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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 31/01/2025, n. 374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 374 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il giudice della Sezione lavoro del Tribunale di Bari, dott. Vincenzo Maria
Tedesco ha pronunziato all'udienza del 31.1.2025 la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio iscritto al n. 939 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2023 vertente
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. Pietro Insalata;
Ricorrente
E
Controparte_1
in persona del legale rapp.te p.t.;
[...]
Convenuto contumace
OGGETTO: danno biologico da malattia professionale.
**********
Con ricorso depositato il 23.1.2023 , premesso di aver Parte_1
lavorato, dal 1978 al 2021, come operaio edile addetto prevalentemente a lavori stradali (“ma anche alla costruzione di civili abitazioni”), trovandosi esposto a trasporto di oggetti molto pesanti, vibrazioni, posture incongrue ed inclemenze metereologiche, ha allegato di aver contratto “lombosciatalgia con ernia discale
e coxartrosi”.
Ciò posto, ha lamentato come l' convenuto, in sede amministrativa, CP_1
avesse negato la sussistenza di un rischio lavorativo.
Ha pertanto invocato l'accertamento giudiziale di un danno biologico nella misura dell'8% (“ovvero nella misura maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia”).
1 Ritualmente instaurato il contraddittorio, l' non si è costituito in giudizio. CP_1
All'esito della prova testimoniale, disposta una consulenza medico-legale, la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.
Occorre innanzitutto esaminare le risultanze della prova testimoniale assunta in corso di giudizio.
Per quel che maggiormente interessa, il teste , collega di lavoro Testimone_1 del ricorrente (“conosco il ricorrente perché abbiamo lavorato insieme dal 1981 e per gli anni a seguire … l'impresa madre era sempre la stessa ma c'erano altre tre/quattro aziende collegate … io ero manovale;
era operaio Parte_1
qualificato ... non eravamo sempre insieme a lavorare io ed il ricorrente, tutto dipendeva dai cantieri … quando il cantiere era lo stesso, lavoravamo per mesi insieme”), riferiti i volumi di impegno lavorativo (“si lavorava sempre, anche con caldo, freddo e pioggia … noi lavoravamo giornalmente per otto e mezza/dieci ore”), ha descritto le lavorazioni cui è stato addetto (“si Parte_1 occupava presso i cantieri stradali del mettere i cordoni, dell'asfaltatura e dei marciapiedi … cordoni erano di pietra ed il ricorrente era dedito a sollevarli insieme ad altri, ad esempio per scaricarli a mano dal camion e a metterli in opera … inizialmente i cordoni venivano sollevati per essere collocati sulla carriola, di seguito l'azienda si è munita di muletto e questo sempre comportava la necessità di sollevamento dei cordoni sul muletto stesso, da ultimo sono state introdotte le pinze ... i cordoni erano di lunghezza variabile: da venti centimetri sino ad un metro e ottanta;
larghi venticinque cm ed alti sedici cm … nei lavori edili il sollevamento riguardava murature e mattoni;
comunque un po' di tutto ... i pesi più significativi da sollevare erano i sacchi di cemento, i tufi e comunque ciò che c'era … le vibrazioni nei lavori stradali riguardavano i rulli;
ed i martelli pneumatici per fare le buche … il rullo, poiché era destinato a schiacciare
l'asfalto, comportava costanti vibrazioni”), così integralmente confermando i fatti posti a fondamento della domanda giudiziale.
2 Sulla scorta di siffatte risultanze, per l'accertamento delle patologie e del nesso causale, proficui elementi di giudizio si traggono dall'elaborato peritale del nominato c.t.u.
L'ausiliario del giudice, infatti, a conclusione delle indagini effettuate, ha espresso le seguenti considerazioni: “Innanzitutto è possibile affermare che il ricorrente , operaio stradale ed edile con anzianità lavorativa Parte_1
considerevole di oltre 42 anni, è affetto dalle malattie denunciate. Questa sono rappresentate da ernie e discopatie lombari con spondiloartrosi rachidea e lombosciatalgia specie a sinistra. Si fa presente, in proposito, che il ricorrente
è stato esposto per lunghi anni al rischio sia di movimentazione Pt_1
manuale di carichi pesanti da solo e senza ausili, legato alla sua mansione, tra le altre, di addetto carico e scarico di materiale di lavoro di peso variabile, che al rischio di vibrazioni al corpo intero in quanto utilizzatore di mezzi meccanici, quali trattori escavatori, rulli compressori ed altro. Ad ulteriore conferma di quanto sopra è opportuno porre in evidenza i giudizi di idoneità emessi dal medico competente nelle ultime visite mediche periodiche effettuate ex Dlgs
81/'08, ricevuti dopo la visita peritale e innanzi riportati, nei quali viene indicato di
“limitare MMC” (movimentazione manuale dei carichi). Trattasi, pertanto, di malattia professionale tabellata, come si evince anche dagli ultimi aggiornamenti legislativi … Nel quantificare, quindi, la misura del danno biologico residuato a mente delle tabelle contenute nel D.M. 12/07/2000, alla luce della documentazione sanitaria in atti … si è del parere che la misura del danno biologico sia quantificabile nella misura equa dell'8%, come richiesto dalla stessa parte ricorrente”.
Il giudizio espresso dal consulente tecnico è condiviso da questo giudice, in quanto trae origine da una meditata valutazione di elementi clinici ed anamnestici ed è sorretto da valide considerazioni medico-legali, corrette anche sotto il profilo logico-conseguenziale.
Le spese processuali seguono la soccombenza e devono, conseguentemente, essere poste a carico dell' CP_1
Vanno poste a carico dell' anche le spese di c.t.u. CP_1
P.Q.M.
3 Il Tribunale di Bari, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 939 del ruolo generale lavoro dell'anno
2023 promosso da contro l' Parte_1 [...]
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, così provvede:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiarato il diritto del ricorrente a conseguire l'indennizzo in capitale per danno biologico nella misura del 8%, condanna l' CP_1
al pagamento del dovuto, con rivalutazione e interessi legali maturati nei limiti di legge dal dovuto al soddisfo;
2) condanna l' al pagamento delle spese processuali, che liquida in CP_1 complessivi € 1.400,00, oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15%,
i.v.a. e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
3) pone a carico dell' convenuto le spese della consulenza tecnica CP_1
d'ufficio espletata, che liquida come da separato decreto.
Bari, 31.1.2025 Il giudice della Sezione lavoro dott. Vincenzo Maria Tedesco
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