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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 02/12/2025, n. 978 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 978 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 695/2025 Affari Civili Contenziosi
CORTE DI APPELLO DI MESSINA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Sezione per i minorenni, composta da: dott. Carmelo Blatti ……………………………… Presidente dott.ssa Daria Orlando………………………….... Consigliere dott.ssa Daniela Urbani ……..……………………. Consigliere est. dott.ssa Maria Ancione ………………………… Esperta dott. Tindaro Bellinvia ……….…………………. Esperto ha emesso la seguente SENTENZA nel procedimento n. 695/2025 RG Affari Civili Contenziosi instaurato con
APPELLO avverso la sentenza n. 234/2024 del Tribunale per i minorenni di Messina, emessa in data 25 giugno 2025 a tutela della minore:
di , nata a [...] il [...], , Parte_1 Parte_2
CF: , elettivamente domiciliata presso lo studio del tutore C.F._1 provvisorio avv. Marcella De Luca del foro di Messina sito in Messina,via L Manara n. 119; proposto da
nata a [...] il [...] (CF: Parte_2
) elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato C.F._2
Giuseppe Romano del Foro di Messina, che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
APPELLANTE
nei confronti di:
Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Messina
CONVENUTO
TUTORE PROVVISORIO (GIA' CURATORE SPECIALE) della minore, avv. Marcella De Luca CONVENUTO
Con la sentenza di cui in epigrafe, su ricorso a tutela dei minori depositato dal Pubblico Ministero, il Tribunale per i minorenni di Messina dichiarava lo stato di adottabilità della minore disponeva l'affido a rischio giuridico della minore a Parte_1 coppia selezionata tra quelle istanti all'adozione presso lo stesso Tribunale, e incaricava il Servizio sociale della regolamentazione dei rapporti tra la minore e la madre nelle more dell'avvio del percorso di affido preadottivo.
***** Avverso la detta sentenza ha proposto appello la madre della minore,
[...]
, deducendo manifesta illogicità della sentenza ed errata ricostruzione Parte_2 dei fatti operata dal primo giudice in ordine alla personalità della stessa appellante ed alle condizioni della minore. Nel gravame si afferma, infatti, l'insussistenza dello stato di abbandono della minore, deducendo che tra madre e figlia vi sarebbe un forte legame affettivo, che la Pt_1 avrebbe sempre adempiuto ai suoi doveri genitoriali malgrado le sfortunate relazioni allacciate con uomini che l'hanno trattata male, avrebbe sempre protetto la minore collaborando con i Servizi sociali e l'avrebbe seguita nella Comunità ove è stata collocata. Si evidenzia il diritto soggettivo dei minori a crescere ed essere educati nella propria famiglia e l'assenza, nelle circostanze descritte in sentenza, di fatti di tale gravità da far ritenere integrata la fattispecie dell'abbandono. Si chiede, pertanto, la revoca dello stato di adottabilità della minore e, in via subordinata, disporre consulenza tecnica d'ufficio o incaricare i Servizi competenti di effettuare ulteriori e profondi accertamenti al fine di stabilire se la madre ha realmente la possibilità di occuparsi ad oggi della propria figlia.
***** Si è costituito in giudizio il tutore della minore, avv. Marcella De Luca, nel merito, chiedendo il rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese e compensi come per legge.
********************************************
All'odierna udienza, viste le conclusioni delle parti, la Corte ha così deciso.
