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Sentenza 8 dicembre 2025
Sentenza 8 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 08/12/2025, n. 1134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1134 |
| Data del deposito : | 8 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 3606/2025 R.G. V.G.
REPUBBLICA ITALIAN
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Venezia, Sezione II Civile, composto dai signori Magistrati:
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente est.
GiudiceDott.ssa Tania Vettore
Dott. Alessandro Cabianca Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso da
, rappresentato e difeso dall'Avv. BRUNELLI FLAMINIA, presso Parte_1
la stessa elettivamente domiciliata, per mandato in calce al ricorso introduttivo,
e
, rappresentati e difesi dall'Avv. BERTUZZI ELISA, presso la stessa Parte_2
elettivamente domiciliata, per mandato in calce al ricorso introduttivo,
Ricorrenti
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero. in punto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni.
Per i ricorrenti congiuntamente
"rinviano integralmente a quanto dedotto in atto introduttivo congiunto ed insistono per l'accoglimento delle conclusioni ivi già formulate."
Per il P.M. intervenuto
"Esprime parere favorevole"
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 11.08.2025 i ricorrenti esponevano di aver, in data
13.09.2003, contratto matrimonio con rito concordatario a Venezia, regolarmente trascritto nel Registro degli atti di matrimonio al n. 59, Parte II, Serie B, anno 2003, del Comune di
Mira; che da tale unione nasceva il figlio minore Per_1 in data 06.04.2011; che, in seguito, era tra loro intervenuta separazione personale protrattasi ininterrottamente a far tempo dall'avvenuta comparizione avanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione omologata con decreto n. cron. 12057/2014 del 19.12.2014 del Tribunale di
Venezia.
Tanto premesso, i ricorrenti proponevano congiuntamente - sulla base dei presupposti di legge domanda diretta alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio,
-
indicando le condizioni inerenti alla pronuncia. Contestualmente chiedevano che l'udienza di comparizione, in seguito fissata per il 25.11.2025, fosse sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c. Accolta la richiesta, lette le note depositate dalle parti in data 14.11.2025 in cui le stesse insistevano per l'accoglimento delle conclusioni esposte nell'atto introduttivo, il Giudice tratteneva con decreto del 25.11.2025 la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio. Il Pubblico Ministero, intervenuto nel processo, ha concluso come in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente da oltre sei mesi dall'omologa delle condizioni di separazione nel relativo procedimento consensuale con decreto n. cron. 12057/2014 del
Tribunale di Venezia.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata. In particolare, quelle relative al figlio minore, la cui audizione è stata omessa in quanto sarebbe stata manifestamente superflua alla luce del raggiunto accordo, sono conformi all'interesse morale e materiale dello stesso.
Sussistono pertanto i presupposti di legge per la pronuncia del divorzio in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti.
Attesa la natura non contenziosa del procedimento e la concorde istanza delle parti in punto, sussistono giustificati motivi la compensazione delle spese tra i coniugi.
P.Q.M.
- Dichiara la cessazione effetti civili del matrimonio contratto in data 13/09/2003 con rito religioso/concordatario da trascritto nel Parte_1 e Parte_2
,
registro atti di matrimonio (alla parte II, serie C, n. 59, dell'anno 2003) del Comune di Mira.
- Ordina all'ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto.
