Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VII, sentenza 07/01/2026, n. 132
CGT2
Sentenza 7 gennaio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Tardività deposito controdeduzioni

    La costituzione dell'Agenzia delle Entrate è avvenuta tardivamente e le difese svolte con la memoria di costituzione non sono state considerate.

  • Rigettato
    Nullità della sentenza per motivazione apparente (relationem)

    Le due annualità sono collegate e fondate sugli stessi presupposti di fatto. La ripetizione della motivazione non costituisce indice di omesso esame del ricorso.

  • Rigettato
    Illegittimità per omesso contraddittorio preventivo e mancata formazione del processo verbale di constatazione

    Per i crediti d'imposta interni, al momento dell'emanazione dell'atto, non era richiesto obbligatoriamente il contraddittorio endoprocedimentale o la notifica di un processo verbale di constatazione. L'ascolto della contribuente è stato assicurato tramite la richiesta di documentazione.

  • Rigettato
    Illegittimità per omessa acquisizione del parere del MISE

    L'obbligatorietà del parere del MISE non è prevista dalla legge né dal decreto attuativo. La valutazione della prova compete al contribuente.

  • Rigettato
    Inammissibilità delle attività di ricerca nel settore moda e design al credito d'imposta

    Le attività di ideazione e prototipia nel comparto moda svolte prima del 2019 non rientrano nelle agevolazioni previste dall'art. 3 del D.L. n. 145/2013, in quanto non finalizzate alla risoluzione di un'incertezza tecnica o scientifica.

  • Rigettato
    Inattendibilità della documentazione per le spese extra muros

    La documentazione fornita non è ritenuta attendibile, così come le fatture esibite, per motivi ampiamente illustrati dall'Ufficio.

  • Rigettato
    Omessa pronuncia sulla richiesta di disapplicazione delle sanzioni per obiettiva incertezza normativa

    La richiesta di esclusione della sanzione rimane infondata in quanto non risulta provata l'effettività dello svolgimento dell'attività di ricerca e sviluppo.

  • Rigettato
    Omessa pronuncia sull'errata qualificazione della violazione e illegittimità delle sanzioni

    Il credito è considerato inesistente in quanto manca il presupposto costitutivo e la sua inesistenza non è riscontrabile mediante controlli automatizzati. Le modifiche ordinarie apportate ai prodotti sono escluse dall'agevolazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VII, sentenza 07/01/2026, n. 132
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
    Numero : 132
    Data del deposito : 7 gennaio 2026

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