L'appello va rigettato e, per l'effetto, la sentenza impugnata va confermata. Preliminarmente devono intendersi integralmenve richiamati in questa sede tutti gli atti del giudizio di primo grado, peraltro compiutamente ricostruiti e riportati nel provvedimento impugnato. Nel merito si osserva quanto segue. Il presente procedimento nasce soltanto dopo un lunghissimo periodo di collocazione in comunità della minore, protrattosi per molti anni ed in parte trascorso anche con la madre, in esito al quale non si è tuttavia vista alcuna possibilità di rientro in famiglia. La perdurante lacunosità delle competenze genitoriali dell'appellante è emersa dalla numerose relazioni dei vari servizi in atti e dalle stesse dichiarazioni rese dalla minore. Dalla relazione del servizio sociale del Comune di Messina del 04/04/2024 è emersa durante gli incontri con la figlia una notevole instabilità emotiva dell'appellante, che disturba la minoremettendole ansia, destabilizzandola, e coinvolgendola anche in discorsi che riguardano la sua salute, nonché la ostilità della appellante al contatto con i servizi. Anche il servizio Sociale con la nota del 03/05/2024 ha dato atto dell'ostilità e della diffidenza della donna nei confronti dei Servizi stessi e degli operatori, dell'assenza di progettualità, della presenza nella sua vita dell'uomo che l'aveva maltrattata anche in presenza di Dello stesso tenore la relazione del Pt_1
26/09/2024. Risulta in atti che la stessa minore, la quale ha riferito dei ritardi della madre nei fissati incontri e nelle chiamate telefoniche, pur esprimendo il desiderio di volerla incontrare ha dichiarato esplicitamente di preferire la comunità ad un eventuale ritorno con la madre, perché quando stavano insieme capitava spesso che la donna gridasse e le urlasse brutte parole. La relazione della Comunità del 2 maggio 2024 rappresentava un atteggiamento di costante intervento della madre, la quale cercava di condizionare la figlia invitandola a dire di volere tornare a casa e così caricandola di responsabilità e di sentimenti di colpa. Dalla relazione del Consultorio Famigliare del 27/11/2024 emerge la mancanza nell'odierna appellante di competenze etiche e di progettualità con di risorse Pt_1 cognitive e comportamentali in grado di evolvere positivamente verso un cambiamento, nonché povertà di contenuti comunicativi, profili di inadeguatezza nell'espletamento della genitorialità in quanto «l'affettività viene espressa con continue effusioni tipo baci sulle labbra … inadeguati per l'età della bambina, con un contatto fisico continuo e posture di presa in braccio come di infante … difficoltà della signora a rappresentarsi la figlia nelle caratteristiche proprie, proiettando su di essa prevalentemente i propri bisogni di maternità come quelli di maternage, sollecitando nella bambina manifestazioni regressive, presumibilmente a carattere di compiacenza
… … alla modalità comportamentali della bambina durante la merenda, la signora non manifesta comportamenti regolativi né normativi, esplicitando per contro messaggi ambivalenti di commenti di disapprovazione della corporeità della foglia». L'audizione della ha confermato la sua totale sfiducia nei Servizi, il fatto che Pt_1 la stessa non ha cambiato stile di vita (continua ad abitare in una casa ritenuta non adeguata dove non aveva neppure provveduto a cambiare la serratura dopo la fine della relazione con un uomo denunciato per violenza), l'intrattenimento di relazioni interpersonali ambigue e inopportune per un buon svolgimento del ruolo educativo. La donna ha riferito di continuare ad avere rapporti con il soggetto di cui la minore ha riferuito di aver paura, e di avere instaurato altra relazione con un uomo che ha agito con violenza nei suoi confronti e che ella ha denunciato. Orbene, osserva questa Corte che la circostanza che la donna abbia dichiarato di aver posto fine alle relazioni ritenute disfunzionali non è significativa, mentre i ritardi negli appuntamenti con la figlia non costituiscono mere violazioni di regole ma hanno causato nella minore, come riferito dalla stessa, un disagio anche emotivo non modesto e, certamente, sono quantoneno sintomatiche della indifferenza della madre nei confronti della figlia e di una scarsa attenzione per la sua crescita sana ed equilibrata. Se per un verso è vero che il fatto che un minore possa essere accolto in un contesto più favorevole alla sua educazione non può, di per sé, giustificare che egli venga sottratto alle cure dei suoi genitori biologici, per altro verso nella specie la sottrazione alle “cure” della madre non dipende dal fatto che la minore si trovi meglio lontano dalla genitrice ma da tutte le emergenze sopra evideziate e accertate dalle istitutizioni preposte a tale verifica;