-Ratifica le conclusioni tutte esposte dai ricorrenti nella loro domanda e di seguito riportate:
1) si dà atto che ognuno dei ricorrenti vivrà dove riterrà opportuno, con il solo obbligo di comunicare la residenza all'altro fintanto che la prole sarà minorenne, dandosi sin d'ora reciproco assenso al rilascio e rinnovo del passaporto o di documento equivalente per viaggi all'estero e al compimento di ogni operazione necessaria allo scopo;
2) si affida il figlio minore Persona_2 congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso l'abitazione della madre;
3) il padre terrà con sé il minore a finesettimana alternati, dal sabato alle 18:30 alla domenica sera dopo cena;
due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive;
3 giorni durante le vacanze natalizie con alternanza tra i genitori dei giorni 24 e 25 dicembre;
3 giorni durante le vacanze pasquali;
4) il Sig. Pt_1 sarà tenuto a corrispondere alla Sig.ra Parte 2 a titolo di contributo al mantenimento di Per_1 la somma mensile di € 400,00 (quattrocento/00) annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, da versarsi mediante bonifico bancario sul conto corrente della madre entro il giorno 15 di ogni mese, con decorrenza dal mese successivo a quello della sottoscrizione del presente ricorso;
5) entrambi i genitori pagheranno il 50% delle spese straordinarie necessarie al figlio
Per 1, come da Protocollo del Tribunale di Venezia siglato in data 20.09.2019 che si richiama;
6) i coniugi concordano che l'assegno unico e le detrazioni fiscali relative al figlio siano di spettanza per l'intero della Sig.ra Parte_2 con la sottoscrizione del presente ricorso, riconosce e dichiara
7) il Sig. Parte_1 '
di essere debitore nei confronti della Sig.ra Parte_2 della somma di € 15.000,00
,
(quindicimila/00), comprensiva del saldo degli arretrati per adeguamento Istat relativi al contributo al mantenimento del figlio maturati sino alla sottoscrizione del presente accordo, che si obbliga a restituire in rate mensili di € 50,00 da versarsi mediante bonifico bancario sul conto corrente della Sig.ra entro il giorno 15 di ogni mese, con delParte_2 decorrenza dal mese successivo a quello della sottoscrizione del presente ricorso.
Allorquando il Sig. non sarà più tenuto al versamento del contributo al Parte_1
Parte_2 qualora il suddetto debito mantenimento del figlio, egli verserà alla Sig.ra di € 15.000,00 non sia già estinto, la somma di € 400,00 sino all'estinzione dello stesso.
Entrambi i ricorrenti dichiarano che, ad eccezione del suindicato debito di Euro 15.000,00, non sussistono altre pendenze reciproche;
8) i ricorrenti nulla richiedono reciprocamente a titolo di contributo al proprio mantenimento.
- Spese di lite compensate.
Così deciso in Venezia il 6.12.2025
La Presidente est.
Dott.ssa Lisa Micochero
REPUBBLICA ITALIAN
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Venezia, Sezione II Civile, composto dai signori Magistrati:
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente est.
GiudiceDott.ssa Tania Vettore
Dott. Alessandro Cabianca Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso da
, rappresentato e difeso dall'Avv. BRUNELLI FLAMINIA, presso Parte_1
la stessa elettivamente domiciliata, per mandato in calce al ricorso introduttivo,
e
, rappresentati e difesi dall'Avv. BERTUZZI ELISA, presso la stessa Parte_2
elettivamente domiciliata, per mandato in calce al ricorso introduttivo,
Ricorrenti
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero. in punto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni.
Per i ricorrenti congiuntamente
"rinviano integralmente a quanto dedotto in atto introduttivo congiunto ed insistono per l'accoglimento delle conclusioni ivi già formulate."
Per il P.M. intervenuto
"Esprime parere favorevole"
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 11.08.2025 i ricorrenti esponevano di aver, in data
13.09.2003, contratto matrimonio con rito concordatario a Venezia, regolarmente trascritto nel Registro degli atti di matrimonio al n. 59, Parte II, Serie B, anno 2003, del Comune di
Mira; che da tale unione nasceva il figlio minore Per_1 in data 06.04.2011; che, in seguito, era tra loro intervenuta separazione personale protrattasi ininterrottamente a far tempo dall'avvenuta comparizione avanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione omologata con decreto n. cron. 12057/2014 del 19.12.2014 del Tribunale di
Venezia.
