Ordinanza cautelare 8 ottobre 2020
Sentenza 3 agosto 2021
Parere definitivo 3 maggio 2022
Improcedibile
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 07/02/2025, n. 996 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 996 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00996/2025REG.PROV.COLL.
N. 00395/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 395 del 2022, proposto da
Colabeton S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Claudio Vivani, Simone Abellonio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Inerti Pedemontani S.a.s. di TR CO & C., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Pietro Cetrangolo, Matteo Micheletti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Marco Selvaggi in Roma, via Adda, 55;
nei confronti
Comune di Oleggio, Provincia di Novara, Regione Piemonte, A.S.L.No-Azienda Sanitaria Locale di Novara, Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte-A.R.P.A. Piemonte, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda) n. 00807/2021, resa tra le parti, per l'annullamento (e/o la dichiarazione di nullità),
previa sospensione cautelare
- della determinazione area tecnica n. 276 del 26.5.2020 di approvazione del piano di caratterizzazione (e quindi del piano di caratterizzazione come approvato, e così come anche integrato da ultimo con il documento “Piano di campionamento
e analisi delle acque sotterranee”), comunicata a Inerti Pedemontani S.A.S. in data 24.6.2020 (doc. 1);
- di ogni ulteriore atto presupposto, conseguenziale e comunque connesso, quindi – per quanto occorrer possa:
- della comunicazione di avvio del procedimento e convocazione conferenza dei servizi per il giorno 23.8.2019 del Comune di Oleggio;
- del verbale della conferenza dei servizi del giorno 23.8.2019;
- del verbale della conferenza dei servizi del 11.10.2019;
- del verbale della conferenza dei servizi del 13.2.2020;
nonché per quanto non già annullati dalla sentenza del TAR Piemonte, Sez. II, 19.6.2019, n. 727, e per quanto occorrer possa:
- della nota prot. 152871 del 20.10.2014 della Provincia di Novara di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 241/1990 finalizzato all'adozione del provvedimento di diffida previsto dall'art. 244 del D.Lgs. 152/2006;
- della nota prot. 69405 del 18.5.2015 della Provincia di Novara di comunicazione che la cava in località S. Eustachio – C.na Malfatta in Comune di Oleggio era stata inserita nell'Anagrafe Regionale dei Siti Contaminati;
- del verbale della conferenza dei servizi del 10.6.2015;
- del verbale della conferenza dei servizi del giorno 8.7.2015;
- del verbale / determinazioni del Tavolo Tecnico del 26.2.2015;
- della nota ARPA del 8.6.2015 relativa alla conferenza dei servizi del
10.6.2015.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Inerti Pedemontani S.a.s. di TR CO & C.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 5 febbraio 2025 il Cons. Davide Ponte e uditi per le parti gli avvocati ;
Rilevato che, in via preliminare, come da concorde conclusione delle difese delle parti contrapposte, non sussiste più interesse all’annullamento degli atti impugnati in primo grado e alla riforma della Sentenza in quanto il piano di caratterizzazione approvato con determinazione dell’area tecnica n. 276 del 26.5.2020 è stato integralmente sostituito dal nuovo piano di caratterizzazione approvato dal Comune con determinazione n. 143/2022;
atteso che pertanto sussistono i presupposti per la declaratoria di improcedibilità dell’appello;
considerato che sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giordano Lamberti, Presidente FF
Davide Ponte, Consigliere, Estensore
Carmelina Addesso, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere
Ofelia Fratamico, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Davide Ponte | Giordano Lamberti |
IL SEGRETARIO