Ordinanza cautelare 12 dicembre 2025
Sentenza breve 10 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. III, sentenza breve 10/04/2026, n. 1624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1624 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01624/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04297/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 4297 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Margherita Della Nave, con domicilio digitale come da p.e.c. dei registri di giustizia;
contro
Ministero dell’interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia n. 1;
per l’annullamento
del decreto di rigetto n. -OMISSIS- dell’11 agosto 2025, notificato il 12 agosto 2025, con cui è stata respinta l’istanza di conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso per lavoro non stagionale, ai sensi dell’art. 24, D.Lgs. 286/1998, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2026 il dott. IC GO e udito l’avvocato dello Stato, come specificato nel verbale;
Vista l’istanza di passaggio in decisione presentata dalla parte ricorrente;
Dato avviso a verbale ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con l’atto introduttivo del presente giudizio, il ricorrente ha impugnato, per i motivi ivi dedotti, l’epigrafato provvedimento con cui lo Sportello unico per l’immigrazione di -OMISSIS-, ritenendo che la capacità economica del datore di lavoro fosse insufficiente, aveva respinto l’istanza di conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato.
L’Avvocatura distrettuale dello Stato si è costituita formalmente in giudizio in rappresentanza del Ministero dell’interno.
Con l’ordinanza n. -OMISSIS- del 12 dicembre 2025, l’istanza cautelare accedente al ricorso è stata accolta ai fini del riesame.
Con nota del 26 gennaio 2026, versata agli atti del giudizio il successivo 29 gennaio, la Prefettura di -OMISSIS- riferisce che il procedimento di riesame si è concluso favorevolmente per il ricorrente cui è stato rilasciato il “modello 209”.
A fronte di tale sopravvenienza, parte ricorrente dichiara, con memoria depositato il 28 febbraio 2026, che è venuto meno l’interesse alla decisione di merito del gravame, insistendo tuttavia per la condanna alle spese di lite.
All’udienza in camera di consiglio del giorno 5 marzo 2026, fissata per il prosieguo della fase cautelare, il ricorso è stato trattenuto per essere deciso con sentenza in forma semplificata, previo rituale avviso a verbale.
Alla luce della dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse resa dal ricorrente e dell’esito favorevole del procedimento di riesame, non resta al Collegio che dichiarare l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Le spese di giudizio vanno compensate tra le parti in causa, tenendo conto della natura in rito della pronuncia nonché del fatto che il ricorrente è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
IC GO, Presidente, Estensore
Fabrizio Fornataro, Consigliere
Laura Patelli, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| IC GO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.