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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. I, sentenza 09/02/2026, n. 544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 544 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 544/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 1, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 11:15 in composizione monocratica:
D'ALTERIO GERARDO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4400/2025 depositato il 03/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Gefil Spa - P.IVA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Generale Di Bonifica Del Bacino Inf. Del Volturno - P.IVA
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI NOTIF n. 20251013800118674 CONTR. IRRIGUI 2021 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 203/2026 depositato il
28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Il difensore di parte ricorrente si riporta alle proprie conclusioni in atti formulate.
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato nei termini di legge, l'istante impugnava l'avviso di notifica n. 20251013800118674 notificato il 17/07/2025, con il quale il Consorzio Generale di Bonifica del Bacino
Inferiore del Volturno richiede la somma di € 3573,97 per contributo idrico anno 2021.
Eccepisce la illegittimità della pretesa per difetto di qualunque presupposto impositivo e per non aver ricevuto nessun beneficio non essendosi avvalso di nessun approvvigionamento.
Si costituisce la GE.FI. L. che contesta la mancata dichiarazione irrigua annuale con l'indicazione delle colture e contesta ancora la mancata dichiarazione di non volere usufruire del servizio idrico.
Si costituisce il Consorzio, il quale contesta il contenuto del ricorso e deposita documentazione dal quale risulta il diritto del Consorzio a richiedere le somme
MOTIVI DELLA DECISIONE
A parere di questo Giudice è suffragato da un consolidato indirizzo di legittimità della Suprema Corte, da cui questo Giudice non intende discostarsi, per il quale, in tema di contributi di bonifica, solo in assenza di perimetro di contribuenza o di un piano di classifica, ancora , in caso di mancata valutazione dell'immobile del contribuente nel piano di classifica, grava sul Consorzio l'onere di provare sia la qualità, in capo al contribuente, di proprietario dell'immobile sito nel comprensorio sia il conseguimento, da parte del fondo del contribuente, di concreti benefici derivanti , mentre qualora vi siano un perimetro di contribuenza e un piano di classifica inclusivi dell'immobile del contribuente e legittimi deve ritenersi che spetta al contribuente , che impugni la richiesta di pagamento affermando l'insussistenza del dovere contributivo, l'onere di provare l'inadempimento delle indicazioni contenute nel piano di classifica, e segnatamente l' in esecuzione o il non funzionamento delle opere da questo previste, poiché il vantaggio diretto ed immediato per il fondo, che costituisce il presupposto dell'obbligo di contribuzione, ai sensi degli artt. 860 c.c. e 10 r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, deve ritenersi presunto in ragione dell'avvenuta approvazione del medesimo piano di classifica e della comprensione dell'immobile nel perimetro di intervento consortile ( Cass. 16/07/2021).
Inoltre, qualora il piano di classifica approvato dalla competente autorità regionale distingua il contributo irriguo in una quota fissa e una quota variabile, è onere del contribuente, ai fini d'esclusione dell'obbligo di pagamento della quota fissa, dimostrare di non aver goduto alcun vantaggio , mentre per la quota variabile l'onere della prova a carico del contribuente consiste nel dimostrare di aver effettuato una coltura diversa da quella presunta.
Viene inoltre precisato che il beneficio irriguo potenziale è un beneficio fondiario, in quanto la potenzialità irrigua aumenta il valore del fondo stesso, e l'irrigabilità del fondo è quindi beneficio specifico e diretto, indipendentemente dall'effettivo utilizzo della risorsa irrigua (Cass. 3899/2025).
Ne discende il rigetto del ricorso, per la particolarità della controversia e alla luce delle oscillazioni giurisprudenziali in materia di contributi irrigui, le spese vengono compensate.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
compensa le spese.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 1, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 11:15 in composizione monocratica:
D'ALTERIO GERARDO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4400/2025 depositato il 03/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Gefil Spa - P.IVA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Generale Di Bonifica Del Bacino Inf. Del Volturno - P.IVA
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI NOTIF n. 20251013800118674 CONTR. IRRIGUI 2021 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 203/2026 depositato il
28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Il difensore di parte ricorrente si riporta alle proprie conclusioni in atti formulate.
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato nei termini di legge, l'istante impugnava l'avviso di notifica n. 20251013800118674 notificato il 17/07/2025, con il quale il Consorzio Generale di Bonifica del Bacino
Inferiore del Volturno richiede la somma di € 3573,97 per contributo idrico anno 2021.
Eccepisce la illegittimità della pretesa per difetto di qualunque presupposto impositivo e per non aver ricevuto nessun beneficio non essendosi avvalso di nessun approvvigionamento.
Si costituisce la GE.FI. L. che contesta la mancata dichiarazione irrigua annuale con l'indicazione delle colture e contesta ancora la mancata dichiarazione di non volere usufruire del servizio idrico.
Si costituisce il Consorzio, il quale contesta il contenuto del ricorso e deposita documentazione dal quale risulta il diritto del Consorzio a richiedere le somme
MOTIVI DELLA DECISIONE
A parere di questo Giudice è suffragato da un consolidato indirizzo di legittimità della Suprema Corte, da cui questo Giudice non intende discostarsi, per il quale, in tema di contributi di bonifica, solo in assenza di perimetro di contribuenza o di un piano di classifica, ancora , in caso di mancata valutazione dell'immobile del contribuente nel piano di classifica, grava sul Consorzio l'onere di provare sia la qualità, in capo al contribuente, di proprietario dell'immobile sito nel comprensorio sia il conseguimento, da parte del fondo del contribuente, di concreti benefici derivanti , mentre qualora vi siano un perimetro di contribuenza e un piano di classifica inclusivi dell'immobile del contribuente e legittimi deve ritenersi che spetta al contribuente , che impugni la richiesta di pagamento affermando l'insussistenza del dovere contributivo, l'onere di provare l'inadempimento delle indicazioni contenute nel piano di classifica, e segnatamente l' in esecuzione o il non funzionamento delle opere da questo previste, poiché il vantaggio diretto ed immediato per il fondo, che costituisce il presupposto dell'obbligo di contribuzione, ai sensi degli artt. 860 c.c. e 10 r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, deve ritenersi presunto in ragione dell'avvenuta approvazione del medesimo piano di classifica e della comprensione dell'immobile nel perimetro di intervento consortile ( Cass. 16/07/2021).
Inoltre, qualora il piano di classifica approvato dalla competente autorità regionale distingua il contributo irriguo in una quota fissa e una quota variabile, è onere del contribuente, ai fini d'esclusione dell'obbligo di pagamento della quota fissa, dimostrare di non aver goduto alcun vantaggio , mentre per la quota variabile l'onere della prova a carico del contribuente consiste nel dimostrare di aver effettuato una coltura diversa da quella presunta.
Viene inoltre precisato che il beneficio irriguo potenziale è un beneficio fondiario, in quanto la potenzialità irrigua aumenta il valore del fondo stesso, e l'irrigabilità del fondo è quindi beneficio specifico e diretto, indipendentemente dall'effettivo utilizzo della risorsa irrigua (Cass. 3899/2025).
Ne discende il rigetto del ricorso, per la particolarità della controversia e alla luce delle oscillazioni giurisprudenziali in materia di contributi irrigui, le spese vengono compensate.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
compensa le spese.