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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 23/09/2025, n. 12987 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12987 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 40436/2020
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
- SEZIONE V CIVILE -
All'udienza del 23.9.2025, aperto il verbale alle ore 13,00, è presente per gli attori l'Avvocato
Andrea Nicolò il quale chiede che la causa venga decisa.
Il Giudice,
all'esito della discussione, si ritira in camera di consiglio e decide la causa come da separato provvedimento del quale dà lettura alle ore 17,54.
Il G.O.P. Simone Tablò
R.G. 40436/2020
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Roma
- Sezione V civile -
in persona del Giudice Unico, G.O.P. Simone Tablò, nella causa civile in primo grado, R.G.A.C.
40436/2020, tra il Sig. e la Sig.ra (Avvocato Andrea Nicolò); Parte_1 Parte_2
- attori -
il Sig. ; Controparte_1
- convenuto contumace -
e la Sig.ra Controparte_2
- convenuta contumace -
ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c., ha emesso e pubblicato, all'udienza del 23.9.2025, dando lettura del dispositivo e della presente motivazione – quali parti integranti del verbale di udienza – la seguente SENTENZA
1. La domanda attorea non può trovare accoglimento.
Gli istanti hanno evocato in giudizio i Sigg.ri ed al fine di vedersi CP_3 Controparte_2
riconoscere l'acquisto per usucapione della proprietà di un bene immobile sito in Roma ed accessibili da Via Monti San Paolo n.41.
2. Tuttavia, dalla narrativa dell'atto introduttivo del giudizio i convenuti – rimasti contumaci – non sono mai menzionati quali intestatari del diritto rivendicato dai Sigg.ri d Pt_1 Parte_2
3. I nominativi dei Sigg.ri ed non si rinvengono né nella perizia CP_3 Controparte_2
di parte prodotta dagli attori (doc.1 del fascicolo attoreo), né nella documentazione ad essa allegata.
4. I nomi dei convenuti vengono citati per la prima volta nella memoria ex art.183, VI comma, n.1),
c.p.c. degli istanti, quali “eredi” del Sig. . Di tale qualità, tuttavia, non vi traccia. Persona_1
Non risulta, pertanto, che i Sigg.ri ed siano intestatari della CP_3 Controparte_2
usucapenda proprietà del bene sopra descritto.
5. Tale intestazione non emerge neppure dalla relazione della C.T.U. Architetta Persona_2
che individua nel proprietario del terreno de quo il Sig. (cfr. elaborato depositato Persona_1
il 16.12.2023, pag.5), né dalla documentazione allegata a tale relazione (cfr. documenti “C” e “C2”
allegati all'elaborato depositato il 16.12.2023), i quali anch'essi confermano l'intestazione della proprietà al Sig. . Persona_1
6. In questo quadro di indicazioni assolutamente univoche, deve respingersi la domanda degli attori che hanno indirizzato le proprie pretese a soggetti estranei al rapporto dedotto in giudizio.
7. Le spettanze relative alla C.T.U. rimangono a carico degli attori.
Nulla sulle altre spese di lite, attesa la contumacia dei convenuti.
P.Q.M.
il Giudice Unico, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta integralmente la domanda attorea;
- pone definitivamente le spettanze relative alla C.T.U. espletata a carico del Sig. e Parte_1
della Sig.ra con il vincolo della solidarietà passiva tra gli stessi in favore Parte_2
dell'Architetta Persona_2
- nulla sulle altre spese di lite.
Sentenza esecutiva ex lege.
Roma, 23 settembre 2025
Il G.O.P. Simone Tablò
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
- SEZIONE V CIVILE -
All'udienza del 23.9.2025, aperto il verbale alle ore 13,00, è presente per gli attori l'Avvocato
Andrea Nicolò il quale chiede che la causa venga decisa.
Il Giudice,
all'esito della discussione, si ritira in camera di consiglio e decide la causa come da separato provvedimento del quale dà lettura alle ore 17,54.
Il G.O.P. Simone Tablò
R.G. 40436/2020
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Roma
- Sezione V civile -
in persona del Giudice Unico, G.O.P. Simone Tablò, nella causa civile in primo grado, R.G.A.C.
40436/2020, tra il Sig. e la Sig.ra (Avvocato Andrea Nicolò); Parte_1 Parte_2
- attori -
il Sig. ; Controparte_1
- convenuto contumace -
e la Sig.ra Controparte_2
- convenuta contumace -
ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c., ha emesso e pubblicato, all'udienza del 23.9.2025, dando lettura del dispositivo e della presente motivazione – quali parti integranti del verbale di udienza – la seguente SENTENZA
1. La domanda attorea non può trovare accoglimento.
Gli istanti hanno evocato in giudizio i Sigg.ri ed al fine di vedersi CP_3 Controparte_2
riconoscere l'acquisto per usucapione della proprietà di un bene immobile sito in Roma ed accessibili da Via Monti San Paolo n.41.
2. Tuttavia, dalla narrativa dell'atto introduttivo del giudizio i convenuti – rimasti contumaci – non sono mai menzionati quali intestatari del diritto rivendicato dai Sigg.ri d Pt_1 Parte_2
3. I nominativi dei Sigg.ri ed non si rinvengono né nella perizia CP_3 Controparte_2
di parte prodotta dagli attori (doc.1 del fascicolo attoreo), né nella documentazione ad essa allegata.
4. I nomi dei convenuti vengono citati per la prima volta nella memoria ex art.183, VI comma, n.1),
c.p.c. degli istanti, quali “eredi” del Sig. . Di tale qualità, tuttavia, non vi traccia. Persona_1
Non risulta, pertanto, che i Sigg.ri ed siano intestatari della CP_3 Controparte_2
usucapenda proprietà del bene sopra descritto.
5. Tale intestazione non emerge neppure dalla relazione della C.T.U. Architetta Persona_2
che individua nel proprietario del terreno de quo il Sig. (cfr. elaborato depositato Persona_1
il 16.12.2023, pag.5), né dalla documentazione allegata a tale relazione (cfr. documenti “C” e “C2”
allegati all'elaborato depositato il 16.12.2023), i quali anch'essi confermano l'intestazione della proprietà al Sig. . Persona_1
6. In questo quadro di indicazioni assolutamente univoche, deve respingersi la domanda degli attori che hanno indirizzato le proprie pretese a soggetti estranei al rapporto dedotto in giudizio.
7. Le spettanze relative alla C.T.U. rimangono a carico degli attori.
Nulla sulle altre spese di lite, attesa la contumacia dei convenuti.
P.Q.M.
il Giudice Unico, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta integralmente la domanda attorea;
- pone definitivamente le spettanze relative alla C.T.U. espletata a carico del Sig. e Parte_1
della Sig.ra con il vincolo della solidarietà passiva tra gli stessi in favore Parte_2
dell'Architetta Persona_2
- nulla sulle altre spese di lite.
Sentenza esecutiva ex lege.
Roma, 23 settembre 2025
Il G.O.P. Simone Tablò