Tanto premesso, i ricorrenti proponevano congiuntamente - sulla base dei presupposti di legge domanda diretta alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio,
-
indicando le condizioni inerenti alla pronuncia. Contestualmente chiedevano che l'udienza di comparizione, in seguito fissata per il 25.11.2025, fosse sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c. Accolta la richiesta, lette le note depositate dalle parti in data 14.11.2025 in cui le stesse insistevano per l'accoglimento delle conclusioni esposte nell'atto introduttivo, il Giudice tratteneva con decreto del 25.11.2025 la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio. Il Pubblico Ministero, intervenuto nel processo, ha concluso come in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente da oltre sei mesi dall'omologa delle condizioni di separazione nel relativo procedimento consensuale con decreto n. cron. 12057/2014 del
Tribunale di Venezia.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata. In particolare, quelle relative al figlio minore, la cui audizione è stata omessa in quanto sarebbe stata manifestamente superflua alla luce del raggiunto accordo, sono conformi all'interesse morale e materiale dello stesso.
Sussistono pertanto i presupposti di legge per la pronuncia del divorzio in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti.
Attesa la natura non contenziosa del procedimento e la concorde istanza delle parti in punto, sussistono giustificati motivi la compensazione delle spese tra i coniugi.
P.Q.M.
- Dichiara la cessazione effetti civili del matrimonio contratto in data 13/09/2003 con rito religioso/concordatario da trascritto nel Parte_1 e Parte_2
,
registro atti di matrimonio (alla parte II, serie C, n. 59, dell'anno 2003) del Comune di Mira.
- Ordina all'ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto.
-Ratifica le conclusioni tutte esposte dai ricorrenti nella loro domanda e di seguito riportate:
1) si dà atto che ognuno dei ricorrenti vivrà dove riterrà opportuno, con il solo obbligo di comunicare la residenza all'altro fintanto che la prole sarà minorenne, dandosi sin d'ora reciproco assenso al rilascio e rinnovo del passaporto o di documento equivalente per viaggi all'estero e al compimento di ogni operazione necessaria allo scopo;
2) si affida il figlio minore Persona_2 congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso l'abitazione della madre;
3) il padre terrà con sé il minore a finesettimana alternati, dal sabato alle 18:30 alla domenica sera dopo cena;
due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive;
3 giorni durante le vacanze natalizie con alternanza tra i genitori dei giorni 24 e 25 dicembre;
3 giorni durante le vacanze pasquali;
4) il Sig. Pt_1 sarà tenuto a corrispondere alla Sig.ra Parte 2 a titolo di contributo al mantenimento di Per_1 la somma mensile di € 400,00 (quattrocento/00) annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, da versarsi mediante bonifico bancario sul conto corrente della madre entro il giorno 15 di ogni mese, con decorrenza dal mese successivo a quello della sottoscrizione del presente ricorso;
5) entrambi i genitori pagheranno il 50% delle spese straordinarie necessarie al figlio
Per 1, come da Protocollo del Tribunale di Venezia siglato in data 20.09.2019 che si richiama;
6) i coniugi concordano che l'assegno unico e le detrazioni fiscali relative al figlio siano di spettanza per l'intero della Sig.ra Parte_2 con la sottoscrizione del presente ricorso, riconosce e dichiara
7) il Sig. Parte_1 '
di essere debitore nei confronti della Sig.ra Parte_2 della somma di € 15.000,00
,
(quindicimila/00), comprensiva del saldo degli arretrati per adeguamento Istat relativi al contributo al mantenimento del figlio maturati sino alla sottoscrizione del presente accordo, che si obbliga a restituire in rate mensili di € 50,00 da versarsi mediante bonifico bancario sul conto corrente della Sig.ra entro il giorno 15 di ogni mese, con delParte_2 decorrenza dal mese successivo a quello della sottoscrizione del presente ricorso.
Allorquando il Sig. non sarà più tenuto al versamento del contributo al Parte_1
Parte_2 qualora il suddetto debito mantenimento del figlio, egli verserà alla Sig.ra di € 15.000,00 non sia già estinto, la somma di € 400,00 sino all'estinzione dello stesso.
Entrambi i ricorrenti dichiarano che, ad eccezione del suindicato debito di Euro 15.000,00, non sussistono altre pendenze reciproche;
8) i ricorrenti nulla richiedono reciprocamente a titolo di contributo al proprio mantenimento.
- Spese di lite compensate.
Così deciso in Venezia il 6.12.2025
La Presidente est.
Dott.ssa Lisa Micochero