peraltro, prolungare ulteriormenete il periodo di istituzionalizzazione della minore potrebbe pregiudicare la sua crescita, privandola ancora della possibilità di avere un contesto di relazioni affettive e familiari sane. Il legame affettivo con la madre non può costituire un limite. Lo stato di abbandono che giustifica la dichiarazione di adottabilità ricorre quando i genitori non sono in grado di assicurare al minore quel minimo di cure materiali, di calore affettivo, e di aiuto psicologico indispensabile allo sviluppo della sua personalità e nella specie tale situazione non si può certamente dire che sia dovuta a motivi di carattere transitorio, protraendosi gli stessi da moltissimi anni. Pertanto, il prioritario diritto dei minori a crescere nell'ambito della loro famiglia di origine non preclude la dichiarazione di adottabilità quando, malgrado l'impegno del genitore per superare le difficoltà, permanga, come nel caso di specie, la sua incapacità di elaborare un progetto di vita credibile per il figlio, e non sia possibile prevedere con certezza un adeguato recupero delle capacità genitoriali in tempi compatibili con le esigenze dei minori di conseguire una crescita psicofisica equilibrata. In definitiva, ritiene questa Corte che per la minore, per la quale il Tribunale non ha peraltro escluso nel prosieguo una forma di adozione “aperta” con mantenimento di contatti con la madre, occorra un riferimento familiare sano, che non può essere costituito dall'odierna appellante a causa della condizione di elevata fragilità delle sue condizioni di vita e di un contesto gravemente deprivato, connotato da forti limitazioni nell'espletamento delle competenze parentali. Alla luce delle superiori considerazioni, non può che confermarsi integralmente la sentenza impugnata. Ricorrono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese del presente grado del giudizio.
P.Q.M.
Conferma la sentenza n. 234/24 emessa dal Tribunale per i minorenni di Messina in data 25 giugno 2025, appellata da Parte_2
Compensa interamente tra le parti le spese del giudizio. Così deciso in Messina, in esito alla camera di consiglio del 6 novembre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Daniela Urbani dott. Carmelo Blatti
CORTE DI APPELLO DI MESSINA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Sezione per i minorenni, composta da: dott. Carmelo Blatti ……………………………… Presidente dott.ssa Daria Orlando………………………….... Consigliere dott.ssa Daniela Urbani ……..……………………. Consigliere est. dott.ssa Maria Ancione ………………………… Esperta dott. Tindaro Bellinvia ……….…………………. Esperto ha emesso la seguente SENTENZA nel procedimento n. 695/2025 RG Affari Civili Contenziosi instaurato con
APPELLO avverso la sentenza n. 234/2024 del Tribunale per i minorenni di Messina, emessa in data 25 giugno 2025 a tutela della minore:
di , nata a [...] il [...], , Parte_1 Parte_2
CF: , elettivamente domiciliata presso lo studio del tutore C.F._1 provvisorio avv. Marcella De Luca del foro di Messina sito in Messina,via L Manara n. 119; proposto da
nata a [...] il [...] (CF: Parte_2
) elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato C.F._2
Giuseppe Romano del Foro di Messina, che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
APPELLANTE
nei confronti di:
Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Messina
CONVENUTO
TUTORE PROVVISORIO (GIA' CURATORE SPECIALE) della minore, avv. Marcella De Luca CONVENUTO
Con la sentenza di cui in epigrafe, su ricorso a tutela dei minori depositato dal Pubblico Ministero, il Tribunale per i minorenni di Messina dichiarava lo stato di adottabilità della minore disponeva l'affido a rischio giuridico della minore a Parte_1 coppia selezionata tra quelle istanti all'adozione presso lo stesso Tribunale, e incaricava il Servizio sociale della regolamentazione dei rapporti tra la minore e la madre nelle more dell'avvio del percorso di affido preadottivo.
***** Avverso la detta sentenza ha proposto appello la madre della minore,
[...]
