Versione
29 marzo 1961
29 marzo 1961
Art. 20. (Lavoro notturno e festivo)
Il lavoro ordinario notturno e quello festivo non compensativo sono retribuiti in base ai criteri previsti dalle vigenti disposizioni.
E' considerato lavoro notturno quello eseguito dalle ore ventidue alle ore cinque del giorno successivo.
Il lavoro ordinario notturno e quello festivo non compensativo sono retribuiti in base ai criteri previsti dalle vigenti disposizioni.
E' considerato lavoro notturno quello eseguito dalle ore ventidue alle ore cinque del giorno successivo.