Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 05/05/2025, n. 506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 506 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Patti
Sez. 9 bis
VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 05/05/2025 davanti al Giudice Onorario dott.ssa Elisabetta Artino Innaria, assistito dal cancelliere e dal funzionario addetto all'Ufficio per il processo dott.ssa Giulia Milici, nel fascicolo iscritto al N. Rg. 1132/2020, pendente tra
, in persona del legale rappresentante p.t., P. IVA Parte_1
, con sede in Bagheria via Città di Palermo n.112, elettivamente domiciliata in Palermo P.IVA_1 via Ammiraglio Gravina 2/a, presso lo studio dell'Avv. Francesca Ciancimino (Cod. Fisc.
[...]
pec. fax n. 091582304), la rappresenta e difende C.F._1 Email_1
come da procura in atti;
- opponente –
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro-tempore, corrente in Gioiosa Marea, Via Controparte_1
Sicilia n.11, C.F. e P. Iva , rappresentata e difesa dagli Avv.ti SALMERI Salvatore e P.IVA_2
SPANO' BASCIO Riccardo e nello studio del primo elettivamente domiciliata in San Giorgio di
Gioiosa Marea, via Trento n. 1, nonché domicilio digitale agli indirizzi PEC dei professionisti e - opposto – Email_2 Email_3
Alle 12:05 è comparso l'avv. Riccardo Spanò Bascio, anche in sostituzione dell'avv. Salmeri, per parte opposta, il quale si riporta integralmente nei propri atti e verbali di causa e chiede la decisione.
Nessuno è comparso per parte opponente.
IL GIUDICE ONORARIO
Dato atto di quanto sopra si ritira in camera di consiglio.
Riaperto il verbale all'esito della Camera di consiglio dà lettura della sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE 9 bis
In persona del gop Elisabetta Artino Innaria ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 51/2020
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 23.07.2020, la proponeva opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 51/2020, emesso dal Tribunale di Patti in data 21.02.2020, con cui gli era stato ingiunto il pagamento della somma di € 5.114,64, oltre interessi e spese della procedura monitoria, per crediti derivanti da un rapporto di fornitura di bevande e alimenti nell'anno 2018.
In particolare, l'opponente eccepiva la nullità ex artt. 643 e 137 c.p.c. della notificazione, per aver notificato il decreto ingiuntivo n. 51/2020 senza allegare il ricorso e, conseguentemente, l'inefficacia ex art. 644 c.p.c. della suddetta ingiunzione di pagamento, altresì compromettendo l'esercizio del diritto di difesa;
contestava genericamente la debenza delle somme oggetto di ingiunzione in attesa di conoscere il contenuto del ricorso e, pertanto, rassegnava le seguenti conclusioni: “In via preliminare dichiarare la nullità ex artt. 643 cpc del decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto,
l'inefficacia ex art. 644 c.p.c. del decreto ingiuntivo n. 51/20, non essendo stato notificato unitamente al ricorso nel termine di sessanta giorni dalla pronuncia;
Nel merito , ritenere e dichiarare illegittime ed infondate le pretese creditorie azionate dalla società , in persona del legale rappr. CP_1
p.t., con il decreto ingiuntivo opposto per tutti i motivi dedotti e deducendi;
indi ritenere e dichiarare nullo e/o annullare, e con qualsiasi altra statuizione revocare il Decreto Ingiuntivo n. 51/20 ciò per tutti i motivi di cui in narrativa”.
Si costituiva la la quale preliminarmente eccepiva la nullità della procura alle liti Controparte_1
per difetto di ius postulandi e, conseguentemente, l'inesistenza della notificazione per difetto di legittimazione ex art. 1 l.53/1994; nel merito, contestava gli assunti dell'opponente deducendo che la tardiva notifica del decreto ingiuntivo non osterebbe alla valutazione della fattispecie nel merito e concludeva chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo.
Nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., l'opponente, una volta conosciuti il petitum e la causa petendi del giudizio, precisava le proprie difese eccependo, nel merito, l'avvenuto pagamento in contanti delle somme indicate nelle fatture azionate dall'opposto mediante la procedura monitoria. La causa veniva istruita mediante prova documentale e, all'odierna udienza, previa discussione orale, veniva decisa.
Sempre in via preliminare, merita accoglimento l'eccezione con cui parte opponente ha chiesto di accertare e dichiarare la nullità ex artt. 643 e 137 c.p.c. della notificazione del decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto, l'inefficacia ex art. 644 c.p.c. del decreto ingiuntivo.
La notificazione del solo decreto ingiuntivo senza il ricorso monitorio – circostanza pacifica nel caso di specie, poiché provata dall'opposto e riconosciuta dall'opponente - comporta la nullità della notifica in questione, poiché irritualmente eseguita in violazione del disposto di cui all'art. 643, comma 2, c.p.c., il quale prescrive che debbano essere notificati sia il ricorso che il decreto.
La notificazione del ricorso assieme al decreto assolve la funzione di rendere edotto il soggetto ingiunto delle ragioni della pretesa azionata monitoriamente. La mancata notifica del ricorso, contenente il petitum e la causa petendi (non descritti, neanche sinteticamente, nel provvedimento notificato), ha evidentemente impedito al destinatario la comprensione del fondamento giuridico- fattuale della pretesa creditoria fatta valere dalla controparte, in tal modo compromettendo le garanzie della difesa e del contraddittorio;
pertanto, la notifica del solo decreto non ha raggiunto lo scopo a cui era destinata.
Ancorché non espressamente sanzionata dall'ordinamento con la nullità, la notificazione del decreto ingiuntivo irritualmente effettuata senza il ricorso è quindi nulla, poiché sprovvista dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo (art. 156, comma 2, c.p.c.).
Pertanto, deve dichiararsi la nullità della notificazione del decreto ingiuntivo opposto (si veda Trib.
Torino, 11/03/2015, n. 1779, in riferimento alla fattispecie di notifica di una copia incompleta del ricorso).
Quanto alle conseguenze sul decreto ingiuntivo notificato, la giurisprudenza distingue tre diverse ipotesi (sul punto, si veda, funditus, Trib. Torino n. 1779/2015, cit.):
1) notificazione inesistente (ossia non effettuata) o giuridicamente inesistente (come nel caso della notificazione effettuata in luogo ed a persona in alcun modo riferibili al debitore ingiunto), nel qual caso l'inefficacia del decreto ingiuntivo ex art. 644 c.p.c. può essere fatta valere con uno dei seguenti rimedi:
• con la procedura prevista dal 1° e 2° comma dell'art. 188 disp. att. c.p.c.;
• con autonoma azione ordinaria di accertamento negativo (come si evince dall'ultimo comma dell'art. 188 disp. att. c.p.c.);
• con l'opposizione all'esecuzione a norma dell'art. 615 c.p.c. 2) notificazione nulla o irregolare, nel qual caso non trova applicazione l'art. 644 c.p.c., ma l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto può comunque esser fatta valere, onde evitare la sanatoria per eventuale acquiescenza, con l'opposizione ai sensi dell'art. 645 c.p.c. oppure con l'opposizione tardiva ai sensi dell'art. 650 c.p.c., sempre che ne ricorrano i presupposti.
3) notificazione tardiva, nel qual caso, se non sia ancora intervenuta la declaratoria di inefficacia ex art. 188 disp. att. c.p.c., l'inefficacia del decreto ingiuntivo ex art. 644 c.p.c. può essere fatta valere con l'opposizione ai sensi dell'art. 645 c.p.c. e nel termine ivi previsto, decorrente dalla notificazione, pur se tardiva, del decreto, con la conseguenza che, decorso detto termine, non può essere rilevata in alcun modo e ciò vale anche se la notifica tardiva sia nulla o irregolare.
Nella specie, attesa la nullità della notificazione del decreto ingiuntivo, la fattispecie concreta va sussunta nella seconda ipotesi.