, deducendo manifesta illogicità della sentenza ed errata ricostruzione Parte_2 dei fatti operata dal primo giudice in ordine alla personalità della stessa appellante ed alle condizioni della minore. Nel gravame si afferma, infatti, l'insussistenza dello stato di abbandono della minore, deducendo che tra madre e figlia vi sarebbe un forte legame affettivo, che la Pt_1 avrebbe sempre adempiuto ai suoi doveri genitoriali malgrado le sfortunate relazioni allacciate con uomini che l'hanno trattata male, avrebbe sempre protetto la minore collaborando con i Servizi sociali e l'avrebbe seguita nella Comunità ove è stata collocata. Si evidenzia il diritto soggettivo dei minori a crescere ed essere educati nella propria famiglia e l'assenza, nelle circostanze descritte in sentenza, di fatti di tale gravità da far ritenere integrata la fattispecie dell'abbandono. Si chiede, pertanto, la revoca dello stato di adottabilità della minore e, in via subordinata, disporre consulenza tecnica d'ufficio o incaricare i Servizi competenti di effettuare ulteriori e profondi accertamenti al fine di stabilire se la madre ha realmente la possibilità di occuparsi ad oggi della propria figlia.
***** Si è costituito in giudizio il tutore della minore, avv. Marcella De Luca, nel merito, chiedendo il rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese e compensi come per legge.
********************************************
All'odierna udienza, viste le conclusioni delle parti, la Corte ha così deciso.
L'appello va rigettato e, per l'effetto, la sentenza impugnata va confermata. Preliminarmente devono intendersi integralmenve richiamati in questa sede tutti gli atti del giudizio di primo grado, peraltro compiutamente ricostruiti e riportati nel provvedimento impugnato. Nel merito si osserva quanto segue. Il presente procedimento nasce soltanto dopo un lunghissimo periodo di collocazione in comunità della minore, protrattosi per molti anni ed in parte trascorso anche con la madre, in esito al quale non si è tuttavia vista alcuna possibilità di rientro in famiglia. La perdurante lacunosità delle competenze genitoriali dell'appellante è emersa dalla numerose relazioni dei vari servizi in atti e dalle stesse dichiarazioni rese dalla minore. Dalla relazione del servizio sociale del Comune di Messina del 04/04/2024 è emersa durante gli incontri con la figlia una notevole instabilità emotiva dell'appellante, che disturba la minoremettendole ansia, destabilizzandola, e coinvolgendola anche in discorsi che riguardano la sua salute, nonché la ostilità della appellante al contatto con i servizi. Anche il servizio Sociale con la nota del 03/05/2024 ha dato atto dell'ostilità e della diffidenza della donna nei confronti dei Servizi stessi e degli operatori, dell'assenza di progettualità, della presenza nella sua vita dell'uomo che l'aveva maltrattata anche in presenza di Dello stesso tenore la relazione del Pt_1
26/09/2024. Risulta in atti che la stessa minore, la quale ha riferito dei ritardi della madre nei fissati incontri e nelle chiamate telefoniche, pur esprimendo il desiderio di volerla incontrare ha dichiarato esplicitamente di preferire la comunità ad un eventuale ritorno con la madre, perché quando stavano insieme capitava spesso che la donna gridasse e le urlasse brutte parole. La relazione della Comunità del 2 maggio 2024 rappresentava un atteggiamento di costante intervento della madre, la quale cercava di condizionare la figlia invitandola a dire di volere tornare a casa e così caricandola di responsabilità e di sentimenti di colpa. Dalla relazione del Consultorio Famigliare del 27/11/2024 emerge la mancanza nell'odierna appellante di competenze etiche e di progettualità con di risorse Pt_1 cognitive e comportamentali in grado di evolvere positivamente verso un cambiamento, nonché povertà di contenuti comunicativi, profili di inadeguatezza nell'espletamento della genitorialità in quanto «l'affettività viene espressa con continue effusioni tipo baci sulle labbra … inadeguati per l'età della bambina, con un contatto fisico continuo e posture di presa in braccio come di infante … difficoltà della signora a rappresentarsi la figlia nelle caratteristiche proprie, proiettando su di essa prevalentemente i propri bisogni di maternità come quelli di maternage, sollecitando nella bambina manifestazioni regressive, presumibilmente a carattere di compiacenza
