Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 29/12/2025, n. 8511 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 8511 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08511/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05139/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5139 del 2025, proposto da
Sui.San. S.r.l. Società Agricola, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Roberto Prozzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ispettorato Nazionale del Lavoro - Ispettorato Territoriale del Lavoro di Avellino Benevento, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
nei confronti
ME IE, ZO CO, AY MA, NO GL, IO NI, non costituiti in giudizio;
per la declaratoria
di illegittimità ex art. 116 c.p.a. della nota prot. 24591 del 02.09.2025 con cui l’ITL di Benevento ha respinto l’istanza di accesso presentata dalla ricorrente, finalizzata ad ottenere il rilascio di copia delle dichiarazioni richiamate nel verbale di accertamento e notificazione n. 2024010284/DDL del 24.06.2025;
e per l’accoglimento
della suddetta istanza di accesso, con conseguente ordine di rilascio della documentazione richiesta.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Avellino e Benevento;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 la dott.ssa RA SP e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il presente ricorso, ritualmente proposto, la società agricola ricorrente agisce ex art. 116 c.p.a. per la dichiarazione di illegittimità della nota prot. 24591 del 02.09.2025 con cui l’ITL di Benevento ha respinto l’istanza di accesso presentata dalla ricorrente, finalizzata ad ottenere il rilascio di copia delle dichiarazioni richiamate nel verbale di accertamento e notificazione n. 2024010284/DDL del 24.06.2025.
La società espone che:
- in data 30 giugno 2025 le è stato notificato un verbale di accertamento redatto dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Avellino e Benevento; - con il verbale è stato “accertato” un fabbisogno di ore lavorative ritenuto incompatibile con le ore di lavoro svolte dal personale in forza; - inoltre sono state contestate inadempienze retributive e contributive; - a sostegno del verbale sono state richiamate le dichiarazioni rese dal sig. OR ZO (ex dipendente della società) e dai signori IE ME, CO ZO, MA AY, GL NO, e NI IO; - a seguito del predetto verbale sono state notificate alla ricorrente anche “diffide accertative” di crediti di lavoro, in favore dei dipendenti che hanno rilasciato le dichiarazioni; - la ricorrente, in data 8 agosto, ha proposto ricorso in via amministrativa con cui, in via preliminare, ha chiesto il rilascio di copia delle dichiarazioni poste a base dell’accertamento; - L’ITL di Benevento, con nota prot. 24591 del 02.09.2025, ha negato l’accesso alle dichiarazioni rese dai lavoratori il cui rapporto è ancora in atto.
La ricorrente lamenta l’illegittimità del diniego di accesso rimarcando la necessità di accedere ai verbali per potersi adeguatamente difendere avverso il verbale e le diffide accertative emesse nei suoi confronti ed evidenziando, tra l’altro, che il contenuto delle dichiarazioni è stato già divulgato e che non vi sarebbe alcun concreto pericolo di pregiudizio per i lavoratori.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata che ha argomentato per il rigetto del ricorso.
La ricorrente ha depositato la richiesta di rinvio della convocazione per la conciliazione, sottoscritta anche dai lavoratori interessati che hanno altresì dichiarato di non opporsi all’accesso, e ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
Alla camera di consiglio del 3 dicembre 2025, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso è fondato e va accolto, considerato che: - sussiste un qualificato interesse della ricorrente all’accesso a fini difensivi ex art. 24, comma 7, della legge n. 241 del 1990 con riferimento alla documentazione richiesta, come evidenziato già in sede di istanza di accesso, essendo la conoscenza dei verbali richiesti necessaria alla ricorrente al fine disporre di tutti gli elementi utili per articolare, plena cognitio, le sue difese contro le diffide accertative emesse a suo danno, considerato che, come già evidenziato dalla ricorrente, gli addebiti riguardano un lungo lasso temporale e la ricorrente ha la necessità di verificare se le dichiarazioni rilasciate, sulle quali si basano i provvedimenti adottati, siano generiche o circostanziate, anche in considerazioni dello status di ciascun dipendente ed al periodo di lavoro; - a fronte dello specifico interesse difensivo della ricorrente, non può valere ad escludere il diritto di accesso la apposizione del tutto generica da parte dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro delle esigenze di riservatezza e tutela dei lavoratori ancora in forza all’azienda; - come specificato da condivisibile giurisprudenza, invero, la sottrazione all'accesso dei documenti contenenti le notizie acquisite nel corso dell’attività ispettiva in materia di lavoro postula che risulti un effettivo pericolo di pregiudizio per i lavoratori o per i terzi, sulla base di elementi di fatto concreti e non per presunzione assoluta; - nel caso in questione, l’Ispettorato territoriale del lavoro non ha fornito alcun elemento concreto in tal senso e, anzi, si rileva che il procedimento si è concluso con l’adozione delle diffide accertative, i nominativi del lavoratori sono già stati resi noti e parte ricorrente ha anche depositato l’assenso dei lavoratori all’ostensione della documentazione reso in sede di richiesta di rinvio della convocazione per il tentativo di conciliazione.
Per quanto sopra esposto, pertanto, il ricorso va accolto con conseguente annullamento del diniego impugnato e obbligo dell’Ispettorato territoriale del lavoro di consentire alla ricorrente l’accesso alla documentazione richiesta entro 30 giorni dalla comunicazione, o dalla notifica di parte se anteriore, della presente sentenza.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
Condanna l’Amministrazione intimata al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge e restituzione del contributo unificato nella misura effettivamente versata.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
TI EL, Presidente
Angela Fontana, Consigliere
RA SP, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RA SP | TI EL |
IL SEGRETARIO