Sebbene non possa applicarsi l'art. 644 c.p.c. (cfr. Cass., Sez. I, 14/02/2014, n. 3552: “Il ricorso per la dichiarazione d'inefficacia del decreto ingiuntivo ex art. 188 disp. att. c.p.c. è ammissibile solo con riguardo a decreti non notificati o la cui notifica sia giuridicamente inesistente. Se il decreto è stato notificato, ancorché fuori termine, o la notifica sia affetta da nullità, l'unico rimedio esperibile è
l'opposizione ai sensi degli artt. 645 e 650 c.p.c., a seconda dei casi”; in senso conforme, Cass., Sez.
III, 22/01/2014, n. 1219; Cass., Sez. III, 07/10/2013, n. 2280; Cass., Sez. I, 07/12/2012, n. 22261;
Cass., Sez. III, 28/08/2009, n. 18791; Cass., Sez. I, 31/10/2007, n. 22959), l'odierna attrice opponente ha correttamente eccepito con il rimedio dell'opposizione ex art. 645 c.p.c.
Pertanto, il decreto ingiuntivo opposto dev'essere dichiarato inefficace e va revocato.
Tanto premesso, occorre verificare la fondatezza della pretesa creditoria già azionata in via monitoria.
Infatti, come chiarito dalla Suprema Corte, l'inefficacia del provvedimento rimuove l'intimazione di pagamento con esso espressa e osta al verificarsi delle conseguenze che l'ordinamento vi correla, ma non tocca, in difetto di previsione in tal senso, la qualificabilità del ricorso per ingiunzione come domanda giudiziale;
ne deriva che, ove su detta domanda si costituisca il rapporto processuale, ancorché su iniziativa della parte convenuta (in senso sostanziale), la quale eccepisca quell'inefficacia, il giudice adito, alla stregua delle comuni regole del processo di cognizione, ha il potere/dovere non soltanto di vagliare la consistenza dell'eccezione (con le implicazioni in ordine alle spese della fase monitoria), ma anche di decidere sulla fondatezza della pretesa avanzata dal creditore ricorrente (Cass., Sez. II, 16/01/2013, n. 951; Cass., Sez. I, 28/09/2006, n. 21050; Cass., Sez. III,
18/04/2006, n. 8955). Ciò posto, quanto alle eccezioni sollevate dall'opposto, preliminarmente, va rigettata l'eccezione di nullità della procura alle liti di parte opponente per l'asserito difetto di ius postulandi in capo al presidente della , . Parte_1 Parte_2
Ed infatti, come stabilito dall'art. 37 dello statuto della cooperativa, il presidente del consiglio di amministrazione ha la rappresentanza “di fronte ai terzi e in giudizio”, inoltre, anche dalla visura camerale prodotta viene genericamente indicata in più parti come rappresentante Parte_2
della cooperativa (cfr. pag. 10 e 11 del doc. n. 3 allegato alla comparsa di risposta).
Sul punto, la giurisprudenza, cui l'odierno giudicante ritiene di conformarsi, ha più volte ritenuto sufficiente, ai fini della validità della procura ad litem, la sussistenza della rappresentanza legale in capo al soggetto che la conferisce (cfr. Trib. Roma, sez. spec. imprese, Ordinanza del 25.02.2021,
R.G. 54212/2020).
Infatti, come in passato chiarito dalla Suprema Corte, laddove non è espressamente previsto dallo statuto che il presidente che ha la rappresentanza legale debba essere previamente autorizzato dal consiglio di amministrazione, siffatto contenuto precettivo non discende nemmeno dalla disposizione che conferisce al collegio la facoltà di nominare procuratori speciali (nel caso de quo, v. art 37 statuto), la quale concerne solo la designazione del procuratore e l'affidamento dell'incarico allo stesso;
ciò in quanto “la delibera del consiglio di amministrazione non serve dunque ad integrare i poteri del presidente, ma soltanto a giustificare la spesa inerente all'incarico professionale, talché
l'esistenza (o l'inesistenza) di tale delibera ha valore puramente interno all'ordinamento societario senza minimamente influire sulla regolare costituzione del rapporto processuale” (cfr. Cass.