… … alla modalità comportamentali della bambina durante la merenda, la signora non manifesta comportamenti regolativi né normativi, esplicitando per contro messaggi ambivalenti di commenti di disapprovazione della corporeità della foglia». L'audizione della ha confermato la sua totale sfiducia nei Servizi, il fatto che Pt_1 la stessa non ha cambiato stile di vita (continua ad abitare in una casa ritenuta non adeguata dove non aveva neppure provveduto a cambiare la serratura dopo la fine della relazione con un uomo denunciato per violenza), l'intrattenimento di relazioni interpersonali ambigue e inopportune per un buon svolgimento del ruolo educativo. La donna ha riferito di continuare ad avere rapporti con il soggetto di cui la minore ha riferuito di aver paura, e di avere instaurato altra relazione con un uomo che ha agito con violenza nei suoi confronti e che ella ha denunciato. Orbene, osserva questa Corte che la circostanza che la donna abbia dichiarato di aver posto fine alle relazioni ritenute disfunzionali non è significativa, mentre i ritardi negli appuntamenti con la figlia non costituiscono mere violazioni di regole ma hanno causato nella minore, come riferito dalla stessa, un disagio anche emotivo non modesto e, certamente, sono quantoneno sintomatiche della indifferenza della madre nei confronti della figlia e di una scarsa attenzione per la sua crescita sana ed equilibrata. Se per un verso è vero che il fatto che un minore possa essere accolto in un contesto più favorevole alla sua educazione non può, di per sé, giustificare che egli venga sottratto alle cure dei suoi genitori biologici, per altro verso nella specie la sottrazione alle “cure” della madre non dipende dal fatto che la minore si trovi meglio lontano dalla genitrice ma da tutte le emergenze sopra evideziate e accertate dalle istitutizioni preposte a tale verifica;
peraltro, prolungare ulteriormenete il periodo di istituzionalizzazione della minore potrebbe pregiudicare la sua crescita, privandola ancora della possibilità di avere un contesto di relazioni affettive e familiari sane. Il legame affettivo con la madre non può costituire un limite. Lo stato di abbandono che giustifica la dichiarazione di adottabilità ricorre quando i genitori non sono in grado di assicurare al minore quel minimo di cure materiali, di calore affettivo, e di aiuto psicologico indispensabile allo sviluppo della sua personalità e nella specie tale situazione non si può certamente dire che sia dovuta a motivi di carattere transitorio, protraendosi gli stessi da moltissimi anni. Pertanto, il prioritario diritto dei minori a crescere nell'ambito della loro famiglia di origine non preclude la dichiarazione di adottabilità quando, malgrado l'impegno del genitore per superare le difficoltà, permanga, come nel caso di specie, la sua incapacità di elaborare un progetto di vita credibile per il figlio, e non sia possibile prevedere con certezza un adeguato recupero delle capacità genitoriali in tempi compatibili con le esigenze dei minori di conseguire una crescita psicofisica equilibrata. In definitiva, ritiene questa Corte che per la minore, per la quale il Tribunale non ha peraltro escluso nel prosieguo una forma di adozione “aperta” con mantenimento di contatti con la madre, occorra un riferimento familiare sano, che non può essere costituito dall'odierna appellante a causa della condizione di elevata fragilità delle sue condizioni di vita e di un contesto gravemente deprivato, connotato da forti limitazioni nell'espletamento delle competenze parentali. Alla luce delle superiori considerazioni, non può che confermarsi integralmente la sentenza impugnata. Ricorrono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese del presente grado del giudizio.
P.Q.M.
Conferma la sentenza n. 234/24 emessa dal Tribunale per i minorenni di Messina in data 25 giugno 2025, appellata da Parte_2
Compensa interamente tra le parti le spese del giudizio. Così deciso in Messina, in esito alla camera di consiglio del 6 novembre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Daniela Urbani dott. Carmelo Blatti