura e con il finestrino aperto, dal quale era possibile per chiunque impossessarsi del fucile del nipote dell'appellante e, dopo aver potuto aprire agevolmente la portiera, anche di quello dell'interessato.
Acclarata l'autonomia del procedimento amministrativo da quello (eventualmente) penale come sopra osservato, il giudizio di inaffidabilità nel caso concreto in esame si fonda non sul pericolo di abuso delle armi, ma sulla scarsa accortezza, prudenza e diligenza con cui il fucile è stato custodito. N. 01870/2025 REG.RIC.
A più forte ragione il provvedimento impugnato in prime cure risulta immune dai vizi denunciati, considerando che la mancanza di misure atte a garantire la sorveglianza delle armi riguarda non solo il fucile dell'appellante ma anche quello di proprietà del nipote e che sarebbe stato facilmente asportabile dal finestrino della vettura rimasto aperto.
9. Anche il secondo mezzo è infondato.
Ritiene l'appellante che il Tribunale territoriale avrebbe erroneamente omesso di applicare l'articolo 52 c.p., a mente del quale “non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo.”
Trattandosi di provvedimento amministrativo, il Questore procedente non aveva altro onere che quello di valutare la situazione complessiva per come era stata rappresentata dai Carabinieri ai fini dell'accertamento delle condizioni di affidabilità del titolare della licenza, non potendo apprezzare profili di ipotetica impunibilità (penale), che poteva essere, semmai, accertata dal giudice penale.
Si limita il Collegio ad osservare che, anche a considerare attendibile la ricostruzione dei fatti propugnata dall'appellante, sarebbe stato agevole per lui evitare di lasciare la vettura con le portiere chiuse senza la sicura ed assicurarsi, quanto meno, di chiudere il finestrino, ovvero portare il suo fucile e quello del nipote in difficoltà nel bar dove sono stati trovati dai militari dell'Arma.
Ne deriva che dal provvedimento impugnato emerge un quadro di inaffidabilità adeguatamente delineato dal Questore, non risultando necessario alcun ulteriore approfondimento istruttorio in questa sede con la prova testimoniale richiesta dall'appellante, che va respinta.
10. In base a tutte le considerazioni che precedono, in conclusione, l'appello non può trovare accoglimento. N. 01870/2025 REG.RIC.
11. Le spese del presente grado, tuttavia, possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese del presente grado compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento
(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l'appellante e le persone citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NI D'EL, Presidente F/F
Ezio Fedullo, Consigliere
LU Di MO, Consigliere, Estensore
Raffaello Scarpato, Consigliere
Roberto Prossomariti, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
LU Di MO NI D'EL N. 01870/2025 REG.RIC.
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.