6194/1995, negli stessi termini v. Cass. S.U. n. 7231/1992 e Tribunale di Treviso, sent. n. 2409/2017).
Dal rigetto di tale eccezione deriva, altresì, l'infondatezza della asserita inesistenza della notifica effettuata dal procuratore dell'opponente, avv. Ciancimino, la quale deve, quindi, ritenersi validamente eseguita.
Passando al merito, si osserva che la pretesa creditoria è fondata.
Ed invero, come è noto, applicando le regole ordinarie del processo di cognizione, incombe in capo al creditore, ai sensi dell'art. 2697 c.c., la prova del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto.
Tale regola va, altresì, coordinata con il principio di contestazione specifica, codificato dagli artt. 115
e 167 c.p.c., in virtù del quale la mancata contestazione specifica di circostanze di fatto produce l'effetto della relevatio ab onere probandi a favore di chi ha allegato il fatto incontestato (ex multis:
Cass. civ. sez. 6 del 21.08.2012 n. 14594). Nel caso di specie, il debitore opponente, ha eccepito di aver pagato le somme richieste mediante decreto ingiuntivo, dunque, ha confermato non solo l'esistenza di un contratto con l'opposto avente ad oggetto la fornitura di bevande e alimenti ma anche la legittimità dell'importo chiesto;
tuttavia,
l'eccezione estintiva del diritto di credito non è stata adeguatamente provata.
Sul punto, si ribadisce l'inammissibilità, ai sensi dell'art. 2726 c.c., della prova testimoniale chiesta dall'opponente.
A ciò si aggiunga che, se è vero che l'asserita dazione di denaro in contanti coinciderebbe con la tipologia di pagamento indicata nelle fatture, deve altresì rilevarsi che: le fatture n. 012468, 012485,
012518, 012473, 012871, 012920, 013129, 013322, 013380, 013412 contengono espressa dichiarazione, resa in calce dall'addetto della cooperativa a ricevere la merce e dallo stesso sottoscritta, la quale recita “dichiaro di aver ricevuto la merce e di non aver pagato”; mentre le fatture di tentata vendita n. 2920/8, 3045 e 3158/08 non risultano essere state saldate in contanti poiché nella parte della specifica relativa ad eventuali pagamenti effettuati il valore riportato è zero (cfr. all. n. 2
Fascicolo Monitorio).
Pertanto, alla luce del quadro probatorio emerso nel presente giudizio, deve rilevarsi il mancato pagamento delle fatture per cui è causa e, dunque, la fondatezza delle pretese creditorie avanzate dall'odierno opposto.
Tanto basta, per rigettare nel merito l'opposizione e, conseguentemente, condannare l'opponente al pagamento della somma di € 5.114,64, oltre interessi legali decorrenti dall'emissione delle singole fatture e sino al soddisfo.
Le spese di lite, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, in base ai parametri di cui al D.M. 55/2014 e s.m.i.,
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1132/2020 R.G, di opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 51/2020 emesso dal Tribunale di Patti in data 20.2.2020, disattesa e respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa, così provvede:
- In via preliminare, dichiara inefficace il decreto ingiuntivo n. 51/2020 per le ragioni di cui in parte motiva e conseguentemente ne dispone la revoca;
- Nel merito, rigetta l'opposizione avanzata dall'opponente e, per l'effetto, condanna la
[...]
al pagamento in favore della della somma di € 5.114,64, oltre interessi Parte_1 Controparte_1
legali decorrenti dall'emissione delle singole fatture e sino al soddisfo;
- Condanna la al pagamento in favore dell'opposto delle spese di lite Parte_1
che si liquidano nella somma di € 2.552,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Patti, 05/05/2025
IL GIUDICE
dott.ssa Elisabetta Artino Innaria