Articolo 14 della Legge 13 dicembre 2024, n. 203
Articolo 13Articolo 15
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12 gennaio 2025
Art. 14. Termine per le comunicazioni obbligatorie
in materia di lavoro agile 1. All'articolo 23, comma 1, primo periodo, della legge 22 maggio 2017, n. 81 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «Con decorrenza dal 1° settembre 2022,» sono soppresse;
b) dopo le parole: «prestazioni di lavoro in modalita' agile» sono inserite le seguenti: «, entro cinque giorni dalla data di avvio del periodo oppure entro i cinque giorni successivi alla data in cui si verifica l'evento modificativo della durata o della cessazione del periodo di lavoro svolto in modalita' agile».
Note all'art. 14:
- Si riporta il testo dell' articolo 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 recante: «Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 135 del 13 giugno 2017, come modificato dalla presente legge:
«Art. 23 (Obblighi di comunicazione e assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali). - 1. Il datore di lavoro comunica in via telematica al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i nominativi dei lavoratori e la data di inizio e di cessazione delle prestazioni di lavoro in modalita' agile, entro cinque giorni dalla data di avvio del periodo oppure entro i cinque giorni successivi alla data in cui si verifica l'evento modificativo della durata o della cessazione del periodo di lavoro svolto in modalita' agile, secondo le modalita' individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. I dati di cui al primo periodo sono resi disponibili all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro con le modalita' previste dal codice dell'amministrazione digitale , di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 . In caso di mancata comunicazione secondo le modalita' previste dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui al primo periodo, si applica la sanzione prevista dall' articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 .
2. Il lavoratore ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dipendenti da rischi connessi alla prestazione lavorativa resa all'esterno dei locali aziendali.
3. Il lavoratore ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro occorsi durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello prescelto per lo svolgimento della prestazione lavorativa all'esterno dei locali aziendali, nei limiti e alle condizioni di cui al terzo comma dell'articolo 2 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 , e successive modificazioni, quando la scelta del luogo della prestazione sia dettata da esigenze connesse alla prestazione stessa o dalla necessita' del lavoratore di conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative e risponda a criteri di ragionevolezza.».
Entrata in vigore il 12 gennaio 2025
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